Il Consorzio di tutela dei Vini Carmignano e' riconosciuto ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 ed e' incaricato di svolgere le funzioni previste dall'art. 41, comma 1 e 4 della citata legge per la DOCG Carmignano e per le DOC Barco Reale di Carmignano e Vin Santo di Carmignano. Tali denominazioni risultano iscritte nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini di cui all'art. 104 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
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La doc Vin Santo di Carmignano è riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
“Vin Santo di Carmignano”anche con la menzione riserva: Trebbiano toscano e Malvasia bianca lunga, da soli o congiuntamente minimo 75%
“Vin Santo di Carmignano” Occhio di Pernice anche con la menzione riserva Sangiovese minimo 50%
Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Vin Santo di Carmignano” devono essere prodotte all’interno del territorio amministrativo dei comuni di Carmignano e Poggio a Caiano in provincia di Prato.
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