Mandrolisai
Rosso e Rosato: Bovale Sardo (min. 35%), Cannonau (dal 20% al 35%), Monica (dal 20% al 35%).
Le uve devono essere prodotte nell'ambito del territorio del Mandrolisai comprendente per intero il territorio amministrativo dei seguenti comuni: Ortueri, Atzara, Sorgono, Tonara, Desulo e Meana Sardo, in provincia di Nuoro; e del comune di Samugheo in provincia di Oristano.
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All'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a IGT Marca Trevigiana, consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il D.M. 30 novembre 2011 richiamato in premessa, il comma 2 e' sostituito con il seguente:
«La zona di vinificazione corrisponde con quella di produzione delle uve delimitata all'art. 3. Inoltre, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, e' consentito, ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera b, del Regolamento CE n. 607/2009, che tali operazioni siano effettuate anche nell'ambito dell'intero territorio amministrativo dei comuni confinanti con la zona di produzione delle uve di cui all'art. 3 e nell'intero territorio dei comuni di Pramaggiore, ricadente nella confinante Provincia di Venezia, e dei comuni di Fiume Veneto, Fontanafredda e Pasiano, ricadenti nella confinante Provincia di Pordenone.».
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La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Marca Trevigiana» comprende l'intero territorio della provincia di Treviso, nella regione Veneto.
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La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei prodotti atti ad essere designati con la Indicazione Geografica Tipica “Marche” comprende l'intero territorio amministrativo delle province di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata e Pesaro Urbino nella Regione Marche.
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Al disciplinare di produzione della DOP dei vini Maremma toscana cosi' come da ultimo modificato con il decreto ministeriale 30 luglio 2020, richiamato in premessa, sono approvate le modifiche ordinarie di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 62 del 14 marzo 2023. Il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Maremma toscana», consolidato con le modifiche ordinarie di cui al comma 1, e il relativo documento unico consolidato figurano negli allegati del decreto.
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Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Maremma Toscana»
Maremma Toscana
Bianco: Trebbiano Toscano e/o Vermentino (min. 40%) o Trebbiano Toscano e/o Malvasia (100%), Ansonica, Chardonnay, Sauvignon, Viognier. Rosato: Sangiovese e/o Ciliegiolo (min. 40%).
Rosso: Sangiovese (min. 40%), Alicante, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Canaiolo, Ciliegiolo, Merlot, Syrah
ZONA DELIMITATA Intero territorio amministrativo della Provincia di Grosseto
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Marino
Malvasia di Candia o Malvasia del Lazio, Trebbiano Verde, Bellone, Greco, Bombino (min. 50%)
La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini a denominazione d’origine “Marino” comprende l’intero territorio del comune di Marino, di Ciampino e in parte, il territorio dei comuni di Roma e Castelgandolfo
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La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con l'indicazione geografica tipica "Marmilla" comprende l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Collinas, Furtei, Pabillonis, Samassi, Sanluri, Sardara, Serrenti, Villamar, Villanovaforru, in provincia del Medio Campidano, e dei comuni di: Baressa, Gonnoscodina, Gonnostramatza, Masullas, Mogoro, Morgongiori, Pompu, Simala, Siris, in provincia di Oristano.
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Marsala
Bianco: Grillo e/o Catarratto e/o Ansonica e/o Damaschino (100%).
Rosso: Nero d'Avolo, Nerello Mascalese, Perricone (min. 70%)
La zona di produzione delle uve destinate alla preparazione dei vini liquorosi Marsala comprende l’intero territorio della provincia di Trapani, esclusi i comuni di Pantelleria, Favignana ed Alcamo.
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Martina o Martina Franca
Verdeca (dal 50% al 65%), Bianco d'Alessano (dal 35% al 50%), Fiano e/o Bombino Bianco e/o Malvasia Toscana (max. 5%)
La zona di produzione del vino a DOC “Martina o Martina Franca” comprende gli interi territori dei comuni di: Martina Franca, Crispiano, Alberobello (compresa la frazione del comune di Castellana Grotte ricadente nel territorio di Alberobello) e parte del territorio comunale di Ceglie Messapico e Ostuni
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