I vini a denominazione di origine controllata e garantita “Erbaluce di Caluso” o “ Caluso” devono essere prodotti con uve provenienti dai vigneti composti in ambito aziendale esclusivamente dal vitigno Erbaluce.
Il vino a Dop Erbaluce di Caluso o Caluso è ottenuto in 33 comuni della provincia di Torino, in 3 nella provincia di Biella ed 1 in provincia di Vercelli.
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Erice
Bianco: Cataratto (min. 60%), Ansonica, Catarratto, Grecanico, Grillo, Chardonnay, Müller Thurgau, Sauvignon, Zibibbo, Moscato di Alessandria.
Rosso: Nero d'Avola (min. 60%), Frappato, Perricone o Pignatello, Cabernet Sauvignon, Syrah, Merlot.
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Erice» ricade nella provincia di Trapani e comprende i terreni vocati alla qualita' di tutto il territorio del comune di Buseto Palizzolo e parte dei territori dei comuni di Erice, Valderice, Custonaci, Castellammare del Golfo, Paceco e Trapani.
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Esino
-Bianco: Verdicchio (min. 50%).
Rosso: Sangiovese e/o Montepulciano (min. 60).
La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei vini atti ad essere designati con la denominazione di origine controllata «Esino», comprende l'intero territorio amministrativo della provincia di Ancona ed il seguente territorio amministrativo compreso nella provincia di Macerata che delimita le zone di produzione del Verdicchio di Matelica e del Verdicchio dei Castelli di Jesi:
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Est! Est!! Est!!! di Montefiascone
- Trebbiano Toscano (dal 50% al 65%), Trebbiano Giallo (dal 25% al 40%), Malvasia Bianca Lunga e/o Malvasia del Lazio (dal 10% al 20%).
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Est!Est!!Est!!! di Montefiascone» ricade nella Provincia di Viterbo e comprende il territorio amministrativo dei comuni di Montefiascone, Bolsena, San Lorenzo Nuovo, Grotte di Castro, Gradoli, Capodimonte e Marta. La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Est!Est!!Est!!! di Montefiascone» Classico, comprende parte del territorio dei Comuni di Montefiascone e Bolsena di origine più antica.
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Etna
- Bianco: Carricante (dal 60% all'80%), Catarratto (max. 40%).
- Rosso e Rosato: Nerello Mascalese (min 80%), Nerello Mantellato - Nerello Cappuccio (max 20%).
1.La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Etna” ricade nella provincia di Catania e comprende i terreni di parte dei territori dei comuni di Biancavilia, S. Maria di Licodia, Paternò, Belpasso, Nicolosi, Pedara, Trecastagni, Viagrande, Aci S. Antonio, Acireale, S. Venerina, Giarre, Mascali, Zafferana, Milo, S. Alfio, Piedimonte, Linguaglossa, Castiglione, Randazzo in provincia di Catania
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Falanghina del Sannio
- Falanghina (min. 85%)
ZONA DELIMITATA La zona di raccolta delle uve per l’ottenimento dei vini atti ad essere designati con la denominazione di origine controllata «Falanghina del Sannio», accompagnata o meno dalle specificazioni previste, comprende l’intero territorio amministrativo della provincia di Benevento, così come già delimitata con decreto ministeriale 5 agosto 1997 pubblicato nella G.U. n 204 del 2 settembre 1997.
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Al disciplinare di produzione della DOP dei vini Falerio cosi' come da ultimo modificato con il decreto ministeriale 7 marzo 2014 sono approvate le modifiche ordinarie di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del 13 novembre 2023.
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-Falerio
Trebbiano Toscano (dal 20% al 50%), Passerina (dal 10% al 30%), Pecorino (dal 10% al 30%).
Le uve destinate all'ottenimento del vino a denominazione di origine controllata “Falerio” devono essere prodotte nel territorio amministrativo della provincia di Ascoli Piceno e di Fermo idoneo alla coltura, con l'esclusione cioè dei terreni di fondovalle ed eccessivamente umidi e quelli ubicati ad una altitudine superiore ai 700 metri s.l.m.
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-Falerno del Massico
Bianco: Falanghina (min. 85%).
Rosso: Aglianico (min. 60%), Piedirosso (max. 40%), Primitivo
Le uve destinate alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata “Falerno del Massico” devono provenire dalla zona di produzione che comprende il territorio amministrativo dei Comuni di Sessa Aurunca, Cellole, Mondragone, Falciano del Massico e Carinola in Provincia di Caserta.
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-Fara
Nebbiolo (dal 50% al 70%), Vespolina e/o Uva Rara (dal 30% al 50%).
ZONA DELIMITATA Provincia di Novara: Fara, Briona
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