La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei vini designati con la Indicazione Geografica Tipica “Rubicone” comprende l’intero territorio amministrativo delle province di Forlì- Cesena, Ravenna e Rimini e dei comuni di Borgo Tossignano, Casal Fiumanese, Castelguelfo, Castel San Pietro Terme, Dozza, Fontanelice, Imola, Medicina, Mordano e Ozzano Emilia della provincia di Bologna. Per il “Rubicone” Pignoletto la zona di produzione comprende i territori dei comuni della provincia di Bologna, ed i seguenti comuni della provincia di Ravenna: Brisighella, Castel Bolognese, Faenza e Riolo Terme.
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Proposta di modifica ordinaria, che modifica il documento unico del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini (DOC) Rubino di Cantavenna
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Il vino Doc Rubino di Cantavenna deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi in
ambito aziendale la seguente composizione ampelografica: Barbera: dal 75 al 90%; Grignolino e Freisa, da soli o congiuntamente, fino a un massimo del 25%.
La zona di produzione delle uve atte ad ottenere il vino a denominazione di origine controllata «Rubino di Cantavenna» è costituita dall’intero territorio dei comuni di Gabiano, che comprende la
frazione di Cantavenna, di Moncestino e di Villamiroglio, nonché dai territori dell’ex comune di Castel S. Pietro Monferrato, ora incorporato nel territorio del comune di Camino. Provincia di Alessandria
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Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine controllata Ruche' di Castagnole Monferrato e proposta del rispettivo disciplinare di produzione.
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Il vino Docg Ruchè di Castagnole Monferrato deve essere ottenuto dalle uve provenienti da vigneti aventi in ambito aziendale la seguente composizione ampelografica: Ruchè: minimo 90%; Barbera e Brachetto da soli o congiuntamente: massimo 10%.
La zona di produzione ricade nella Regione Piemonte all’interno della Provincia di Asti e comprende i comuni di Castagnole Monferrato, Grana, Montemagno, Portacomaro, Refrancore, Scurzolengo e Viarigi.
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I vini Doc S. Anna di Isola Capo Rizzuto, rosso e rosato, devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi nell’ambito aziendale le seguenti composizioni ampelografiche:
Gaglioppo dal 40% al 60% ; Nocera, Nerello mascalese, Nerello cappuccio, Malvasia nera, Malvasia bianca e Greco bianco da soli o congiuntamente, dal 40% al 60% con una presenza massima dei vitigni a bacca bianca non superiore al 35% del totale.
Le uve destinate alla produzione dei vini S. Anna di Isola Capo Rizzuto devono essere prodotte nella zona appresso indicata che comprende tutto il territorio amministrativo comunale di Isola Capo Rizzuto e parte dei comuni di Crotone e di Cutro (Provincia di Crotone)
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La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con l’indicazione geografica tipica “Sabbioneta” comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di Sabbioneta, Viadana, Commessaggio, in provincia di Mantova.
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La Doc Salaparuta con o senza alcuna specificazione e' riservata ai vini rossi e bianchi ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi nell'ambito aziendale, rispettivamente per le varie tipologie, la seguente composizione ampelografica: «Salaparuta» Bianco: Catarratto minimo: 60% - Salaparuta Rosso e Salaparuta Rosso Riserva: Nero d'Avola: minimo per il 65%; «Salaparuta» Novello: Nero d'Avola: minimo 50%; Merlot minimo 20%.
La Doc Salaparuta seguita da una delle seguenti specificazioni di vitigno «Inzolia», «Grillo», «Chardonnay», «Catarratto» «Nero d'Avola» anche nella tipologia Riserva, «Merlot» anche nella tipologia Riserva, «Cabernet Sauvignon» anche nella tipologia Riserva, «Syrah» anche nella tipologia Riserva, e' riservata ai vini ottenuti da vigneti composti dai corrispondenti vitigni per almeno l'85%. Escluso il Trebbiano toscano.
Le uve destinate alla produzione della Doc Salaparuta devono provenire da vigneti ubicati in terreni vocati alla qualita' all'interno dei confini territoriali del comune di Salaparuta (Provincia di Trapani)
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All'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a IGT Salemi, consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il decreto ministeriale 30.11.2011 richiamato in premessa, il comma 1 e' sostituito con il seguente:
"Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve delimitata all'art. 3. Inoltre, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, e' consentito, ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera b, del Regolamento CE n. 607/2009, che le predette operazioni siano effettuate anche all'interno dell'intero territorio amministrativo dei seguenti Comuni confinanti con la predetta zona: Vita, Santa Ninfa, Calatafimi, Castelvetrano, Mazara del Vallo, Marsala e Trapani.".
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E' riconosciuta l'indicazione geografica dei vini da tavola Salemi
La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini da tavola di cui al precedente comma coincide con l'intero territorio amministrativo del comune di Salemi in provincia di Trapani.
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