All'art. 7 "Designazione e presentazione", del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Eloro", consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il decreto ministeriale 30.11.2011 richiamato in premessa, dopo l'ultimo comma, e' inserito il seguente comma:
«Nella etichettatura e presentazione dei vini di cui all'art. 1 e' consentito l'uso dell'unita' geografica piu' ampia "Sicilia", ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto legislativo 61/2010 e dell'art. 7, comma 4, del disciplinare di produzione della DOC "Sicilia".».
Continua...
Eloro
Rosso e Rosato: Nero d'Avola e/o Frappato e/o Pignatello (min. 90%) o Nero d'Avola (min. 80%), Frappato e/o Pignatello (max. 20%)
Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Eloro” devono essere prodotte nella zona appresso indicata, che comprende in tutto o in parte il territorio amministrativo dei comuni di Noto, Pachino, Portopalo di Capo Passero e Rosolini in provincia di Siracusa ed Ispica in provincia di Ragusa.
Continua...
La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei vini e dei mosti di uve parzialmente fermentati atti ad essere designati con la indicazione geografica protetta «dell'Emilia / Emilia» comprende l'intero territorio amministrativo delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Parma, Piacenza e Reggio Emilia. Nella parte della provincia di Bologna situata alla destra del fiume Sillaro possono essere rivendicate con l'indicazione geografica protetta «dell'Emilia / Emilia» le uve destinate alla produzione delle tipologie di prodotti vitivinicoli previste, ad esclusione delle tipologie qualificate con il vitigno Lambrusco.
Continua...
Proposta di modifica ordinaria, che modifica il documento unico, del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta (IGT) dei vini Emilia/dell'Emilia
Continua...
La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la
indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia» comprende l'intero territorio amministrativo delle province di Ferrara, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia e la parte della provincia di Bologna situata alla sinistra del fiume Sillaro.
Continua...
Conferimento della protezione alla denominazione dei vini Emilia-Romagna (denominazione di origine protetta), del relativo disciplinare di produzione e conseguenti disposizioni applicative
Continua...
Già ai tempi dei Romani la viticoltura era diffusa nell'area geografica interessata dalla DOP Emilia-Romagna, quando i filari di vite erano maritati ad alberi vivi, secondo l'uso introdotto dagli Etruschi e sviluppato successivamente dai Galli. In particolare, le terre dell'agro bononiense (agro bolognese) erano coltivate dai veterani delle campagne militari e vi si produceva un vino frizzante ed albano, cioè biondo, molto particolare ma non abbastanza dolce per essere piacevole.
Continua...
Già ai tempi dei Romani la viticoltura era diffusa nell'area geografica interessata dalla DOP Emilia-Romagna (province di Bologna, Modena e Ravenna), quando i filari di vite erano maritati ad alberi vivi, secondo l'uso introdotto dagli Etruschi e sviluppato successivamente dai Galli. In particolare, le terre dell'agro bononiense (agro bolognese) erano coltivate dai veterani delle campagne militari e vi si produceva un vino frizzante ed albano, cioè biondo, molto particolare ma non abbastanza dolce per essere piacevole. Varietà principale/i di uve da vino Pignoletto B.
Continua...
L'art. 5, comma 1, del disciplinare di produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica «Epomeo», consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il decreto ministeriale 30 novembre 2011 richiamato in premessa, e' sostituito con il seguente testo:
«Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve delimitata all'art. 3. Inoltre e' consentito che le predette operazioni possano avvenire anche in stabilimenti situati nell'intero territorio della Regione Campania, a condizione che le Ditte interessate dimostrino ai competenti Organi di controllo di aver effettuato tali operazioni di vinificazione nel relativo stabilimento enologico antecedentemente al 31 dicembre 2012.».
Continua...
La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con l’indicazione geografica tipica “Epomeo” comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni ricadenti nell’isola d’Ischia in provincia di Napoli.
Continua...