Nasco di Cagliari
Nasco (min. 95%)
La zona di produzione delle uve destinate ad ottenere i vini a denominazione di origine controllata “Nasco di Cagliari”, comprende l'intero territorio amministrativo, nelle rispettive province, dei seguenti comuni: Provincia di Cagliari: Armungia, Assemini, Ballao, Barrali, Burcei, Cagliari, Capoterra, Castiadas, Decimomannu, Decimoputzu, Dolianova, Domus De Maria, Donorì, Elmas,
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Nebbiolo d'Alba
Nebbiolo (100%)
ZONA DELIMITATA comuni di: Canale, Castellinaldo, Corneliano d’Alba, Monticello d’Alba, Piobesi d’Alba, Priocca, S. Vittoria d’Alba, Vezza d’Alba, Sinio e Govone e da parte di quello dei comuni di Alba, Bra, Baldissero d’Alba, Castagnito, Diano d’Alba, Grinzane Cavour, Guarene, La Morra, Magliano Alfieri, Monchiero, Monforte d’Alba, Montà, Montaldo Roero, Montelupo Albese, Monteu Roero, Novello, Pocapaglia, Roddi, Roddino, S. Stefano Roero, Sommariva Perno e Verduno, in provincia di Cuneo come delimitati nel disciplinare .
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Negroamaro di Terra d'Otranto
Rosso e Rosato: Negramaro (min. 90%)
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Negroamaro di Terra d’Otranto” comprende l’intero territorio amministrativo delle province di Brindisi, Lecce e Taranto.
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Nettuno
Bianco: Bellone (dal 30% al 70%), Trebbiano Toscano (dal 30% al 50%).
Rosato: Sangiovese (min. 40%), Trebbiano Toscano (min. 40%).
Rosso: Merlot (dal 30% al 50%), Sangiovese (dal 30% al 50%)
Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Nettuno» devono essere prodotte nei territori amministrativi dei comuni di: Nettuno e Anzio, in provincia di Roma.
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La zona di produzione dei vini Nizza DOCG comprende l’intero territorio dei seguenti comuni: Agliano Terme, Belveglio, Calamandrana, Castel Boglione, Castelnuovo Belbo, Castelnuovo Calcea, Castel Rocchero, Cortiglione, Incisa Scapaccino, Mombaruzzo, Mombercelli, Nizza Monferrato, Vaglio Serra, Vinchio, Bruno, Rocchetta Palafea, Moasca, San Marzano Oliveto in Provincia di Asti
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All'art. 7 "Designazione e presentazione", del disciplinare di produzione dei vini a DOC Noto, consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118 quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il decreto ministeriale 30.11.2011 richiamato in premessa, dopo l'ultimo comma, e' inserito il seguente comma: «Nella etichettatura e presentazione dei vini di cui all'art. 1 e' consentito l'uso dell'unita' geografica piu' ampia Sicilia", ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto legislativo 61/2010 e dell'art. 7, comma 4, del disciplinare di produzione della DOC "Sicilia".».
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Noto
Bianco: Moscato Bianco (100%).
Rosso: Nero d'Avola (min. 65%)
Tutto il territorio dei comuni di Noto, Rosolini, Pachino e Avola in provincia di Siracusa
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Proposta di modifica al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata Nuragus di Cagliari Doc - 1986
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Nuragus di Cagliari
Nuragus (min. 85%).
Le uve destinate alla produzione dei vini DOC “Nuragus di Cagliari”, devono essere prodotti nella zona di produzione che comprende l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni nelle rispettive province: provincia di Cagliari e comprende il territorio dei comuni di Armungia, Assemini, Ballao, Barrali, Burcei, Cagliari,
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La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con l'indicazione geografica tipica "Nurra" comprende l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Alghero, Ittiri, Olmedo, Ossi, Porto Torres, Sassari, Stintino, Tissi, Uri e Usini, in provincia di Sassari.
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