Taurasi Docg - Modifica disciplinare
Modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini Taurasi
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO
DECRETO 14 dicembre 2018
Modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Taurasi». (19A00012)
(GU n.5 del 7-1-2019)
IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
della direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare e dell'ippica
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio;
Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo;
Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione e
successive modifiche, recante modalita' di applicazione del
regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le
denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche
protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la
presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela
delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei
vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura
a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di
protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari,
ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo
n. 61/2010;
Considerato che sono in corso le procedure per l'adozione degli
atti delegati e di esecuzione della Commissione UE previsti dall'art.
109, par. 3, e dall'art. 110 del citato regolamento (UE) n.
1308/2013, in particolare per quanto concerne le modalita' di esame,
di approvazione e di trasmissione alla Commissione UE delle proposte
di modifica del disciplinare, ivi comprese le modifiche non
rilevanti, per le quali sara' prevista la definizione a livello
nazionale e la relativa comunicazione alla Commissione UE;
Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 28 dicembre 2016,
recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della
produzione e del commercio del vino;
Considerato che, ai sensi dell'art. 90, comma 3, della citata legge
n. 238/2016, fino all'emanazione dei decreti applicativi della stessa
Legge, ivi compreso il decreto in materia di procedura nazionale per
l'esame delle domande di protezione e di modifica dei disciplinari
dei vini DOP e IGP, continuano ad applicarsi i decreti ministeriali
applicativi della preesistente normativa nazionale e dell'Unione
europea;
Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul sito
internet del Ministero - Sezione qualita' - vini DOP e IGP,
concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini
DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli
stessi alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater,
paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e l'approvazione dei
relativi fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione UE
ai sensi dell'art. 118-vicies, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE)
n. 1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo
fascicolo tecnico della DOP dei vini «Taurasi»;
Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul citato
sito internet del Ministero, con il quale e' stato da ultimo
modificato il disciplinare della predetta DOP;
Vista la nota della Regione Campania del 16 luglio 2018, con la
quale e' stata trasmessa la domanda del Consorzio di tutela vini
d'Irpinia nel rispetto della procedura di cui all'art. 6 del decreto
ministeriale 7 novembre 2012, intesa ad ottenere la modifica degli
articoli 4, 5, 7 e 8 del disciplinare di produzione della DOCG dei
vini «Taurasi», concernenti alcune modifiche sostanziali e talune
modifiche minori, che non comportano alcuna variazione al documento
unico riepilogativo di cui all'art. 94, paragrafo 1, lettera d), del
regolamento (UE) n. 1308/2013, in particolare la modifica dell'art. 8
del disciplinare, concernente l'introduzione della bottiglia di forma
«borgognotta» per il confezionamento dei vini a DOCG «Taurasi»;
Vista la successiva nota del Consorzio di tutela di tutela vini
d'Irpinia del 10 dicembre 2018, trasmessa per il tramite della
Regione Campania con nota n. 790809 del 12 dicembre 2018, con la
quale e' stato richiesto che per la citata modifica dell'art. 8 del
disciplinare sia applicata la procedura semplificata prevista
dall'art. 10, comma 8 del decreto ministeriale 7 novembre 2012;
Visto il parere favorevole della Regione Campania sulla predetta
richiesta del citato Consorzio di tutela, espresso con la sopra
citata nota n. 790809 del 12 dicembre 2018;
Considerato che per la citata modifica minore del disciplinare di
produzione sono applicabili le disposizioni procedurali nazionali
semplificate di cui all'art. 10, comma 8, del citato decreto
ministeriale 7 novembre 2012;
Esaminata la documentazione tecnico-amministrativa presentata a
supporto della citata modifica minore e ritenuto che la stessa
documentazione e' risultata conforme alle disposizioni previste dal
citato art. 10, comma 8, del decreto ministeriale 7 novembre 2012 e,
in particolare, per la medesima richiesta:
in conformita' all'art. 6 del predetto decreto, e' stata esperita
l'intera procedura di valutazione e di pubblicizzazione da parte
della competente Regione Campania;
ai sensi del comma 3 del citato art. 6 del citato decreto, e'
stato acquisito il parere favorevole della citata regione;
sono state ritenute valide le motivazioni a supporto della
modifica proposta, che risulta conforme alle rispettive vigenti norme
nazionali e dell'Unione europea e, in particolare, non comporta
misure restrittive alla commercializzazione dei vini in questione;
Ritenuto che a seguito dell'esito favorevole della predetta
istruttoria sussistono i presupposti tecnico-giuridici per approvare
con provvedimento nazionale la citata richiesta di modifica del
disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine
protetta «Taurasi», in particolare nel rispetto dell'art.
118-octodecies, par. 3, lettera a) del regolamento (CE) n. 1234/2007;
Ritenuto altresi' di effettuare, per motivi di chiarezza e coerenza
normativa, la pubblicazione dell'intero testo dell'art. 8 del
disciplinare di produzione della DOCG dei vini «Taurasi» cosi' come
modificato;
Ritenuto di dover pubblicare sul sito internet del Ministero la
modifica del disciplinare in questione e di dover comunicare la
stessa modifica alla Commissione UE, ad aggiornamento del fascicolo
tecnico inoltrato alla Commissione UE, tramite il sistema di
informazione messo a disposizione dalla Commissione UE, ai sensi
dell'art. 70-bis, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n.
607/2009;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Vista la direttiva direttoriale n. 21876 del 27 marzo 2018 della
Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e
dell'ippica, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i
titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i
rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli
atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di
competenza;
Decreta:
Articolo unico
1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di
origine controllata e garantita «Taurasi», cosi' come approvato con
il decreto ministeriale 30 novembre 2011 e da ultimo aggiornato con
il decreto ministeriale 7 marzo 2014 richiamati in premessa, e'
modificato come risulta dal testo allegato al presente decreto.
2. La modifica di cui al comma 1 entra in vigore a decorrere dalla
data di pubblicazione del presente decreto sul sito internet del
Ministero.
3. Il presente decreto e il disciplinare della DOP «Taurasi»
aggiornato con la modifica di cui al comma 1, saranno pubblicati sul
sito internet del Ministero - Sezione qualita' - vini DOP e IGP; la
stessa modifica sara' comunicata alla Commissione UE, ai fini
dell'aggiornamento del relativo fascicolo tecnico gia' trasmesso alla
stessa Commissione UE, ai sensi dell'art. 118-vicies, paragrafi 2 e
3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, nel rispetto delle procedure
richiamate in premessa.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 14 dicembre 2018
Il dirigente: Polizzi
Allegato
Modifica al disciplinare di produzione della denominazione di origine
controllata e garantita dei vini «Taurasi»
Il testo dell'art. 8, recante disposizioni sul confezionamento
dei vini:
«Il vino denominazione di origine controllata e garantita
"Taurasi" deve essere immesso al consumo in bottiglia o altri
recipienti di vetro di capacita' non superiore a 5 litri, muniti di
un contrassegno di Stato, applicato in modo tale da impedire che il
contenuto possa essere estratto senza l'inattivazione del
contrassegno stesso.
I recipienti di cui al comma precedente devono essere di forma
bordolese, di vetro scuro, chiusi con tappo di sughero e, per quanto
riguarda l'abbigliamento, confacenti ai tradizionali caratteri di un
vino di particolare pregio.».
e' sostituito con il seguente testo:
«Art. 8 - Confezionamento
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita
«Taurasi» deve essere immesso al consumo in bottiglia o altri
recipienti di vetro di capacita' non superiore a 5 litri, muniti di
un contrassegno di Stato, applicato in modo tale da impedire che il
contenuto possa essere estratto senza l'inattivazione del
contrassegno stesso.
I recipienti di cui al comma precedente devono essere di forma
bordolese o borgognotta, di vetro scuro, chiusi con tappo di sughero
e, per quanto riguarda l'abbigliamento, confacenti ai tradizionali
caratteri di un vino di particolare pregio.».