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Terre di Pisa Doc - Modifica ordinaria 2024

Pubblicato da disciplinare
Terre di Pisa

Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini Terre di Pisa DOC

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 26 giugno 2024  

Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione
di origine controllata dei vini «Terre di Pisa». (24A03490)

(GU n.160 del 10-7-2024)
 
 


IL DIRETTORE GENERALE
per la promozione della qualita' agroalimentare

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio, cosi' come modificato con regolamento (UE) 2021/2117 del 2
dicembre 2021;
Visto in particolare la Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione 2, del
citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo;
Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione del 17
ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di
protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni
geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo,
la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche
del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione
nonche' l'etichettatura e la presentazione;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione
del 17 ottobre 2018, recante modalita' di applicazione del
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di
origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali
nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche
del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la
cancellazione della protezione nonche' l'uso dei simboli, e del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;
Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 28 dicembre 2016, e
successive modifiche ed integrazioni, recante la disciplina organica
della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del
vino;
Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 275 del 24 novembre
2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e
l'esame 2 delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di
modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007
e del decreto legislativo n. 61/2010;
Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 2021, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 83 dell'8 aprile
2022, recante «Disposizioni nazionali applicative dei regolamenti
(UE) n. 1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e della legge n. 238/2016,
concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande
di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei
prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di
produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della
protezione»;
Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 2011, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 256 del 3 novembre
2011 (Supplemento ordinario n. 229) con il quale e' stata
riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Terre
di Pisa» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;
Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul citato
sito internet del Ministero - Sezione Qualita' - Vini DOP e IGP, con
il quale e' stato aggiornato il disciplinare di produzione della
denominazione di origine controllata dei vini «Terre di Pisa»;
Esaminata la documentata domanda, presentata per il tramite della
Regione Toscana, su istanza del Consorzio vini Terre di Pisa, con
sede in piazza Vittorio Emanuele II n. 5 a Pisa, intesa ad ottenere
la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di
origine controllata dei vini «Terre di Pisa», nel rispetto della
procedura di cui al citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021,
nonche' dell'analogo preesistente decreto ministeriale 7 novembre
2012;
Considerato che per l'esame della predetta domanda e' stata
esperita la procedura di cui all'art. 6 e 7 del decreto ministeriale
7 novembre 2012, ed all'art. 13 del decreto ministeriale 6 dicembre
2021, relativa alle domande di modifiche ordinarie dei disciplinari
e, in particolare:
e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Toscana;
e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale
vini DOP e IGP, espresso nella riunione del 23 febbraio 2024, che ha
formulato la relativa proposta di modifica del disciplinare;
conformemente all'art. 13, comma 6, del citato decreto
ministeriale 6 dicembre 2021, la proposta di modifica del
disciplinare in questione e' stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 71 del 25 marzo 2024, con
rettifica pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 117 del 21 maggio 2024, al fine di dar modo agli
interessati di presentare le eventuali osservazioni entro trenta
giorni dalla citata data;
entro il predetto termine non sono pervenute osservazioni sulla
citata proposta di modifica;
Considerato che a seguito dell'esito positivo della predetta
procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 13, comma
7, del citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sussistono i
requisiti per approvare con il presente decreto le modifiche
ordinarie contenute nella citata domanda di modifica del disciplinare
di produzione della DOP dei vini «Terre di Pisa» ed il relativo
documento unico consolidato con le stesse modifiche;
Ritenuto altresi' di dover procedere, ai sensi dell'art. 13, commi
7 e 8, del citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021, alla
pubblicazione del presente decreto di approvazione delle modifiche
ordinarie del disciplinare di produzione in questione e del relativo
documento unico consolidato, nonche' alla comunicazione delle stesse
modifiche ordinarie alla Commissione UE, tramite il sistema
informativo messo a disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1,
lettera a), del regolamento UE n. 34/2019;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1,
lettera d);
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la
legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in
materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale
il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha
assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11
aprile 2023, n. 72, recante «Modifica del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la
riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16
ottobre 2023, n. 178, recante «Riorganizzazione del Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, a
norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre
2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68,
concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo
del Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica;
Visto il decreto del Ministro del 31 gennaio 2024, n. 0047783,
recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non
generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare
e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;
Vista la direttiva del Ministro 31 gennaio 2024, n. 45910,
registrata alla Corte dei conti al n. 280 in data 23 febbraio 2024,
recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla
gestione per il 2024;
Vista la direttiva dipartimentale 21 febbraio 2024, n. 85479,
registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 129 in data 28
febbraio 2024, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla
«Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attivita'
amministrativa e sulla gestione per l'anno 2024» del 31 gennaio 2024,
rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranita'
alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 179/2019;
Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello
generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto
legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7
febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato
dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116 in data 23 febbraio 2024,
ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art.
5, comma 2, lettera d);
Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la
promozione della qualita' agroalimentare del 30 aprile 2024, n.
193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999,
con il quale e' stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico
di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della
qualita' certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti
agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della
direzione;

Decreta:

Art. 1

1. Al disciplinare di produzione della DOP dei vini «Terre di Pisa»
cosi' come da ultimo modificato con il decreto ministeriale 7 marzo
2014, richiamato in premessa, sono approvate le modifiche ordinarie
di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 71 del 25 marzo 2024, con rettifica pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 117 del 21
maggio 2024.
2. Il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Terre di
Pisa», consolidato con le modifiche ordinarie di cui al comma 1, e il
relativo documento unico consolidato figurano rispettivamente negli
allegati A e B del presente decreto.

Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore a livello nazionale il
giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
2. Le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono comunicate, entro
trenta giorni dalla predetta data di pubblicazione, alla Commissione
UE tramite il sistema informativo «e-Ambrosia» messo a disposizione
ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera a), del regolamento (UE) n.
34/2019. Le stesse modifiche entrano in vigore nel territorio
dell'Unione europea a seguito della loro pubblicazione da parte della
Commissione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, entro tre
mesi dalla data della citata comunicazione.
3. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1 e 2, le modifiche
ordinarie di cui all'art. 1 sono applicabili a decorrere dalla
campagna vendemmiale 2024/2025.
4. L'elenco dei codici previsto dall'art. 7, comma 3, del decreto
ministeriale 25 febbraio 2022, e' aggiornato in relazione alle
modifiche di cui all'art. 1.
5. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della
denominazione di origine controllata dei vini «Terre di Pisa» di cui
all'art. 1 saranno pubblicati sul sito internet del Ministero -
Sezione Qualita' - Vini DOP e IGP.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 26 giugno 2024

Il direttore generale: Iacovoni

Allegato A

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE
DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI «TERRE DI PISA»

Art. 1.

Denominazione e vini

1.1 La denominazione di origine controllata «Terre di Pisa» e'
riservata ai vini «Terre di Pisa» bianco, «Terre di Pisa» rosso,
«Terre di Pisa» rosso riserva, «Terre di Pisa» rosato, «Terre di
Pisa» Sangiovese e «Terre di Pisa» vermentino che rispondono alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di
produzione.

Art. 2.

Base ampelografica

2.1 La denominazione di origine controllata «Terre di Pisa»
Sangiovese e' riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai
vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione
ampelografica:
Sangiovese: minimo 95%.
Possono concorrere altri vitigni con uve a bacca rossa, idonei
alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana, presenti nei
vigneti fino ad un massimo del 5%.
2.2 La denominazione di origine controllata «Terre di Pisa» rosso
e' riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti
aventi, nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:
Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Merlot e Syrah da soli o
congiuntamente, minimo 70%.
Possono concorrere altri vitigni con uve a bacca rossa, presenti
nei vigneti fino ad un massimo del 30%, idonei alla coltivazione
nell'ambito della Regione Toscana.
2.3 La denominazione di origine controllata «Terre di Pisa»
rosato e' riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai
vigneti aventi, nell'ambito aziendale la seguente composizione
ampelografica:
Sangiovese minimo 50%.
Possono concorrere altri vitigni con uve a bacca rossa, presenti
nei vigneti fino ad un massimo del 50%, idonei alla coltivazione
nell'ambito della Regione Toscana.
2.4 La denominazione di origine controllata «Terre di Pisa»
Vermentino e' riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai
vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione
ampelografica:
Vermentino: minimo 85%.
Possono concorrere altri vitigni con uve a bacca bianca, idonei
alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana, presenti nei
vigneti fino ad un massimo del 15%.
2.5 La denominazione di origine controllata «Terre di Pisa»
bianco e' riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai
vigneti aventi, nell'ambito aziendale la seguente composizione
ampelografica:
Vermentino, Trebbiano toscano: da soli o congiuntamente, minimo
70%.
Possono concorrere altri vitigni con uve a bacca bianca, presenti
nei vigneti fino ad un massimo del 30%, idonei alla coltivazione
nell'ambito della Regione Toscana.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

3.1 La zona di produzione delle uve della denominazione di
origine controllata «Terre di Pisa» ricade nel territorio
amministrativo della Provincia di Pisa, dei Comuni di Fauglia,
Crespina Lorenzana, Chianni, Capannoli, Palaia, Peccioli,
Terricciola, Casciana Terme Lari, Ponsacco, Pontedera, Montopoli
V.A., Lajatico, San Miniato Orciano Pisano, Lorenzana e Santa Luce.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

4.1 Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata
«Terre di Pisa» devono essere quelle normali della zona e comunque
atte a dare alle uve ed al vino derivato le specifiche
caratteristiche di qualita'.
4.2 Sono pertanto da ritenersi idonei ai fini dell'iscrizione
allo schedario viticolo unicamente i vigneti che insistono su terreni
collinari con giacitura ed orientamento adatti e nelle pianure
ritenute idonee per la produzione dei vini a denominazione di origine
controllata «Terre di Pisa».
4.3 I sesti d'impianto, le forme d'allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a
non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino.
4.4 E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita
l'irrigazione di soccorso.
4.5 I vigneti impiantati successivamente al disciplinare allegato
al decreto ministeriale 3 novembre 2011 dovranno avere una densita'
di almeno 4.500 ceppi ad ettaro.
4.6 La produzione massima di uva ammessa per vini a denominazione
di origine controllata «Terre di Pisa» Sangiovese, «Terre di Pisa»
rosso e «Terre di Pisa» rosso riserva non deve essere superiore a
tonnellate 9 per ettaro. La produzione massima di uva ammessa per
vini a denominazione di origine controllata «Terre di Pisa»
Vermentino, «Terre di Pisa» bianco e «Terre di Pisa» rosato non deve
essere superiore a tonnellate 12 per ettaro.
4.7 Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per
ettaro di vigneto a coltura promiscua deve essere calcolata in
rapporto alla effettiva superficie coperta dalle viti.
4.8 L'eccedenza delle uve, nel limite massimo del 20%, non ha
diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre tale limite
decade il diritto alla denominazione dell'intera partita.
4.9 Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini
a denominazione di origine controllata «Terre di Pisa» Sangiovese,
«Terre di Pisa» Vermentino, «Terre di Pisa» bianco, «Terre di Pisa»
rosato, «Terre di Pisa» rosso e «Terre di Pisa» rosso riserva, un
titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,50% vol.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

5.1 Le operazioni di vinificazione, affinamento, invecchiamento
ed imbottigliamento dei vini di cui all'art. 1 devono essere
effettuate nel territorio amministrativo dei comuni riportati
nell'art. 3. Tuttavia, tali operazioni, possono essere effettuate
nell'intero territorio amministrativo della Provincia di Pisa.
Conformemente all'art. 4 del regolamento UE n. 33/2019,
l'imbottigliamento e il confezionamento devono avere luogo nella
predetta zona geografica per maggiore tutela del prodotto, al fine di
garantirne meglio l'origine, ridurre i costi di controllo e per
ragioni tradizionali.
5.2 La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere
superiore al 70%.
5.3 I vini a denominazione di origine controllata «Terre di Pisa»
Sangiovese non possono essere immessi al consumo se non dopo un
periodo di invecchiamento di almeno diciotto mesi a partire dal 1°
novembre dell'anno di produzione delle uve.
5.4 I vini a denominazione di origine controllata «Terre di Pisa»
rosso non possono essere immessi al consumo se non dopo un periodo di
invecchiamento di almeno dodici mesi a partire dal 1° novembre
dell'anno di produzione delle uve.
5.5 Il vino a denominazione di origine controllata «Terre di
Pisa» rosso puo' aver diritto alla menzione «riserva» se sottoposto
ad invecchiamento di almeno due anni. Il periodo di invecchiamento
per aver diritto alla menzione «riserva» viene calcolato a decorrere
dal 1° novembre successivo all'annata di produzione delle uve.
5.6 I vini a denominazione di origine controllata «Terre di Pisa»
Vermentino, «Terre di Pisa» rosato e «Terre di Pisa» bianco non
possono essere immessi al consumo prima del 1° gennaio dell'anno
successivo a quello di produzione delle uve.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

6.1 I vini a denominazione di origine controllata «Terre di Pisa»
all'atto di immissione al consumo devono rispondere alle seguenti
caratteristiche:
«Terre di Pisa» rosso:
colore: da rosso rubino a granato;
odore: fine, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24,0 gr/l;
«Terre di Pisa» Sangiovese:
colore: rosso rubino tendente al granato;
odore: fine, caratteristico, talvolta con note fruttate di
ciliegia e viola;
sapore: asciutto, armonico, giustamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24,0 gr/l;
«Terre di Pisa» rosso riserva:
colore: da rosso intenso a granato;
odore: fruttato e talvolta speziato, intenso e caratteristico
che si affina nel corso dell'invecchiamento;
sapore: asciutto, corposo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24,0 gr/l;
«Terre di Pisa» rosato:
colore: rosato piu' o meno intenso a volte con riflessi
rubino;
odore: fruttato, caratteristico;
sapore: asciutto, fresco, piacevolmente acidulo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l;
«Terre di Pisa» Vermentino:
colore: giallo paglierino, a volte con riflessi verdognoli;
odore: fruttato, caratteristico;
sapore: secco, morbido, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l;
«Terre di Pisa» bianco:
colore: giallo paglierino, talvolta con riflessi verdognoli;
odore: fruttato, delicato, caratteristico;
sapore: secco, fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.
6.2 In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di
legno il sapore dei vini puo' rivelare lieve sentore di legno.

Art. 7.

Etichettatura, designazione e presentazione

7.1 Nella designazione dei vini a denominazione di origine
controllata «Terre di Pisa» il nome del vitigno, ove previsto, deve
figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non superiori a
quelli utilizzati per la denominazione di origine.
7.2 Nella etichettatura e presentazione dei vini di cui all'art.
1 e' consentito l'uso del nome geografico piu' ampio Toscana, ai
sensi dell'art. 29, comma 6, della legge n. 238/2016.
Il nome geografico piu' ampio Toscana deve seguire la
denominazione Terre di Pisa ed essere riportato al di sotto della
menzione specifica tradizionale «denominazione di origine
controllata» oppure dell'espressione dell'Unione europea
«denominazione di origine protetta» secondo la successione di seguito
indicata:
Terre di Pisa;
Denominazione di origine controllata o Denominazione di origine
protetta (oppure l'acronimo DOC o D.O.C.);
Toscana.
I caratteri del nome Toscana devono avere un'altezza inferiore a
quella dei caratteri che compongono la denominazione Terre di Pisa e
devono avere lo stesso font (tipo di carattere), stile, spaziatura,
evidenza, colore e intensita' colorimetrica.
Tutte le indicazioni elencate al comma 3 devono figurare su uno
sfondo uniforme.
7.3 E' consentito altresi' l'uso di indicazioni geografiche
toponomastiche che facciano riferimento a frazioni, aree, fattorie,
zone e localita', come da allegato A.
7.4 Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione
di origine controllata «Terre di Pisa» e' vietata l'aggiunta di
qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente
disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi extra, fine,
scelto, selezionato, superiore e similari. E' tuttavia consentito
l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, marchi sociali
e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a
trarre in inganno il consumatore.
7.5 Nella designazione dei vini a denominazione di origine
controllata «Terre di Pisa» puo' essere utilizzata la menzione
"vigna" a condizione che sia seguita dal relativo toponimo o nome
tradizionale, che la vinificazione e la conservazione del vino
avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal
relativo toponimo o nome tradizionale, venga riportata sia nella
denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di
accompagnamento e che figuri nell'apposito elenco regionale ai sensi
dell'art. 31, comma 10, della legge 12 dicembre 2016, n. 238.
Nella presentazione e designazione del prodotto, la menzione
«vigna» seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, deve
essere riportata immediatamente sia al di sotto della denominazione
«Terre di Pisa» che della menzione specifica tradizionale
«denominazione di origine controllata» che del nome geografico piu'
ampio «Toscana», se presente.
7.6 Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i vini a
denominazione di origine controllata «Terre di Pisa» deve figurare
l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

Confezionamento

8.1 I vini a denominazione di origine controllata «Terre di Pisa»
devono essere immessi al consumo in bottiglie esclusivamente in vetro
della capacita' di litri: 0,187 - 0,375 - 0,750 - 1,5 - 3,00 - 5,00 -
6,00 - 9,00 - 12,00 - 15,00 e debbono essere, anche per quanto
riguarda l'abbigliamento, consoni ai caratteri di un vino di pregio.
Non e' consentito l'uso del fiasco toscano, della dama e della
damigiana.
8.2 Per tutte le tipologie, ad esclusione del «Terre di Pisa»
rosso riserva dove e' ammesso esclusivamente il tappo di sughero raso
bocca, sono ammessi tutti i sistemi di chiusura previsti dalla
normativa vigente in materia fatta eccezione del tappo a corona.

Art. 9.

Legame con l'ambiente geografico

A) Informazione sulla zona geografica
A1) Fattori naturali rilevanti per il legame
La zona geografica delimitata comprende la zona collinare e
pianeggiante, dei Comuni di Fauglia, Crespina Lorenzana, Chianni,
Capannoni, Palaia, Peccioli, Terricciola, Cascina Terme Lari,
Ponsacco, Pontedera, Montopoli V.A., San Miniato, Orciano Pisano,
Lorenzana e Santa Luce. Per quanto riguarda il profilo climatico
generale, non si rilevano sostanziali differenze rispetto ai dati
della Toscana centrale, se non una maggiore mitigazione dall'influsso
della costa tirrenica soprattutto nei comuni piu' occidentali. Le
temperature oscillano intorno ai 15 gradi, con una media nel periodo
invernale di +6°, e nel periodo estivo di +24°: La piovosita' media
totale annua non supera i 780 mm, con precipitazioni concentrate nei
mesi autunno/invernali (circa il 60% delle piogge) ed il restante in
primavera/estate (circa il 30% in primavera ed il 10% in estate). Le
condizioni climatiche che si riscontrano nella zona sono tali da
creare un habitat particolarmente idoneo alla viticoltura di
qualita'. Le temperature non sono mai particolarmente ostili, ma anzi
nel periodo primaverile favoriscono, con la loro mitezza, un
equilibrato sviluppo vegetativo, una ottima fioritura ed allegagione.
Le temperature estive e l'insolazione garantiscono sempre una ottima
maturazione ed il raggiungimento di ottimali indici di maturazione
per tutte le cultivar di vite coltivate. Eventi meteorici
particolarmente dannosi quali gelate primaverili e siccita'
prolungate ricadono solo molto raramente. Morfologicamente la zona e'
caratterizzata da rilievi collinari dolci di non elevata altitudine,
con punte massime di altezza di 400 m s.l.m. con una media prevalente
dell'altitudine di 250 m s.l.m. Dal punto di vista geologico la zona
mostra caratteri molto eterogenei, con prevalenza di formazioni
calcaree ed argillo/scistose. I suoli sono in prevalenza a tessitura
franco-argillosa e franco-limosa, derivati dalle formazioni calcaree
e la loro profondita' e' generalmente media. Si riscontrano anche
terreni originatisi da sabbie e argille del pliocene. Le
caratteristiche del suolo agrario dell'intera area sono spiccatamente
favorevoli alla coltivazione della vite, con strettissime analogie
alle situazioni piu' tipiche della Toscana centrale e collinare. La
tessitura evidenzia frazioni granulometriche dal medio impasto, dal
medio impasto sabbioso e dal medio impasto argilloso. La reazione del
terreno e' essenzialmente subalcalina, con presenza anche di ph
neutro ed in minor misura alcalino. La presenza di sostanza organica
e' generalmente al di sotto della media come la dotazione di azoto
totale. Buona invece la dotazione di fosforo assimilabile e talvolta
molto elevata quella di potassio assimila. La capacita' idrica dei
suoli in generale e' alta, per cui l'irrigazione e' utilizzata solo
in rari casi, e comunque sempre come operazione di soccorso.
A2) Fattori umani rilevanti per il legame
E' nella pubblicazione "Viticoltura e enologia" di Pollacci del
1883 che vengono indicati, come ideatori e fautori dell'esportazione
del vino in Toscana, in tutta Italia e all'estero il Barone Ricasoli
e il Toscanelli, coadiuvati dai negozianti Gianfanelli di Livorno,
Fratelli Conti e Carlo Mantelli di Firenze e Luigi Laborel Merini di
Firenze.
A seguito della creazione di un primo modello di mercato estero e
non, nasce l'esigenza di far conoscere i propri prodotti nella terra
d'origine. Si ricava cosi' dagli atti del Comizio agrario di Pisa,
tenutosi nel 1884, la decisione di nominare un rappresentante di ogni
comune della Provincia di Pisa assieme ai Comitati agrari locali, su
esortazione del Prefetto di Pisa, al fine di organizzare nel 1885 la
prima fiera di vini e oli pisani.
E' del 1891 l'Albo dei viticoltori e negozianti della Regione
Toscana in cui troviamo: Cancellieri cav. Antonio (Cecina), Cotanti
Conte Giacinto (Pisa), Cioni Cesare (Lari), Corani Mario e Filippo
(Lusingano), D'acchiardi Antonio (Pisa), Del Frate Francesco
(Palaia), Feroci avv. Demetrio (Usigliano di Lari), Marini Gioacchino
(Cecina), Mastioni-Brunicci conte Francesco (Pisa), Norci Emilio
(Cavoli), Rocuh dottor Vittorio (Terricciola), Salviati duca Scipione
(Vecchiano), Salviati principe Antonio (Pisa), Toscanelli com.
Giuseppe (Pontedera).
Cio' a dimostrare quanto gia' fosse sviluppata l'attivita'
enologica in Provincia di Pisa, a proposito della quale il dottor
Sirio Martini, nel libro "I Pregiudizi nella coltivazione della vite
in Toscana" del 1897, scrive: "( ... ) una delle cause principali
dell'inferiorita' dei nostri vini e' quella di non saper troppo bene
adattare il vitigno alle varie condizioni. Anche il mercato ha le sue
esigenze e deve sempre riconoscersi come il grande regolatore della
produzione".
Forse queste parole, alla luce della situazione attuale, e
lontane da una contemporanea analisi di mercato possano farci
riflettere sul significato del termine mercato, come appunto
regolatore di produzione determinato oltre che dall'incrocio della
domanda e dell'offerta anche dalle continue varianti sociologiche che
non possono trascurarsi per avere un aggiornato "polso" della
situazione. Spostando l'attenzione sui prezzi e le qualita' del vino
consigliate e prodotte all'epoca dobbiamo rifarci al periodico
(monitore pratico) "La Toscana vinicola e olearia" diretta dal Cav.
Ranieri Pini, dell'agosto 1899, dove si scrive a proposito delle
campagne toscane, specificatamente su Faglia: "Il prezzo del vino va
sensibilmente elevandosi sia perche' le buone qualita' vanno ogni
giorno restringendosi in poche cantine sia per la scarsa promessa del
raccolto. I vini bassi si vendono dalle 18 alle 24 lire al quintale,
quelli di prima qualita' dalle 28 alle 35.
Bisogna che i Toscani pensino seriamente a proteggere i loro vini
genuini perche' i vini da pasto sul tipo toscano, si cominciano a
fare a pezzi moderatissimi in ogni regione d'Italia". A seguire gli
atti della riunione dei viticoltori toscani, tenutasi a Pistoia dal
20 al 23 settembre 1899.
Relatore il professor Vannuccio Vannuccini, direttore
dell'Istituto agrario di Arezzo. Intervento: "I vitigni toscani piu'
raccomandabili".
"Fra i vitigni ad uva nera, il posto d'onore va al San Giovato
dolce e grasso. Sono sinonimi del primo il Prugnolo, il Morellino...
del secondo il Chiantino, il Prugnolino. Il San Giovato da una
produzione media ma costante. Poi il Canaiolo nero. Fra le uve
bianche la Malvasia al posto d'onore perche' produce vino delicato e
aromatico e perche' insieme al Canaiolo e al San Gioveto compone il
vero tipo del vino chianti. Poi il Trebbiano che puo' benissimo
sostituire la Malavasia. Altri ottimi vitigni bianchi sono il
Bottaio, il Greco, la Verdea e la Colombana. Fra i vitigni piu'
raccomandabili sono: A) zona insulare e litoranea: anzonica,
biancone, san giovato; B) zona continentale: in collina; san giovato,
Lanaiolo nero, colorino, trebbiano, malvasia, canaiolo bianco. Zona
monti; san giovato dolce, morellino, trebbiano.". Da questo
intervento e consultando le riviste e i testi di enologia dell'epoca
emerge che i tipi di vitigni coltivati non erano secondo ispirazione
o selezione privata, ma secondo gli indirizzi degli enti comuni, che
sostenevano il coltivatore e produttore nelle difficolta' che avrebbe
incontrato sia dal punto di vista agricolo che commerciale. Da qui
anche la nascita preponderante dei consorzi e delle cattedre
ambulanti di agricoltura.
Il 1° ottobre sempre del 1899 si tiene la riunione dei
viticoltori della Provincia di Pisa allo scopo di far votare al
Governo provvedimenti piu' utili e opportuni contro la fillossera
della provincia stessa. Dagli atti: "( ... ) il dottor Tabler
tendente a nominare una commissione che con i rappresentati degli
enti agrari della provincia possa con calma e competenza suggerire
provvedimenti piu' indicati per la difesa della viticoltura locale.
Tale proposta viene respinta e si appoggia l'ordine del giorno
dell'avv. Marconi di lari che invoca l'abbandono completo del sistema
distruttivo dell'intera provincia e fa voti che l'iniziativa privata
sia coadiuvata dal Governo e dagli enti per promuovere l'impianto di
vivai comunali di viti americane". A proposito della fillossera e' da
ricordare senza indugio il Consorzio antifilloserico guidato da
Gambini dott. Oreste, Cioni Fortuna avv. Guido, Venerasi-Pesciolini
conte G.B., Ferrini Giuseppe e Fossetti avv. Italo.
Lo scopo del consorzio, secondo il bollettino mensile "Il
Progresso agricolo" della cattedra ambulante di agricoltura, per la
Provincia di Pisa, del 1908 era: scopo antinfezione filloserica,
diffusione pubblicazioni buona pratica, contribuire al progresso
della viticoltura, fornire ai soci il legno americano e quanto puo'
loro occorrere per la difesa e la ricostituzione dei vigneti.
Sempre sul bollettino si legge: "( ... ) il vino toscano ha ormai
acquistato una fama mondiale, ma il commercio di esso e'
disorganizzato e privo di tutela. Si uniscano i viticoltori della
Provincia di Pisa e i componenti del Consorzio antifillosera alla
societa' Viticoltori di Firenze".
Siamo nel 1923, quando Ottavio Ottavi in "Enologia
teorico-pratica" parla dell'andamento commerciale facendone una
sintesi: "La Toscana esporta i suoi vini in tutte le regioni italiane
e all'estero. Le spedizioni avvengono specialmente dalle Province di
Siena, Firenze, Arezzo, Pisa e da parte di quella di Lucca per i vini
rossi.
L'esportazione dei vini in bottiglia all'estero (Germania,
Francia, Svizzera, Malta, Egitto, Montenegro, Turchia Europea,
Argentina) ha avuto un aumento considerevole fino al principio della
guerra mondiale". E' invece del triennio 1924-1926 la breve analisi
del commercio vinicolo nei principali paesi importatori di vino
italiano, tratta dalla rivista mensile "Italia Agricola" del 1928.
"Francia: la generalita' dei vini che la Francia richiede appartiene
alla categoria dei vini da taglio e da mezzo taglio. Nel 1924 ha
ritirato poco meno di 750 mila ettolitri di vino. Brasile: L'Italia
guadagna terreno.
Su "Italia Agricola", rivista mensile illustrata, il dottor G.
Tedeschini scrive: "La Toscana e' la regione classica del vino da
pasto. Essa e' anche patria del simpatico fiasco. Le caratteristiche
di finezza del vino toscano vengono in buona parte dai vitigni, fra i
quali dominano il San Giovese, il Canaiolo e il Trebbiano". Andando
avanti quasi di dieci anni per arrivare al 1935, si deve considerare
la rivista "Il processo Agricolo" in cui troviamo che durante il II°
Congresso Barmans, Maitres d'Hotel e Chefs di cucina per la
conoscenza e la valorizzazione dei vini italiani, tenuto nel 1933, in
Toscana si lamento' la mancanza di pubblicazioni rivolte a una
migliore conoscenza dei vini italiani. Fu cosi' che la casa vinicola
Barone Ricasoli si assunse l'onere di realizzare un'iniziativa di tal
genere. Vennero pubblicati: "I vini e gli alberghi" di Arturo
Marescalchi, "I caratteri di un vino genuino" di Giuseppe De Astis,
"Dove si trovano i miglior vini italiani" di Giovanni Dal masso.
Dunque, un'iniziativa lodevole sia da un punto di vista
informativo che pubblicitario. Si pensi alle difficolta' economiche
dell'epoca e alla modernita' di tale iniziativa.
Sempre nel 1935, nei vivai del Consorzio provinciale per la
viticoltura di Pisa, si attuano iniziative, come le definisce la
stampa di allora "per cultura della vite in campo educativo, morale e
commerciale, attraverso corsi per educare maestranze specializzate
nelle pratiche vinicole, specialmente nell'innesto; studio dei
vitigni americani che meglio si adattano ai vari terreni della
provincia per la ricostituzione viticola".
I quattro vivai del consorzio furono organizzati con
l'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. I
vivai erano:
vivaio di Ospedaletto, per la produzione di materiale
innestato;
vivaio di San Miniato, per la produzione di barbatelle;
vivaio di Pontedera, per la produzione di materiale americano
da innesto (talee);
vivaio di Volterra, per la produzione di materiale misto.
La produzione di materiale ceduto agli agricoltori al vivaio di
Pisa, 1934-35 ammonta a:
barabatelle innestate 87.742;
barabatelle selvagge 19.205;
talee da impianto 51.120.
Le barbatelle selvagge, vendute 15 lire al cento, erano di varie
varieta'. In maggioranza Riparia Gioire, Riparia Cardifolia, Riparia
Rupestris. Le barbatelle innestate, vendute 40 lire al cento, si
componevano di San Gioveto, Trebbiano, Ciliegiolo, Lanaiolo e
Malvasia. Potevano anche essere innestate con uva da tavola,
Colombana, Regina, Itala, Zibibbo, Moscato di Terracina, Aurora. Le
talee da impianto di varie varieta' erano vendute a 4 lire al cento.
Il patrimonio viticolo provinciale era di circa 789.000 ettari di
superfice vitata, il numero delle viti in produzione sui 75 milioni.
B) Informazioni sulla qualita' e sulle caratteristiche del prodotto
essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente
geografico
La denominazione di origine controllata «Terre di Pisa» e'
riferita alle tipologie previste dal disciplinare di produzione, le
quali sotto gli aspetti analitici ed organolettici evidenziano
caratteristiche riconoscibile e ben evidenti e peculiari. Le stesse
sono descritte all'art. 6 del disciplinare. Dette caratteristiche
esprimono una chiara appartenenza e tipicizzazione legata
all'ambiente geografico. I vini evidenziano caratteri di grande
equilibrio sia dal punto di vista visivo che olfattivo e gustativo. I
vini con l'invecchiamento e l'affinamento si arricchiscono di profumi
e sapori piu' intensi e consistenti, e vengono ulteriormente esaltate
nei vini le potenzialita' del territorio e dell'ambiente
pedo-climatiche dal quale derivano le uve. L'intero processo di
produzione delle uve e della loro trasformazione in vino e'
improntato sulla ricerca della qualita' e della migliore espressione
dei caratteri di tipicita' derivanti dalle peculiari caratteristiche
dell'ambiente geografico.
C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla
lettera A e quelli di cui alla lettera B
Il particolare ambiente pedo-climatico della zona, e l'ottimale
esposizione dei vigneti concorrono a determinare un ambiente nel
quale i piu' importanti elementi naturali favoriscono positivamente
tutte le funzioni vegeto-produttive della pianta e la perfetta
maturazione dei grappoli. Nella scelta dei terreni ove collocare i
vigneti vengono privilegiate le zone con buona esposizione e
giacitura adatti ad una viticoltura di pregio e di qualita'. La
secolare storia vitivinicola della zona dove insiste la DOC «Terre di
Pisa», e' la prova della stretta connessione ed interazione esistente
fra i fattori umani e la qualita' e le peculiari caratteristiche dei
vini ricadenti sotto tale denominazione.
L'intervento dell'uomo nel corso dei secoli ha tramandato sul
territorio le tradizionali tecniche di coltivazione della vite ed
enologiche, le quali, durante l'epoca moderna e contemporanea, sono
state ulteriormente migliorate ed affinate con il progresso
scientifico e tecnologico fino ottenere gli attuali vini rinomati.

Art. 10.

Riferimenti alla struttura di controllo

10.1 Nome e indirizzo della autorita' di controllo:
Toscana Certificazione Agroalimentare
Viale Belfiore, 9
50144 Firenze
Tel.: +39 055 368850
Fax: +39 055 330368
e-Mail: info@tca-srl.org
10.2 Toscana Certificazione Agroalimentare S.r.l. e' l'organismo
di controllo autorizzato dal Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste, ai sensi dell'art. 64 della
legge 12 dicembre 2016, n. 238, che effettua la verifica annuale del
rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente
all'art. 19, par. 1, lettere a) e c), ed all'art. 20 del regolamento
CE n. 34/2019, per i prodotti beneficianti della D.O.P., mediante una
metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione)
nell'arco dell'intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione,
confezionamento), conformemente al citato art. 19.
In particolare, tale verifica e' espletata nel rispetto di un
predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme
al modello approvato con il decreto ministeriale 2 agosto 2018,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2018 e
modificato con decreto ministeriale 3 marzo 2022 (Gazzetta Ufficiale
n. 62 del 15 marzo 2022).
Allegato A - Indicazioni geografiche e toponomastiche
Terricciola:
Morrona;
Soiana;
Soianella;
La Chientina;
La Sterza;
La Rosa;
Selvatelle;
Casanova;
Aia Bianca di sopra;
Aia Bianca di sotto;
Badia di Morrona;
Le Case;
Stibbiolo;
Villa Pieve a Pitti;
Podernovo;
Il Rondone;
Gli Scopeti;
I Sodi del Paretaio;
Antica;
I Poggi;
Peraia;
Le Colonne;
Il Felciaio;
Cerroni;
Crocina;
La Querciola;
Caligiano;
La Solatia;
Il Nocino;
La Cava;
Castelvecchio;
Colombiera;
Porzano;
Poggio Auzzo;
Poggiarelli;
Poggiarellini;
Fibbiano.
Fauglia:
Valtriano;
Luciana;
Acciaiolo;
San Regolo;
I Poggetti;
Poggio pallone;
Vallicelle;
Pugnano;
Poggio alla Farnia;
La Tavola;
Pontita;
Casabianca;
Ferrucci;
Fondo La Grotta;
Il Palazzaccio;
Villa Petri.
Crespina Lorenzana:
Cenaia;
Cenaia Vecchia;
Tripalle;
Ceppaiano;
Botteghino;
La Tana;
Lavoria;
Le Lame;
La Leccia;
Migliano;
Poggio al Tesoro;
Siberia;
Villa il Poggio;
Volpaia;
Volpaina;
Lustignano;
I Gioielli;
La Guardia;
Bocca Mariana;
Poggio al Casone;
La Cinquantina;
Laura;
Tremoleto;
Colle Alberti;
I Greppioli;
La Casa;
Le Colombaie;
Podere del Pozzo;
Selvapiana;
Vicchio;
Roncione.
Chianni:
Rivalto;
Garetto;
I Gulfi;
L'Aiola;
La Fornace;
La Pescaia;
La Pieve;
Podere Vitalba;
Sassi Bianchi;
Villa Rosavita;
La Cascina;
Pieve di Rivalto;
Rivalto.
Capannoli:
San Pietro Belvedere;
Capavoli;
Santissima annunziata;
Strada;
Solaia;
Pian di Roglio;
I mochi;
Palazzetto.
Palaia:
Alica;
Agliati;
Colleoli;
Forcoli;
Gello;
Montanelli;
Montechiari;
Montefoscoli;
Partino;
San Gervasio;
Villa Saletta;
Baccanella;
Chiecinella;
Collelungo;
La Palazzina;
Montacchita;
San Jacopo;
Sant'Andrea;
Toiano;
Usigliano;
Chiesina Vallicella.
Peccioli:
Cedri;
Fabbrica;
Ghizzano;
Libbiano;
Legoli;
Montecchio;
Montelopio;
La Bianca.
Casciana Terme Lari:
Ceppato;
Collemontanino;
Parlascio;
Sant'Ermo;
Acquaviva;
Poggio ai Pini;
Poggio di San Giorgio;
Il Disperato;
La Selvicciola;
I Sodi;
Le Rigole;
Il Loghino;
La Piaggia;
Botriolo;
Podere Le Querce;
La Moraiola;
Le cave;
Boschi di Lari;
Casciana Alta;
Cevoli;
Visconti;
La Capannina;
Lavaiano;
Le Casine;
Perignano;
Quattro Strade;
San Ruffino;
Spinelli;
Usigliano;
Capannie;
Colle;
Croce;
Gramugnana;
Orceto;
Querceto;
Aiale;
I Princi;
Le capanne;
La Turchia;
Le cave;
San Frediano;
Le Selve;
Ripoli.
Ponsacco:
Camugliano;
Le Melorie;
Val di Cava;
I Poggini;
Giardino.
Pontedera:
Il Romito;
La Rotta;
Montecastello;
Treggiaia;
Chiesa di Gello;
Gello di Lavaiano;
Granchi;
La Borra;
La Cava;
La Pineta;
La Porzia;
Le Cantine;
Le Vallicelle;
Magazzini;
Pardossi;
Santa Lucia;
Tiro a segno;
I Fabbri;
Zona Industriale Gello.
Montopoli in Val d'Arno:
San Romano;
Capanne;
Marti;
Angelica;
Castel del Bosco;
Fontanelle;
Gasparrino;
Masoria;
Mazzana;
Musciano;
San Lorenzo;
Sant'Andrea alle Fornaci;
Varramista.
Lajatico:
Orciatico;
La Sterza;
Villaggio San Giovanni;
Solatio di Crocignano;
Pian Lungo;
Pian del Fosce;
Vepre;
Pian dell'Olmo;
Querciaviglia;
Poggioncino;
Selva Pianina;
Piano delle Vigne.
San Miniato:
San Miniato Basso;
Ponte a Egola;
Stibbio;
Molino d'Egola;
Cigoli;
La Catena;
La Scala;
Isola;
Roffia;
Ponte a Elsa;
Corazzano;
Balconevisi;
Cusignano;
La Serra;
Moriolo;
Coniano;
San Quintino;
Alberaccio;
Borghigiana;
Bottega Genovini;
Genovini;
Bucciano;
Calenzano Primo;
Calenzano Secondo;
Calpetardo;
Campriano;
Canneto;
Case Altini;
Case nuove di Roffia;
Casotti di Moriolo;
Chiesina Vallicella;
Fondo scesa Balconevisi;
Fornacino;
Gargozzi;
Giovanastra;
Guerrazzi;
La Dogaia;
Le Case;
Le Colonne;
Le Tombe;
Leccio;
Mezzopiano Primo;
Mezzopiano Secondo;
Molino Vecchio;
Montenaso;
Montorzo;
Ontraino;
Palagetto;
Palagio;
Palazzo Torto;
Parrino;
Piano di Moriolo;
Poggio;
Poggio a isola;
San Donato;
Sant'Angelo;
Sorrezzana;
Casa Strada;
San Miniato Stazione;
San Romano.
Orciano Pisano:
Convento;
Pieve Vecchia.
Santa Luce:
Pastina;
Pomaia;
Pieve di Santa Luce;
Case Colombaie;
Il Poggio;
Stazione S. Luce.

Allegato B

DOCUMENTO UNICO

1. Denominazione/Denominazioni:
Terre di Pisa.
2. Tipo di indicazione geografica:
DOP - Denominazione di origine protetta.
3. Categorie di prodotti vitivinicoli:
1. Vino.
3.1 Codice della nomenclatura combinata:
22 - Bevande, liquidi alcolici ed aceti;
2204 - Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti
d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009.
4. Descrizione dei vini:
1. Terre di Pisa rosso:
breve descrizione testuale:
colore: da rosso rubino a granato;
odore: fine, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo (% vol.) 12,50;
estratto non riduttore minimo (g/l) 24,00.
In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno
il sapore dei vini puo' rilevare lieve sentore di legno.
Gli altri parametri analitici che non figurano nella
sottostante griglia rispettano i limiti previsti dalla normativa
nazionale e dell'UE;
caratteristiche analitiche generali:
titolo alcolometrico totale massimo (in % vol.);
titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol.);
acidita' totale minima: 4,50 in grammi per litro espresso
in acido tartarico;
acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro);
tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi
per litro);
2. Terre di Pisa Sangiovese:
breve descrizione testuale:
colore: rosso rubino tendente al granato;
odore: fine, caratteristico, talvolta con note fruttate di
ciliegia e viola;
sapore: asciutto, armonico, giustamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo (% vol.) 12,50;
estratto non riduttore minimo (g/l) 24,00.
In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno
il sapore dei vini puo' rilevare lieve sentore di legno.
Gli altri parametri analitici che non figurano nella
sottostante griglia rispettano i limiti previsti dalla normativa
nazionale e dell'UE;
caratteristiche analitiche generali:
titolo alcolometrico totale massimo (in % vol.);
titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol,);
acidita' totale minima: 4,5 in grammi per litro espresso in
acido tartarico;
acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro);
tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi
per litro);
3. Terre di Pisa rosso riserva:
breve descrizione testuale:
colore: da rosso intenso a granato;
odore: fruttato e talvolta speziato, intenso e
caratteristico che si affina nel corso dell'invecchiamento;
sapore: asciutto, corposo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo (% vol.) 12,50;
estratto non riduttore minimo (g/l) 24,00.
In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno
il sapore dei vini puo' rilevare lieve sentore di legno.
Gli altri parametri analitici che non figurano nella
sottostante griglia rispettano i limiti previsti dalla normativa
nazionale e dell'UE;
caratteristiche analitiche generali:
titolo alcolometrico totale massimo (in % vol.);
titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol.);
acidita' totale minima: 4,5 in grammi per litro espresso in
acido tartarico;
acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro);
tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi
per litro);
4. Terre di Pisa rosato:
breve descrizione testuale:
colore: rosato piu' o meno intenso a volte con riflessi
rubino;
odore: fruttato, caratteristico;
sapore: asciutto, fresco, piacevolmente acidulo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo (% vol.) 11,00;
estratto non riduttore minimo (g/l) 18,00.
In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno
il sapore dei vini puo' rilevare lieve sentore di legno.
Gli altri parametri analitici che non figurano nella
sottostante griglia rispettano i limiti previsti dalla normativa
nazionale e dell'UE;
caratteristiche analitiche generali:
titolo alcolometrico totale massimo (in % vol.);
titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol.);
acidita' totale minima: 4,5 in grammi per litro espresso in
acido tartarico;
acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro);
tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi
per litro);
5. Terre di Pisa Vermentino:
breve descrizione testuale:
colore: giallo paglierino, a volte con riflessi verdognoli;
odore: fruttato, caratteristico;
sapore: secco, morbido, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo (% vol.) 11,00;
estratto non riduttore minimo (g/l) 17,00.
In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno
il sapore dei vini puo' rilevare lieve sentore di legno.
Gli altri parametri analitici che non figurano nella
sottostante griglia rispettano i limiti previsti dalla normativa
nazionale e dell'UE;
caratteristiche analitiche generali:
titolo alcolometrico totale massimo (in % vol.);
titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol.);
acidita' totale minima: 4,5 in grammi per litro espresso in
acido tartarico;
acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro);
tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi
per litro);
6. Terre di Pisa bianco:
breve descrizione testuale:
colore: giallo paglierino, talvolta con riflessi
verdognoli;
odore: fruttato, delicato, caratteristico;
sapore: secco, fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo (% vol.) 11,00;
estratto non riduttore minimo (g/l) 17,00.
In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno
il sapore dei vini puo' rilevare lieve sentore di legno.
Gli altri parametri analitici che non figurano nella
sottostante griglia rispettano i limiti previsti dalla normativa
nazionale e dell'UE;
caratteristiche analitiche generali:
titolo alcolometrico totale massimo (in % vol.);
titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol.);
acidita' totale minima: 4,5 in grammi per litro espresso in
acido tartarico;
acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro);
tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi
per litro).
5. Pratiche di vinificazione
5.1 Pratiche enologiche specifiche:
1. Invecchiamento
pratica enologica specifica;
i vini a DOC Terre di Pisa rosso non possono essere immessi
al consumo se non dopo un periodo di invecchiamento di almeno dodici
mesi a partire dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve;
i vini a DOC Terre di Pisa Sangiovese non possono essere
immessi al consumo se non dopo un periodo di invecchiamento di almeno
diciotto mesi a partire dal 1° novembre dell'anno di produzione delle
uve;
i vini a DOC Terre di Pisa rosso possono avere diritto alla
menzione "riserva" se sottoposti ad un periodo di invecchiamento di
almeno due anni calcolato a decorrere dal 1° novembre successivo
all'annata di produzione delle uve.
5.2 Rese massime:
1. Terre di Pisa Sangiovese, Terre di Pisa rosso, Terre di Pisa
rosso riserva:
9000 chilogrammi di uve per ettaro;
2. Terre di Pisa Vermentino, Terre di Pisa bianco, Terre di
Pisa rosato:
12000 chilogrammi di uve per ettaro.
6. Zona geografica delimitata:
la zona di produzione delle uve della denominazione di origine
controllata «Terre di Pisa» ricade nel territorio amministrativo
della Provincia di Pisa, dei Comuni di Fauglia, Crespina Lorenzana,
Chianni, Capannoli, Palaia, Peccioli, Terricciola, Casciana Terme
Lari, Ponsacco, Pontedera, Montopoli V.A., Lajatico, San Miniato
Orciano Pisano, Lorenzana e Santa Luce.
7. Varieta' di uve da vino:
Cabernet sauvignon N. - Cabernet;
Merlot N.;
Sangiovese N. - Sangioveto;
Syrah N. - Shiraz;
Trebbiano toscano B. - Trebbiano;
Vermentino B.
8. Descrizione del legame/dei legami:
Terre di Pisa per tutte le tipologie:
A1) Fattori naturali rilevanti per il legame:
la zona geografica delimitata comprende la zona collinare e
pianeggiante, dei Comuni di Fauglia, Crespina Lorenzana, Chianni,
Capannoni, Palaia, Peccioli, Terricciola, Cascina Terme Lari,
Ponsacco, Pontedera, Montopoli V.A., San Miniato, Orciano Pisano,
Lorenzana e Santa Luce. Per quanto riguarda il profilo climatico
generale, non si rilevano sostanziali differenze rispetto ai dati
della Toscana centrale, se non una maggiore mitigazione dall'influsso
della costa tirrenica soprattutto nei comuni piu' occidentali. Le
temperature oscillano intorno ai 15 gradi, con una media nel periodo
invernale di +6°, e nel periodo estivo di +24°: la piovosita' media
totale annua non supera i 780 mm, con precipitazioni concentrate nei
mesi autunno/invernali (circa il 60% delle piogge) ed il restante in
primavera/estate (circa il 30% in primavera ed il 10% in estate). Le
condizioni climatiche che si riscontrano nella zona sono tali da
creare un habitat particolarmente idoneo alla viticoltura di
qualita'. Le temperature non sono mai particolarmente ostili, ma anzi
nel periodo primaverile favoriscono, con la loro mitezza, un
equilibrato sviluppo vegetativo, una ottima fioritura ed allegagione.
Le temperature estive e l'insolazione garantiscono sempre una ottima
maturazione ed il raggiungimento di ottimali indici di maturazione
per tutte le cultivar di vite coltivate. Eventi meteorici
particolarmente dannosi quali gelate primaverili e siccita'
prolungate ricadono solo molto raramente. Morfologicamente la zona e'
caratterizzata da rilievi collinari dolci di non elevata altitudine,
con punte massime di altezza di 400 m s.l.m. con una media prevalente
dell'altitudine di 250 m s.l.m. Dal punto di vista geologico la zona
mostra caratteri molto eterogenei, con prevalenza di formazioni
calcaree ed argillo/scistose. I suoli sono in prevalenza a tessitura
franco-argillosa e franco-limosa, derivati dalle formazioni calcaree
e la loro profondita' e' generalmente media. Si riscontrano anche
terreni originatisi da sabbie e argille del pliocene. Le
caratteristiche del suolo agrario dell'intera area sono spiccatamente
favorevoli alla coltivazione della vite, con strettissime analogie
alle situazioni piu' tipiche della Toscana centrale e collinare. La
tessitura evidenzia frazioni granulometriche dal medio impasto, dal
medio impasto sabbioso e dal medio impasto argilloso. La reazione del
terreno e' essenzialmente subalcalina, con presenza anche di ph
neutro ed in minor misura alcalino. La presenza di sostanza organica
e' generalmente al di sotto della media come la dotazione di azoto
totale. Buona invece la dotazione di fosforo assimilabile e talvolta
molto elevata quella di potassio assimila. La capacita' idrica dei
suoli in generale e' alta, per cui l'irrigazione e' utilizzata solo
in rari casi, e comunque sempre come operazione di soccorso;
A2) Fattori umani rilevanti per il legame:
e' nella pubblicazione "Viticoltura e enologia" di Pollacci
del 1883 che vengono indicati, come ideatori e fautori
dell'esportazione del vino in Toscana, in tutta Italia e all'estero
il Barone Ricasoli e il Toscanelli, coadiuvati dai negozianti
Gianfanelli di Livorno, Fratelli Conti e Carlo Mantelli di Firenze e
Luigi Laborel Merini di Firenze.
A seguito della creazione di un primo modello di mercato
estero e non, nasce l'esigenza di far conoscere i propri prodotti
nella terra d'origine. Si ricava cosi' dagli atti del Comizio agrario
di Pisa, tenutosi nel 1884, la decisione di nominare un
rappresentante di ogni comune della Provincia di Pisa assieme ai
Comitati agrari locali, su esortazione del Prefetto di Pisa, al fine
di organizzare nel 1885 la prima fiera di vini e oli pisani.
E' del 1891 l'Albo dei viticoltori e negozianti della
Regione Toscana in cui troviamo: Cancellieri cav. Antonio (Cecina),
Cotanti Conte Giacinto (Pisa), Cioni Cesare (Lari), Corani Mario e
Filippo (Lusingano), D'acchiardi Antonio (Pisa), Del Frate Francesco
(Palaia), Feroci avv. Demetrio (Usigliano di Lari), Marini Gioacchino
(Cecina), Mastioni-Brunicci conte Francesco (Pisa), Norci Emilio
(Cavoli), Rocuh dottor Vittorio (Terricciola), Salviati duca Scipione
(Vecchiano), Salviati principe Antonio (Pisa), Toscanelli com.
Giuseppe (Pontedera).
Cio' a dimostrare quanto gia' fosse sviluppata l'attivita'
enologica in Provincia di Pisa, a proposito della quale il dottor
Sirio Martini, nel libro "I Pregiudizi nella coltivazione della vite
in Toscana" del 1897, scrive: "( ... ) una delle cause principali
dell'inferiorita' dei nostri vini e' quella di non saper troppo bene
adattare il vitigno alle varie condizioni. Anche il mercato ha le sue
esigenze e deve sempre riconoscersi come il grande regolatore della
produzione".
Forse queste parole, alla luce della situazione attuale, e
lontane da una contemporanea analisi di mercato possano farci
riflettere sul significato del termine mercato, come appunto
regolatore di produzione determinato oltre che dall'incrocio della
domanda e dell'offerta anche dalle continue varianti sociologiche che
non possono trascurarsi per avere un aggiornato "polso" della
situazione. Spostando l'attenzione sui prezzi e le qualita' del vino
consigliate e prodotte all'epoca dobbiamo rifarci al periodico
(monitore pratico) "La Toscana vinicola e olearia" diretta dal Cav.
Ranieri Pini, dell'agosto 1899, dove si scrive a proposito delle
campagne toscane, specificatamente su Faglia: "Il prezzo del vino va
sensibilmente elevandosi sia perche' le buone qualita' vanno ogni
giorno restringendosi in poche cantine sia per la scarsa promessa del
raccolto. I vini bassi si vendono dalle 18 alle 24 lire al quintale,
quelli di prima qualita' dalle 28 alle 35.
Bisogna che i toscani pensino seriamente a proteggere i
loro vini genuini perche' i vini da pasto sul tipo toscano, si
cominciano a fare a pezzi moderatissimi in ogni regione d'Italia". A
seguire gli atti della riunione dei viticoltori toscani, tenutasi a
Pistoia dal 20 al 23 settembre 1899.
Relatore il professor Vannuccio Vannuccini, direttore
dell'Istituto agrario di Arezzo. Intervento: "I vitigni toscani piu'
raccomandabili".
"Fra i vitigni ad uva nera, il posto d'onore va al San
Giovato dolce e grasso. Sono sinonimi del primo il Prugnolo, il
Morellino... del secondo il Chiantino, il Prugnolino. Il San Giovato
da una produzione media ma costante. Poi il Canaiolo nero. Fra le uve
bianche la Malvasia al posto d'onore perche' produce vino delicato e
aromatico e perche' insieme al Canaiolo e al San Gioveto compone il
vero tipo del vino chianti. Poi il Trebbiano che puo' benissimo
sostituire la Malavasia. Altri ottimi vitigni bianchi sono il
Bottaio, il Greco, la Verdea e la Colombana. Fra i vitigni piu'
raccomandabili sono: A) zona insulare e litoranea: anzonica,
biancone, san giovato; B) zona continentale: in collina; san giovato,
Lanaiolo nero, colorino, trebbiano, malvasia, canaiolo bianco. Zona
monti; san giovato dolce, morellino, trebbiano.". Da questo
intervento e consultando le riviste e i testi di enologia dell'epoca
emerge che i tipi di vitigni coltivati non erano secondo ispirazione
o selezione privata, ma secondo gli indirizzi degli enti comuni, che
sostenevano il coltivatore e produttore nelle difficolta' che avrebbe
incontrato sia dal punto di vista agricolo che commerciale. Da qui
anche la nascita preponderante dei consorzi e delle cattedre
ambulanti di agricoltura.
Il 1° ottobre sempre del 1899 si tiene la riunione dei
viticoltori della Provincia di Pisa allo scopo di far votare al
Governo provvedimenti piu' utili e opportuni contro la fillossera
della provincia stessa. Dagli atti: "( ... ) il dottor Tabler
tendente a nominare una commissione che con i rappresentati degli
enti agrari della provincia possa con calma e competenza suggerire
provvedimenti piu' indicati per la difesa della viticoltura locale.
Tale proposta viene respinta e si appoggia l'ordine del giorno
dell'avv. Marconi di lari che invoca l'abbandono completo del sistema
distruttivo dell'intera provincia e fa voti che l'iniziativa privata
sia coadiuvata dal Governo e dagli enti per promuovere l'impianto di
vivai comunali di viti americane". A proposito della fillossera e' da
ricordare senza indugio il Consorzio antifilloserico guidato da
Gambini dott. Oreste, Cioni Fortuna avv. Guido, Venerasi-Pesciolini
conte G.B., Ferrini Giuseppe e Fossetti avv. Italo.
Lo scopo del consorzio, secondo il bollettino mensile "Il
Progresso agricolo" della cattedra ambulante di agricoltura, per la
Provincia di Pisa, del 1908 era: scopo antinfezione filloserica,
diffusione pubblicazioni buona pratica, contribuire al progresso
della viticoltura, fornire ai soci il legno americano e quanto puo'
loro occorrere per la difesa e la ricostituzione dei vigneti.
Sempre sul bollettino si legge: "( ... ) il vino toscano ha
ormai acquistato una fama mondiale, ma il commercio di esso e'
disorganizzato e privo di tutela. Si uniscano i viticoltori della
Provincia di Pisa e i componenti del Consorzio antifillosera alla
societa' Viticoltori di Firenze".
Siamo nel 1923, quando Ottavio Ottavi in "Enologia
teorico-pratica" parla dell'andamento commerciale facendone una
sintesi: "La Toscana esporta i suoi vini in tutte le regioni italiane
e all'estero. Le spedizioni avvengono specialmente dalle Province di
Siena, Firenze, Arezzo, Pisa e da parte di quella di Lucca per i vini
rossi.
L'esportazione dei vini in bottiglia all'estero (Germania,
Francia, Svizzera, Malta, Egitto, Montenegro, Turchia Europea,
Argentina) ha avuto un aumento considerevole fino al principio della
guerra mondiale". E' invece del triennio 1924-1926 la breve analisi
del commercio vinicolo nei principali paesi importatori di vino
italiano, tratta dalla rivista mensile "Italia Agricola" del 1928.
"Francia: la generalita' dei vini che la Francia richiede appartiene
alla categoria dei vini da taglio e da mezzo taglio. Nel 1924 ha
ritirato poco meno di 750 mila ettolitri di vino. Brasile: L'Italia
guadagna terreno.
Su "Italia Agricola", rivista mensile illustrata, il dottor
G. Tedeschini scrive: "La Toscana e' la regione classica del vino da
pasto. Essa e' anche patria del simpatico fiasco. Le caratteristiche
di finezza del vino toscano vengono in buona parte dai vitigni, fra i
quali dominano il San Giovese, il Canaiolo e il Trebbiano". Andando
avanti quasi di dieci anni per arrivare al 1935, si deve considerare
la rivista "Il processo Agricolo" in cui troviamo che durante il II°
Congresso Barmans, Maitres d'Hotel e Chefs di cucina per la
conoscenza e la valorizzazione dei vini italiani, tenuto nel 1933, in
Toscana si lamento' la mancanza di pubblicazioni rivolte a una
migliore conoscenza dei vini italiani. Fu cosi' che la casa vinicola
Barone Ricasoli si assunse l'onere di realizzare un'iniziativa di tal
genere. Vennero pubblicati: "I vini e gli alberghi" di Arturo
Marescalchi, "I caratteri di un vino genuino" di Giuseppe De Astis,
"Dove si trovano i miglior vini italiani" di Giovanni Dal masso.
Dunque, un'iniziativa lodevole sia da un punto di vista
informativo che pubblicitario. Si pensi alle difficolta' economiche
dell'epoca e alla modernita' di tale iniziativa.
Sempre nel 1935, nei vivai del Consorzio provinciale per la
viticoltura di Pisa, si attuano iniziative, come le definisce la
stampa di allora "per cultura della vite in campo educativo, morale e
commerciale, attraverso corsi per educare maestranze specializzate
nelle pratiche vinicole, specialmente nell'innesto; studio dei
vitigni americani che meglio si adattano ai vari terreni della
provincia per la ricostituzione viticola".
I quattro vivai del consorzio furono organizzati con
l'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. I
vivai erano:
vivaio di Ospedaletto, per la produzione di materiale
innestato;
vivaio di San Miniato, per la produzione di barbatelle;
vivaio di Pontedera, per la produzione di materiale
americano da innesto (talee);
vivaio di Volterra, per la produzione di materiale misto.
La produzione di materiale ceduto agli agricoltori al
vivaio di Pisa, 1934-35 ammonta a:
barabatelle innestate 87.742;
barabatelle selvagge 19.205;
talee da impianto 51.120.
Le barbatelle selvagge, vendute 15 lire al cento, erano di
varie varieta'. In maggioranza Riparia Gioire, Riparia Cardifolia,
Riparia Rupestris. Le barbatelle innestate, vendute 40 lire al cento,
si componevano di San Gioveto, Trebbiano, Ciliegiolo, Lanaiolo e
Malvasia. Potevano anche essere innestate con uva da tavola,
Colombana, Regina, Itala, Zibibbo, Moscato di Terracina, Aurora. Le
talee da impianto di varie varieta' erano vendute a 4 lire al cento.
Il patrimonio viticolo provinciale era di circa 789.000 ettari di
superfice vitata, il numero delle viti in produzione sui 75 milioni;
B) Informazioni sulla qualita' e sulle caratteristiche del
prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente
geografico:
la denominazione di origine controllata «Terre di Pisa» e'
riferita alle tipologie previste dal disciplinare di produzione, le
quali sotto gli aspetti analitici ed organolettici evidenziano
caratteristiche riconoscibile e ben evidenti e peculiari. Le stesse
sono descritte all'art. 6 del disciplinare. Dette caratteristiche
esprimono una chiara appartenenza e tipicizzazione legata
all'ambiente geografico. I vini evidenziano caratteri di grande
equilibrio sia dal punto di vista visivo che olfattivo e gustativo. I
vini con l'invecchiamento e l'affinamento si arricchiscono di profumi
e sapori piu' intensi e consistenti, e vengono ulteriormente esaltate
nei vini le potenzialita' del territorio e dell'ambiente
pedo-climatiche dal quale derivano le uve. L'intero processo di
produzione delle uve e della loro trasformazione in vino e'
improntato sulla ricerca della qualita' e della migliore espressione
dei caratteri di tipicita' derivanti dalle peculiari caratteristiche
dell'ambiente geografico;
C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui
alla lettera A e quelli di cui alla lettera B:
il particolare ambiente pedo-climatico della zona, e l'ottimale
esposizione dei vigneti concorrono a determinare un ambiente nel
quale i piu' importanti elementi naturali favoriscono positivamente
tutte le funzioni vegeto-produttive della pianta e la perfetta
maturazione dei grappoli. Nella scelta dei terreni ove collocare i
vigneti vengono privilegiate le zone con buona esposizione e
giacitura adatti ad una viticoltura di pregio e di qualita'. La
secolare storia vitivinicola della zona dove insiste la DOC «Terre di
Pisa», e' la prova della stretta connessione ed interazione esistente
fra i fattori umani e la qualita' e le peculiari caratteristiche dei
vini ricadenti sotto tale denominazione.
L'intervento dell'uomo nel corso dei secoli ha tramandato sul
territorio le tradizionali tecniche di coltivazione della vite ed
enologiche, le quali, durante l'epoca moderna e contemporanea, sono
state ulteriormente migliorate ed affinate con il progresso
scientifico e tecnologico fino ottenere gli attuali vini rinomati.
9. Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento,
etichettatura, altri requisiti):
deroga alla vinificazione:
quadro di riferimento giuridico:
nella legislazione unionale;
tipo di condizione supplementare:
deroga alla produzione nella zona geografica delimitata;
descrizione della condizione:
le operazioni di vinificazione, affinamento, invecchiamento e
imbottigliamento dei vini a DOC Terre di Pisa devono essere
effettuate nel territorio amministrativo dei comuni della zona di
produzione delle uve. Tuttavia, tali operazioni, possono essere
effettuate nell'intero territorio amministrativo della Provincia di
Pisa;
immissione al consumo:
quadro di riferimento giuridico:
nella legislazione nazionale;
tipo di condizione supplementare:
disposizioni supplementari in materia di etichettatura;
descrizione della condizione:
i vini a DOC Terre di Pisa Vermentino, Terre di Pisa rosato e
Terre di Pisa bianco non possono essere immessi al consumo prima del
1° gennaio dell'anno successivo a quello di produzione delle uve;
uso del nome geografico piu' ampio:
quadro di riferimento giuridico:
nella legislazione nazionale;
tipo di condizione supplementare:
disposizioni supplementari in materia di etichettatura;
descrizione della condizione:
nella etichettatura e presentazione dei vini a DOC Terre Pisa
e' consentito l'uso del nome geografico piu' ampio "Toscana". Il nome
geografico piu' ampio Toscana deve seguire la denominazione Terre di
Pisa ed essere riportato al di sotto della menzione specifica
tradizionale «denominazione di origine controllata» oppure
dell'espressione dell'Unione europea «denominazione di origine
protetta» secondo la successione di seguito indicata:
Terre di Pisa;
Denominazione di origine controllata o Denominazione di
origine protetta (oppure l'acronimo DOC o D.O.C,);
Toscana;
i caratteri del nome Toscana devono avere un'altezza
inferiore a quella dei caratteri che compongono la denominazione
Terre di Pisa e devono avere lo stesso font (tipo di carattere),
stile, spaziatura, evidenza, colore e intensita' colorimetrica;
tutte le indicazioni elencate devono figurare su uno sfondo
uniforme;
vitigni complementari nella base ampelografica:
quadro di riferimento giuridico:
nella legislazione unionale;
tipo di condizione supplementare:
disposizioni supplementari in materia di etichettatura;
descrizione della condizione:
per la tipologia "Terre di Pisa" Sangiovese, a complemento
del vitigno principale (Sangiovese minimo 95%), possono concorrere
alla produzione altri vitigni a bacca rossa, idonei alla coltivazione
nella Regione Toscana, presenti nei vigneti fino a un massimo del 5%;
per la tipologia "Terre di Pisa" rosso, a complemento dei
vitigni principali (Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Merlot e Syrah,
da soli o congiuntamente minimo 70%), possono concorrere alla
produzione altri vitigni a bacca rossa, idonei alla coltivazione
nella Regione Toscana, presenti nei vigneti fino a un massimo del
30%;
per la tipologia "Terre di Pisa" rosato, a complemento del
vitigno principale (Sangiovese minimo 50%), possono concorrere alla
produzione altri vitigni a bacca rossa, idonei alla coltivazione
nella Regione Toscana, presenti nei vigneti fino a un massimo del
50%;
per la tipologia "Terre di Pisa" Vermentino, a complemento
del vitigno principale (Vermentino minimo 85%), possono concorrere
alla produzione altri vitigni a bacca bianca, idonei alla
coltivazione nella Regione Toscana, presenti nei vigneti fino a un
massimo del 15%;
per la tipologia "Terre di Pisa" bianco, a complemento dei
vitigni principali (Vermentino e Trebbiano Toscano minimo 70%),
possono concorrere alla produzione altri vitigni a bacca bianca,
idonei alla coltivazione nella Regione Toscana, presenti nei vigneti
fino a un massimo del 30%.
Link al disciplinare del prodotto:
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/
IT/IDPagina/21641

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