Vignanello Doc
I vini «Vignanello» devono essere ottenuti esclusivamente mediante vinificazione delle uve provenienti dalla zona di produzione indicata nel successivo art. 3 da vigneti che, all’interno del complesso aziendale, abbiano la seguente composizione ampelografica:
a) Bianco e Bianco vendemmia tardiva:
- Trebbiano toscano e/o Trebbiano giallo: minimo 70%;
- Malvasia bianca di Candia e/o Malvasia del Chianti: massimo 30%,
b) Rosso:
- Sangiovese: minimo 50%;
- Ciliegiolo: massimo 40%,
c) Greco e Greco vendemmia tardiva:
- Greco: minimo 85%,
- possono concorrere altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione per la Regione Lazio, fino ad un massimo del 15%.
La base ampelografica dei vigneti già iscritti nello schedario viticolo della D.O.C. dei vini «Vignanello» deve essere adeguata entro la decima vendemmia riferita alla data di approvazione del disciplinare di produzione.
Sino alla scadenza, indicata nel precedente comma, i vigneti di cui sopra, iscritti a titolo transitorio allo schedario viticolo della denominazione di origine controllata dei vini «Vignanello», potranno usufruire della denominazione medesima.
La zona di produzione dei vini D.O.C. «Vignanello» comprende per intero il territorio dei comuni di: Vignanello, Vasanello, Bassano in Teverina, Corchiano e parte dei territori di Soriano nel Cimino, Fabrica di Roma e Gallese, tutti in provincia di Viterbo.