"Pinerolese” rosso, rosato, Barbera, Bonarda, Freisa, Dolcetto, Doux d’Henry
La zona di produzione comprende: Provincia di Torino : intero territorio comunale di Angrogna, Bibiana, Bobbio Pellice, Bricherasio, Buriasco, Campiglione Fenile, Cantalupa, Cavour, Cumiana, Frossasco, Garzigliana, Inverso Pinasca, Luserna San Giovanni, Lusernetta, Macello, Osasco, Pinasca, Pinerolo, Perosa Argentina, Pomaretto, Porte, Perrero, Pramollo, Prarostino, Roletto, Rorà, San Germano Chisone, San Pietro Val Lemina, San Secondo di Pinerolo, Torre Pellice, Villar Pellice Villar Perosa;
Provincia di Cuneo :Bagnolo, Barge. Per il Pinerolese” Ramìe l’intero territorio comunale di Pomaretto e Perosa Argentina
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Il Pinot nero dell'Oltrepo' Pavese Doc ha la composizione ampelografia composta da Pinot nero minimo 95 % ed altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Lombardia, congiuntamente o disgiuntamente: fino a un massimo del 5%.
La zona di produzione comprende i comuni di Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Bosnasco, Calvignano, Canevino, Canneto Pavese, Castana, Cecima, Godiasco, Golferenzo, Lirio, Montalto Pavese, Montecalvo Versiggia, Montescano, Montù Beccaria, Mornico Losana, Oliva Gessi, Pietra de Giorgi, Rocca de Giorgi, Rocca Susella, Rovescala, Ruino, San Damiano al Colle, Santa Maria della Versa, Torrazza Coste, Volpara, Zenevredo e per parte dei territori di questi altri comuni: Broni, Casteggio, Cigognola, Codevilla, Corvino San Quirico, Fortunago, Montebello della Battaglia, Montesegale, Ponte Nizza, Redavalle, Retorbido, Rivanazzano, Santa Giuletta, Stradella, Torricella Verzate. (provincia di Pavia)
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La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con l'indicazione geografica tipica "Planargia" comprende l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Bosa, Flussio, Magomadas, Modolo, Sagama, Suni, Tinnura, Tresnuraghes in provincia di Oristano.
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“Pomino” Bianco, “Pomino” Bianco riserva, “Pomino” Bianco Vendemmia tardiva: Pinot bianco, Pinot grigio e Chardonnay da soli o congiuntamente: minimo 70%. “Pomino” Vin santo: Pinot bianco, Pinot grigio, Chardonnay e Trebbiano da soli o congiuntamente: minimo 70%. “Pomino” Rosso, “Pomino” Rosso riserva, “Pomino” Rosso vendemmia tardiva, “Pomino” Vin Santo Occhio di Pernice: Sangiovese minimo: 50%; Pinot Nero e Merlot da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 50%. “Pomino” Chardonnay: Chardonnay minimo: 85%. “Pomino” Sauvignon: Sauvignon minimo: 85%. “Pomino” Pinot Nero: Pinot Nero minimo: 85%. “Pomino” Merlot: Merlot minimo: 85%, “Pomino” Spumante bianco e rosato (anche riserva): Chardonnay, Pinot bianco e Pinot nero da soli o congiuntamente: minimo 70%.
La zona di produzione delle uve è situata in Toscana, in provincia di Firenze e specificatamente in parte del territorio del comune di Rufina che si trova ad est della città. I vigneti devono avere giacitura collinare, idoneo orientamento ed un’altitudine non superiore a m. 650 per il rosso e a m. 800 per il bianco.
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L'art. 5, comma 1, del disciplinare di produzione dei vini a IGT Pompeiano, consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118 quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il decreto ministeriale 30.11.2011 richiamato in premessa, e' sostituito con il seguente testo:
"Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve delimitata all'art. 3. Inoltre e' consentito che le predette operazioni possano avvenire anche in stabilimenti situati nell'intero territorio della Regione Campania, a condizione che le Ditte interessate dimostrino ai competenti Organi di controllo di aver effettuato tali operazioni di vinificazione nel relativo stabilimento enologico antecedentemente al 31/12/2012.".
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La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la IGT “Pompeiano” comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni in provincia di Napoli esclusi quelli ricadenti nell’isola d’Ischia.
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I vini rossi e sciac-tra Doc «Pornassio» od «Ormeasco di Pornassio» devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti di vitigno Ormeasco o Dolcetto non inferiore al 95%.
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini Doc «Pornassio» od «Ormeasco di Pornassio» ricade nella provincia di Imperia. Comprende i terreni vitati dei comuni Aquila d'Arroscia, Armo, Borghetto d'Arroscia, Montegrosso Pian Latte, Ranzo, Rezzo, Pieve di Teco, Vessalico e, per il solo versante tirrenico, comuni di Mendatica, Cosio d'Arroscia e Pornassio in Valle Arroscia; comune di Molini di Triora in Valle Argentina e versante orograficamente ricadente in Valle Arroscia del comune di Cesio.
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I vini Doc Primitivo di Manduria devono essere ottenuti dalle uve Primitivo: minimo 85%
La zona di produzione delle uve atte alla produzione del vino “Primitivo di Manduria” ricade nelle provincie di Taranto e Brindisi.
In provincia di Taranto: Manduria, Carosino, Monteparano, Leporano, Pulsano, Faggiano, Roccaforzata, San Giorgio Jonico,San Marzano di San Giuseppe, Fragagnano, Lizzano, Sava, Torricella, Maruggio, Avetrana, e quello della frazione di Talsano e delle isole amministrative del comune di Taranto, intercluse nei territori dei comuni di Fragagnano e Lizzano. In provincia di Brindisi i territori dei comuni di Erchie, Oria e Torre S.Susanna.
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La Docg Primitivo di Manduria Dolce Naturale e' riservata al vino proveniente da vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: 100% Primitivo.
La zona di produzione delle uve atte alla produzione del vino Doc Primitivo di Manduria Dolce Naturale ricade nelle province di Taranto e Brindisi e comprende i terreni vocati alla qualita' di tutto o parte dei Comuni compresi nelle suddette province.
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Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della Doc Teroldego Rotaliano riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 18 febbraio 1971, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 giugno 1971, n. 139, propone la modifica di alcuni articoli del disciplinare di produzione
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