Monica di Sardegna Doc - Proposta modificazione al disciplinare di produzione - 1986
Proposta di modifica al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata Monica di Sardegna Doc - 1986
Proposta di modifica al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata Monica di Sardegna Doc - 1986
Monica di Sardegna
Monica (min. 85%)
Le uve devono essere prodotte nell'ambito territoriale della regione Sardegna.
La storia recente e' caratterizzata da una evoluzione positiva della denominazione, con l'impianto di nuovi vigneti, la nascita di nuove aziende, la professionalita' degli operatori che hanno contribuito ad accrescer il livello qualitativo e la rinomanza della DOC Monreale, come testimoniano i riconoscimenti in campo nazionale ed internazionale dei vini Monreale DOC prodotti dalle aziende della zona geografica di riferimento. E' stato riconosciuto come DOC nel 2000 con decreto ministeriale del 2 novembre 2000.
Monreale
Bianco: Catarratto e Ansonica (min. 50%), Grillo, Chardonnay, Pinot Bianco.
Rosato: Nerello Mascalese, Perricone e/o Sangiovese (min. 70%).
Rosso: Nero d'Avola e Perricone (min. 50%), Pinot Nero, Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Syrah, Merlot.
Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine “Monreale” devono provenire da vigneti coltivati all’interno della zona appreso indicata: il territorio del comune di Monreale ad eccezione delle sotto elencate zone: zona nord del territorio comunale delimitata a sud dal confine territoriale con il comune di Borgetto, dall’ isoipsa 600 che decorre da Monte Mirto verso Monte della Fiera, Monte della Signora e Pizzo Aiello
Montecarlo
Bianco: Trebbiano Toscano (dal 30% al 60%), Sémillon, Pinot Grigio, Pinot Bianco, Vermentino, Sauvignon e Roussanne (dal 40% al 70%).
Rosso: Sangiovese (dal 50% al 75), Canaiolo Nero e/o Merlot e/o Syrah (dal 15% al 40%), Ciliegiolo e/o Colorino e/o Malvasia Nera di Lecce e/o di Brindisi e/o Cabernet Sauvignon e/o Cabernet Franc (dal 10% al 30%)
La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata «Montecarlo» comprende, in provincia di Lucca, parte dei territori amministrativi dei comuni di: Montecarlo, Altopascio, Capannori e Porcari
All'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a IGT Montecastelli, consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n.1234/2007, cosi' come approvato con il decreto ministeriale 30 novembre 2011 richiamato in premessa, il comma 3 e' sostituito con il seguente:
«La zona di vinificazione corrisponde a quella di produzione delle uve delimitata all'art. 3. Inoltre, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, e' consentito, ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera b, del Regolamento CE n. 607/2009, che tali operazioni siano effettuate anche nell'ambito dell'intero territorio della regione Toscana.».
La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con l’ indicazione geografica tipica “Montecastelli” ricade nella provincia di Pisa e comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di Castelnuovo Val di Cecina Volterra e Pomarance
Montecompatri Colonna o Montecompatri o Colonna
Malvasia di Candia e/o Malvasia Puntinata (max. 70%), Trebbiano Toscano, Trebbiano Verde e Trebbiano Giallo (min. 30%)
La zona di produzione del vino «Montecompatri-Colonna» comprende tutto il territorio comunale di Colonna e parte di quelli di Montecompatri, Zagarolo e Roccapriora in provincia di Roma
Al disciplinare di produzione della dop (menzione tradizionale specifica: DOC) dei vini Montecucco, cosi' come da ultimo modificato con decreto ministeriale 7 marzo 2014 , sono approvate le modifiche ordinarie di cui alla proposta di disciplinare di produzione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 del 8 gennaio 2024.
Modifica all''art. 7 del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini Montecucco :
«Art. 5. L'obbligo di cui al precedente comma 3 fa salvo lo smaltimento delle etichette, non riportanti il termine geografico piu' ampio Toscana, conformi al precedente disciplinare, di cui al decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul sito internet del Ministero, purche' siano utilizzate per le sole produzioni derivanti dalla vendemmia 2023 e precedenti.».