Terra d'Otranto Dop - Modifica ordinaria al disciplinare di produzione 2025

Il disciplinare di produzione della dop Terra d'Otranto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Serie generale n. 37 del 14 marzo 2014 e' modificato negli articoli 2,4,6
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 15 gennaio 2025
Modifica del disciplinare di produzione della denominazione Terra d'Otranto registrata come denominazione di origine protetta, ai sensi del regolamento (CE) n. 644/1998 della Commissione del 20 marzo 1998. (25A00380)
(GU n.18 del 23-1-2025)
IL DIRIGENTE DELLA PQA I
della Direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare
Visto il regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento e del
Consiglio dell'11 aprile 2024 sui regimi di qualita' dei prodotti
agricoli e alimentari;
Visto in particolare l'art. 24 comma 5 del regolamento (UE) n.
2024/1143 del Parlamento e del Consiglio, che prevede la modifica
temporanea del disciplinare di produzione di un prodotto DOP o IGP a
seguito dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie
obbligatorie da parte delle autorita' pubbliche;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013
che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del
Consiglio in particolare l'art. 6 cosi' come modificato dal
regolamento delegato (UE) 2022/891 della Commissione del 1° aprile
2022 che stabilisce le procedure riguardanti un cambiamento
temporaneo del disciplinare dovuto all'imposizione, da parte di
autorita' pubbliche, di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie
o motivate calamita' naturali sfavorevoli o da condizioni
metereologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorita'
competenti;
Visto il regolamento (CE) n. 644/1998 della Commissione del 20
marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee L 87 del 21 marzo 1998, con il quale e' stata iscritta nel
registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni
geografiche protette la denominazione di origine protetta «Terra
d'Otranto»;
Visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione
contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti
(UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio e che ha abrogato le direttive 69/464/ CEE,
74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE
del Consiglio;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 «Norme per la
protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione
dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento
della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)
2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625»;
Visto il regolamento (UE) 2020/1201 della Commissione del 14 agosto
2020 relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la
diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.) e in
particolare l'allegato III del regolamento che definisce le aree
della zona infetta; MIPAAF-PQAI 04 - Prot. Uscita n. 0447256 del 20
settembre 2022;
Visto la nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali n. 12639 del 6 aprile 2018 inerente al riconoscimento delle
cultivar di olivo «Leccino» e «FS 17» come resistenti a Xylella
fastidiosa sub specie «pauca»;
Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari
e forestali del 24 gennaio 2022 «Adozione del Piano di emergenza
nazionale per il contrasto di Xylella fastidiosa (Well et al.)»;
Visto la determina del dirigente della Sezione Osservatorio
fitosanitario n. 127 del 17 novembre 2022 di aggiornamento delle aree
delimitate alla Xylella fastidiosa sottospecie Pauca ST53 ai sensi
del regolamento (UE) 2020/1201;
Visto la determina del dirigente della Sezione Osservatorio
fitosanitario n. 75 del 3 agosto 2021 recante «Reg. (UE) 2020/1201.
Disposizioni per l'applicazione dell'art. 18 del Reg. UE 2020/1201
Autorizzazione dell'impianto di piante specificate in zone infette»
con la quale si autorizza, ai sensi della lettera b) dell'art. 18 del
reg. UE 2020/1201, l'impianto di piante specificate risultate immuni,
resistenti, tolleranti o a bassa suscettibilita' alla Xylella
fastidiosa sottospecie pauca, nelle zone infette...in particolare
olivo: varieta' Leccino e FS17;
Visto la deliberazione della Giunta della Regione Puglia n. 1866
del 12 dicembre 2022 «Approvazione Piano d'azione per contrastare la
diffusione di Xylella fastidiosa (Well et al) in Puglia. Biennio
2023-2024»;
Visto l'istanza inoltrata dal Consorzio olio D.O.P. «Terra
d'Otranto» in data 3 luglio 2024, con la quale e' stata richiesta la
modifica temporanea del disciplinare della D.O.P. «Terra d'Otranto»;
tale richiesta e' motivata dalla diffusione del batterio della c.d.
Xylella Fastidiosa che ha fortemente colpito la produzione
olivicola-olearia della Puglia e del Salento in particolare;
Visto la determina del dirigente della Regione Puglia n. 251 del 10
luglio 2024, che ha ufficialmente riconosciuto la necessita' di
adottare la modifica temporanea del disciplinare della DOP Terre
d'Otranto e la nota n. 14504 del 29 luglio 2022 della Sezione
osservatorio fitosanitario della Regione Puglia, nella quale si
evidenzia che la domanda inoltrata dal consorzio della DOP Terra
d'Otranto, trova fondamento nell'immutato scenario che caratterizza
l'epidemia causata dal batterio Xylella fastidiosa, agente
fitopatogeno responsabile di alterazioni sintomatologiche importanti
nelle varieta' di olivo, Cellina di Nardo' e Ogliarola salentina,
presenti nel territorio di produzione della suddetta D.O.P. e
fortemente sensibili all'azione del batterio Xylella fastidiosa, e
che pertanto le modifiche introdotte nel disciplinare di produzione
sono le uniche possibili allo stato attuale delle conoscenze
scientifiche sulle varieta' di olivo resistenti o tolleranti al
batterio»;
Preso atto che la zona di produzione delle olive destinate alla
produzione della D.O.P. «Terra d'Otranto» ricade nella zona infetta
di cui all'art. 4, comma 2 del reg. UE 2020/1201 e all'allegato 1
alla determinazione del dirigente della Sezione osservatorio
fitosanitario n. 179 del 14/ dicembre 2020 e n. 69 del 27 luglio
2021;
Considerato che:
gli studi scientifici, condotti tra gli altri dal CNR, Istituto
per la protezione sostenibile delle piante, sede di Bari e dal
Dipartimento di scienze del suolo, della pianta e degli alimenti
dell'Universita' di Bari Aldo Moro, in aree fortemente infette da
Xylella Fastidiosa hanno evidenziato, attraverso osservazioni e
rilievi di campo integrati dalle indagini diagnostiche, l'elevata
suscettibilita' al batterio delle cultivar Cellina di Nardo' e
Ogliarola salentina e confermato, al contrario, i fenomeni di
resistenza al batterio delle cultivar leccino e FS-17;
al fine di contenere la diffusione del batterio, sin dal suo
manifestarsi nel 2013, sono state progressivamente messe in atto
delle misure fitosanitarie e degli interventi finanziari destinati a
contrastare tale patogeno;
i gravi disseccamenti presenti negli oliveti del Salento e che
interessano soprattutto l'Ogliarola salentina e la Cellina di Nardo',
le due cultivar predominanti, hanno inciso profondamente sulla
produzione olearia degli stessi, rendendo necessaria la sostituzione
degli olivi disseccati con i nuovi impianti di leccino e di FS-17;
e' necessario ripristinare il potenziale produttivo delle aree
colpite daXylella fastidiosa attraverso operazioni di espianto degli
olivi in zona infetta e di reimpianto di varieta' di olivo tolleranti
al batterio, leccino e FS-17;
Tenuto conto che la modifica temporanea al disciplinare risulta
necessaria al fine di procedere alla rivendicazione dell'olio
extravergine di oliva D.O.P. «Terra d'Otranto» a partire dalla
campagna olearia 2024/2025 e che il mantenimento dell'attuale
disciplinare comporterebbe un grave danno economico ai produttori;
Ritenuto, pertanto, necessario provvedere alla modifica temporanea
del disciplinare di produzione del «Terra d'Otranto» ai sensi del
citato art. 24, par. 5 del regolamento (UE) n. 2024/1143 e dall'art.
6 del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 cosi' come modificato dal
regolamento delegato (UE) 2022/891 della Commissione del 1° aprile
2022, ed alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, affinche' le disposizioni contenute nel predetto
documento siano accessibili per informazione erga omnes sul
territorio nazionale.
Considerato che il decreto del 23 luglio 2024 recante «Modifica del
disciplinare di produzione della denominazione «Terra d'Otranto»
registrata come denominazione di origine protetta ai sensi del
regolamento (CE) n. 644/1998 della Commissione del 20 marzo 1998»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 178
del 31 luglio 2024 presenta errori materiali e che, pertanto, risulta
necessario procedere alla sua sostituzione.
Ritenuto che sussistano i presupposti per ritenere ammissibile la
domanda di modifica temporanea del disciplinare della D.O.P. «Terra
d'Otranto» e che le modifiche apportate non influiscono sulle
caratteristiche essenziali del «Terra d'Otranto» DOP;
Decreta:
Il disciplinare di produzione della denominazione di origine
protetta «Terra d'Otranto» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana Serie generale n. 37 del 14 marzo 2014 e'
modificato negli articoli 2,4,6 come di seguito riportato:
Art. 2.
Varieta' di olivo
La denominazione di origine controllata «Terra d'Otranto» e'
riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti
varieta' di olivo presenti, da sole o congiuntamente, negli oliveti:
Cellina di Nardo', Ogliarola (localmente denominata Ogliarola Leccese
o Salentina), Leccino e FS-17 (denominata Favolosa) per almeno il
60%. Possono, altresi' concorrere altre varieta' presenti negli
oliveti in misura non superiore al 40%.
Art. 4.
Caratteristiche di coltivazione
1) Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti, destinati
alla produzione dell'olio extra vergine di oliva di cui all'art. 1 e,
comunque atte a conferire alle olive ed all'olio derivato le
specifiche caratteristiche qualitative. Sono pertanto idonei gli
oliveti situati entro un limite altimetrico di 517 metri s.l.m., i
cui terreni, di origine calcarea del Cretaceo, con lembi di calcari
del Terziario inferiore e medio ed estesi sedimenti
calcareo-sabbiosi-argillosi del Pliocene e del Pleistocene,
appartengono alle terre brune o rosse, spesso presenti in lembi
alternati, poggianti su rocce calcaree. I sesti di impianto, le forme
di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli
tradizionalmente usati e quelli adatti alla coltivazione intensiva e
alta intensita' prevista per la varieta' Leccino e FS-17, comunque
atti a non modificare le caratteristiche delle olive e dell'olio. E'
consentita una densita' massima per gli oliveti tradizionali di 400
piante per ettaro e per gli oliveti intensivi e ad alta intensita' di
1200 piante per ettaro.
2) La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio
extravergine di oliva a denominazione di origine, di cui all'art. 1,
deve essere effettuata entro il 31 gennaio di ogni anno.
3) La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla
produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine
controllata di cui all'art. 1 non puo' superare Kg. 12.000 per ettaro
per gli impianti intensivi. La resa massima delle olive in olio non
puo' superare il 20%.
4) Anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovra' essere
riportata attraverso accurata cernita purche' la produzione globale
non superi di oltre il 20% i limiti massimi sopra indicati.
Art. 6.
Caratteristiche al consumo
All'atto dell'immissione al consumo l'olio All'atto dell'immissione
al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine
controllata «Terra d'Otranto» deve rispondere alle seguenti
caratteristiche:
All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva
a denominazione di origine controllata «Terra d'Otranto» deve
rispondere alle seguenti caratteristiche:
Valutazione organolettica:
colore: verde o giallo con leggeri riflessi verdi;
fruttato: mediana ≥ 1;
piccante: mediana ≥ 1;
amaro: mediana ≥ 1.
Inoltre, a seconda dell'epoca di raccolta e della prevalenza
varietale, il fruttato si integra con le sensazioni di foglia di
olivo, erba appena sfalciata, cardo, carciofo, cicoria, pomodoro,
frutta di bosco.
Valutazione chimica:
acidita' massima totale espressa in acido oleico, in peso,
non superiore a grammi 0,35 per 100
grammi di olio;
numero di perossidi: <= 12 Meq O2.
Le disposizioni di cui al punto precedente si applicano
esclusivamente per l'annata olivicola 2024/2025.
Il presente decreto, recante la modifica temporanea del
disciplinare di produzione della denominazione «Terra d'Otranto», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara'
in vigore dalla data di pubblicazione sul sito internet del Ministero
dell'agricoltura della sovranita' alimentare e delle foreste.
Il presente provvedimento sostituisce il provvedimento 23 luglio
2024 recante «Modifica del disciplinare di produzione della
denominazione «Terra d'Otranto» registrata come denominazione di
origine protetta ai sensi del regolamento (CE) n. 644/1998 della
Commissione del 20 marzo 1998», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 178 del 31 luglio 2024.
Roma, 15 gennaio 2025
Il dirigente: Gasparri
Tag : Terra d'Otranto/Olio del Salento Dop
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