All'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a IGT Valdamato, consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il decreto ministeriale 30 novembre 2011 richiamato in premessa, al termine del comma 2 e' inserita la seguente frase: «Inoltre, le predette operazioni, ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera b, del regolamento CE n. 607/2009, possono essere effettuate all'interno del territorio amministrativo della provincia di Catanzaro
Continua...
La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con l'indicazione geografica tipica «Valdamato» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di: Curinga, Feroleto, Gizzeria, Lamezia Terme, Maida, Pianopoli, San Pietro a Maida, in provincia di Catanzaro.
Continua...
I vini Doc Valdichiana toscana devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi nell’ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:
Bianco o Bianco vergine, Spumante e Frizzante: Trebbiano toscano min. 20%; Chardonnay, Pinot
bianco, Grechetto, Pinot grigio, da soli o congiuntamente, fino all’80%.
Chardonnay: Chardonnay minimo 85%.
Grechetto: Grechetto minimo: 85%.
Rosso e Rosato: Sangiovese minimo 50%; Cabernet (Cabernet franc e Cabernet sauvignon), Merlot,
Sirah da soli o congiuntamente massimo 50%.
Sangiovese: Sangiovese minimo 85%.
Vin Santo anche con la menzione riserva: Trebbiano toscano e Malvasia bianca (Malvasia Bianca di
Candia, Malvasia Bianca lunga, Malvasia istriana)da soli o congiuntamente minimo 50%.
Le uve destinate alla produzione dei vini Doc «Valdichiana toscana» devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende in parte il territorio amministrativo dei comuni di Arezzo, Castiglion Fiorentino, Cortona, Foiano, Lucignano, Marciano, Monte San Savino e Civitella in Val di Chiana in provincia di Arezzo e Sinalunga, Torrita di Siena, Chiusi, Montepulciano in provincia di Siena.
Continua...
I vini Doc Valdinievole devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, le seguenti composizioni ampelografiche:
“Valdinievole” Bianco: Trebbiano toscano minimo 70%.
“Valdinievole” Bianco superiore: Trebbiano toscano minimo 70%.
“Valdinievole” Rosso Sangiovese: minimo 35%, Canaiolo nero minimo 20%.
Sangiovese e Canaiolo congiuntamente devono raggiungere minimo il 70%.
“Valdinievole” Rosso superiore: Sangiovese: minimo 35%, Canaiolo nero minimo 20%.
Sangiovese e Canaiolo congiuntamente devono raggiungere minimo il 70%.
“Valdinievole” Sangiovese
Sangiovese: minimo 85%.
“Valdinievole” Vinsanto / Vin Santo
Trebbiano toscano minimo 70%
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origina controllata “Valdinievole” comprende gli interi territori amministrativi dei comuni di: Buggiano, Chiesina Uzzanese, Lamporecchio, Larciano, Marliana, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montecatini Terme, Pescia, Pieve a Nievole, Ponte Buggianese e Uzzano, in Provincia di Pistoia.
Continua...
All'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a IGT Vallagarina, consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il decreto ministeriale 30 novembre 2011 richiamato in premessa, il comma 2 e' sostituito con il seguente:
«Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve delimitata all'art. 3. Inoltre, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 4, lett. b) del Regolamento CE n. 607/2009, le predette operazioni di vinificazione possono essere effettuate nell'ambito dell'intero territorio amministrativo delle province di Trento e Verona.
E' altresi' consentito effettuare la vinificazione nell'intera Regione Veneto e nella limitrofa Regione Lombardia, purche' le aziende interessate dimostrino l'uso tradizionale ed ininterrotto della pratica di vinificazione e/o frizzantatura dei vini I.G.P. "Vallagarina" nelle ultime 5 campagne vitivinicole.».
Continua...
La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini designati con l’indicazione geografica tipica “Vallagarina” comprende per la provincia autonoma di Trento, l’intero territorio amministrativo dei comuni di Ala, Aldeno, Avio, Besenello, Brentonico, Calliano, Cimone, Garniga, Isera, Mori, Nogaredo, Nomi, Pomarolo, Rovereto, Terragnolo, Trambileno, Vallarsa, Villa Lagarina, Volano e per la provincia di Verona ....
Continua...
La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con l'indicazione geografica tipica “Valle Belice” comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Santa Margherita Belice, Montevago, Menfi, in provincia di Agrigento e Contessa Entellina in provincia di Palermo.
Continua...
La Doc "Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste", accompagnata da una delle seguenti specificazioni di vitigno: Müller Thurgau; Gamay; Pinot nero o Pinot noir; Pinot grigio o Pinot gris; Pinot bianco o Pinot blanc; Chardonnay; Mayolet; Petite Arvine; Merlot; Fumin; Syrah; Cornalin; Nebbiolo; Petit rouge; Prëmetta; Moscato bianco o Muscat petit grain; Traminer aromatico o Gewürztraminer; Gamaret; Vuillermin deve essere ottenuta dalle uve prodotte dai corrispondenti vitigni per almeno l’85%.
La Doc "Valle d'Aosta " o "Vallée d'Aoste" Donnas : Nebbiolo per almeno l'85%
La Doc "Valle d'Aosta " o "Vallée d'Aoste" Arnad Montjovet : Nebbiolo per almeno il 70%
La Doc "Valle d'Aosta " o "Vallée d'Aoste" Chambave : Petit Rouge per almeno il 70%.
La Doc "Valle d'Aosta " o "Vallée d'Aoste" Chambave Muscat :Moscato bianco
La Doc "Valle d'Aosta " o "Vallée d'Aoste" Nus : Vien de Nus e Petit Rouge per
almeno il 70% di cui almeno 40% di Vien de Nus.
La Doc "Valle d'Aosta " o "Vallée d'Aoste" Nus Malvoisie : Pinot grigio
La Doc "Valle d'Aosta " o "Vallée d'Aoste" Torrette : Petit Rouge per almeno il 70%
Continua...
La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con l'indicazione geografica tipica "Valle del Tirso" comprende l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Baratili S. Pietro, Cabras, Milis, Narbolia, Nurachi, Ollastra, Oristano, Palmas Arborea, Riola Sardo, S. Vero Milis, S. Giusta, Siamaggiore, Solarussa, Tramatza, Zeddiani, e Zerfaliu, in provincia di Oristano.
Continua...
L'indicazione geografica tipica Valle d'Itria è riservata ai vini bianchi, anche nelle tipologie frizzante, spumante, uve stramature e passito, rossi, anche nelle tipologie frizzante, uve stramature, passito e novello e rosati, anche nella tipologia frizzante e novello.
La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica "Valle d'Itria" comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Alberobello e Locorotondo in provincia di Bari; Ceglie Messapico, Cisternino, Fasano e Ostuni in provincia di Brindisi; Crispiano e Martina Franca in provincia di Taranto.
Continua...