Val d'Arno di Sopra o Valdarno di Sopra Doc

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Val d’Arno di Sopra o Valdarno di Sopra Bianco, Val d’Arno di Sopra o Valdarno di Sopra bianco Spumante di qualità: Chardonnay dal 40 all'80%, Malvasia bianca lunga da 0 a 30%, Trebbiano Toscano da 0 a 20%.
Val d’Arno di Sopra o Valdarno di Sopra Rosso, Val d’Arno di Sopra o Valdarno di Sopra rosato, Val d’Arno di Sopra o Valdarno di Sopra rosato Spumante di qualità: Merlot dal 40 all’80%, Cabernet Sauvignon da 0 a 35%, Syrah da 0 a 35%.
Val d’Arno di Sopra o Valdarno di Sopra Passito: Malvasia Bianca Lunga dal 40 all’80%, Chardonnay da 0 a 30%.
I vini Val d’Arno di Sopra o Valdarno di Sopra con le seguenti specificazioni:
Chardonnay, Sauvignon, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Sangiovese, Syrah devono essere ottenuti, in ambito aziendale, per almeno l'85% da uno dei sopracitati vitigni.
La zona di produzione dei vini Doc Val d’Arno di Sopra o Valdarno di Sopra (come le sottozone  Pietraviva e Pratomagno) ricade nella provincia di Arezzo e comprende i terreni vocati alla viticoltura di alcuni comuni.

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Val di Cornia Doc

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«Val di Cornia» bianco: Vermentino bianco: minimo il 50% - Trebbiano toscano, Ansonica, Viognier e Malvasia bianca lunga, da soli o congiuntamente: massimo il 50%.
«Val di Cornia» rosato: Sangiovese: minimo il 40% - Cabernet Sauvignon e Merlot: da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 60% .
«Val di Cornia» Ansonica: Ansonica, minimo l’85%.
«Val di Cornia» Vermentino: Vermentino, minimo l’85%.
«Val di Cornia» Cabernet Sauvignon: Cabernet Sauvignon, minimo l’85%.
«Val di Cornia» Ciliegiolo: Ciliegiolo, minimo l’85%.
«Val di Cornia» Merlot: Merlot, minimo l’85%.
«Val di Cornia» Sangiovese: Sangiovese, minimo l’85%.
«Val di Cornia» Aleatico passito: Aleatico, 100%.
«Val di Cornia» Ansonica passito: Ansonica, minimo l’85%.
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini Doc Val di Cornia ricade nelle province di Livorno e Pisa

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Val di Magra Igt - Modifica del disciplinare di produzione - 2013

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Val di Magra

All'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica "Val di Magra",  consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui  all'art. 118 quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con  il D.M. 30.11.2011 richiamato in premessa, il comma 3 e' sostituito con il seguente:
«Le operazioni devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve delimitata  all'art. 3. Inoltre, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, e' consentito, ai sensi  dell'art. 6, comma 4, lettera b, del Regolamento CE n. 607/2009, che tali operazioni siano  effettuate anche nell'ambito dell'intero territorio della Regione Toscana.»

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Val di Magra Igt

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La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica "Val di Magra" comprende parte del territorio amministrativo dei comuni di Fivizzano, Casola in Lunigiana, Aulla, Licciana Nardi, Tresara, Villafranca in Lunigiana, Podenzana, Pontremoli, Filattiera, Mullazzo, Bagnone, Fosdinovo, Carrara, Massa, Montignoso.(Pr. Massa Carrara)

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Val di Neto Igt - Modifica del disciplinare di produzione - 2013

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Val di Neto

All'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a IGT Val di Neto,  consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui  all'art. 118-quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con  il decreto ministeriale 30.11.2011 richiamato in premessa, al termine del comma 2 e' inserita la  seguente frase:
«Inoltre, le predette operazioni, ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera b, del Regolamento CE n.  607/2009, possono essere effettuate all'interno del territorio amministrativo della Provincia di Crotone»

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Val di Neto Igt

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La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con l'indicazione geografica tipica «Val di Neto» comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di: Andali, Belcastro, Belvedere, Spinello, Botricello, Caccuri, Carfizzi, Casabona, Cerenzia, Crotone, Cutro, Mesoraca, Pallagorio, Petilia Policastro, Roccabernarda, Rocca di Neto, San Mauro Marchesato, San Nicola dell’Alto, Santa Severina, Scandale, Umbriatico e Strongoli tutti in provincia di Crotone.

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Val Polcèvera Doc

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I vini Doc Val Polcèvera devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
vini bianchi: Vermentino, Bianchetta Genovese e Albarola, da soli o congiuntamente per almeno il 60%;
vini rossi e rosati: Dolcetto, Sangiovese e Ciliegiolo da soli o congiuntamente per almeno il 60%;
I vini Doc Val Polcèvera con l’indicazione di uno dei seguenti vitigni:
-Bianchetta Genovese
-Vermentino devono essere ottenuti da uve provenienti dai corrispondenti vitigni per almeno l'85%.
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini Doc Val Polcevera ricade nella provincia di Genova individuata dal bacino del torrente Polcevera e dei suoi affluenti Sardorella, Secca, Ricco' e Verde. La zona comprende in toto o in parte il territorio dei comuni di Genova, Sant'Olcese, Serra Ricco', Mignanego, Campomorone, Ceranesi e Mele.

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Val Tidone Igt - Modifica del disciplinare di produzione - 2013

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Val Tidone

All'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a IGT Val Tidone,  consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui  all'art. 118-quater, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con  il decreto ministeriale 30 novembre 2011 richiamato in premessa, il comma 2 e' sostituito con il seguente: «Le operazioni di vinificazione, dei vini a indicazione geografica tipica "Val Tidone" di cui  all'art. 1, debbono essere effettuati in provincia di Piacenza. Inoltre, tenuto conto delle situazioni  tradizionali di produzione, e' consentito, ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera b), del regolamento  CE n. 607/2009, che tali operazioni siano effettuate anche nei comuni di S. Maria della Versa e  Rovescala, confinanti con la zona di produzione delle uve di cui all'art. 3, ricadenti nella provincia di  Pavia, limitatamente ad est del Torrente Bardoneggia.».

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