Eloro Doc - Modifica disciplinare di produzione - 2013

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Eloro

All'art. 7 "Designazione e presentazione", del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine  Controllata "Eloro", consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli  elementi di cui all'art. 118-quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con  il decreto ministeriale 30.11.2011 richiamato in premessa, dopo l'ultimo comma, e' inserito il seguente comma: 
«Nella etichettatura e presentazione dei vini di cui all'art. 1 e' consentito l'uso dell'unita' geografica piu' ampia  "Sicilia", ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto legislativo 61/2010 e dell'art. 7, comma 4, del disciplinare di  produzione della DOC "Sicilia".».

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Eloro Doc

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Eloro
Rosso e Rosato: Nero d'Avola e/o Frappato e/o Pignatello (min. 90%) o Nero d'Avola (min. 80%), Frappato e/o Pignatello (max. 20%)

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Eloro” devono essere prodotte nella zona appresso indicata, che comprende in tutto o in parte il territorio amministrativo dei comuni di Noto, Pachino, Portopalo di Capo Passero e Rosolini in provincia di Siracusa ed Ispica in provincia di Ragusa.

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Emilia o dell'Emilia Igt - Modifica ordinaria 2024

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Emilia o dell'Emilia Igt

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei vini e dei mosti di uve parzialmente fermentati atti ad  essere designati con la indicazione geografica protetta «dell'Emilia / Emilia» comprende l'intero territorio  amministrativo delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Parma, Piacenza e Reggio Emilia. Nella parte della provincia di Bologna situata alla destra del fiume Sillaro possono essere rivendicate con l'indicazione geografica  protetta «dell'Emilia / Emilia» le uve destinate alla produzione delle tipologie di prodotti vitivinicoli  previste, ad esclusione delle tipologie qualificate con il vitigno Lambrusco.

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Emilia o dell'Emilia Igt

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La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la
indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia» comprende l'intero territorio amministrativo delle province di Ferrara, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia e la parte della provincia di Bologna situata alla sinistra del fiume Sillaro.

 

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Emilia-Romagna Doc - protezione alla denominazione

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Emilia-Romagna Dop

Già ai tempi dei Romani la viticoltura era diffusa nell'area geografica interessata dalla DOP Emilia-Romagna, quando i filari di vite erano maritati ad alberi vivi, secondo l'uso introdotto dagli Etruschi e sviluppato successivamente dai Galli. In particolare, le terre dell'agro bononiense (agro bolognese) erano coltivate dai veterani delle campagne militari e vi si produceva un vino frizzante ed albano, cioè biondo, molto particolare ma non abbastanza dolce per essere piacevole.

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Emilia-Romagna Dop

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Emilia-Romagna Dop

Già ai tempi dei Romani la viticoltura era diffusa nell'area geografica interessata dalla DOP Emilia-Romagna (province di Bologna, Modena e Ravenna), quando i filari di vite erano maritati ad alberi vivi, secondo l'uso introdotto dagli Etruschi e sviluppato successivamente dai Galli. In particolare, le terre dell'agro bononiense (agro bolognese) erano coltivate dai veterani delle campagne militari e vi si produceva un vino frizzante ed albano, cioè biondo, molto particolare ma non abbastanza dolce per essere piacevole. Varietà principale/i di uve da vino Pignoletto B.

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Epomeo Igt - Modifica disciplinare di produzione - 2013

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Epomeo

L'art. 5, comma 1, del disciplinare di produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica «Epomeo», consolidato  con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art.  118-quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il decreto ministeriale  30 novembre 2011 richiamato in premessa, e' sostituito con il seguente testo:
«Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve delimitata  all'art. 3. Inoltre e' consentito che le predette operazioni possano avvenire anche in stabilimenti situati  nell'intero territorio della Regione Campania, a condizione che le Ditte interessate dimostrino ai competenti  Organi di controllo di aver effettuato tali operazioni di vinificazione nel relativo stabilimento enologico  antecedentemente al 31 dicembre 2012.».

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