Prosecco Doc - Modifiche 2023

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Prosecco

Al disciplinare di produzione della DOP (menzione tradizionale specifica: denominazione di  origine controllata) dei vini «Prosecco», cosi' come da ultimo modificato con il decreto  ministeriale 31 luglio 2020 , sono approvate le modifiche ordinarie di cui  alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 193 del 19 agosto  2022.

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Prosecco Doc

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**Contiene modifiche del 31/07/2020

Il Prosecco è un vino di colore giallo paglierino brillante, con perlage fine e persistente nella tipologia spumante o con evidente sviluppo di bollicine nella versione frizzante. E’ caratterizzato da spiccate note floreali (fiori bianchi) e fruttate (mela e pera) tipiche delle uve di provenienza. Al gusto è fresco, leggero e caratterizzato da equilibrio tra la componente zuccherina e acidica. La versione spumante, in riferimento al contenuto zuccherino si distingue in brut, extra dry, dry e
demi-sec.
Il Prosecco fermo presenta anche marcati sentori di frutta e un gusto impostato su una maggior sapidità e pienezza. 
Titolo alcolometrico volumico totale min 10,50; estratto non rid. min 14,0.
L’area di produzione dei vini della denominazione "Prosecco" comprende i territori delle seguenti province: Vicenza, Belluno, Treviso, Venezia, Padova, Pordenone, Udine, Gorizia, Trieste.

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Recioto della Valpolicella Docg

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I vini Docg Recioto della Valpolicella devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
- Corvina Veronese (Cruina o Corvina) dal 45% al 95 %; è tuttavia ammesso in tale ambito la presenza del Corvinone nella misura massima del 50%, in sostituzione di una pari percentuale di Corvina;
- Rondinella dal 5 % al 30 % .

La zona di produzione della DOCG "Recioto della Valpolicella" comprende in toto o in parte i Comuni di: Marano, Fumane, Negrar, S.Ambrogio, S.Pietro in Cariano, Dolcè, Verona, S.Martino B.A., Lavagno, Mezzane, Tregnago, lllasi, Colognola ai Colli, Cazzano, Grezzana, Pescantina, Cerro V.se, S.Mauro di Saline e Montecchia di Crosara.
La zona di produzione con specificazione Valpantena comprende in toto o in parte i comuni di Verona, Grezzana, Cerro V.se. 
La zona di produzione con menzione Classico comprende in toto o in parte i Comuni di Negrar, Marano, Fumane, S.Ambrogio, S.Pietro in Cariano. (Provincia di Verona)

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Recioto di Gambellara Docg

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I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di Gambellara» devono essere ottenuti dalle uve provenienti, in ambito aziendale, per il 100% dal vitigno Garganega

La zona di produzione dei vini «Recioto di Gambellara» é inserita all'interno della zona "classica" dell'area della denominazione "Gambellara" e comprende, in tutto o in parte, i territori dei comuni di Gambellara, Montebello Vicentino, Montorso e Zermeghedo. (Provincia di Vicenza)

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Recioto di Soave Docg

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I vini Docg Recioto di Soave devono provenire da vigneti aventi nell’ambito aziendale la seguente composizione ampelografica: Garganega per almeno il 70%, e per il rimanente da uve del vitigno Trebbiano di Soave (nostrano).

Le uve di produzione i vini Docg Recioto di Soave provengono dal territorio dei comuni di Soave, Monteforte d'Alpone, San Martino Buon Albergo, Mezzane di Sotto, Roncà, Montecchia di Crosara, San Giovanni Ilarione, Cazzano di Tramigna, Colognola ai Colli, Caldiero, Illasi e Lavagno in provincia di Verona.

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Riviera del Brenta Doc

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I vini a denominazione di origine controllata «Riviera del Brenta» con uno dei seguenti riferimenti
Pinot Bianco, Pinot grigio, Chardonnay, Tai (da Tocai friulano), Merlot, Cabernet (da Cabernet
franc e/o Cabernet Sauvignon e/o Carmenére), Raboso (da Raboso Piave e/o Raboso veronese) e
Refosco d.p.r., devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti coltivati, in ambito aziendale,
con i corrispondenti vitigni per almeno l'85%. Possono concorrere, fino a un massimo del 15%, le
uve di altri vitigni di colore analogo, non aromatiche, ammessi alla coltivazione, per le province di Padova e Venezia .
I vigneti delle varietà Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Carmenere, Raboso Piave e Raboso
veronese devono essere iscritti in albi distinti per ciascuna varietà.
La Doc Riviera del Brenta seguito dalla specificazione «bianco» : Tocai friulano per almeno il 50%
La Doc Riviera del Brenta seguito dalla specificazione o meno rosso : Merlot per almeno il 50%, 
La Doc Riviera del Brenta «spumante : Chardonnay per almeno il 60%

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San Martino della Battaglia Doc

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La Doc San Martino della Battaglia è riservata al vino ottenuto per almeno l’80% da uve provenienti, nell’ambito aziendale, dal vitigno “Tocai Friulano”.
La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata “San Martino della Battaglia”
comprende in tutto o in parte i territori dei comuni di Sirmione, Desenzano, Lonato e Pozzolengoin
provincia di Brescia e di Peschiera, in provincia di Verona.

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Soave Doc

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I vini a denominazione di origine controllata "Soave" devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai
vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Garganega: almeno il 70%; Trebbiano di Soave (nostrano) e Chardonnay: massimo 30%;
In tale ambito del 30% possono altresì concorrere, fino ad un massimo del 5%, le uve provenienti
dai vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione per la provincia di Verona
Le uve atte a produrre i vini a denominazione di origine controllata "Soave" devono essere prodotte nella zona che comprende in tutto o in parte il territorio dei comuni di Soave, Monteforte d'Alpone, San Martino Buon Albergo, Mezzane di Sotto, Roncà, Montecchia di Crosara, San Giovanni Ilarione, San Bonifacio, Cazzano di Tramigna, Colognola ai Colli, Caldiero, Illasi e Lavagno in provincia di Verona.

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Soave Superiore Docg - Modifica del disciplinare di produzione - 2013

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Soave Superiore

Al disciplinare di produzione della DOCG Soave Superiore,  consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'articolo  118 quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il D.M. 30.11.2011 e  rettificato con il decreto ministeriale 12 luglio 2013 richiamati in premessa, i comma 2 e 3 dell'articolo 8 sono  sostituiti con il seguente testo:
"I vini a denominazione di origine controllata e garantita "Soave Superiore" devono essere immessi al consumo  unicamente in contenitori di vetro tradizionali fino a litri 3, con abbigliamento consono al loro   carattere di pregio, chiuse con tappo raso bocca".
"E' altresi' consentito per la chiusura dei contenitori del vino "Soave Superiore" senza alcuna indicazione e/o  menzione aggiuntiva l'uso del tappo a vite con capsula a vestizione lunga e del tappo di vetro".

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