“Savuto” bianco:
- Montonico: fino ad un massimo del 40%;
- Chardonnay: fino ad un massimo del 30%;
- Greco bianco: fino ad un massimo del 20%;
- Malvasia bianca: fino ad un massimo del 10%;
“Savuto” rosso e rosato:
- Gaglioppo (localmente noto come Arvino): fino ad un massimo del 45%;
- Aglianico fino ad un massimo del 45%
- Greco nero, Nerello cappuccio, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 10%.
La zona di produzione delle uve destinate alla produzione della Doc Savuto comprende in parte i comuni appresso descritti:
provincia di Cosenza: Rogliano, S. Stefano di Rogliano, Marzi, Belsito, Grimaldi, Altilia, Aiello Calabro, Cleto, Serra Aiello, Pedivigliano, Malito, Amantea, Scigliano, Carpanzano.
provincia di Catanzaro: Motta S. Lucia, Martirano Vecchio, Martirano Lombardo, S. Mango d’Aquino, Nocera Terinese e Conflenti.
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Comunicato regionale 30 settembre 2024 - n. 91
Domanda di modifica ordinaria del disciplinare di produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Scanzo» o «Moscato di Scanzo», presentata dal Consorzio Tutela Moscato di Scanzo.
Ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 6 dicembre 2021, comunico che il presidente del Consorzio Tutela Moscato di Scanzo ha presentato a Regione Lombardia, Direzione Generale Agricoltura, sovranità alimentare e foreste – U.O. Filiere vegetali e zootecniche, agroambiente, nitrati e sostenibilità ambientale, bonifica e irrigazione e fitosanitario, la domanda di modifica del disciplinare di produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Scanzo» o «Moscato di Scanzo», con nota protocollo n. M1.2024.0153689 del 5 agosto 2024.
Si riporta in allegato il documento sinottico relativo alla proposta di modifica del disciplinare di produzione del vino DOCG «Scanzo» o «Moscato di Scanzo».
Entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, chiunque abbia interesse può prendere visione della domanda presso la citata Direzione Generale.
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Il vino Docg Scanzo o Moscato di Scanzo deve essere ottenuto dalle uve prodotte dai vigneti aventi nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: 100% Moscato di Scanzo.
La zona di produzione delle uve atte alla produzione del vino Docg “Scanzo” o “Moscato di Scanzo”, ricade nella provincia di Bergamo e comprende i terreni vocati alla qualità del territorio del Comune di Scanzorosciate.
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“Scavigna” bianco:
- Traminer Aromatico: fino ad un massimo del 50%;
- Chardonnay: fino ad un massimo del 30%;
- Pinot bianco, fino ad un massimo del 10%;
- Riesling italico, fino ad un massimo del 10%;
“Scavigna” rosso e rosato:
- Aglianico: fino ad un massimo del 60%;
- Magliocco: fino ad un massimo del 20%;
- Marsigliana nera: fino ad un massimo del 20%.
La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Protetta “Scavigna” comprende in parte i comuni di Nocera Terinese e di Falerna, in provincia di Catanzaro.
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- Sciacca Doc bianco: Inzolia - Grecanico - Chardonnay - Catarratto lucido, per almeno il 70% congiuntamente o disgiuntamente.
- Sciacca Doc , con la menzione di uno dei seguenti vitigni: Grecanico, Inzolia, Chardonnay, e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti dai vigneti costituiti per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.
- "Sciacca", con la menzione della sottozona Rayana obbligatoriamente preceduta dalla tipologia riserva e' consentita ai soli vini bianchi ottenuti dai vigneti nell'ambito aziendale composti da almeno l'80% di Catarratto lucido e Inzolia congiuntamente o disgiuntamente.
- Sciacca Doc rosso: Merlot - Cabernet Sauvignon - Nero d'Avola - Sangiovese, per almeno il 70% congiuntamente o disgiuntamente.
- Sciacca Doc rosso con la menzione di uno dei seguenti vitigni: Merlot - Cabernet Sauvignon - Nero d'Avola - Sangiovese, e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti dai vigneti costituiti per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.
- Sciacca Doc rosso riserva e' consentita ai soli vini rossi ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti nell'ambito aziendale, composti da almeno il 70% di Merlot, Cabernet Sauvignon, Nero d'Avola, Sangiovese congiuntamente o disgiuntamente.
- Sciacca Doc rosato e' riservata, per almeno il 70%, ai vini prodotti esclusivamente con la vinificazione in bianco dei vitigni prescritti per il vino a denominazione di origine controllata Sciacca Doc rosso, o con mostificazione contemporanea delle uve bianche e rosse prescritte per i vini a denominazione di origine controllata Sciacca Doc bianco e rosso.
La zona di produzione ricade nella Regione Sicilia e comprende, in provincia di Agrigento, l’intero territorio dei comuni di Sciacca e Caltabellotta.
La produzione della DOC “Siacca” riserva Rayana è consentita solo su parte del territorio del comune di Sciacca.
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All'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a IGT Scilla, consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il D.M. 30 novembre 2011 richiamato in premessa, al termine del comma 2 e' inserita la seguente frase:
«Inoltre, le predette operazioni, ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera b, del Regolamento CE n. 607/2009, possono essere effettuate all'interno del territorio amministrativo della Provincia di Reggio Calabria
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La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la IGT “Scilla” comprende l’intero territorio del comune di Scilla in provincia di Reggio Calabria.
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La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica Sebino comprende in provincia di Brescia l'intero territorio comunale di Capriolo, Paratico, Palazzolo sull'Oglio, Adro, Erbusco, Corte Franca, Iseo, Ome, Monticelli Brusati, Rodengo Saiano,
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Il vino a denominazione di origine controllata «Serrapetrona» deve essere ottenuto dalle uve
prodotte dai vigneti aventi in àmbito aziendale la seguente composizione ampelografica:
Vernaccia nera minimo 85%; possono concorrere da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 15% tutti gli altri vitigni non aromatici, a bacca nera, idonei alla coltivazione nella provincia di Macerata.
La zona di produzione del vino «Serrapetrona» comprende in tutto il territorio del comune di
Serrapetrona e in parte quello dei comuni di Belforte del Chienti e di San Severino Marche.
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La Docg Sforzato di Valtellina o Sfursat di Valtellina e' ottenuto da uve preventivamente appassite provenienti da Nebbiolo, localmente denominato Chiavennasca, minimo 90%.
Possono concorrere altri vitigni a bacca rossa non aromatici idonei alla coltivazione nella Regione
Lombardia fino ad un massimo del 10%.
La zona di produzione delle uve per la DOCG Sforzato di Valtellina o Sfursat di Valtellina è situata in
provincia di Sondrio
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