Valtellina rosso o Rosso di Valtellina Doc

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Il vino a denominazione di origine controllata "Valtellina Rosso" o "Rosso di Valtellina" deve essere ottenuto esclusivamente da uve provenienti da vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Nebbiolo, localmente denominato Chiavennasca, minimo 90%.
Possono concorrere altri vitigni a bacca rossa non aromatici idonei alla coltivazione nella Regione Lombardia fino ad un massimo del 10%.
La zona di produzione delle uve destinate alla produzione del vino a DOC Valtellina “rosso" o Rosso “di Valtellina", situata in provincia di Sondrio

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Valtellina Superiore Docg

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I vini Docg Valtellina Superiore provengono da Nebbiolo, (localmente denominato Chiavennasca) minimo il 90%.

La zona di produzione, situata in provincia di Sondrio, comprende del tutto o in parte i comuni della sponda retica partendo dal comune di Buglio sino al comune di Tirano, includendo anche le cinque sottozone previste: Maroggia, Sassella, Grumello, Inferno e Valgella.

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Valtènesi Doc

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I vini Doc “ Valtènesi” nelle tipologie rosso e chiaretto devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti in ambito aziendale da un minimo del 50% da vitigni Groppello (nei tipi “ Gentile” e/o “Mocasina”).
La zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Valtènesi» , comprende l’intero territorio dei seguenti comuni in provincia di Brescia, caratterizzati dal microclima del lago di Garda: Salò, Roè Volciano, Villanuova sul Clisi, Gavardo, S.Felice del Benaco, Puegnago del Garda, Muscoline, Manerba del Garda, Polpenazze del Garda, Moniga del Garda, Soiano del Lago, Calvagese della Riviera, Padenghe sul Garda, Bedizzole.
(Valtenesi)

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Velletri Doc - Modifica del disciplinare di produzione - 1986

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Categoria : Disciplinari, Vini, Doc, Dop Argomenti : Velletri, disciplinare, doc, dop, vino, lazio, roma, latina
Velletri

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata  «Velletri» riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 31 marzo 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 luglio 1972, n. 190, propone che nel disciplinare di produzione siano  modificati per intero gli articoli 6, 7 e 8 ed in parte gli articoli 2, 4 e 5.

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Velletri Doc

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Categoria : Disciplinari, Vini, Doc, Dop Argomenti : Velletri, disciplinare, doc, dop, vino, lazio, roma, latina

I vini Doc «Velletri» devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
«Velletri» bianco: Malvasia (Malvasia bianca di candia e puntinata, da soli o congiuntamente): massimo 70%; Trebbiano toscano e i vitigni definiti localmente Trebbiano verde e Trebbiano giallo: minimo 30%.
«Velletri» rosso: Sangiovese: dal 10% al 45%; Montepulciano: dal 30% al 50%; Cesanese comune e/o d’Affile: minimo 10%.
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Velletri», ricade nelle province di Roma e Latina e comprende i terreni vocati alla qualità di tutto il territorio amministrativo dei comuni di Velletri e Lariano e parte del territorio amministrativo dei comuni di Cisterna di Latina.

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Veneto Igt

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La igt Veneto è riservata ai vini bianchi, anche nelle tipologie frizzante e passito, rossi, anche nelle tipologie frizzante, passito e novello e rosati, anche nella tipologia frizzante.
La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Veneto» comprende l'intero territorio amministrativo delle province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza, nella regione del Veneto.

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Veneto orientale Igt - Modifica del disciplinare di produzione - 2013

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Veneto orientale

All'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a IGT Veneto Orientale,  consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui  all'art. 118-quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con  il D.M. 30 novembre 2011 richiamato in premessa, il comma 2 e' sostituito con il seguente: 
«La zona di vinificazione corrisponde con quella di produzione delle uve delimitata all'art. 3. Inoltre,  tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, e' consentito, ai sensi dell'art. 6,  par. 4, lettere a) e b) del Reg. CE n. 607/2009, che tali operazione siano effettuate nell'intero  territorio amministrativo delle provincie di Treviso e Venezia, nonche' nell'ambito dell'intero  territorio dei comuni della Provincia di Pordenone e Udine confinanti con la zona di produzione delle  uve, di cui all'art. 3, e nel comune di Azzano Decimo in provincia di Pordenone.

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Veneto orientale Igt

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La igt Veneto orientale e' riservata ai vini bianchi, anche nella tipologia frizzante, rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello e rosati, anche nella tipologia frizzante.
La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Veneto orientale» rientra nelle province di Venezia e di Treviso. Provincia di Venezia: l'area orientale della provincia di Venezia fino al fiume Dese ed al punto di intersezione dello stesso con il confine della provincia di Treviso. Provincia di Treviso: l'intero territorio amministrativo dei comuni di Motta di Livenza e di Meduna di Livenza.

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Venezia Doc

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I vini a denominazione di origine controllata “Venezia” con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet franc, Carmenère, Cabernet ( da Cabernet franc e/o Cabernet Sauvignon e/o Carmenère), Malbech, Refosco dal peduncolo rosso, Pinot nero, Chardonnay, Manzoni bianco, Sauvignon, Verduzzo (da Verduzzo friulano e/o Verduzzo trevigiano), Pinot bianco, Tai da Tocai friulano, Traminer e Pinot grigio, è riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi in ambito aziendale almeno l’85% dei corrispondenti vitigni. Possono concorrere, fino a un massimo del 15%, le uve di altri vitigni a bacca di colore analogo, ad esclusione delle varietà appartenenti alla famiglia dei moscati, idonei alla coltivazione per le province di Treviso e Venezia.
Zona di produzione 1. La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini della denominazione di origine controllata “Venezia” comprende tutto il territorio amministrativo delle province di Venezia e Treviso.

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Venezia Giulia Igt - Modifica del disciplinare di produzione - 2013

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Venezia Giulia

All'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a IGT Venezia Giulia,  consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui  all'art. 118-quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con  il decreto ministeriale 30 novembre 2011 richiamato in premessa, il comma 2 e' sostituito con il 
seguente:
«La zona di vinificazione corrisponde con quella di produzione delle uve delimitata all'art. 3. Inoltre,  tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione e vinificazione, e' consentito, ai  sensi dell'art. 6, comma 4, lettera b, del Regolamento CE n. 607/2009, che tali operazioni vengano  effettuate nell'ambito dell'intero territorio amministrativo dei comuni confinanti con la zona di  produzione delle uve di cui all'art. 3, ubicati nelle Province di Venezia e Treviso».

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