Domo Rosada Sardegna - Appartamenti turistici e camere per affitti breviDomo Rosada Sardegna - Appartamenti turistici e camere per affitti brevi

Siete qui : Home » articolo » Terre Tarentine Dop - Controlli da CCIAA di Taranto - Designazione 2006

Terre Tarentine Dop - Controlli da CCIAA di Taranto - Designazione 2006

Pubblicato da disciplinare
Terre Tarentine Dop

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Taranto e' designata quale Autorita' pubblica autorizzata ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del  regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la dop Terre Tarentine riferita all'olio extravergine di oliva, registrata in ambito europeo come denominazione di origine protetta con  regolamento (CE) della Commissione n. 1898/2004, del 29 ottobre 2004.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 12 dicembre 2005  

Designazione della Camera di commercio, industria, agricoltura e
artigianato di Taranto, quale Autorita' pubblica incaricata di
effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Terre
Tarentine», riferita all'olio extravergine di oliva registrata in
ambito Unione europea, ai sensi del Regolamento (CEE) n. 2081/92.

(GU n.5 del 7-1-2006)
 
 

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in
particolare l'art. 16, lettera d);
Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 10 concernente i controlli;
Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 1898/2004 del
29 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea n. L 328 del 30 ottobre 2004, con il quale l'Unione europea
ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine
protetta «Terre Tarentine» riferita all'olio extravergine di oliva,
prevista dall'art. 5, del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
Visto l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come
sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante
disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla
appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria
1999 - il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la
vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e
alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati
con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali,
sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche
agricole e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento
dell'attivita' di controllo e responsabile della vigilanza sulla
stessa;
Vista la comunicazione effettuata ai sensi del comma 9 del citato
articolo 14 della legge n. 526/1999 dalla Regione Puglia con la quale
il predetto ente territoriale ha indicato quale Autorita' pubblica da
designare per svolgere l'attivita' di controllo sulla denominazione
di origine protetta di che trattasi la Camera di commercio,
industria, agricoltura e artigianato di Taranto con sede in Taranto,
Viale Virgilio n. 19;
Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali,
ai sensi del citato articolo 14 della legge n. 526/1999, si e'
avvalso del gruppo tecnico di valutazione;
Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli
organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento
(CEE) del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche
agricole e forestali, in quanto Autorita' nazionale preposta al
coordinamento dell'attivita' di controllo ai sensi del comma 1
dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;
Vista la documentazione agli atti del Ministero;
Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di
autorizzazione ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n.
128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n.
526;
Decreta:
Art. 1.
La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di
Taranto con sede in Taranto, Viale Virgilio n. 19, e' designata quale
Autorita' pubblica autorizzata ad espletare le funzioni di controllo,
previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92
per la denominazione di origine protetta «Terre Tarentine» riferita
all'olio extravergine di oliva, registrata in ambito europeo come
denominazione di origine protetta con regolamento (CE) della
Commissione n. 1898/2004, del 29 ottobre 2004.

Art. 2.
La presente autorizzazione comporta l'obbligo per la Camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura di Taranto del
rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo'
essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4 della legge
24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge
21 dicembre 1999, n. 526 con provvedimento dell'Autorita' nazionale
competente.

Art. 3.
La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di
Taranto dovra' assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati
nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti
descritti dal disciplinare predetto e che sulle confezioni con le
quali viene commercializzata la denominazione di origine protetta
«Terre Tarantine» riferita all'olio extravergine di oliva, venga
apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche
agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del Regolamento (CEE)
2081/92».

Art. 4.
La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di
Taranto non puo' modificare, le modalita' di controllo e il sistema
tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la
denominazione di origine protetta «Terre Tarentine» riferita all'olio
extravergine di oliva, cosi' come depositati presso il Ministero
delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di
detta Autorita'.
La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di
Taranto comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo
indicato nella documentazione presentata, la composizione del
Comitato di certificazione o della struttura equivalente e
dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che
risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del
provvedimento autorizzatorio.
Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo
puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 5.
L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha durata di tre anni a
decorrere dalla data di emanazione del presente decreto.
Nell'ambito del periodo di validita' dell'autorizzazione, la Camera
di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Taranto e'
tenuta ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che
l'Autorita' nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di
impartire.

Art. 6.
La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di
Taranto comunica con immediatezza, e comunque con termine non
superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita'
all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Terre
Tarentine» riferita all'olio extravergine di oliva, anche mediante
immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche
agricole e forestali delle quantita' certificate e degli aventi
diritto.

Art. 7.
La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di
Taranto immette anche nel sistema informativo del Ministero delle
politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di
carattere tecnico e documentale dell'attivita' certificativa, ed
adotta eventuali opportune misure da sottoporre preventivamente ad
approvazione da parte dell'Autorita' nazionale competente, atte ad
evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi
utilizzazioni delle attestazioni di conformita' della denominazione
di origine protetta «Terre Tarentine» riferita all'olio extravergine
di oliva, rilasciate agli utilizzatori. Le modalita' di attuazione di
tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche
agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal
presente articolo e dall'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche
alla Regione Puglia.

Art. 8.
La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di
Taranto e' sottoposta alla vigilanza esercitata dal Ministero delle
politiche agricole e forestali e dalla Regione Puglia, ai sensi
dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come
sostituito dall'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2005

Il direttore generale: La Torre

Ricerca rapida : Cerca con le categorie Organismo di controllo o con i tag Terre Tarentine Dop, CCIAA di Taranto, controlli, autorizzazione



Nella stessa categoria