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Terre Abruzzesi o Terre d’Abruzzo Igt - Proposta di disciplinare di produzione

Pubblicato da disciplinare

Proposta di disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica Terre AbruzzesiTerre d’Abruzzo

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Proposta di disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica «Terre Abruzzesi» o  «Terre d’Abruzzo».
Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai sensi
del decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello
nazionale per l’esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei
vini e di modifica dei disciplinari, vigente ai sensi dell’art. 90, comma 3,
della legge n. 238 del 12 dicembre 2016, nelle more dell’adozione del
nuovo decreto sulla procedura in questione, in applicazione della citata
legge n. 238/2016, nonché del regolamento delegato UE n. 33/2019 della Commissione e del regolamento di esecuzione UE n. 34/2019 della
Commissione, applicativi del regolamento UE del Parlamento europeo
e del Consiglio n. 1308/2013;
Esaminata la documentata domanda presentata dal Consorzio tutela vini d’Abruzzo, con sede in Ortona (CH), intesa ad ottenere la protezione della IGP dei vini «Terre Abruzzesi» o «Terre d’Abruzzo», nel
rispetto della procedura di cui all’art. 4 del citato decreto ministeriale
7 novembre 2012;
Considerato che per l’esame della predetta domanda è stata esperita la procedura di cui agli articoli 6 e 7 del decreto ministeriale 7 novembre 2012, fatta eccezione per la riunione di pubblico accertamento
in loco, pervista dall’art. 7 di detto decreto. In particolare:
è stato acquisito il parere favorevole della Regione Abruzzo,
previa adeguata pubblicizzazione della domanda e del disciplinare in
questione nel Bollettino Ufficiale regionale;
non è stato possibile tenere la riunione di pubblico accertamento
in loco, a causa delle restrizioni connesse all’emergenza epidemiologica.

Allegato

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A INDICAZIONE GEOGRAFICA
PROTETTA (INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA) «TERRE ABRUZZESI » O
«TERRE D’ABRUZZO»».
Art. 1.
Denominazione e vini
1. L’indicazione geografica protetta «Terre Abruzzesi» o «Terre
d’Abruzzo» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare per le seguenti tipologie, menzioni o specificazioni:
Categoria vino:
bianco;
rosato;
rosso, anche novello;
con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:
Bombino;
Chardonnay;
Falanghina;
Fiano;
Garganega;
Malvasia (Malvasia di Candia e/o Malvasia bianca lunga);
Moscato bianco;
Mostosa;
Passerina;
Pecorino;
Pinot bianco;
Pinot grigio;
Riesling (Riesling renano e/o Riesling italico);
Sauvignon;
Traminer aromatico;
Trebbiano (Trebbiano abruzzese e/o Trebbiano toscano);
Vermentino;
Viogner;
Sauvignon Kretos;
Soreli;
Aglianico;
Cabernet (Cabernet franc e/o Cabernet Sauvignon);
Cabernet franc;
Cabernet Sauvignon;
Cabernet Volos;
Gaglioppo;
Maiolica;
Malbech;
Merlot;
Pinot nero;
Primitivo;
Sangiovese;
Syrah;
l’indicazione geografica protetta «Terre Abruzzesi» o «Terre
d’Abruzzo» è altresì riservata ai vini designati con la specificazione di
due, tre o quattro vitigni a bacca di colore analogo tra quelli previsti al
paragrafo precedente;
Categoria vino frizzante:
bianco frizzante;
rosato frizzante;
rosso frizzante;
Categoria vino ottenuto da uve appassite:
bianco passito;
rosso passito.

Art. 2.
Base ampelografica
1. I vini a indicazione geografica protetta «Terre Abruzzesi» o
«Terre d’Abruzzo» bianchi, anche nelle categorie vino frizzante e vino
ottenuto da uve appassite; rossi, anche nelle categorie vino frizzante,
vino ottenuto da uve appassite e vino novello; e rosati, anche nella categoria vino frizzante, devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla
coltivazione nella Regione Abruzzo.
1. L’indicazione geografica protetta «Terre Abruzzesi» o «Terre
d’Abruzzo» bianco e rosso con la specificazione di uno dei vitigni indicati all’art. 1 è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti
composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dai corrispondenti
vitigni. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione
dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni idonei alla coltivazione nella
Regione Abruzzo, fino a un massimo del 15%.
2. L’indicazione geografica protetta «Terre Abruzzesi» o «Terre
d’Abruzzo» rosato con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:
Merlot, Sangiovese e Pinot nero è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85%
dai corrispondenti vitigni. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni idonei alla
coltivazione nella Regione Abruzzo, fino a un massimo del 15%.
3. L’indicazione geografica protetta «Terre Abruzzesi» o «Terre
d’Abruzzo» esclusivamente nelle tipologie bianco e rosso con la specificazione di due o tre o quattro vitigni compresi tra quelli indicati
all’art. 1 è consentita a condizione che:
il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai vitigni ai quali
si vuole fare riferimento;
l’indicazione dei vitigni in etichettatura e presentazione deve
avvenire in ordine decrescente rispetto all’effettivo apporto delle uve da
essi ottenute e in caratteri della stessa dimensione;
il quantitativo di uva prodotta per il vitigno presente nella misura
minore deve essere comunque superiore al 15% del totale.

Art. 3.
Zona di produzione delle uve
La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei
vini atti ad essere designati con l’indicazione geografica protetta «Terre
Abruzzesi» «Terre d’Abruzzo» comprende l’intero territorio amministrativo della Regione Abruzzo.

Art. 4.
Norme per la viticoltura
1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei vini di cui all’art. 1 devono essere quelle tradizionali
della zona.
2. Per i vini a indicazione geografica protetta «Terre Abruzzesi» o
«Terre d’Abruzzo» la produzione massima di uva per ettaro di vigneto
in coltura specializzata non deve essere superiore a:
tonnellate 26 per i vini bianchi;
tonnellate 24 per i vini rossi e rosati;
tonnellate 22 per le tipologie con la specificazione di vitigno/i.
3. Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica protetta «Terre Abruzzesi» o «Terre d’Abruzzo», seguita o meno dal
riferimento al vitigno di cui all’art. 1, devono assicurare ai vini un titolo
alcolometrico volumico naturale minimo di:
9,50 % vol. per i bianchi;
10 % vol. per i rosati;
10 % vol. per i rossi;
10,50% vol. per le specificazioni di vitigno/i;
10 % vol. per il passito bianco (prima dell’appassimento);
10,50 % vol. per il passito rosso (prima dell’appassimento).

Art. 5.
Norme per la vinificazione
1. Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all’interno del territorio amministrativo della Regione Abruzzo.
2. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
3. La resa massima dell’uva in vino finito pronto per il consumo
non deve essere superiore all’80% per tutti i tipi di vino ad eccezione
delle tipologie passito per le quali la resa in vino finito dopo l’appassimento delle uve non deve essere superiore al 50%. Qualora vengano
superati detti limiti, tutto il prodotto perde il diritto ad utilizzare l’indicazione geografica protetta;
Per le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Terre Abruzzesi» o «Terre d’Abruzzo» passito è consentito
l’appassimento sulla pianta o dopo la raccolta con uno dei metodi ammessi dalla vigente normativa. Le uve, al termine dell’appassimento,
devono avere un titolo alcolometrico naturale non inferiore a 16% vol.

Art. 6.
Caratteristiche al consumo
1. I vini ad indicazione geografica tipica «Terre Abruzzesi» o «Terre d’Abruzzo» all’atto dell’immissione al consumo devono avere le seguenti caratteristiche:
«Terre Abruzzesi» o «Terre d’Abruzzo» bianco e bianco
frizzante:
spuma: fine ed evanescente per il bianco frizzante:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: intenso, fruttato;
sapore: tipico, da secco a abboccato, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l;
«Terre Abruzzesi» o «Terre d’Abruzzo» rosso e rosso frizzante:
spuma: fine ed evanescente per il rosso frizzante;
colore: rosso rubino più o meno intenso;
odore: fruttato, complesso;
sapore: tipico, armonico, da secco a abboccato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l;
«Terre Abruzzesi» o «Terre d’Abruzzo» rosato e rosato frizzante:
spuma: fine ed evanescente per il rosato frizzante ;
colore: rosa più o meno carico;
odore: intenso, persistente;
sapore: tipico, caratteristico, da secco a abboccato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l;
«Terre Abruzzesi» o «Terre d’Abruzzo» bianco passito:
colore: giallo tendente all’ambrato con l’invecchiamento;
odore: intenso, fruttato;
sapore: caratteristico, da secco a dolce, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol. di
cui effettivo almeno 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l;
«Terre Abruzzesi» o «Terre d’Abruzzo» rosso passito:
colore: rosso più o meno intenso tendente al granato con
l’invecchiamento;
odore: caratteristico ed intenso;
sapore: da secco a dolce, armonico di buona struttura;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol. di
cui effettivo almeno 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l;
«Terre Abruzzesi» o «Terre d’Abruzzo» novello:
colore: rosso rubino talora con riflessi violacei;
odore: fruttato;
sapore: secco, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minimo: 4,00 gr/l;
estratto non riduttore minimo: 18,00 gr/l.
2. I vini a indicazione geografica protetta «Terre Abruzzesi» o
«Terre d’Abruzzo» con la specificazione del nome del vitigno, all’atto
dell’immissione al consumo, oltre alle caratteristiche sopra specificate
per i vini del corrispondente colore, devono presentare le caratteristiche
organolettiche proprie del vitigno.
Ad eccezione del Merlot, Sangiovese e Pinot nero che possono
essere vinificati in rosso e in rosato e del Pinot grigio che può essere
vinificato in bianco e in rosato, il colore del vino deve corrispondere al
colore della bacca.
3. Per le caratteristiche al consumo delle tipologie derivate da due
o tre o quattro varietà, si fa riferimento ai parametri descritti per le tipologie monovarietali e, in particolare, alla varietà presente in maggiore
quantità.

Art. 7.
Etichettatura e presentazione
1. All’indicazione geografica tipica «Terre Abruzzesi» o «Terre
d’Abruzzo è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da
quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli
aggettivi « extra », «fine», «scelto», «selezionato» e similari.
2. È tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Art. 8.
Legame con l’ambiente geografico
A) informazioni sulla zona geografica.
1) Fattori naturali rilevanti per il legame.
Provincia di Chieti
La Provincia di Chieti è costituita da una ampia fascia più interna a confine con la Provincia de L’Aquila ed il Molise che può considerarsi montuosa, e da un’ampia ed estesa fascia collinare litoranea,
che va dal fiume Foro al Trigno, seguita dalla collina interna ed infine
da quella pedemontana che giunge nella parte nord-occidentale sino ai
piedi della Maiella e dei monti Frentani. Le colline argillose fiancheggiano le poche pianure alluvionali di natura arenacea e argillosa formate
dai fiumi Foro, Sangro, Sinello e Trigno e danno luogo ad un paesaggio
ondulato, con ampi dossi quasi pianeggianti e versanti poco acclivi e
rotondeggianti ma spesso interrotti bruscamente da ripidi pendii, anche
verticali, dovuti all’instaurarsi di fenomeni di erosione spinta (calanchi).
Nella grande maggioranza dei casi i suoli agricoli presentano una equa
ripartizione di materiale da cui si formano terreni con struttura sabbiosoargillosa, generalmente sciolti, con spessore variabile in relazione alla
pendenza ed alla esposizione. La ritenzione idrica è medio bassa con
elementi nutritivi ed humus scarsi o modesti. La vocazione di questi
terreni, per pendenze entro il 25% e ben esposti, è indirizzata verso la
viticoltura e l’olivicoltura, colture che determinano uno sfruttamento
normale del suolo e lo preservano da fenomeni di erosione accelerata. Le precipitazioni medie annuali della zona sono comprese tra i 650
mm della fascia costiera agli oltre 800 mm/anno della collina interna.
Il periodo più piovoso è quello compreso tra ottobre e dicembre (circa
80 mm/mese) mentre il mese con il minimo assoluto è quello di luglio
(compreso tra i 30 ed i 40 mm ). Il clima è di tipo temperato e tende al
temperato-caldo nei mesi estivi; le temperature medie sono comprese
tra i 13°C del mese di aprile ed i 15°C di ottobre, con punte di 25°C nei
mesi di luglio ed agosto. Notevoli sono le escursioni termiche tra giorno
e notte, favorite dalla vicinanza del massiccio della Maiella, che determinano condizioni ottimali per l’accumulo di sostanze aromatiche nei
grappoli, dando origine a vini dai profumi intensi e caratterizzati. L’indice termico di Winkler, ossia la temperatura media attiva nel periodo
aprile-ottobre, è compreso tra 1.700 gradi-giorno (aree più interne) ed
i 2.300 gradi-giorno (collina litoranea), condizioni che garantiscono la
maturazione ottimale sia delle varietà precoci quali Chardonnay, Pinot,
Moscato, sia di quelle medie quali Pecorino, Trebbiano, Malvasia, sia
di quelle più tardive come Cococciola, Falanghina e Montepulciano e
Montonico.
Provincia de L’Aquila.
La Provincia de L’Aquila presenta la morfologia tipica delle
zone montane con un paesaggio piuttosto aspro e tormentato, in particolare nella parte più interna in corrispondenza della dorsale appenninica,
con presenza di alvei e terrazzi fluvio-alluvionali antichi e recenti. Le
montagne abruzzesi che caratterizzano la Provincia de L’Aquila fanno parte della catena appenninica centro-meridionale e costituiscono il
tratto in cui questa raggiunge la massima larghezza, altitudine e compattezza. La compattezza e l’imponenza di queste montagne è nell’ampia diffusione e potenza dei calcari, specialmente calcari compatti ma
anche calcari dolomitici, dove sono frequenti fenomeni carsici evidenziati da una idrografia superficiale a deflusso discontinuo o mancante.
La vite è presente solo in alcune aree, in particolare nelle cosiddette
conche intermontane ed alluvionali interne (Alto Tirino, Valle Peligna,
Valle Subequana, Valle Roveto), su terreni ben esposti, drenati e con
sufficiente contenuto di elementi nutritivi. Il clima è in generale di tipo
temperato, con inverni piuttosto freddi e lunghi. Le temperature medie
annuali sono comprese tra i 10 ed i 12°C, con punte di 23-25°C nel
mese di luglio. Le precipitazioni annuali si aggirano sugli 800 mm/anno
ed hanno una equilibrata distribuzione nel corso dell’anno (dai 40 mm
in luglio-agosto ai 70 mm in novembre-dicembre). L’indice termico di
Winkler, ossia la temperatura media attiva nel periodo aprile-ottobre, è
compresa tra 1.600 gradi-giorno ed i 2.000 gradi-giorno, condizioni che
garantiscono la maturazione ottimale delle varietà diffuse in loco (sia
precoci che medio-tardive).
Provincia di Pescara.
La Provincia di Pescara la quale, fatta eccezione per una stretta
fascia più interna a confine con le altre tre province della regione che
può considerarsi montuosa, è costituita da un’ampia ed estesa fascia
collinare litoranea, seguita dalla collina interna ed infine da quella pedemontana che si spinge sino ai piedi del Gran Sasso e della Maiella. Si
tratta per la maggior parte di suoli bruni, suoli bruni calcarei (regisuoli
e vertisuoli) nonché suoli bruni mediterranei. La vocazione di questi
terreni, per pendenze entro il 25% ed esposti a meridione, è indirizzata verso la viticoltura e l’olivicoltura colture che determinano uno
sfruttamento normale del suolo e lo preservano da fenomeni di erosione
accelerata. Le precipitazioni medie annuali della zona sono comprese
tra i 600 mm della fascia costiera agli oltre 800 mm/anno della collina
interna. Il periodo più piovoso è quello compreso tra ottobre e dicembre
(circa 80 mm/mese) mentre il mese con il minimo assoluto è quello di
luglio (compreso tra i 30 ed i 40 mm) . Il clima è di tipo temperato, con
temperature medie comprese tra i 13°C di aprile ed i 15°C di ottobre,
con punte di 25°C nei mesi di luglio ed agosto. Notevoli sono le escursioni termiche tra giorno e notte, favorite dalla vicinanza del massiccio
del Gran Sasso e della Maiella, così come la ventilazione che determinano condizioni ottimali per la sanità delle uve nonché l’accumulo di sostanze aromatiche nei grappoli, dando origine a vini dai profumi intensi
e caratterizzati. L’indice termico di Winkler, ossia la temperatura media attiva nel periodo aprile-ottobre, è compreso tra 1.700 gradi-giorno
(aree più interne) ed i 2.300 gradi-giorno (collina litoranea), condizioni
che garantiscono la maturazione ottimale sia delle varietà precoci quali
Chardonnay, Sauvignon, Moscato, Incrocio Manzoni, sia di quelle medio-tardive quali il Pecorino, la Malvasia ed il Trebbiano, sia di quelle
tardive quali il Montepulciano.
Provincia di Teramo.
La Provincia di Teramo è costituita da un’ampia ed estesa fascia
collinare litoranea, seguita dalla collina interna e pedemontana che si
spinge sino ai piedi del massiccio del Gran Sasso, nella parte centromeridionale, ed i monti della Laga, nella parte settentrionale. La vocazione
di questi terreni, di natura argillo-limosa con intercalazioni più sciolte
nella parte litoranea, con pendenze in genere piuttosto contenute e buone esposizioni, è indirizzata verso la viticoltura e l’olivicoltura, colture
che determinano uno sfruttamento normale del suolo e lo preservano da
fenomeni di erosione accelerata. Le precipitazioni medie annuali della
zona sono comprese tra i 600 mm della fascia costiera agli oltre 800
mm/anno della collina interna. La piovosità e ben distribuita nel corso
dell’anno, con un periodo più piovoso comunque compreso tra ottobre
e dicembre (circa 70 mm/mese) mentre il mese con il minimo assoluto è quello di luglio (intorno ai 40 mm) . Il clima è di tipo temperato
caldo, con temperature medie comprese tra i 13°C di aprile ai 15°C di
ottobre, con punte di 24-25°C nei mesi di luglio ed agosto. Notevoli
sono le escursioni termiche tra giorno e notte, favorite dalla vicinanza
del massiccio del Gran Sasso e dei monti della Laga, così come la 10
ventilazione che determinano condizioni ottimali per la sanità delle uve
e l’accumulo di sostanze aromatiche nei grappoli, dando origine a vini
dai profumi intensi e caratterizzati. L’indice termico di Winkler, ossia
la temperatura media attiva nel periodo aprile-ottobre, è compreso tra
1.800 gradi-giorno (aree più interne) ed i 2.200 gradi-giorno (collina
litoranea), che assicurano la completa e corretta maturazione di tutti i
vitigni presenti in zona, da quelli precoci come lo Chardonnay ed il
Sauvignon, a quelli a maturazione media quali il Trebbiano, il Pecorino
e la Passerina, a quelli tardivi come il Montonico ed il Montepulciano.
2) Fattori umani rilevanti per il legame.
La prima testimonianza storica sulla produzione enoica abruzzese, come ci ricorda Polibio, storico greco vissuto tra il 205 ed il 123
a.C., risale alle famose gesta di Annibale (216 a.C.) ed alla sua vittoria
di Canne. Polibio ricordava la produzione di ottimo vino della zona
adriatica e scriveva che Annibale «…attraversati e devastati i territori dei Pretuzi, di Adria, nonché dei Marrucini e dei Frentani (attuale
Provincia di Chieti), si diresse nella sua marcia verso la Iapigia» ossia
la Puglia. Ancor prima per la Provincia de l’Aquila, trova una fondamentale testimonianza storica nel poeta latino Publio Ovidio Nasone,
nato a Sulmona nel 43 a.C. e morto in esilio a Tomi sul Mar Nero
nel 17 d.C., che rievoca con i versi che seguono la sua terra natale:
«Sulmona, la terza parte della campagna Peligna mi tiene, una terra
piccola, ma salubre per le acque di fonte. Anche se il sole, quando è
vicino, spacca la pietra e la stella del cane di Icaro risplende violenta,
i campi Peligni son percorsi da limpide correnti, e sul suolo morbido
l’erba rigogliosa verdeggia. Terra fertile della spiga di Cerere, e ancor
più di uva, qualche campo dà anche l’albero di Pallade, l’ulivo, ...»
(Amores, libro secondo, XVII). Da allora sono innumerevoli le testimonianze storiche sulla presenza della vite e del vino nella regione
abruzzese, in particolare a partire dal secolo XIII. Infatti, nell’agosto
del 1200 a Venezia venne stipulato un atto notarile che istituiva una
«colleganza», un tipo di contratto commerciale, tra Venezia, Ancona,
Ortona e la Slavonia. I numerosi traffici che coinvolgevano Ortona,
oggi maggiore centro di produzione di vino della regione, riguardavano i generi alimentari maggiormente prodotti all’epoca; uno dei principali era il vino, sia bianco che rosso, come dimostrano numerose
testimonianze provenienti dall’archivio di Stato di Dubrovnik, l’antica
Ragusa. Un’ulteriore testimonianza dell’importanza della coltura della vite, della vinificazione e del commercio del vino in Provincia di
Chieti proviene da Giovan Battista De Lectis ed è datata 1576, così
come quella di fra’ Serafino Razzi (1531-1611), sacerdote domenicano
e priore prima del convento di Penne (tra luglio 1574 e maggio 1576)
e poi di Vasto (tra maggio 1576 e dicembre 1577), che parlando nella
sua opera Viaggi in Abruzzo ricorda: «Il Vasto: Terra deliziosa, che
già era chiamata una picciola Napoli, risiede in sito basso, rispetto a
gli alti monti che gli stanno alle spalle. Abbonda questa terra di ogni
bene, di pane, di carne, di pesce, e d’uova. Et il vino ci è in tanta copia
che ciaschedun’anno se ne caricano assai barche per Ischiavonia, per
Vinezia e per altri luoghi. E con tutto che siano vini preciosi, sono
nondimeno per lo più del tempo a bonissimo mercato». Ma in epoche
più recenti possiamo ricordare la preziosa opera di Ottavi e Maresclachi dal titolo Vade-Mecum del commerciante di uve e di vini in Italia,
la cui prima edizione venne pubblicata nel 1897, i quali scrivono che
nella Provincia di Chieti i vitigni più diffusi erano il Trebbiano, la Solmontina, la Cococciola, la Svacanina, la Malvasia ed il Moscato, tra
le uve a bacca bianca, il Montepulciano, il Sangiovese e la Gaglioppa,
tra quelle a bacca nera. La produzione complessiva era di 670.000
ettolitri di cui il 56% rosso ed il 44% bianco. Si producevano vini
rossi e bianchi sia crudi che cotti e «in poca quantità, vini cerasuoli
(cerasella)». Tra le notizie storiche sulla vitivinicoltura abruzzese nel
periodo compreso fra le due guerre, va sicuramente ricordato un testo
pubblicato dalla Cattedra ambulante di agricoltura per la Provincia di
Chieti del 1934 dal titolo L’Arboricoltura e la Viticoltura nella Vallata del Sangro, a cura del dottor Giuseppe Conte, così come non può
essere dimenticato Mario Soldati (1906-1999), scrittore e regista di
grandissima stoffa, che nel suo libro Vino al Vino del 1977 descrive in
maniera straordinaria le peculiarità della viticoltura di questa regione.
Comunque, oltre ai fattori storici, che legano strettamente il prodotto
al territorio, molto importante è anche l’incidenza dei fattori umani
poiché, attraverso la definizione ed il miglioramento di alcune pratiche viticole ed enologiche, che fanno parte integrante e sostanziale
del disciplinare di produzione, si riescono ad ottenere prodotti dalle
spiccate caratteristiche e tipicità.
Base ampelografica dei vigneti: i vitigni idonei alla produzione
dei vini in questione sono quelli tradizionalmente coltivati nell’area di
produzione, in particolare i vitigni Montepulciano per i rossi ed il Trebbiano per i bianchi, cui si sono affiancati agli inizi degli anni ’80 del
novecento sia vitigni internazionali quali Merlot e Cabernet sia vitigni
autoctoni come Passerina, Pecorino.
Forme di allevamento, sesti d’impianto e sistemi di potatura:
sono quelle tradizionali sia a pergola abruzzese sia a filare; i sesti di
impianto ed i sistemi di potatura sono tali da perseguire la migliore disposizione della superficie fogliare delle viti in funzione della razionalizzazione delle operazioni colturali e la gestione della chioma.
Pratiche relative all’elaborazione dei vini: sono quelle tradizionalmente consolidate in zona per la vinificazione in bianco o in rosso di
vini tranquilli di una certa struttura, complessità ed armonia a cui oggi si
sono aggiunte le pratiche di frizzantatura e spumantizzazione con nuovi
impianti tecnologici.
B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto
essenzialmente o esclusivamente attribuibili all’ambiente geografico.
I vini di cui al presente disciplinare di produzione presentano sia
dal punto di vista analitico che organolettico caratteristiche molto peculiari, descritte all’art. 6, che ne permettono una chiara identificazione
e tipicizzazione legata all’ambiente geografico e alla storia della cultura enoica dell’Abruzzo. Molti di questi vitigni sono stati oggetto di
ripetuti approfondimenti di valutazione sia agronomica, con impianti
sperimentali, sia enologica con microvinificazioni da parte del Centro
ricerche CRiVEA di Miglianico (CH) per verificare la loro adattabilità
all’ambiente pedoclimatico abruzzese e la risposta enologica. Alcuni di
essi sono risultati avere delle ottime caratteristiche analitiche (pH, acidità totale, acidità malica, struttura, ecc ) per essere utilizzati sia come
base frizzante che base spumante. In particolare, i vini rossi fermi presentano caratteristiche chimico-fisiche tipiche dei vini di buona struttura associata ad una grande eleganza e finezza di sapore ed odore che
evidenziano i caratteri tipici del vitigno di provenienza. I vini bianchi
fermi si presentano freschi e profumati ed in particolare quelli con specificazione di vitigno presentano i caratteri tipici dei medesimi. I vini
frizzanti, in particolare quelli della tipologia bianco, sono stati prodotti
a partire dalla metà degli anni ‘80, come il Poggello — vino frizzante
— del Consorzio cooperative riunite d’Abruzzo, trovando per lo più una
diffusione locale in abbinamento alla cucina di mare. Più recente è l’introduzione di vini frizzanti della tipologia rosato che hanno affiancato
la tradizionale produzione di vini rosati fermi e stanno aumentando nei
numeri di produzione. Meno diffusa è la produzione di vini frizzanti nella tipologia rosso perché sovrastati dalla tradizionale produzione di vini
rossi fermi a base di uva Montepulciano. I passiti bianchi sono ottenuti
prevalentemente da uve aromatiche della famiglia dei Moscati e delle
Malvasie. Di più recente introduzione la produzione di passiti tipologia
rosso prevalentemente prodotti con appassimento delle uve sulla pianta
(principalmente Montepulciano da solo o congiuntamente con vitigni
internazionali quali Merlot, Cabernet Sauvignon, Syrah) nell’ottica di
ottenere vini di buona longevità, struttura, corpo, grande alcolicità e con
un tenore zuccherino residuo (compreso tra 80 e 120 gr/l) tipico di questa tipologia, per essere consumati come dessert .
C) Descrizione dell’interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera
A) e quelli di cui alla lettera B) .
La particolare conformazione orografica del territorio di produzione, caratterizzata da colline ampie e soleggiate, associata alla presenza
del mare Adriatico ad est e dei massicci del Gran Sasso a nordovest e
della Maiella a sud-ovest, determina un ambiente adeguatamente ventilato, luminoso, particolarmente favorevole all’espletamento di tutte le
funzioni vegeto-produttive della vite. Dall’interazione dei fattori naturali con l’esperienza maturata dagli operatori e le moderne tecniche di
coltivazione e vinificazione nascono vini di grande qualità, dalla spiccata tipicità, fortemente legati al territorio ed al vitigno di provenienza.


Art. 9.
Riferimenti alla struttura di controllo
Agroqualità S.p.a. - Società per la certificazione della qualità
nell’agroalimentare - viale Cesare Pavese n. 305 - 00144 Roma;
Telefono: +39 06 54228675;
Fax: +39 06 54228692;
website : www.agroqualita.it
e-mail : agroqualita@agroqualita.it - e-mail : vini.abruzzo@agroqualita.it
La società Agroqualità – Società per la certificazione della qualità
nell’agroalimentare – S.p.a. è l’organismo di controllo autorizzato dal
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, ai
sensi dell’art. 64 della legge n. 238/2016 che effettua la verifica annuale
del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente
all’art. 19, paragrafo 1, primo capoverso, lettera a) e c) , ed all’art. 20
del regolamento (UE) n. 34/2019 per i prodotti beneficianti della IGP,
mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a
campione) nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato art. 25, paragrafo
1, secondo capoverso.
In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello
approvato con il decreto ministeriale 2 agosto 2018 ( Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 253 del 30 ottobre 2018) e modificato con
decreto ministeriale 3 marzo 2022 ( Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 62 del 15 marzo 2022).

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