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Terra d'Otranto/Olio del Salento Dop - Proposta di modifica ordinaria al disciplinare di produzione 2024

Pubblicato da disciplinare
Terra d'Otranto Dop Olio del Salento Dop

Proposta di modifica ordinaria al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta Terra d'Otranto

 

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
PROVVEDIMENTO 23 ottobre 2024  

Proposta di modifica ordinaria al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Terra d'Otranto». (24A05757)

(GU n.258 del 4-11-2024)
 
 


IL DIRIGENTE DELLA PQA I
della Direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualita' dei prodotti
agricoli e alimentari;
Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche
dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonche'
alle specialita' tradizionali garantite e alle indicazioni
facoltative di qualita' per i prodotti agricoli, che modifica i
regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che
abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012, entrato in vigore il 13
maggio 2024;
Visto l'art. 24 del regolamento (UE) 2024/1143, rubricato
«Modifiche di un disciplinare» e, in particolare, il paragrafo 9
secondo il quale le modifiche ordinarie di un disciplinare sono
valutate e approvate dagli Stati membri o dai paesi terzi nel cui
territorio e' situata la zona geografica del prodotto in questione e
sono comunicate alla Commissione;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1,
lettera d);
Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello
generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni,
del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri,
registrato dalla Corte dei conti al n. 337 in data 7 marzo 2024;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 14 ottobre 2013, n. 12511, recante disposizioni nazionali
per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualita'
dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG;
Vista l'istanza presentata, nel quadro della procedura prevista dal
regolamento (UE) n. 1151/2012, successivamente abrogato dal sopra
citato regolamento (UE) 2024/1143, dal Consorzio per la tutela
dell'olio extra vergine di oliva DOP «Terra d'Otranto», che possiede
i requisiti previsti dall'art. 13, comma 1 del decreto 14 ottobre
2013, n. 12511, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di
produzione della denominazione di origine protetta (DOP) «Terra
d'Otranto», registrata con regolamento (CE) n. 644/98 del 20 marzo
1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L
87 del 21 marzo 1998;
Considerato che le modifiche richieste possono essere considerate
ordinarie, ai sensi dell'art. 24 del regolamento (UE) 2024/1143;
Acquisito il parere positivo delle Regione Puglia competente per
territorio circa la richiesta di modifica;
Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione dell'allegato
disciplinare di produzione della D.O.P. «Terra d'Otranto» cosi' come
modificato;

Provvede:

Ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 14 ottobre 2013, n.
12511, alla pubblicazione dell'allegata proposta di disciplinare di
produzione della denominazione di origine protetta «Terra d'Otranto».
Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla
presente proposta di modifica, dovranno essere presentate, al
Ministero dell'agricoltura della sovranita' alimentare e delle
foreste - Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica -
Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare -
Ufficio PQA 1, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, indirizzo PEC
aoo.pqa@pec.masaf.gov.it - entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
della presente proposta dai soggetti aventi legittimo interesse e
costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto
Ministero.
Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo
il loro superamento a seguito della valutazione ministeriale, la
modifica ordinaria al disciplinare di produzione della D.O. P «Terra
d'Otranto» sara' approvata con apposito provvedimento e comunicata
alla Commissione europea.
Roma, 23 ottobre 2024

Il dirigente: Gasparri

Allegato

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «TERRA D'OTRANTO/OLIO DEL SALENTO»

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine protetta «Terra d'Otranto/Olio del
Salento» e' riservata all'olio extra vergine di oliva rispondente
alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare
di produzione.

Art. 2.

Varieta' di olivo

La denominazione di origine protetta «Terra d'Otranto/Olio del
Salento» e' riservata all'olio extra vergine di oliva ottenuto dalle
seguenti varieta' di olivo presenti, da sole o congiuntamente, negli
oliveti: Cellina di Nardo', Ogliarola (localmente denominata
Ogliarola leccese o salentina), Leccino, FS17 (denominata Favolosa),
Lecciana, Leccio del Corno per almeno il 60%.
Possono, altresi', concorrere altre varieta' presenti negli
oliveti in misura non superiore al 40%.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione delle olive destinate alla produzione
dell'olio extra vergine di oliva, di cui all'art. 1, comprende i
territori olivati atti a conseguire le produzioni con le
caratteristiche qualitative previste nel presente disciplinare di
produzione, compresi nell'intero territorio amministrativo della
Provincia di Lecce; nel territorio della Provincia di Taranto, con
l'esclusione dei seguenti Comuni: Ginosa, Laterza, Castellaneta,
Palagianello, Palagiano, Mottola, Massafra, Crispiano, Statte e la
porzione del Comune di Taranto censita al catasto con la lettera A;
nonche' nei seguenti Comuni della Provincia di Brindisi: Brindisi,
Cellino S. Marco, Erchie, Francavilla Fontana, Latiano, Mesagne,
Oria, Sandonaci, San Pancrazio Salentino, San Pietro Vernotico,
Torchiarolo e Torre S. Susanna.
La zona geografica sopracitata si estende ad arco insinuandosi
fra i mari Jonio ed Adriatico, dalle Murge tarantine e dalle estreme
pendici brindisine delle Murge di Sud-Est, per il tavoliere di Lecce,
per finire nelle Serre, alla confluenza dei due mari.

Art. 4.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando,
per ognuna, gli input e gli output.
Attraverso l'iscrizione in appositi elenchi degli olivicoltori
(aziende agricole), dei frantoiani, dei confezionatori e degli
intermediari gestiti dalla struttura di controllo, e' garantita la
rintracciabilita' del prodotto. Tutte le persone, fisiche o
giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al
controllo da parte dell'organismo di controllo, secondo quanto
disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di
controllo.

Art. 5.

Caratteristiche di coltivazione

1) Ai fini del presente disciplinare di produzione:
il corpo fondiario olivetato e' costituito da una o piu'
particelle catastali olivetate contigue;
l'oliveto e' costituito da uno o piu' corpi fondiari olivetati.
2) Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti destinati
alla produzione dell'olio extra vergine di oliva di cui all'art. 1
sono quelle atte a conferire alle olive ed all'olio derivato le
specifiche caratteristiche qualitative.
La potatura delle piante deve essere fatta almeno 1 volta l'anno.
Lo sfalcio, l'aratura superficiale, l'erpicatura devono essere fatte
almeno 2 volte l'anno.
Le piante devono essere distribuite uniformemente sull'intera
superficie del corpo fondiario olivetato.
L'oliveto deve avere una dimensione minima di 1 ettaro.
Le piante non devono presentare danni rilevanti da fitopatie tali
da comprometterne la produttivita' in misura superiore al 30%, ad
eccezione delle piante capitozzate e, congiuntamente, innestate con
varieta' consentite dal presente disciplinare.
3) La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio
extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta, di cui
all'art. 1, deve essere effettuata entro il 15 novembre di ogni anno.
4) La produzione massima di olive dei corpi fondiari destinati
alla produzione dell'olio extra vergine di oliva a denominazione di
origine protetta di cui all'art. 1 non puo' superare 15.000 kg per
ettaro.
5) Prima della raccolta, l'Organismo di controllo procede alla
stima della produzione massima di olive dei corpi fondiari destinati
alla produzione dell'olio extra vergine di oliva a denominazione di
origine per la campagna olearia di riferimento, con una tolleranza
del 15%.
La stima della produzione massima viene effettuata in
contraddittorio con l'olivicoltore, secondo tempi e modalita'
stabiliti nel piano dei controlli.
La resa massima delle olive in olio non puo' superare il 20%.

Art. 6.

Modalita' di oleificazione

1) La zona di oleificazione dell'olio extra vergine di oliva a
denominazione di origine protetta «Terra d'Otranto/Olio del Salento»
comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni indicati
all'art. 3.
2) La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio
extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta di cui
all'art. 1 deve avvenire direttamente dalla pianta.
3) Per l'estrazione dell'olio extra vergine di oliva di cui
all'art. 1 sono ammessi soltanto i processi meccanici e fisici atti a
garantire l'ottenimento di oli senza alcuna alterazione delle
caratteristiche qualitative contenute nel frutto.
4) Le operazioni di oleificazione devono avvenire entro 24 ore
dalla raccolta delle olive.
5) Le operazioni di confezionamento dovranno concludersi entro e
non oltre il 15 novembre dell'anno successivo alla campagna di
produzione; l'olio D.O.P. sfuso in giacenza alla data del 16 novembre
dell'anno successivo alla campagna di produzione dovra' essere
declassato.
6) Il quantitativo minimo di ciascun lotto di molitura di olive
atte a divenire D.O.P. non potra' essere inferiore a 15 quintali,
affinche' l'olio ottenuto sia classificabile come «atto a divenire
D.O.P.».

Art. 7.

Caratteristiche al consumo

All'atto dell'immissione al consumo l'olio extra vergine di oliva
a denominazione di origine protetta «Terra d'Otranto/Olio del
Salento» deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
valutazione organolettica:
colore: verde o giallo con leggeri riflessi verdi;
fruttato: mediana ≥ 1
piccante: mediana ≥ 1
amaro: mediana ≥ 1
Inoltre, a seconda dell'epoca di raccolta e della prevalenza
varietale, il fruttato si integra con le sensazioni di foglia di
olivo, erba appena sfalciata, cardo, carciofo, cicoria, pomodoro,
frutta di bosco.
valutazione chimica:
acidita' massima totale espressa in acido oleico, in peso,
non superiore a grammi 0,35 per 100 grammi di olio;
numero di perossidi: <= 12 Meq O2.

Art. 8.

Designazione e presentazione

1) Le operazioni di confezionamento dell'olio extra vergine di
oliva a denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 devono
avvenire nell'ambito della zona geografica delimitata all'art. 3.
2) Alla denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 e'
vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente
prevista dal presente disciplinare di produzione, ivi compreso gli
aggettivi «fine», «scelto», «selezionato», «superiore».
3) E' consentito l'uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi
privati purche' non abbiano significato laudativo o non siano tali da
trarre in inganno il consumatore.
4) L'uso di altre indicazioni geografiche riferite a comuni e
frazioni da cui derivano le olive, deve essere riportato in caratteri
diversi e non superiori di quelli utilizzati per la designazione
della denominazione di origine protetta di cui all'art. 1.
5) Il nome della denominazione di origine protetta di cui
all'art. 1 deve figurare in etichetta con caratteri chiari ed
indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore
dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal
complesso delle indicazioni che compaiono su di essa. La designazione
deve altresi' rispettare le norme di etichettatura previste dalla
vigente legislazione.
6) L'olio extra vergine di oliva di cui all'art. 1 deve essere
immesso al consumo in recipienti in vetro, ceramica, acciaio,
alluminio, banda stagnata, poliaccoppiato tipo bag in box, di
capacita' non superiore a litri 3.
I recipienti utilizzati devono comunque consentire la protezione
dell'olio dai raggi ultravioletti.
7) E' obbligatorio indicare in etichetta la campagna di raccolta.

Art. 9.

Legame con il territorio

Il prodotto deve le sue caratteristiche alle particolari
condizioni pedoclimatiche: i fattori ambientali e le cultivar
specifiche di questo territorio attribuiscono, infatti, un carattere
distintivo all'olio «Terra d'Otranto/Olio del Salento».
I terreni presentano su vasta scala una notevole uniformita';
essi sono originati dai calcari del Cretaceo sui quali si adagiano
lembi di calcari del terziario con sedimenti
calcareo-sabbiosi-argillosi del Piocene e del Pleistocene;
appartengono alle terre brune o rosse e spesso sono presenti in lembi
alternati, poggianti su rocce calcaree.
Orograficamente la zona e' caratterizzata da estese pianure
delimitate e interrotte da basse e dolci colline. L'area e' priva di
corsi d'acqua superficiali, ma e' ricca di una potente rete idrica
sotterranea che conferisce all'intera regione un carattere
decisamente carsico. Per il carattere litoraneo e per le scarse
latitudini, l'area possiede un clima dolce e tendente al caldo.
Il patrimonio olivicolo dell'area geografica e' stato
originariamente caratterizzato dalla preponderante presenza delle
varieta' autoctone Cellina di Nardo' ed Ogliarola leccese, che hanno
determinato qualitativamente per decenni l'olio prodotto.
Le mutate condizioni fitopatologiche dell'area salentina, con la
diffusione del batterio Xylella fastidiosa subspecie Pauca, che e'
risultata particolarmente invadente sulle due varieta' tradizionali
della zona (Cellina di Nardo' e Ogliarola salentina), dopo un momento
di grande difficolta' da parte degli operatori, non ha depresso la
volonta' della filiera di verificare la presenza di soluzioni interne
all'area stessa.
Gia' da anni gli operatori erano alla ricerca di un'innovazione
dei riferimenti valoriali del disciplinare di produzione della D.O.P.
«Terra d'Otranto/Olio del Salento» e questo, oggi, ha come risultato
la possibilita' della prosecuzione dell'attivita' produttiva nel
settore olivicolo-oleario attraverso prima due, e adesso quattro
varieta' tolleranti/resistenti, che consentiranno un'elevazione
qualitativa e produttiva, insieme ad una maggiore sostenibilita'
ambientale dell'olio D.O.P., rappresentate dal Leccino, FS17,
Lecciana, Leccio del Corno.
In tal senso, e' apprezzabile la volonta' e la lungimiranza degli
operatori riuniti nel Consorzio olio D.O.P. «Terra d'Otranto» di
ricercare soluzioni in grado di rilanciare l'olivicoltura certificata
del Salento che, nel pieno rispetto della propria storia, dei propri
valori e del territorio, guarda con fiducia alla prospettiva di
sviluppo che vede, in maniera imprescindibile, la graduale
integrazione delle varieta' tradizionali con le cultivar che sono
risultate tolleranti/resistenti alla Xylella.
E tutto questo, senza che vi sia alcuna mutazione del quadro
storico e della tradizione geografica della zona interessata: il
Salento e la D.O.P. «Terra d'Otranto/Olio del Salento» in
particolare, era e resta un'area produttiva caratterizzata da uno
specifico olio extra vergine di oliva e, soprattutto, da una filiera
di produttori, trasformatori e imbottigliatori che esprimono le
medesime capacita' agroindustriali e il medesimo rapporto con il
territorio di riferimento.
Del resto e' noto che la qualita' di un olio extra vergine di
oliva e' solo parzialmente influenzata dal genotipo, in quanto
risulta fortemente correlata alla sua interazione con l'ambiente e
gli input produttivi degli operatori della zona, sia nella fase di
produzione sia nella fase della trasformazione del prodotto.
Le quattro varieta' coltivate nell'areale delimitato dalla
D.O.P., per l'azione combinata di fattori naturali, costituiti dalle
peculiari condizioni pedoclimatiche e umane, costituite dal know-how
di pratiche agronomiche e tecnologiche adattate alle condizioni
specifiche del territorio, determinano l'ottenimento di un prodotto
con caratteristiche merceologiche, chimiche e sensoriali specifiche,
omogenee e ben individuabili, comparabili a quanto gia' descritto nel
disciplinare.
Infatti, e' ampiamente dimostrato dalla letteratura scientifica
che le condizioni ambientali sono in grado di influenzare la
composizione acidica e numerosi composti della frazione
insaponificabile, in particolare il contenuto di polifenoli e di
composti volatili dell'olio, fortemente influenzati dalla temperatura
media e dal regime di precipitazioni.
L'inserimento delle quattro nuove varieta', dunque, non muta le
caratteristiche di base della D.O.P. «Terra d'Otranto/Olio del
Salento», che restano quelle gia' verificate in sede di
riconoscimento iniziale atteso che restano immutate le condizioni
geografiche, i fattori naturali e umani; tali varieta' integrano le
precedenti e consentono al prodotto di esprimere valori di maggiore
interesse ed estremamente utili per un ulteriore sviluppo qualitativo
dell'EVO prodotto, con l'introduzione di alcune specifiche condizioni
tecniche, agronomiche e qualitative del prodotto stesso, anche in
riferimento ad una maggiore esigenza di perseguire produzioni
sostenibili sul piano ambientale.
A riprova del fatto che la pressione ambientale esercitata dalle
condizioni pedoclimatiche sulla componente genetica determina
l'espressione fenotipica delle piante, nel decennio appena trascorso
e' stato rilevato che:
dal punto di vista organolettico, le quattro varieta'
presentano caratteristiche molto simili a quelle delle cultivar
tradizionali, ottenendo oli molto armonici e complessi;
le condizioni pedoclimatiche dell'areale D.O.P. «Terra
d'Otranto/Olio del Salento» incidono notevolmente sulle
caratteristiche chimiche ed organolettiche degli oli prodotti;
le quattro varieta' hanno una elevata adattabilita' sui terreni
marginali, come sono buona parte dei terreni salentini, ossia terreni
poco profondi, ricchi di scheletro e con basso franco di
coltivazione;
le quattro varieta' hanno una buona resistenza alla siccita';
in modo particolare, Leccino e Lecciana si prestano anche a
coltivazione in arido-coltura;
il contenuto di acido oleico degli oli ottenuti dalle quattro
nuove varieta' e' simile a quello ottenuto da Cellina di Nardo' e
Ogliarola salentina;
l'epoca di raccolta delle olive delle quattro varieta' e' in
linea con quanto previsto dal disciplinare, per ottenere il top
qualitativo dell'olio.

Art. 10.

Controlli

La verifica del rispetto del disciplinare e' svolta conformemente
a quanto stabilito dall'art. 39 del regolamento (UE) 2024/1143.
L'autorita' pubblica designata al controllo e' la Camera di commercio
industria artigianato e agricoltura di Lecce, con sede a Lecce in
viale Gallipoli n. 39, email: cameradicommercio@le.camcom.it; pec:
cciaa@le.legalmail.camcom.it; tel. 0832/684111.

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