All'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a IGT Val di Neto, consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il decreto ministeriale 30.11.2011 richiamato in premessa, al termine del comma 2 e' inserita la seguente frase:
«Inoltre, le predette operazioni, ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera b, del Regolamento CE n. 607/2009, possono essere effettuate all'interno del territorio amministrativo della Provincia di Crotone»
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La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con l'indicazione geografica tipica «Val di Neto» comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di: Andali, Belcastro, Belvedere, Spinello, Botricello, Caccuri, Carfizzi, Casabona, Cerenzia, Crotone, Cutro, Mesoraca, Pallagorio, Petilia Policastro, Roccabernarda, Rocca di Neto, San Mauro Marchesato, San Nicola dell’Alto, Santa Severina, Scandale, Umbriatico e Strongoli tutti in provincia di Crotone.
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I vini Doc Val Polcèvera devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
vini bianchi: Vermentino, Bianchetta Genovese e Albarola, da soli o congiuntamente per almeno il 60%;
vini rossi e rosati: Dolcetto, Sangiovese e Ciliegiolo da soli o congiuntamente per almeno il 60%;
I vini Doc Val Polcèvera con l’indicazione di uno dei seguenti vitigni:
-Bianchetta Genovese
-Vermentino devono essere ottenuti da uve provenienti dai corrispondenti vitigni per almeno l'85%.
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini Doc Val Polcevera ricade nella provincia di Genova individuata dal bacino del torrente Polcevera e dei suoi affluenti Sardorella, Secca, Ricco' e Verde. La zona comprende in toto o in parte il territorio dei comuni di Genova, Sant'Olcese, Serra Ricco', Mignanego, Campomorone, Ceranesi e Mele.
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All'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a IGT Val Tidone, consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il decreto ministeriale 30 novembre 2011 richiamato in premessa, il comma 2 e' sostituito con il seguente: «Le operazioni di vinificazione, dei vini a indicazione geografica tipica "Val Tidone" di cui all'art. 1, debbono essere effettuati in provincia di Piacenza. Inoltre, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, e' consentito, ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera b), del regolamento CE n. 607/2009, che tali operazioni siano effettuate anche nei comuni di S. Maria della Versa e Rovescala, confinanti con la zona di produzione delle uve di cui all'art. 3, ricadenti nella provincia di Pavia, limitatamente ad est del Torrente Bardoneggia.».
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La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con l'indicazione geografica tipica "Val Tidone" rientra nell'ambito del territorio della provincia di Piacenza e comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di : Borgonovo Val Tidone, Caminata, Castel San Giovanni, Nibbiano, Pianello Val Tidone, Ziano Piacentino e parte dei comuni di Agazzano, Gazzola, Piozzano e Travo.
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“Valcalepio” rosso: Cabernet Sauvignon dal 25 al 60%, Merlot dal 40 al 75%
“Valcalepio” bianco: Pinot bianco e/o Chardonnay, congiuntamente dal 55 all’80%, Pinot grigio dal 20 al 45%
“Valcalepio” Moscato passito : Moscato di Scanzo e/o Moscato al 100%.
Zona delimitata
Parte del territorio della provincia di Bergamo ovvero l’area collinare e pedecollinare che ha come confini ovest il fiume Adda, con i comuni di Villa D’Adda e Sotto Il Monte Giovanni XXII, a nordovest il comune di Almeno San Salvatore. Da qui tendendo come confine nord le prealpi Orobie si prosegue verso est seguendo la linea collinare di quota massima 700m slm circa, fino ad arrivare ad Adrara San Martino e più a sud al Lago d’Iseo e poi al fiume Oglio. A sud il confine è l’area soprastante la linea tracciabile tra Grumello del Monte e Bergamo e da Bergamo a Sotto Il Monte Giovanni XXII.
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La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con l'indicazione geografica tipica «Valcamonica» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di: Berzo Demo, Cedegolo, Cevo, Sellero, Capo di Ponte, Ono San Pietro, Cerveno, Losine, Niardo, Ceto, Braone, Breno, Malegno, Cividate Camuno, Bienno, Berzo Inferiore, Esine, Piancogno, Darfo Boario Terme, Gianico, Artogne, Piancamuno, Ossimo, Prestine, Angolo Terme, in provincia di Brescia.
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La doc Valdadige (in lingua tedesca Etschtaler ) è riservata al vino bianco ottenuto dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling italico, Muller Thurgau e Chardonnay, da soli o congiuntamente, in misura non inferiore al 20% e Trebbiano toscano, Nosiola, Sauvignon e Garganega, da soli o congiuntamente, per la differenza.
La doc Valdadige : Enantio (Lambrusco a foglia frastagliata) e/o Schiave (sottovarietà e sinonimi), minimo 50%; Merlot, Pinot nero, Lagrein, Teroldego, Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon, da soli o congiuntamente, per la differenza.
La doc Valdadige , con la specificazione di vitigno Chardonnay, Pinot bianco e Pinot grigio è riservata al vino ottenuto dal corrispondente vitigno per almeno l'85%.
La doc Valdadige con la specificazione di vitigno «Schiava» è riservata al vino ottenuto dalle uve del corrispondente vitigno, nella varietà Schiava grossa, Schiava gentile e Schiava grigia, da sole o congiuntamente, per almeno l'85%.
Le uve destinate alla Doc Valdadige Etschtaler devono essere prodotte nell'intero territorio di alcuni comuni in Provincia di Trento, Bolzano e Verona
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Sono state approvate le modifiche ordinarie al disciplinare di produzione dei vini Doc Valdadige / Etschtaler ed easattamente : Allargamento della zona di produzione delle uve; Rettifica delle unità amministrative; Allargamento della zona di vinificazione, etc
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I vini Doc «Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti» devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Enantio (anche riserva): Enantio minimo 85%; possono concorrere le uve provenienti da altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nelle province di Verona e Trento, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%.
Casetta (anche riserva): Casetta minimo 85%; possono concorrere le uve provenienti da altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nelle province di Verona e Trento, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%.
Pinot grigio (anche superiore): Pinot grigio minimo 85%; possono concorrere le uve provenienti da altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione nelle province di Verona e Trento, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%.
Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Valdadige
Terradeiforti» o «Terradeiforti» devono essere prodotte esclusivamente nei territori dei comuni di
Brentino Belluno, Dolce' e Rivoli Veronese, in provincia di Verona e Avio, in provincia di Trento.
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