Vallagarina Igt

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La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini designati con l’indicazione geografica tipica “Vallagarina” comprende per la provincia autonoma di Trento, l’intero territorio amministrativo dei comuni di Ala, Aldeno, Avio, Besenello, Brentonico, Calliano, Cimone, Garniga, Isera, Mori, Nogaredo, Nomi, Pomarolo, Rovereto, Terragnolo, Trambileno, Vallarsa, Villa Lagarina, Volano e per la provincia di Verona ....

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Valpolicella Doc

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I vini Doc “Valpolicella” devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica :
- Corvina Veronese (Cruina o Corvina) dal 45% al 95 %; è tuttavia ammesso in tale ambito la presenza del Corvinone nella misura massima del 50%, in sostituzione di una pari percentuale di Corvina;
- Rondinella dal 5 % al 30 % .
Possono concorrere alla produzione di detti vini, fino ad un massimo del 25% totale le uve provenienti dai vitigni
- a bacca rossa non aromatici, ammessi alla coltivazione per la provincia di Verona con un limite massimo del 10% per ogni singolo vitigno utilizzato;
- classificati autoctoni italiani a bacca rossa, ammessi alla coltivazione per la Provincia di Verona per il rimanente quantitativo del 10% totale.
La zona di produzione della denominazione di origine controllata “Valpolicella” comprende in tutto o in parte i territori dei Comuni di: Marano, Fumane, Negrar, S. Ambrogio, S. Pietro in Cariano, Dolcè, Verona, S. Martino Buon Albergo, Lavagno, Mezzane, Tregnago, Illasi, Colognola ai Colli, Cazzano di Tramigna, Grezzana, Pescantina, Cerro Veronese, S. Mauro di Saline e Montecchia di Crosara in Provincia di Verona

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Valpolicella Ripasso Doc

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I vini della Doc “Valpolicella ripasso” devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica :
- Corvina Veronese (Cruina o Corvina) dal 45% al 95 %; è tuttavia ammesso in tale ambito la presenza del Corvinone nella misura massima del 50%, in sostituzione di una pari percentuale di Corvina;
- Rondinella dal 5 % al 30 % .
Possono concorrere alla produzione di detti vini, fino ad un massimo del 25% totale le uve provenienti dai vitigni a bacca rossa non aromatici, ammessi alla coltivazione per la provincia di Verona  nella misura massima del 15%, con un limite massimo del 10% per ogni singolo vitigno utilizzato;
- classificati autoctoni italiani a bacca rossa, ammessi alla coltivazione per la Provincia di Verona per il rimanente quantitativo del 10% totale.
La zona di produzione della denominazione di origine controllata “Valpolicella ripasso” comprende in tutto o in parte i territori dei Comuni di: Marano, Fumane, Negrar, S. Ambrogio, S. Pietro in Cariano, Dolcè, Verona, S. Martino Buon Albergo, Lavagno, Mezzane, Tregnago, Illasi, Colognola ai Colli, Cazzano di Tramigna, Grezzana, Pescantina, Cerro Veronese, S. Mauro di Saline e Montecchia di Crosara in Provincia di Verona

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Veneto Igt

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La igt Veneto è riservata ai vini bianchi, anche nelle tipologie frizzante e passito, rossi, anche nelle tipologie frizzante, passito e novello e rosati, anche nella tipologia frizzante.
La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Veneto» comprende l'intero territorio amministrativo delle province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza, nella regione del Veneto.

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Veneto orientale Igt - Modifica del disciplinare di produzione - 2013

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Veneto orientale

All'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a IGT Veneto Orientale,  consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui  all'art. 118-quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con  il D.M. 30 novembre 2011 richiamato in premessa, il comma 2 e' sostituito con il seguente: 
«La zona di vinificazione corrisponde con quella di produzione delle uve delimitata all'art. 3. Inoltre,  tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, e' consentito, ai sensi dell'art. 6,  par. 4, lettere a) e b) del Reg. CE n. 607/2009, che tali operazione siano effettuate nell'intero  territorio amministrativo delle provincie di Treviso e Venezia, nonche' nell'ambito dell'intero  territorio dei comuni della Provincia di Pordenone e Udine confinanti con la zona di produzione delle  uve, di cui all'art. 3, e nel comune di Azzano Decimo in provincia di Pordenone.

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Veneto orientale Igt

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La igt Veneto orientale e' riservata ai vini bianchi, anche nella tipologia frizzante, rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello e rosati, anche nella tipologia frizzante.
La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Veneto orientale» rientra nelle province di Venezia e di Treviso. Provincia di Venezia: l'area orientale della provincia di Venezia fino al fiume Dese ed al punto di intersezione dello stesso con il confine della provincia di Treviso. Provincia di Treviso: l'intero territorio amministrativo dei comuni di Motta di Livenza e di Meduna di Livenza.

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Venezia Doc

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I vini a denominazione di origine controllata “Venezia” con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet franc, Carmenère, Cabernet ( da Cabernet franc e/o Cabernet Sauvignon e/o Carmenère), Malbech, Refosco dal peduncolo rosso, Pinot nero, Chardonnay, Manzoni bianco, Sauvignon, Verduzzo (da Verduzzo friulano e/o Verduzzo trevigiano), Pinot bianco, Tai da Tocai friulano, Traminer e Pinot grigio, è riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi in ambito aziendale almeno l’85% dei corrispondenti vitigni. Possono concorrere, fino a un massimo del 15%, le uve di altri vitigni a bacca di colore analogo, ad esclusione delle varietà appartenenti alla famiglia dei moscati, idonei alla coltivazione per le province di Treviso e Venezia.
Zona di produzione 1. La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini della denominazione di origine controllata “Venezia” comprende tutto il territorio amministrativo delle province di Venezia e Treviso.

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Verona o Provincia di Verona o Veronese Igt - Modifica del disciplinare di produzione - 2013

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Verona o Provincia di Verona o Veronese

All'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a IGT Verona o Provincia di Verona o Veronese, consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo  stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n.  1234/2007, cosi' come approvato con il D.M. 30 novembre 2011 richiamato in premessa, al termine  del comma 3 e' inserita la seguente frase:
«Inoltre, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, e' consentito, ai sensi dell'art. 6,  comma 4, lettera b, del Regolamento CE n. 607/2009, che tali operazioni siano effettuate anche  nell'ambito dell'intero territorio amministrativo dei comuni confinanti con la zona di produzione delle  uve, di cui all'art. 3, ubicati nelle Province di Padova, Vicenza e Rovigo.».

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