Terra d'Otranto Dop - Modifica disciplinare di produzione 2022
Modifica temporanea del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Terra d'Otranto» ai sensi dell'art. 53 punto 4 del reg. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
Il disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Terra d'Otranto» pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana serie generale n. 37 del 14 marzo 2014 e' modificato negli articoli 2,4,6
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
PROVVEDIMENTO 20 settembre 2022
Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Terra
d'Otranto» registrata in qualita' di denominazione di origine
protetta in forza al regolamento (CE) n. 644/1998 della Commissione
del 20 marzo 1998. (22A05501)
(GU n.228 del 29-9-2022)
IL DIRETTORE DELL'UFFICIO PQAI IV
della direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare e dell'ippica
Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del
Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti
agricoli e alimentari;
Visto l'art. 53, par. 2 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del
Parlamento e del Consiglio cosi' come modificato dal regolamento (UE)
2021/2117 che prevede la modifica temporanea del disciplinare di
produzione di un prodotto DOP o IGP a seguito dell'imposizione di
misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da parte delle
autorita' pubbliche;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013
che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del
Consiglio in particolare l'art. 6 cosi' come modificato dal
regolamento delegato (UE) 2022/891 della Commissione del 1° aprile
2022 che stabilisce le procedure riguardanti un cambiamento
temporaneo del disciplinare dovuto all'imposizione, da parte di
autorita' pubbliche, di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie
o motivate calamita' naturali sfavorevoli o da condizioni
metereologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorita'
competenti;
Visto il regolamento (CE) n. 644/1998 della Commissione del 20
marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee - Serie L 87 del 21 marzo 1998 - con il quale e' stata
iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle
indicazioni geografiche protette la denominazione di origine protetta
«Terra d'Otranto»;
Visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione
contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti
(UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio e che ha abrogato le direttive 69/464/ CEE,
74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE
del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) 2020/1201 della Commissione del 14 agosto
2020 relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la
diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.) e in
particolare l'allegato III del regolamento che definisce le aree
della zona infetta;
Vista la determinazione del dirigente della Sezione Osservatorio
fitosanitario n. 69 del 27 luglio 2021 di aggiornamento delle aree
delimitate alla Xylella fastidiosa sottospecie Pauca ST53 ai sensi
del regolamento (UE) 2020/1201 e della D.G.R. 538/2021;
Vista la determinazione del dirigente della Sezione osservatorio
fitosanitario n. 71 del 3 agosto 2021 recante «Reg. (UE) 2020/1201.
Disposizioni per l'applicazione dell'art. 18 del reg. UE 2020/1201
«Autorizzazione dell'impianto di piante specificate in zone infette»
con la quale si autorizza, ai sensi della lettera b) dell'art. 18 del
reg. UE 2020/1201, l'impianto di piante specificate risultate immuni,
resistenti, tolleranti o a bassa suscettibilita' alla Xylella
fastidiosa sottospecie pauca, nelle zone infette... in particolare
olivo: varieta' Leccino e FS17 in quanto risultate
resistenti/tolleranti a Xylella fastidiosa sottospecie pauca...;
Vista la deliberazione della Giunta della Regione Puglia n. 343 del
14 marzo 2022 «Approvazione Piano d'azione per contrastare la
diffusione di Xylella fastidiosa (Well et al.) in Puglia;
Vista l'istanza inoltrata dal Consorzio olio D.O.P. «Terra
d'Otranto» in data 29 giugno 2022, con la quale e' stata richiesta la
modifica temporanea del disciplinare della D.O.P. «Terra d'Otranto»;
e che la richiesta di modifica temporanea del disciplinare della
D.O.P. «Terra d'Otranto» e' motivata dalla diffusione del batterio
della c.d. Xylella fastidiosa che ha fortemente colpito la produzione
olivicola-olearia della Puglia e del Salento in particolare;
Visto la determinazione del dirigente della Regione Puglia n. 180
del 31 agosto 2022, che ha ufficialmente riconosciuto la necessita'
di adottare la modifica temporanea del disciplinare della DOP Terre
d'Otranto e la nota n. 14504 del 29 luglio 2022 della Sezione
Osservatorio fitosanitario della Regione Puglia, nella quale si
evidenzia che la domanda inoltrata dal consorzio della DOP Terra
d'Otranto, trova fondamento nell'immutato scenario che caratterizza
l'epidemia causata dal batterio Xylella fastidiosa, agente
fitopatogeno responsabile di alterazioni sintomatologiche importanti
nelle varieta' di olivo, Cellina di Nardo' e Ogliarola salentina,
presenti nel territorio di produzione della suddetta D.O.P. e
fortemente sensibili all'azione del batterio Xylella fastidiosa, e
che pertanto le modifiche introdotte nel disciplinare di produzione
sono le uniche possibili allo stato attuale delle conoscenze
scientifiche sulle varieta' di olivo resistenti o tolleranti al
batterio»;
Considerato che la zona di produzione delle olive destinate alla
produzione della D.O.P. «Terra d'Otranto» ricade nella zona infetta
di cui all'art. 4, comma 2 del reg. UE 2020/1201 e all'allegato 1
alla determinazione del dirigente della Sezione osservatorio
fitosanitario n. 179 del 14 dicembre 2020 e n. 69 del 27 luglio 2021;
Considerato che gli studi scientifici, condotti tra gli altri dal
CNR, Istituto per la protezione sostenibile delle piante, sede di
Bari e dal Dipartimento di scienze del suolo, della pianta e degli
alimenti dell'Universita' di Bari Aldo Moro, in aree fortemente
infette da Xylella fastidiosa hanno evidenziato, attraverso
osservazioni e rilievi di campo integrati dalle indagini
diagnostiche, l'elevata suscettibilita' al batterio delle cultivar
Cellina di Nardo' e Ogliarola salentina e confermato, al contrario, i
fenomeni di resistenza al batterio delle cultivar leccino e FS-17;
Considerato che al fine di contenere la diffusione del batterio,
sin dal suo manifestarsi nel 2013, sono state progressivamente messe
in atto delle misure fitosanitarie e degli interventi finanziari
destinati a contrastare tale patogeno;
Considerato che i gravi disseccamenti presenti negli oliveti del
Salento e che interessano soprattutto l'Ogliarola salentina e la
Cellina di Nardo', le due cultivar predominanti, hanno inciso
profondamente sulla produzione olearia degli stessi, rendendo
necessaria la sostituzione degli olivi disseccati con i nuovi
impianti di leccino e di FS-17;
Considerato la necessita' di ripristinare il potenziale produttivo
delle aree colpite da Xylella fastidiosa attraverso operazioni di
espianto degli olivi in zona infetta e di reimpianto di varieta' di
olivo tolleranti al batterio, leccino e FS-17;
Considerato che la modifica temporanea al disciplinare risulta
necessaria al fine di procedere alla rivendicazione dell'olio
extravergine di oliva D.O.P. «Terra d'Otranto» a partire dalla
campagna olearia 2022/2023 e che il mantenimento dell'attuale
disciplinare comporterebbe un grave danno economico ai produttori;
Ritenuto che sussistano i presupposti per ritenere ammissibile la
domanda di modifica temporanea del disciplinare della D.O.P. «Terra
d'Otranto»;
Ritenuto necessario provvedere alla modifica temporanea del
disciplinare di produzione della DOP «Terra d'Otranto» ai sensi del
citato art. 53, par. 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012 e dall'art.
6 del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 cosi' come modificato dal
regolamento delegato (UE) 2022/891 della Commissione del 1° aprile
2022;
Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana la modifica temporanea apportata
al disciplinare di produzione della DOP «Terra d'Otranto» attualmente
vigente, affinche' le disposizioni contenute nel predetto documento
siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio
nazionale;
Provvede:
Alla pubblicazione della modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Terra d'Otranto» registrata in qualita' di denominazione di origine protetta in forza al regolamento (CE) n. 644/1998 della Commissione del 20 marzo 1998.
La presente modifica del disciplinare di produzione della DOP «Terra d'Otranto» e' temporanea e riguarda esclusivamente l'annata olivicola 2022 a decorrere dalla data di pubblicazione della stessa sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Roma, 20 settembre 2022
Il dirigente: Cafiero
Allegato
Modifica temporanea del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Terra d'Otranto» ai sensi dell'art. 53 punto 4 del reg. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
Il disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Terra d'Otranto» pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana serie generale n. 37 del 14 marzo 2014 e' modificato negli articoli 2,4,6 come di seguito riportato:
Testo in vigore
ART. 2
(Varietà di olivo)
La denominazione di origine controllata “Terra
d’Otranto” è riservata all’olio extravergine di
oliva ottenuto dalle seguenti varietà di olivo
presenti, da sole o congiuntamente, negli oliveti:
Cellina di Nardò e Ogliarola (localmente
denominata Ogliarola Leccese o Salentina) per
almeno il 60%. Possono, altresì concorrere altre
varietà presenti negli oliveti in misura non
superiore al 40%.
Testo modificato
ART. 2
(Varietà di olivo)
La denominazione di origine controllata “Terra
d’Otranto” è riservata all’olio extravergine di
oliva ottenuto dalle seguenti varietà di olivo
presenti, da sole o congiuntamente, negli oliveti:
Cellina di Nardò, Ogliarola (localmente
denominata Ogliarola Leccese o Salentina),
Leccino e FS-17 (denominata Favolosa) per
almeno il 60%. Possono, altresì concorrere altre
varietà presenti negli oliveti in misura non
superiore al 40%.
ART. 4 In vigore
(Caratteristiche di coltivazione)
1) Le condizioni ambientali e di coltura degli
oliveti, destinati alla produzione dell’olio extra
vergine di oliva di cui all’art. 1, devono essere
quelle tradizionali e caratteristiche della zona, e
comunque, atte a conferire alle olive ed all’olio
derivato le specifiche caratteristiche qualitative.
Sono pertanto idonei gli oliveti situati entro un
limite altimetrico di 517 metri s.l.m., i cui
terreni, di origine calcarea del Cretaceo, con
lembi di calcari del Terziario inferiore e medio
ed estesi sedimenti calcareo-sabbiosi-argillosi
del Pliocene e del Pleistocene, appartengono alle
terre brune o rosse, spesso presenti in lembi
alternati, poggianti su rocce calcaree. I sesti di
impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli tradizionalmente
usati, comunque, atti a non modificare le
caratteristiche delle olive e dell’olio. E’
consentita una densità massima di 400 piante per
ettaro. ͒
2) La raccolta delle olive destinate alla
produzione dell’olio extravergine di oliva a
denominazione di origine, di cui all’art.1, deve
essere effettuata entro il 31 gennaio di ogni
anno.
3) La produzione massima di olive degli oliveti
destinati alla produzione dell’olio extravergine
di oliva a denominazione di origine controllata
di cui all’art.1 non può superare Kg. 12.000 per
ettaro per gli impianti intensivi. La resa massima
delle olive in olio non può superare il 20%.
4) Anche in annate eccezionalmente favorevoli
la resa dovrà essere riportata attraverso accurata
cernita purché la produzione globale non superi
di oltre il 20% i limiti massimi sopra indicati. ͒
ART. 4 Modificato
(Caratteristiche di coltivazione)
1) Le condizioni ambientali e di coltura degli
oliveti, destinati alla produzione dell’olio extra
vergine di oliva di cui all’art. 1, devono essere
quelle tradizionali e caratteristiche della zona e,
comunque atte a conferire alle olive ed all’olio
derivato le specifiche caratteristiche qualitative.
Sono pertanto idonei gli oliveti situati entro un
limite altimetrico di 517 metri s.l.m., i cui
terreni, di origine calcarea del Cretaceo, con
lembi di calcari del Terziario inferiore e medio
ed estesi sedimenti calcareo-sabbiosi-argillosi
del Pliocene e del Pleistocene, appartengono alle
terre brune o rosse, spesso presenti in lembi
alternati, poggianti su rocce calcaree. I sesti di
impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli tradizionalmente
usati e quelli adatti alla coltivazione intensiva e
alta intensità prevista per la varietà Leccino e
FS-17, comunque atti a non modificare le
caratteristiche delle olive e dell’olio. E’
consentita una densità massima per gli oliveti
tradizionali di 400 piante per ettaro e per gli
oliveti intensivi e ad alta intensità di 1200
piante per ettaro. ͒
2) La raccolta delle olive destinate alla
produzione dell’olio extravergine di oliva a
denominazione di origine, di cui all’art.1, deve
essere effettuata entro il 31 gennaio di ogni
anno.
3) La produzione massima di olive degli oliveti
destinati alla produzione dell’olio extravergine
di oliva a denominazione di origine controllata
di cui all’art.1 non può superare Kg. 12.000 per
ettaro per gli impianti intensivi. La resa massima
delle olive in olio non può superare il 20%.
4) Anche in annate eccezionalmente favorevoli
la resa dovrà essere riportata attraverso accurata
cernita purché la produzione globale non superi
di oltre il 20% i limiti massimi sopra indicati.
ART. 6 In vigore
(Caratteristiche al consumo)
1) All’atto dell’immissione al consumo l’olio
extravergine di oliva a denominazione di origine
controllata “Terra d’Otranto” deve rispondere
alle seguenti caratteristiche:
colore: verde o giallo con leggeri riflessi
verdi: odore: di fruttato medio (mediana
dell’attributo compresa fra i valori di 3 e 6) di
oliva al giusto grado di maturazione con leggera
sensazione di foglia; sapore: fruttato medio
(mediana dell’attributo compresa fra i valori di 3
e 6) con sensazione di oliva al giusto gradi di
maturazione. Media o leggera sensazione di
piccante e di amaro a seconda dell’epoca di
raccolta (mediana degli attributi con valori
superiori allo 0 e fino a 6). Inoltre, a seconda
dell’epoca di raccolta e della prevalenza
varietale, il fruttato si integra con le sensazioni
di foglia di olivo, erba appena sfalciata,
cardo/carciofo/cicoria per l’Ogliarola, oppure
pomodoro/frutta di bosco per la Cellina.͒
Acidità massima totale espressa in acido oleico,
in peso, non superiore a grammi 0,65 per 100
grammi di olio;͒
numero di perossidi: <= 14 Meq O2͒
K232 : <= 2,20͒
K270: <= 0,170͒
Acido linoleico: <= 13%͒
Acido linolenico: <= 0,8͒
Acido oleico :> = 70%͒
Valore del campesterolo: <= 3,50͒
Trinoleina: <= 0,30
ART. 6 Modificato
(Caratteristiche al consumo)
1) All’atto dell’immissione al consumo l’olio
extravergine di oliva a denominazione di origine
controllata “Terra d’Otranto” deve rispondere
alle seguenti caratteristiche:
colore: verde o giallo con leggeri riflessi
verdi: odore: di fruttato medio (mediana
dell’attributo compresa fra i valori di 3 e 6) di
oliva al giusto grado di maturazione con leggera
sensazione di foglia; sapore: fruttato medio
(mediana dell’attributo compresa fra i valori di 3
e 6) con sensazione di oliva al giusto gradi di
maturazione. Media o leggera sensazione di
piccante e di amaro a seconda dell’epoca di
raccolta (mediana degli attributi con valori
superiori allo 0 e fino a 6). Inoltre, a seconda
dell’epoca di raccolta e della prevalenza
varietale, il fruttato si integra con le sensazioni
di foglia di olivo, erba appena sfalciata,
cardo/carciofo per l’Ogliarola, pomodoro/frutta
di bosco per la Cellina, mandorla ed erba
appena sfalciata per il Leccino e mandorla/erba
e sentori floreali per l’FS17.͒
Acidità massima totale espressa in acido oleico,
in peso, non superiore a grammi 0,65 per 100
grammi di olio;͒
numero di perossidi: <= 14 Meq O2͒
K232 : <= 2,20͒
K270: <= 0,170͒
Acido linoleico: <= 13%͒
Acido linolenico: <= 0,8͒
Acido oleico :> = 70%͒
Valore del campesterolo: <= 3,50͒
Trinoleina: <= 0,30
Le disposizioni di cui al punto precedente si applicano esclusivamente per l'annata olivicola 2022.