Monti Lessini o Lessini
Chardonnay (dal 50% al 100%) o Durella (dall’85% al 100%), Pinot Nero, Garganega, Pinot Bianco, Chardonnay (max. 15%), Pinot Nero
Le uve devono essere prodotte nella zona che comprende, nella provincia di Verona l'intero territorio dei comuni di: Vestenanova, San Giovanni Ilarione e parte del territorio dei comuni di Montecchia di Crosara, Roncà, Cazzano di Tramigna, Tregnago, Badia Calavena. Nella provincia di Vicenza, invece, l'intero territorio dei comuni di Arzignano, Castelgomberto, Chiampo, Brogliano,
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La modifica riguarda l'introduzione della categoria Vino spumante di qualità anche nelle tipologie Riserva e Crémant ed è motivata dalla necessità di consentire la produzione di una categoria di prodotto vitivinicolo storicamente prodotta nella zona della denominazione Monti Lessini e che le moderne tecniche di coltivazione del vigneto ed enologiche di cantina permettono di ottenere con un elevato e specifico livello qualitativo, connesso all'ambiente geografico.
Introduzione anche della descrizione della base ampelografica per la categoria Vino spumante di qualità
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Riduzione dell'estratto non riduttore minimo dei vini Doc Piave, relativamente alle tipologie Manzoni bianco e Verduzzo, limitatamente alla campagna vitivinicola 2012/2013.
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La Doc Piave puo' essere accompagnata dal nome dei vitigni Cabernet (da Cabernet franc e/o Cabernet Sauvignon e/o Carmenère); Carmenère; Merlot; Manzoni bianco; Raboso (da Raboso Piave e/o Raboso veronese); Tai (da Tocai friulano); Verduzzo (da Verduzzo trevigiano e/o Verduzzo friulano); Chardonnay
Le uve destinate alla DOP Piave devono essere prodotte nei territori di alcuni comuni delle province di Treviso e Venezia.
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Il vino Docg Piave Malanotte o Malanotte del Piave deve essere ottenuto da uve prodotte dai vigneti aventi nell’ambito aziendale la seguente composizione ampelografica: Raboso Piave per almeno il 70%; Raboso veronese fino al 30%; il Raboso Veronese può essere sostituito nella misura massima del 5% da altre varietà a bacca rossa, congiuntamente o disgiuntamente, tra quelle idonee alla coltivazione per le provincie di Treviso e Venezia.
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Al disciplinare di produzione della DOP (menzione tradizionale specifica: denominazione di origine controllata) dei vini «Prosecco», cosi' come da ultimo modificato con il decreto ministeriale 31 luglio 2020 , sono approvate le modifiche ordinarie di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 193 del 19 agosto 2022.
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**Contiene modifiche del 31/07/2020
Il Prosecco è un vino di colore giallo paglierino brillante, con perlage fine e persistente nella tipologia spumante o con evidente sviluppo di bollicine nella versione frizzante. E’ caratterizzato da spiccate note floreali (fiori bianchi) e fruttate (mela e pera) tipiche delle uve di provenienza. Al gusto è fresco, leggero e caratterizzato da equilibrio tra la componente zuccherina e acidica. La versione spumante, in riferimento al contenuto zuccherino si distingue in brut, extra dry, dry e
demi-sec.
Il Prosecco fermo presenta anche marcati sentori di frutta e un gusto impostato su una maggior sapidità e pienezza.
Titolo alcolometrico volumico totale min 10,50; estratto non rid. min 14,0.
L’area di produzione dei vini della denominazione "Prosecco" comprende i territori delle seguenti province: Vicenza, Belluno, Treviso, Venezia, Padova, Pordenone, Udine, Gorizia, Trieste.
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Pubblicazione della Commissione UE della descrizione della modifica ordinaria del disciplinare di produzione della docg Recioto della Valpolicella
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I vini Docg Recioto della Valpolicella devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
- Corvina Veronese (Cruina o Corvina) dal 45% al 95 %; è tuttavia ammesso in tale ambito la presenza del Corvinone nella misura massima del 50%, in sostituzione di una pari percentuale di Corvina;
- Rondinella dal 5 % al 30 % .
La zona di produzione della DOCG "Recioto della Valpolicella" comprende in toto o in parte i Comuni di: Marano, Fumane, Negrar, S.Ambrogio, S.Pietro in Cariano, Dolcè, Verona, S.Martino B.A., Lavagno, Mezzane, Tregnago, lllasi, Colognola ai Colli, Cazzano, Grezzana, Pescantina, Cerro V.se, S.Mauro di Saline e Montecchia di Crosara.
La zona di produzione con specificazione Valpantena comprende in toto o in parte i comuni di Verona, Grezzana, Cerro V.se.
La zona di produzione con menzione Classico comprende in toto o in parte i Comuni di Negrar, Marano, Fumane, S.Ambrogio, S.Pietro in Cariano. (Provincia di Verona)
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I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di Gambellara» devono essere ottenuti dalle uve provenienti, in ambito aziendale, per il 100% dal vitigno Garganega
La zona di produzione dei vini «Recioto di Gambellara» é inserita all'interno della zona "classica" dell'area della denominazione "Gambellara" e comprende, in tutto o in parte, i territori dei comuni di Gambellara, Montebello Vicentino, Montorso e Zermeghedo. (Provincia di Vicenza)
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