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Terre di Chieti Igt - Proposta della cancellazione della protezione

Pubblicato da disciplinare
Terre di Chieti

Proposta, ai sensi dell'articolo 17 comma 1, del DM 6 dicembre 2021, la cancellazione della protezione della  indicazione geografica protetta «Terre di Chieti» dal Registro delle indicazioni geografiche dell'Unione europea.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
COMUNICATO 

Proposta di cancellazione dell'indicazione geografica protetta dei
vini «Terre di Chieti» (24A04989)

(GU n.226 del 26-9-2024)
 
 


Il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e
delle foreste, ai sensi del decreto ministeriale 6 dicembre 2021,
recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di
protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari,
in applicazione della legge n. 238/2016, nonche' del regolamento
delegato UE n. 2019/33 della Commissione e del regolamento di
esecuzione UE n. 2019/34 della Commissione, applicativi del
regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308/2013;
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio, cosi' come modificato con regolamento (UE) 2021/2117 del 2
dicembre 2021;
Visto in particolare la Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione 2,
del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo;
Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 aprile 2024 relativo alle indicazioni geografiche
dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonche'
alle specialita' tradizionali garantite e alle indicazioni
facoltative di qualita' per i prodotti agricoli, che modifica i
regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che
abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;
Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione del
17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di
protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni
geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo,
la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche
del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione
nonche' l'etichettatura e la presentazione;
Visto il regolamento delegato (UE) 2023/1606 della Commissione
del 30 maggio 2023 che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/33
per quanto riguarda alcune disposizioni sulle denominazioni di
origine protette e sulle indicazioni geografiche protette dei vini e
sulla presentazione delle indicazioni obbligatorie dei prodotti
vitivinicoli nonche' norme specifiche relative all'indicazione e alla
designazione degli ingredienti dei prodotti vitivinicoli e il
regolamento delegato (UE) 2018/273 per quanto riguarda la
certificazione dei prodotti vitivinicoli importati;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione
del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del regolamento
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine,
delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel
settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del
disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la
cancellazione della protezione nonche' l'uso dei simboli, e del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1607 della
Commissione del 30 maggio 2023 che modifica il regolamento di
esecuzione (UE) 2019/34 per quanto riguarda l'adeguamento di taluni
riferimenti giuridici;
Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 28 dicembre
2016, e successive modifiche ed integrazioni, recante la disciplina
organica della coltivazione della vite e della produzione e del
commercio del vino;
Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, pubblicato nella
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 275 del 24 novembre
2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e
l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di
modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007
e del decreto legislativo n. 61/2010;
Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 2021, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 83 dell'8 aprile
2022, recante «Disposizioni nazionali applicative dei regolamenti
(UE) n. 1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e della legge n. 238/2016
concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande
di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei
prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di
produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della
protezione»;
Visto il decreto ministeriale 18 novembre 1995, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 283 del 4 dicembre 1995 con il quale e' stata
riconosciuta la denominazione dell'indicazione geografica tipica dei
vini «Terre di Chieti» ed approvato il relativo disciplinare di
produzione, da ultimo modificato con decreto ministeriale 22 dicembre
2014;
Esaminata la documentata domanda presentata per il tramite della
Regione Abruzzo, su istanza del Consorzio di tutela vini d'Abruzzo,
con sede in Ortona (CH), intesa ad ottenere la protezione della IGP
dei vini «Terre Abruzzesi» o «Terre d'Abruzzo» in sostituzione delle
seguenti n. 8 IGT: «Colline Pescaresi», «Colline Teatine», «Colline
Frentane», «Colli del Sangro», «del Vastese» o «Histonium», «Terre di
Chieti», «Terre Aquilane» o «Terre de L'Aquila», «Colli Aprutini»,
nel rispetto della procedura di cui al citato decreto ministeriale 7
novembre 2012 e dell'analogo successivo decreto ministeriale 6
dicembre 2021;
Esaminata la documentata domanda presentata per il tramite della
Regione Abruzzo, su istanza del Consorzio di tutela vini d'Abruzzo,
con sede in Ortona (CH), intesa ad ottenere la modifica delle DOP dei
vini «Abruzzo», «Montepulciano d'Abruzzo», «Trebbiano d'Abruzzo»,
«Cerasuolo d'Abruzzo»;
Visto il parere favorevole della Regione Abruzzo sulle citate
domande;
Visti i decreti ministeriali 19 gennaio 2023, pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2023, di modifica ordinaria
delle DOP dei vini Abruzzo, Montepulciano d'Abruzzo, Trebbiano
d'Abruzzo, Cerasuolo d'Abruzzo, con i quali, tra le altre modifiche,
il nome geografico, «Terre di Chieti» e' stato inserito come
sottozona nei disciplinari di produzione delle citate DOP;
Visto il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP
espresso nella riunione del 10 febbraio 2023 concernente la
cancellazione delle IGT: Colli Aprutini, Colli del Sangro, Colline
Frentane, Colline Pescaresi, Colline Teatine, del Vastese o
Histonium, Terre Aquilane o Terre de L'Aquila, Terre di Chieti a
seguito del provvedimento di trasmissione alla CE di richiesta di
protezione della IGP Terre Abruzzesi o Terre d'Abruzzo;
Considerato che, il giorno 11 giugno 2024, presso AURUM - Sala
Tosti -, ubicato in Largo Gardone Riviera, Pescara, e' stata
effettuata la riunione di pubblico accertamento, concernete la
cancellazione delle IGP dei vini: Colline Pescaresi, Colline Teatine,
Colline Frentane, Colli Aprutini, Colli del Sangro, del Vastese o
Histonium, Terre di Chieti, Terre Aquilane o Terre de L'Aquila,
nell'ambito della quale non sono state avanzate osservazioni in
merito alla cancellazione in questione;
Visto il successivo parere del Comitato nazionale vini DOP e IGP
espresso nella riunione del 9 agosto 2024 con il quale il medesimo
Comitato conferma il parere favorevole riguardo la cancellazione
delle IGP dei vini: Colline Pescaresi, Colline Teatine, Colline
Frentane, Colli Aprutini, Colli del Sangro, del Vastese o Histonium,
Terre di Chieti, Terre Aquilane o Terre de L'Aquila;
Propone, ai sensi dell'articolo 17 comma 1, del DM 6 dicembre
2021, la cancellazione della protezione della indicazione geografica
protetta «Terre di Chieti» dal Registro delle indicazioni geografiche
dell'Unione europea.
Le eventuali osservazioni alla suddetta proposta di
cancellazione, in regola con le disposizione contenute nel decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina
dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni,
dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste -
Ufficio PQAI I, al seguente indirizzo di posta elettronica
certificata: mailto:aoo.pqa@pec.masaf.gov.it entro sessanta giorni
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana della presente proposta.

 

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