Il vino spumante a Docg Vernaccia di Serrapetrona deve essere ottenuto dalle uve prodotte dai vigneti Vernaccia nera per almeno l'85%;
La zona di produzione dei vino DOP Vernaccia di Serrapetrona comprende tutto il territorio del comune di Serrapetrona e in parte quello dei comuni di Belforte del Chienti e di San Severino Marche, tutti in provincia di Macerata.
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All'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a IGT Verona o Provincia di Verona o Veronese, consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il D.M. 30 novembre 2011 richiamato in premessa, al termine del comma 3 e' inserita la seguente frase:
«Inoltre, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, e' consentito, ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera b, del Regolamento CE n. 607/2009, che tali operazioni siano effettuate anche nell'ambito dell'intero territorio amministrativo dei comuni confinanti con la zona di produzione delle uve, di cui all'art. 3, ubicati nelle Province di Padova, Vicenza e Rovigo.».
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La Igt Verona o Provincia di Verona o Veronese e' riservata ai vini bianchi, anche nella tipologia frizzante, rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello e rosati, anche nella tipologia frizzante
La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Verona» o «Provincia di Verona» o «Veronese» comprende l'intero territorio amministrativo della provincia di Verona, nella regione Veneto.
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La DOC Vesuvio è riservata ai vini provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale dai seguenti vitigni,:
Vesuvio bianco - Lacryma Christi bianco, Lacryma Christi spumante e Lacryma Christi liquoroso:
Coda di volpe (localmente detto Caprettone o Crapettone) minimo 35%;
Verdeca; massimo 45%;
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve dei vitigni Falanghina e Greco presenti nel vigneto fino ad un massimo 20%.
Vesuvio rosso e Vesuvio rosato – Lacrima Christi rosso e Lacrima Christi rosato:
Piedirosso (localmente detto Palombina) minimo 50%;
Sciascinoso (localmente detto Olivella) massimo 30%;
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve del vitigno Aglianico fino ad un massimo del 20%.
Le uve destinate alla produzione dei vini a DOC “Vesuvio” debbono provenire dalla zona di produzione che comprende tutto il territorio amministrativo dei comuni di Boscotrecase Trecase San Sebastiano al Vesuvio e parte del territorio amministrativo dei comuni di: Ottaviano San Giuseppe Vesuviano Terzigno, Boscoreale Torre Annunziata Torre del Greco Ercolano, Portici Cercola Pollena – Trocchia Sant’Anastasia, Somma Vesuviana e tutti in provincia di Napoli.
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Al vino francese DOP Vézelay è stata accordata la protezione di cui all’articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. Tale disposizione è stata pubblicata sulla Gazzetta Europea del 14/10/2022
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Al disciplinare di produzione della DOP dei vini Vicenza cosi' come da ultimo modificato con il regolamento di esecuzione n. 2022/1939 del 7 ottobre 2022 sono approvate le modifiche ordinarie di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 25 del 31 gennaio 2024.
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La denominazione di origine controllata “Vicenza” è riservata ai vini:
“Vicenza” bianco, “Vicenza” bianco frizzante, “Vicenza” bianco spumante, “Vicenza” bianco passito, “Vicenza” rosso, “Vicenza” rosso novello, “Vicenza” rosso riserva, “Vicenza” rosato, “Vicenza” rosato frizzante, “Vicenza” Moscato Spumante, “Vicenza” Chardonnay, “Vicenza” Garganega (Garganego), “Vicenza” Riesling, “Vicenza” Sauvignon, “Vicenza” Manzoni Bianco, “Vicenza” Pinot Bianco, “Vicenza” Pinot Grigio o Pinot Grigio rosato o Pinot Grigio ramato, “Vicenza” Pinot Grigio Superiore, “Vicenza” Cabernet, “Vicenza” Cabernet riserva, “Vicenza” Cabernet Sauvignon, “Vicenza” Cabernet Sauvignon riserva, “Vicenza” Merlot, “Vicenza” Merlot riserva, “Vicenza” Pinot Nero, “Vicenza” Pinot Nero riserva, “Vicenza” Raboso, “Vicenza” Raboso riserva.
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I vini Doc Vicenza con uno dei seguenti riferimenti Sauvignon, Pinot bianco, Pinot grigio, Chardonnay, Manzoni bianco, Moscato (da Moscato bianco e/o Moscato giallo), Garganego (da Garganega), Riesling (da Riesling renano e/o Riesling italico), Merlot, Cabernet Sauvignon, Pinot nero, Raboso (da Raboso veronese) e Cabernet (da Cabernet franc, Cabernet Sauvignon e Carmenére), (i vini rossi anche in versione riserva) devono essere ottenuti da uve provenienti dai corrispondenti vitigni per almeno l'85%.
Il vino Doc Vicenza bianco (anche in versione frizzante, spumante e passito) è ottenuto dalle uve, dai mosti e dai vini delle seguenti varietà, provenienti da Garganega per almeno il 50%, altre varietà a bacca bianca congiuntamente o disgiuntamente, non aromatiche, fino a un massimo del 50%.
Il vino Doc Vicenza rosso (anche in versione novello rosato e rosato frizzante) è ottenuto dalle uve, dai mosti e dai vini delle seguenti varietà, provenienti da Merlot, per almeno il 50%, altre varietà a bacca rossa congiuntamente o disgiuntamente, non aromatiche, fino a un massimo del 50%.
Inoltre potranno essere designati come Cabernet, le uve o i vini provenienti da vigneti idonei alla
produzione delle varietà Cabernet Sauvignon, purché siano stati oggetto di scelta vendemmiale,
evidenziando tale operazione nella denuncia delle uve, oppure mediante scelta di cantina, evidenziando in tal caso l'operazione nei registri di commercializzazione.
La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini della denominazione di origine controllata “Vicenza” comprende tutto o parte del territorio amministrativo di 86 Comuni in provincia di Vicenza
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I vini «Vignanello» devono essere ottenuti esclusivamente mediante vinificazione delle uve provenienti dalla zona di produzione indicata nel successivo art. 3 da vigneti che, all’interno del complesso aziendale, abbiano la seguente composizione ampelografica:
a) Bianco e Bianco vendemmia tardiva:
- Trebbiano toscano e/o Trebbiano giallo: minimo 70%;
- Malvasia bianca di Candia e/o Malvasia del Chianti: massimo 30%,
b) Rosso:
- Sangiovese: minimo 50%;
- Ciliegiolo: massimo 40%,
c) Greco e Greco vendemmia tardiva:
- Greco: minimo 85%,
- possono concorrere altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione per la Regione Lazio, fino ad un massimo del 15%.
La base ampelografica dei vigneti già iscritti nello schedario viticolo della D.O.C. dei vini «Vignanello» deve essere adeguata entro la decima vendemmia riferita alla data di approvazione del disciplinare di produzione.
Sino alla scadenza, indicata nel precedente comma, i vigneti di cui sopra, iscritti a titolo transitorio allo schedario viticolo della denominazione di origine controllata dei vini «Vignanello», potranno usufruire della denominazione medesima.
La zona di produzione dei vini D.O.C. «Vignanello» comprende per intero il territorio dei comuni di: Vignanello, Vasanello, Bassano in Teverina, Corchiano e parte dei territori di Soriano nel Cimino, Fabrica di Roma e Gallese, tutti in provincia di Viterbo.
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I vini Doc Vigneti della Serenissima o Serenissima devono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti aventi in ambito aziendale la seguente composizione varietale: Chardonnay e/o Pinot bianco e/o Pinot nero.
Le uve atte a produrre i vini spumanti “Vigneti della Serenissima” o “Serenissima” devono essere
ottenute nelle aree di collina e montagna di spiccata vocazione viticola delle provincie di Belluno,
Treviso, Padova, Vicenza e Verona.
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