Terra d'Otranto Dop - Modifica disciplinare di produzione 2023
Modifica del disciplinare di produzione dell'olio di oliva extravergine Terra d'Otranto Dop agli articoli 2 (Varieta' di olivo) 4 (Caratteristiche di coltivazione) e 6 (Caratteristiche al consumo)
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 19 settembre 2023
Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Terra d'Otranto», registrata come denominazione di origine protetta ai sensi del regolamento (CE) n. 644/1998 della Commissione del 20 marzo 1998. (23A05304)
(GU n.228 del 29-9-2023)
IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
della Direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare e dell'ippica
Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del
Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti
agricoli e alimentari;
Visto in particolare l'art. 53, par. 2 del regolamento (UE) n.
1151/2012 del Parlamento e del Consiglio, cosi' come modificato dal
regolamento (UE) 2021/2117, che prevede la modifica temporanea del
disciplinare di produzione di un prodotto DOP o IGP a seguito
dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da
parte delle autorita' pubbliche;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013
che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del
Consiglio in particolare l'art. 6 cosi' come modificato dal
regolamento delegato (UE) 2022/891 della Commissione del 1° aprile
2022 che stabilisce le procedure riguardanti un cambiamento
temporaneo del disciplinare dovuto all'imposizione, da parte di
autorita' pubbliche, di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie
o motivate calamita' naturali sfavorevoli o da condizioni
metereologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorita'
competenti;
Visto il regolamento (CE) n. 644/1998 della Commissione del 20
marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee L 87 del 21 marzo 1998, con il quale e' stata iscritta nel
registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni
geografiche protette la denominazione di origine protetta «Terra
d'Otranto»;
Visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione
contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti
(UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio e che ha abrogato le direttive 69/464/CEE,
74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE
del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) 2020/1201 della Commissione del 14 agosto
2020 relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la
diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.) e in
particolare l'allegato III del regolamento che definisce le aree
della zona infetta; MIPAAF - PQAI 04 - Prot. uscita n. 0447256 del 20
settembre 2022;
Vista la nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali n. 12639 del 6 aprile 2018 inerente al riconoscimento delle
cultivar di olivo «Leccino» e «FS 17» come resistenti a Xylella
fastidiosa sub specie «pauca»;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 «Norme per la
protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione
dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento
della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)
2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625»;
Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari
e forestali del 24 gennaio 2022 «Adozione del Piano di emergenza
nazionale per il contrasto di Xylella fastidiosa (Well et al.)»;
Vista la determinazione del dirigente della sezione osservatorio
fitosanitario n. 127 del 17 novembre 2022 di aggiornamento delle aree
delimitate alla Xylella fastidiosa sottospecie Pauca ST53 ai sensi
del regolamento (UE) 2020/1201;
Vista la determinazione del dirigente della sezione Osservatorio
fitosanitario n. 75 del 3 agosto 2021 recante «Regolamento (UE)
2020/1201. Disposizioni per l'applicazione dell'art. 18 del
regolamento UE 2020/1201 «Autorizzazione dell'impianto di piante
specificate in zone infette» con la quale si autorizza, ai sensi
della lettera b) dell'art. 18 del regolamento UE 2020/1201,
l'impianto di piante specificate risultate immuni, resistenti,
tolleranti o a bassa suscettibilita' alla Xylella fastidiosa
sottospecie pauca, nelle zone infette... in particolare olivo:
varieta' Leccino e FS17;
Vista la deliberazione della Giunta della Regione Puglia n. 1866
del 12 dicembre 2022 «Approvazione Piano d'azione per contrastare la
diffusione di Xylella fastidiosa (Well et al) in Puglia. Biennio
2023-2024;
Vista l'istanza inoltrata dal Consorzio olio D.O.P. «Terra
d'Otranto» in data 25 maggio 2023, con la quale e' stata richiesta la
modifica temporanea del disciplinare della D.O.P. «Terra d'Otranto»;
e che la richiesta di modifica temporanea del disciplinare della
D.O.P. «Terra d'Otranto» e' motivata dalla diffusione del batterio
della c.d. Xylella fastidiosa che ha fortemente colpito la produzione
olivicola-olearia della Puglia e del Salento in particolare;
Visto la determinazione del dirigente della Regione Puglia n. 356
del 30 agosto 2023, che ha ufficialmente riconosciuto la necessita'
di adottare la modifica temporanea del disciplinare della DOP Terre
d'Otranto e la nota n. 14504 del 29 luglio 2022 della sezione
osservatorio fitosanitario della Regione Puglia, nella quale si
evidenzia che la domanda inoltrata dal consorzio della DOP Terra
d'Otranto, trova fondamento nell'immutato scenario che caratterizza
l'epidemia causata dal batterio Xylella fastidiosa, agente
fitopatogeno responsabile di alterazioni sintomatologiche importanti
nelle varieta' di olivo, Cellina di Nardo' e Ogliarola salentina,
presenti nel territorio di produzione della suddetta D.O.P. e
fortemente sensibili all'azione del batterio Xylella fastidiosa, e
che pertanto le modifiche introdotte nel disciplinare di produzione
sono le uniche possibili allo stato attuale delle conoscenze
scientifiche sulle varieta' di olivo resistenti o tolleranti al
batterio»;
Considerato che la zona di produzione delle olive destinate alla
produzione della D.O.P. «Terra d'Otranto» ricade nella zona infetta
di cui all'art. 4, comma 2, del regolamento UE 2020/1201 e
all'allegato 1 alla determinazione del dirigente della sezione
osservatorio fitosanitario n. 179 del 14 dicembre 2020 e n. 69 del 27
luglio 2021;
Considerato che gli studi scientifici, condotti tra gli altri dal
CNR, Istituto per la protezione sostenibile delle piante, sede di
Bari e dal Dipartimento di scienze del suolo, della pianta e degli
alimenti dell'Universita' di Bari Aldo Moro, in aree fortemente
infette da Xylella fastidiosa hanno evidenziato, attraverso
osservazioni e rilievi di campo integrati dalle indagini
diagnostiche, l'elevata suscettibilita' al batterio delle cultivar
Cellina di Nardo' e Ogliarola salentina e confermato, al contrario, i
fenomeni di resistenza al batterio delle cultivar leccino e FS-17;
Considerato che al fine di contenere la diffusione del batterio,
sin dal suo manifestarsi nel 2013, sono state progressivamente messe
in atto delle misure fitosanitarie e degli interventi finanziari
destinati a contrastare tale patogeno;
Considerato che i gravi disseccamenti presenti negli oliveti del
Salento e che interessano soprattutto l'Ogliarola salentina e la
Cellina di Nardo', le due cultivar predominanti, hanno inciso
profondamente sulla produzione olearia degli stessi, rendendo
necessaria la sostituzione degli olivi disseccati con i nuovi
impianti di leccino e di FS-17;
Considerato la necessita' di ripristinare il potenziale produttivo
delle aree colpite da Xylella fastidiosa attraverso operazioni di
espianto degli olivi in zona infetta e di reimpianto di varieta' di
olivo tolleranti al batterio, leccino e FS-17;
Considerato che la modifica temporanea al disciplinare risulta
necessaria al fine di procedere alla rivendicazione dell'olio
extravergine di oliva D.O.P. «Terra d'Otranto» a partire dalla
campagna olearia 2023/2024 e che il mantenimento dell'attuale
disciplinare comporterebbe un grave danno economico ai produttori;
Ritenuto che sussistano i presupposti per ritenere ammissibile la
domanda di modifica temporanea del disciplinare della D.O.P. «Terra
d'Otranto»;
Ritenuto necessario provvedere alla modifica temporanea del
disciplinare di produzione della DOP «Terra d'Otranto» ai sensi del
citato art. 53, par. 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012 e dall'art.
6 del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 cosi' come modificato dal
regolamento delegato (UE) 2022/891 della Commissione del 1° aprile
2022;
Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana la modifica temporanea apportata
al disciplinare di produzione della DOP «Terra d'Otranto» attualmente
vigente, affinche' le disposizioni contenute nel predetto documento
siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio
nazionale;
Tenuto conto che le modifiche apportate non influiscono sulle
caratteristiche essenziali del «Terra d'Otranto» DOP;
Ritenuto necessario provvedere alla modifica temporanea del
disciplinare di produzione del «Terra d'Otranto» ai sensi del citato
art. 53, par. 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012 e dall'art. 6 del
regolamento delegato (UE) n. 664/2014 cosi' come modificato dal
regolamento delegato (UE) 2022/891 della Commissione del 1° aprile
2022, ed alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, affinche' le disposizioni contenute nel predetto
documento siano accessibili per informazione erga omnes sul
territorio nazionale;
Decreta:
Il disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Terra d'Otranto» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 37 del 14 marzo 2014 e' modificato negli articoli 2, 4, 6 come di seguito riportato:
Art. 2.
Varieta' di olivo
La denominazione di origine controllata «Terra d'Otranto» e'
riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti
varieta' di olivo presenti, da sole o congiuntamente, negli oliveti:
Cellina di Nardo', Ogliarola (localmente denominata Ogliarola Leccese
o Salentina), Leccino e FS-17 (denominata Favolosa) per almeno il
60%. Possono, altresi' concorrere altre varieta' presenti negli
oliveti in misura non superiore al 40%.
Art. 4.
Caratteristiche di coltivazione
1) Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti, destinati
alla produzione dell'olio extra vergine di oliva di cui all'art. 1 e,
comunque atte a conferire alle olive ed all'olio derivato le
specifiche caratteristiche qualitative. Sono pertanto idonei gli
oliveti situati entro un limite altimetrico di 517 metri s.l.m., i
cui terreni, di origine calcarea del Cretaceo, con lembi di calcari
del Terziario inferiore e medio ed estesi sedimenti
calcareo-sabbiosi-argillosi del Pliocene e del Pleistocene,
appartengono alle terre brune o rosse, spesso presenti in lembi
alternati, poggianti su rocce calcaree. I sesti di impianto, le forme
di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli
tradizionalmente usati e quelli adatti alla coltivazione intensiva e
alta intensita' prevista per la varieta' Leccino e FS-17, comunque
atti a non modificare le caratteristiche delle olive e dell'olio.
E' consentita una densita' massima per gli oliveti tradizionali di
400 piante per ettaro e per gli oliveti intensivi e ad alta
intensita' di 1200 piante per ettaro.
2) La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio
extravergine di oliva a denominazione di origine, di cui all'art. 1,
deve essere effettuata entro il 31 gennaio di ogni anno.
3) La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla
produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine
controllata di cui all'art. 1 non puo' superare kg. 12.000 per ettaro
per gli impianti intensivi. La resa massima delle olive in olio non
puo' superare il 20%.
4) Anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovra' essere
riportata attraverso accurata cernita purche' la produzione globale
non superi di oltre il 20% i limiti massimi sopra indicati.
Art. 6.
Caratteristiche al consumo
All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a
denominazione di origine controllata «Terra d'Otranto» deve
rispondere alle seguenti caratteristiche:
1) All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di
oliva a denominazione di origine controllata «Terra d'Otranto» deve
rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: verde o giallo con leggeri riflessi verdi; odore: di
fruttato medio (mediana dell'attributo compresa fra i valori di 3 e
6) di oliva al giusto grado di maturazione con leggera sensazione di
foglia; sapore: fruttato medio (mediana dell'attributo compresa fra i
valori di 3 e 6) con sensazione di oliva al giusto gradi di
maturazione. Media o leggera sensazione di piccante e di amaro a
seconda dell'epoca di raccolta (mediana degli attributi con valori
superiori allo 0 e fino a 6). Inoltre, a seconda dell'epoca di
raccolta e della prevalenza varietale, il fruttato si integra con le
sensazioni di foglia di olivo, erba appena sfalciata, cardo/carciofo
per l'Ogliarola, pomodoro/frutta di bosco per la Cellina, mandorla ed
erba appena sfalciata per il Leccino e mandorla/erba e sentori
floreali per l'FS17;
acidita' massima totale espressa in acido oleico, in peso, non
superiore a grammi 0,65 per 100 grammi di olio;
numero di perossidi: <= 14 Meq O2;
K232: <= 2,20;
K270: <= 0,170;
acido linoleico: <= 13%;
acido linolenico: <= 0,8;
acido oleico: >= 70%;
valore del campesterolo: <= 3,50;
trinoleina: <= 0,30.
Le disposizioni di cui al punto precedente si applicano
esclusivamente per l'annata olivicola 2023.
Il presente decreto, recante la modifica temporanea del
disciplinare di produzione della denominazione «Terra d'Otranto», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul
sito internet del Ministero dell'agricoltura della sovranita'
alimentare e delle foreste.
Roma, 19 settembre 2023
Il dirigente: Cafiero
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