San Martino della Battaglia Doc

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La Doc San Martino della Battaglia è riservata al vino ottenuto per almeno l’80% da uve provenienti, nell’ambito aziendale, dal vitigno “Tocai Friulano”.
La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata “San Martino della Battaglia”
comprende in tutto o in parte i territori dei comuni di Sirmione, Desenzano, Lonato e Pozzolengoin
provincia di Brescia e di Peschiera, in provincia di Verona.

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Soave Doc

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I vini a denominazione di origine controllata "Soave" devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai
vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Garganega: almeno il 70%; Trebbiano di Soave (nostrano) e Chardonnay: massimo 30%;
In tale ambito del 30% possono altresì concorrere, fino ad un massimo del 5%, le uve provenienti
dai vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione per la provincia di Verona
Le uve atte a produrre i vini a denominazione di origine controllata "Soave" devono essere prodotte nella zona che comprende in tutto o in parte il territorio dei comuni di Soave, Monteforte d'Alpone, San Martino Buon Albergo, Mezzane di Sotto, Roncà, Montecchia di Crosara, San Giovanni Ilarione, San Bonifacio, Cazzano di Tramigna, Colognola ai Colli, Caldiero, Illasi e Lavagno in provincia di Verona.

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Soave Superiore Docg - Modifica del disciplinare di produzione - 2013

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Soave Superiore

Al disciplinare di produzione della DOCG Soave Superiore,  consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'articolo  118 quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il D.M. 30.11.2011 e  rettificato con il decreto ministeriale 12 luglio 2013 richiamati in premessa, i comma 2 e 3 dell'articolo 8 sono  sostituiti con il seguente testo:
"I vini a denominazione di origine controllata e garantita "Soave Superiore" devono essere immessi al consumo  unicamente in contenitori di vetro tradizionali fino a litri 3, con abbigliamento consono al loro   carattere di pregio, chiuse con tappo raso bocca".
"E' altresi' consentito per la chiusura dei contenitori del vino "Soave Superiore" senza alcuna indicazione e/o  menzione aggiuntiva l'uso del tappo a vite con capsula a vestizione lunga e del tappo di vetro".

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Soave Superiore Docg

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I vini a denominazione di origine controllata e garantita Soave Superiore devono esse ottenuti dalle uve prodotte da vigneti Garganega: almeno il 70%; Trebbiano di Soave (nostrano) e Chardonnay: massimo 30%.

Le uve atte a produrre i vini a denominazione di origine controllata Soave Superiore devono essere prodotte nella zona che comprende in tutto o in parte il territorio dei comuni di Soave, Monteforte d'Alpone, San Martino Buon Albergo, Mezzane di Sotto, Roncà, Montecchia di Crosara, San Giovanni Ilarione, Cazzano di Tramigna, Colognola ai Colli, Caldiero, Illasi e Lavagno in provincia di Verona.

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Valdadige Doc

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La doc Valdadige (in lingua tedesca Etschtaler ) è riservata al vino bianco ottenuto dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling italico, Muller Thurgau e Chardonnay, da soli o congiuntamente, in misura non inferiore al 20% e Trebbiano toscano, Nosiola, Sauvignon e Garganega, da soli o congiuntamente, per la differenza.
La doc Valdadige : Enantio (Lambrusco a foglia frastagliata) e/o Schiave (sottovarietà e sinonimi), minimo 50%; Merlot, Pinot nero, Lagrein, Teroldego, Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon, da soli o congiuntamente, per la differenza.
La doc Valdadige , con la specificazione di vitigno Chardonnay, Pinot bianco e Pinot grigio è riservata al vino ottenuto dal corrispondente vitigno per almeno l'85%.
La doc Valdadige con la specificazione di vitigno «Schiava» è riservata al vino ottenuto dalle uve del corrispondente vitigno, nella varietà Schiava grossa, Schiava gentile e Schiava grigia, da sole o congiuntamente, per almeno l'85%. 
Le uve destinate alla  Doc Valdadige Etschtaler devono essere prodotte nell'intero territorio di alcuni comuni in Provincia di Trento, Bolzano e Verona

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Valdadige / Etschtaler Doc - Approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione - 2024

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Valdadige Etschtaler

Sono state approvate le modifiche ordinarie al disciplinare di produzione dei vini Doc Valdadige / Etschtaler ed easattamente : Allargamento della zona di produzione delle uve; Rettifica delle unità  amministrative; Allargamento della zona di vinificazione, etc

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Valdadige Terradeiforti o Terradeiforti Doc

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I vini Doc «Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti» devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Enantio (anche riserva): Enantio minimo 85%; possono concorrere le uve provenienti da altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nelle province di Verona e Trento, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%.
Casetta (anche riserva): Casetta minimo 85%; possono concorrere le uve provenienti da altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nelle province di Verona e Trento, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%.
Pinot grigio (anche superiore): Pinot grigio minimo 85%; possono concorrere le uve provenienti da altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione nelle province di Verona e Trento, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%.
Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Valdadige
Terradeiforti» o «Terradeiforti» devono essere prodotte esclusivamente nei territori dei comuni di
Brentino Belluno, Dolce' e Rivoli Veronese, in provincia di Verona e Avio, in provincia di Trento.

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Vallagarina Igt - Modifica del disciplinare di produzione - 2013

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Vallagarina

All'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a IGT Vallagarina,  consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui  all'art. 118-quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con  il decreto ministeriale 30 novembre 2011 richiamato in premessa, il comma 2 e' sostituito con il seguente:
«Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle  uve delimitata all'art. 3. Inoltre, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 4, lett. b) del Regolamento CE n.  607/2009, le predette operazioni di vinificazione possono essere effettuate nell'ambito dell'intero  territorio amministrativo delle province di Trento e Verona.
E' altresi' consentito effettuare la vinificazione nell'intera Regione Veneto e nella limitrofa Regione  Lombardia, purche' le aziende interessate dimostrino l'uso tradizionale ed ininterrotto della pratica  di vinificazione e/o frizzantatura dei vini I.G.P. "Vallagarina" nelle ultime 5 campagne vitivinicole.».

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Vallagarina Igt

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La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini designati con l’indicazione geografica tipica “Vallagarina” comprende per la provincia autonoma di Trento, l’intero territorio amministrativo dei comuni di Ala, Aldeno, Avio, Besenello, Brentonico, Calliano, Cimone, Garniga, Isera, Mori, Nogaredo, Nomi, Pomarolo, Rovereto, Terragnolo, Trambileno, Vallarsa, Villa Lagarina, Volano e per la provincia di Verona ....

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