Terra d’Otranto Dop - Modifica temporanea 2022
Modifica temporanea del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta
“Terra d’Otranto” ai sensi dell’art. 53 punto 4 del Reg. 1151/2012 del Parlamento Europeo e
del Consiglio
Modifica temporanea del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta
“Terra d’Otranto” ai sensi dell’art. 53 punto 4 del Reg. 1151/2012 del Parlamento Europeo e
del Consiglio
Il disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta “Terra d’Otranto” pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana serie generale n. 37 del 14 marzo 2014 è
modificato negli articoli 2,4,6 come di seguito riportato:
Testo in vigore
ART. 2
(Varietà di olivo)
La denominazione di origine controllata “Terra
d’Otranto” è riservata all’olio extravergine di
oliva ottenuto dalle seguenti varietà di olivo
presenti, da sole o congiuntamente, negli oliveti:
Cellina di Nardò e Ogliarola (localmente
denominata Ogliarola Leccese o Salentina) per
almeno il 60%. Possono, altresì concorrere altre
varietà presenti negli oliveti in misura non
superiore al 40%.
Testo modificato
ART. 2
(Varietà di olivo)
La denominazione di origine controllata “Terra
d’Otranto” è riservata all’olio extravergine di
oliva ottenuto dalle seguenti varietà di olivo
presenti, da sole o congiuntamente, negli oliveti:
Cellina di Nardò, Ogliarola (localmente
denominata Ogliarola Leccese o Salentina),
Leccino e FS-17 (denominata Favolosa) per
almeno il 60%. Possono, altresì concorrere altre
varietà presenti negli oliveti in misura non
superiore al 40%.
Testo in vigore
ART. 4
(Caratteristiche di coltivazione)
1) Le condizioni ambientali e di coltura degli
oliveti, destinati alla produzione dell’olio extra
vergine di oliva di cui all’art. 1, devono essere
quelle tradizionali e caratteristiche della zona, e
comunque, atte a conferire alle olive ed all’olio
derivato le specifiche caratteristiche qualitative.
Sono pertanto idonei gli oliveti situati entro un
limite altimetrico di 517 metri s.l.m., i cui
terreni, di origine calcarea del Cretaceo, con
lembi di calcari del Terziario inferiore e medio
ed estesi sedimenti calcareo-sabbiosi-argillosi
del Pliocene e del Pleistocene, appartengono alle
terre brune o rosse, spesso presenti in lembi
alternati, poggianti su rocce calcaree. I sesti di
impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli tradizionalmente
usati, comunque, atti a non modificare le
caratteristiche delle olive e dell’olio. E’
consentita una densità massima di 400 piante per
ettaro.
2) La raccolta delle olive destinate alla
produzione dell’olio extravergine di oliva a
denominazione di origine, di cui all’art.1, deve
essere effettuata entro il 31 gennaio di ogni
anno.
3) La produzione massima di olive degli oliveti
destinati alla produzione dell’olio extravergine
di oliva a denominazione di origine controllata
di cui all’art.1 non può superare Kg. 12.000 per
ettaro per gli impianti intensivi. La resa massima
delle olive in olio non può superare il 20%.
4) Anche in annate eccezionalmente favorevoli
la resa dovrà essere riportata attraverso accurata
cernita purché la produzione globale non superi
di oltre il 20% i limiti massimi sopra indicati.
Testo modificato
ART. 4
(Caratteristiche di coltivazione)
1) Le condizioni ambientali e di coltura degli
oliveti, destinati alla produzione dell’olio extra
vergine di oliva di cui all’art. 1, devono essere
quelle tradizionali e caratteristiche della zona e,
comunque atte a conferire alle olive ed all’olio
derivato le specifiche caratteristiche qualitative.
Sono pertanto idonei gli oliveti situati entro un
limite altimetrico di 517 metri s.l.m., i cui
terreni, di origine calcarea del Cretaceo, con
lembi di calcari del Terziario inferiore e medio
ed estesi sedimenti calcareo-sabbiosi-argillosi
del Pliocene e del Pleistocene, appartengono alle
terre brune o rosse, spesso presenti in lembi
alternati, poggianti su rocce calcaree. I sesti di
impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli tradizionalmente
usati e quelli adatti alla coltivazione intensiva e
alta intensità prevista per la varietà Leccino e
FS-17, comunque atti a non modificare le
caratteristiche delle olive e dell’olio. E’
consentita una densità massima per gli oliveti
tradizionali di 400 piante per ettaro e per gli
oliveti intensivi e ad alta intensità di 1200
piante per ettaro.
2) La raccolta delle olive destinate alla
produzione dell’olio extravergine di oliva a
denominazione di origine, di cui all’art.1, deve
essere effettuata entro il 31 gennaio di ogni
anno.
3) La produzione massima di olive degli oliveti
destinati alla produzione dell’olio extravergine
di oliva a denominazione di origine controllata
di cui all’art.1 non può superare Kg. 12.000 per
ettaro per gli impianti intensivi. La resa massima
delle olive in olio non può superare il 20%.
4) Anche in annate eccezionalmente favorevoli
la resa dovrà essere riportata attraverso accurata
cernita purché la produzione globale non superi
di oltre il 20% i limiti massimi sopra indicati.
Testo in vigore
ART. 6
(Caratteristiche al consumo)
1) All’atto dell’immissione al consumo l’olio
extravergine di oliva a denominazione di origine
controllata “Terra d’Otranto” deve rispondere
alle seguenti caratteristiche:
colore: verde o giallo con leggeri riflessi
verdi: odore: di fruttato medio (mediana
dell’attributo compresa fra i valori di 3 e 6) di
oliva al giusto grado di maturazione con leggera
sensazione di foglia; sapore: fruttato medio
(mediana dell’attributo compresa fra i valori di 3
e 6) con sensazione di oliva al giusto gradi di
maturazione. Media o leggera sensazione di
piccante e di amaro a seconda dell’epoca di
raccolta (mediana degli attributi con valori
superiori allo 0 e fino a 6). Inoltre, a seconda
dell’epoca di raccolta e della prevalenza
varietale, il fruttato si integra con le sensazioni
di foglia di olivo, erba appena sfalciata,
cardo/carciofo/cicoria per l’Ogliarola, oppure
pomodoro/frutta di bosco per la Cellina.
Acidità massima totale espressa in acido oleico,
in peso, non superiore a grammi 0,65 per 100
grammi di olio;
numero di perossidi: <= 14 Meq O2
K232 : <= 2,20
K270: <= 0,170
Acido linoleico: <= 13%
Acido linolenico: <= 0,8
Acido oleico :> = 70%
Valore del campesterolo: <= 3,50
Trinoleina: <= 0,30
Testo modificato
ART. 6
(Caratteristiche al consumo)
1) All’atto dell’immissione al consumo l’olio
extravergine di oliva a denominazione di origine
controllata “Terra d’Otranto” deve rispondere
alle seguenti caratteristiche:
colore: verde o giallo con leggeri riflessi
verdi: odore: di fruttato medio (mediana
dell’attributo compresa fra i valori di 3 e 6) di
oliva al giusto grado di maturazione con leggera
sensazione di foglia; sapore: fruttato medio
(mediana dell’attributo compresa fra i valori di 3
e 6) con sensazione di oliva al giusto gradi di
maturazione. Media o leggera sensazione di
piccante e di amaro a seconda dell’epoca di
raccolta (mediana degli attributi con valori
superiori allo 0 e fino a 6). Inoltre, a seconda
dell’epoca di raccolta e della prevalenza
varietale, il fruttato si integra con le sensazioni
di foglia di olivo, erba appena sfalciata,
cardo/carciofo per l’Ogliarola, pomodoro/frutta
di bosco per la Cellina, mandorla ed erba
appena sfalciata per il Leccino e mandorla/erba
e sentori floreali per l’FS17.
Acidità massima totale espressa in acido oleico,
in peso, non superiore a grammi 0,65 per 100
grammi di olio;
numero di perossidi: <= 14 Meq O2
K232 : <= 2,20
K270: <= 0,170
Acido linoleico: <= 13%
Acido linolenico: <= 0,8
Acido oleico :> = 70%
Valore del campesterolo: <= 3,50
Trinoleina: <= 0,30
Le disposizioni di cui al punto precedente si applicano esclusivamente per l’annata olivicola 2022.
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