Terre Tarentine Dop - Disciplinare di produzione
Disciplinare di produzione della dop Terre Tarentine e' l'olio extravergine di oliva ottenuto dalle varieta' di olivo Leccino, Coratina, Ogliarola e Frantoio, in misura non inferiore all'80%, in percentuali variabili tra loro e prodotte in alcuni comuni della Provincia di Taranto
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
PROVVEDIMENTO 22 novembre 2004
Iscrizione della denominazione «Terre Tarentine» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.
(GU n.291 del 13-12-2004)
IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore
Visto il Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;
Considerato che, con Regolamento (CE) n. 1898/2004 della
Commissione del 29 ottobre 2004, la denominazione «Terre Tarentine»
riferita agli oli extravergine di oliva, e iscritta quale
Denominazione di Origine Protetta nel registro delle denominazioni di
origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette
(I.G.P.) previsto dall' art. 6, paragrafo 3, del Regolamento (CEE) a
2081/92;
Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana il disciplinare di produzione e
la scheda riepilogativa della denominazione di origine protetta
«Terre Tarentine», affinche' le disposizioni contenute nei predetti
documenti siano accessibili per informazione erga omnes sul
territorio italiano;
Provvede
alla pubblicazione degli allegati disciplinare di produzione e scheda
riepilogativa della Denominazione di Origine Protetta «Terre
Tarentine», registrata in sede comunitaria con Regolamento (CE) n.
1898/2004 del 29 ottobre 2004.
I produttori che intendono porre in commercio la denominazione
«Terre Tarentine» possono utilizzare, in sede di presentazione e
designazione del prodotto, la menzione «Denominazione di Origine
Protetta» solo sulle produzioni conformi al Regolamento (CEE) n.
2081/92 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste
dalla normativa vigente in materia.
Roma, 22 novembre 2004
Il direttore generale: Abate
Allegato
Disciplinare di produzione «Terre Tarentine»
Art. 1.
Denominazione
La Denominazione di Origine Protetta «Terre Tarentine» e'
riservata all'olio extravergine di oliva rispondente alle condizioni
ed ai requisiti stabiliti dal Regolamento (CEE) n. 2081/92 e indicati
nel presente disciplinare di produzione.
Art. 2.
Varieta' di olivo
La Denominazione di Origine Protetta «Terre Tarentine» e'
riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti
varieta' di olivo presenti da sole o congiuntamente negli oliveti:
Leccino, Coratina, Ogliarola e Frantoio, in misura non inferiore
all'80%, in percentuali variabili tra loro; il restante 20% e'
costituito da altre varieta' minori presenti negli oliveti della zona
di produzione indicata nel successivo art. 3.
Art. 3.
Zona di produzione
La zona di produzione, trasformazione delle olive destinate
all'ottenimento dell'olio extravergine di oliva «Terre Tarentine» e
di imbottigliamento comprende l'intero territorio amministrativo dei
seguenti comuni della provincia di Taranto: territorio del comune di
Taranto censito al catasto con la lettera «A», Ginosa, Laterza,
Castellaneta, Palagianello, Palagiano, Mottola, Massafra, Crispiano,
Statte, Martina Franca, Monteiasi, Montemesola.
Art. 4.
Caratteristiche di coltivazione
Le olive utilizzate per la produzione dell'olio extravergine
«Terre Tarentine» devono provenire da oliveti le cui caratteristiche
colturali sono quelle tipiche e tradizionali della zona e atte a
contribuire, insieme alle caratteristiche pedoclimatiche, al
conferimento di quelle doti qualitative tipiche e irriproducibili.
Sono idonei gli oliveti situati entro un limite altimetrico di
517 metri s.l.m., i cui terreni di origine calcarea del Cretaceo, con
lembi di calcari del Terziario inferiore e medio ed estesi sedimenti
calcareo sabbiosi-argillosi del Pliocene e del Pleistocene,
appartengono alle terre brune e rosse, spesso presenti in lembi
alternati poggiati su rocce calcaree.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere atti a non modificare le caratteristiche delle
olive e dell'olio.
I nuovi impianti devono essere realizzati su terreni idoneo allo
sviluppo vegetativo ottimale della coltura.
Il numero di piante per ettaro puo' variare a seconda della
potenzialita' produttiva del terreno, e comunque non puo' essere
superiore a 500 nei sesti di impianto intensivo.
Sono vietate tutte le forme di forzatura e tutte quelle pratiche
agronomiche volte all'incremento della produzione a sfavore della
qualita' e della salubrita' del prodotto.
Art. 5.
Produzioni e rese
La produzione massima di olive per pianta puo' essere di kg 60
negli oliveti con sesto di impianto intensivo e di kg 120 in quelli
con sesto tradizionale.
La produzione massima per ettaro non deve superare i 120
quintali.
Le olive utilizzate per la produzione dell'olio extravergine
«Terre Tarentine» devono essere sane.
Art. 6.
Raccolta
Sono ammesse tutte le procedure di raccolta che effettuano il
distacco delle drupe direttamente dalla pianta. Le operazioni di
raccolta devono essere effettuate a partire dal mese di ottobre e non
possono protrarsi oltre gennaio.
Il trasporto delle olive al frantoio deve avvenire nella stessa
giornata in cui sono state raccolte ed utilizzando contenitori atti a
garantire l'integrita' delle drupe.
Le olive possono soggiornare nel frantoio al massimo per 72 ore
prima della molitura ed essere stoccate in recipienti rigidi ed
areati collocati in locali freschi ventilati in cui la temperatura
non deve subire escursioni tali da compromettere la qualita' delle
drupe.
Art. 7.
Modalita' di oleificazione
L'oleificazione deve avvenire in frantoi autorizzati, ricadenti
nella zona di produzione indicata all'art. 3.
Per l'estrazione dell'olio extravergine «Terre Tarentine» sono
ammessi soltanto i processi meccanici e fisici, tradizionali e
continui, atti a garantire l'ottenimento di oli senza alcuna
alterazione delle caratteristiche. E' ammesso il solo impiego di
acqua potabile a temperature non superiori ai 30° C.
La resa massima delle olive in olio non deve superare il valore
del 22%.
Art. 8.
Caratteristiche al consumo
All'atto dell'immissione al consumo, l'olio oggetto del presente
disciplinare puo' essere filtrato o non filtrato e deve rispondere
alle seguenti caratteristiche:
colore: giallo verde;
fluidita': media;
sapore: fruttato con media sensazione di amaro e leggera
sensazione di piccante;
valore minimo del panel test: 6,5;
acidita' massima totale espressa in acido oleico, in peso: non
superiore a grammi 0,6 per 100 grammi di olio;
Numero perossidi: <=12 Meq 02/Kg;
K232: <=1,7;
K270: <=0,150;
acido linoleico: <=10%;
acido linolenico: <=0,6%;
acido oleico: >=70%;
valore campesterolo: <=3,3%;
trilinoleina: <=0,2%.
Per tutti gli altri parametri chimico-fisici, non espressamente
riportati si fa riferimento a quanto previsto nel Reg. CEE n. 2568/91
e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 9.
Designazione e presentazione
Alla Denominazione di Origine Protetta di cui all'art. 1 e'
vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente
prevista dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi «fine,
scelto, selezionato, superiore» o di quant'altro possa trarre in
inganno il consumatore.
E' consentito l'uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi
privati purche' non abbiano significato laudativo.
L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie e loro localizzazione
territoriale, nonche' il riferimento al confezionamento nell'azienda
olivicola o nell'associazione di aziende olivicole o nell'impresa
olivicola situata nell'area di produzione e' consentito solo se il
prodotto e' stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli
oliveti facenti parte dell'azienda e se l'oleficazione ed il
confezionamento sono avvenuti nell'azienda medesima.
Le operazioni di confezionamento dell'olio extravergine di oliva
«Terre Tarentine» devono avvenire nell'ambito della zona geografica
di produzione prevista all'art. 3.
Il nome della denominazione di origine protetta deve figurare in
etichetta con caratteri chiari ed indelebili con colorimetria di
ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e tale da poter
essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che
compaiono su di essa.
La designazione deve altresi' rispettare le norme di
etichettatura previste dalla vigente legislazione.
L'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1 deve essere
immesso al consumo in recipienti a norma di legge di capacita' non
superiore a litri 5.
E' obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione
delle olive da cui l'olio e' ottenuto, nonche' l'indicazione «da
consumarsi preferibilmente entro il mese di ..... dell'anno .....»
per un periodo di non oltre 15 mesi dalla data di pubblicazione.
Regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio
Domanda di registrazione - Art. 5
D.O.P. (X) I.G.P. ( )
N. Nazionale del fascicolo 8/2002
1. Servizio competente dello Stato membro
Nome: Ministero delle politiche agricole e forestali
Indirizzo: via XX Settembre, 20 - 00187 Roma - Recapito
telefonico: 06/4819968 - Fax 06/42013126 e-mail:
qtc3@politicheagricole.it
2. Associazione richiedente
2.1 Nome:
a) Associazione Jonica Olivicoltori - A.J.O.
b) Associazione Jonica Produttori Olivicoli - A.J.P.R.O.L.
2.2 Indirizzo:
a) via Duca degli Abruzzi, 37 - 74100 Taranto
b) via Duca degli Abruzzi, 21 - 74100 Taranto.
2.3 Composizione: Produttori/trasformatori (x) altro ( ).
3. Tipo di prodotto: Grassi Olio extravergine di oliva
Classe 1.5
4. Descrizione del disciplinare: (riepilogo delle condizioni di cui
all'art. 4, paragr. 2)
4.1 Nome: Terre Tarentine
4.2 Descrizione: Olio extravergine di oliva con le seguenti
caratteristiche:
colore: giallo/verde;
fluidita': media;
sapore: fruttato con media sensazione di amaro e leggera
sensazione di piccante;
valore minimo al panel test: 6,5;
acidita' massima totale espressa in acido oleico, in peso: non
superiore a grammi 0,6 per 100 grammi di olio;
numero perossidi: <=12 Meq O2/Kg;
K232: <=1,70;
K270: <=0,15;
acido linoleico: <=10%;
acido linolenico: <=0,6%;
acido oleico: >=70%;
valore campesterolo: <=3,3%;
trilinoleina: <=0,2%.
4.3 Zona geografica: la zona di produzione e trasformazione
delle olive destinate all'ottenimento dell'olio extravergine di oliva
«Terre Tarentine» comprende l'intero territorio amministrativo dei
comuni della provincia di Taranto: territorio del comune di Taranto
censito al catasto con la lettera «A», Ginosa, Laterza, Castellaneta,
Palagianello, Palagiano, Mottola, Massafra, Crispiano, Statte,
Martina Franca, Monteiasi, Montemesola.
4.4 Prova dell'origine:
La coltivazione dell'olivo nell'area in esame e' presente sin
da ottomila anni fa (M. Moscardino: «Il museo paleontologico di
Maglie e la civilta' premessapica, Bari 1965, p. 12), ma certamente
furono i Messapi, probabilmente di origine illirica insediatisi nel
primo millennio a.C. che per primi cominciarono a coltivarlo, seguiti
successivamente da altri coloni greci e fenici. Lungo la gravina di
Massafra vi sono numerosi insediamenti in grotte di origine basiliana
dove sono presenti resti di macine e presse.
Nel museo nazionale di Taranto sono conservati crateri, idra e
anfore decorati con scene mitologiche ove l'olivo e' protagonista, e
stateri e dracme taranthee del VI-V sec. a.C. che riportano satiri
coronati di ulivo.
Taranto magno-greca era famosa nell'orbe ellenico per i suoi
unguenti e balsami ed il rinvenimento di recipienti ceramici e di
bronzo di raffinata manifattura lo testimoniano. Le olive provengono
da oliveti situati nella zona di produzione e a tal fine i produttori
iscrivono i propri impianti in un elenco debitamente attivato e
aggiornato dall'Organismo di Controllo.
Le operazioni di produzione, trasformazione, di confezionamento
ed imbottigliamento sono effettuate nell'ambito territoriale
delimitato. Le ragioni per le quali anche le operazioni di
imbottigliamento sono effettuate nella zona delimitata derivano dalla
necessita' di salvaguardare le caratteristiche peculiari e la
qualita' dell'olio «Terre Tarentine», garantendo che il controllo
effettuato dall'organismo terzo avvenga sotto la vigilanza dei
produttori interessati. Per questi ultimi, la denominazione di
origine protetta riveste una importanza decisiva ed offre
un'occasione di integrazione del reddito. Inoltre tale operazione e'
tradizionalmente effettuata nella zona geografica delimitata e
garantisce la completa tracciabilita' del prodotto. I produttori che
intendono porre in commercio l'olio extravergine con tale
denominazione, al fine di assicurare la rintracciabilita' del
prodotto, devono iscrivere i propri impianti di trasformazione, in
appositi elenchi tenuti ed aggiornati dall'organismo di controllo,
denunciando annualmente il quantitativo di olive trasformate e
l'indicazione del quantitativo di olio prodotto.
4.5 Metodo di ottenimento
L'olio extravergine di oliva «Terre Tarentine» e' ottenuto
dalle varieta' di olivo Leccino, Coratina, Ogliarola e Frantoio
presenti da sole, o congiuntamente in misura non inferiore all'80%,
in percentuali variabili tra loro. Il restante 20% e' costituito da
altre varieta' minori presenti negli oliveti della zona di
produzione.
La produzione massima di olive per pianta non puo' superare i
kg 60 negli oliveti con sesto di impianto intensivo e di kg 120 in
quelli con sesto tradizionale.
La raccolta deve essere effettuata, a partire dal mese di
ottobre e non oltre il mese di gennaio, con procedure che prevedono
il distacco delle drupe direttamente dalla pianta.
Il trasporto delle olive al frantoio deve avvenire nella stessa
giornata in cui sono state raccolte utilizzando contenitori atti a
garantire l'integrita' delle drupe.
Le olive possono rimanere nel frantoio, prima della molitura,
opportunamente stoccate in recipienti rigidi ed aerati, al massimo
per 72 ore.
L'estrazione dell'olio extravergine di oliva «Terre Tarentine»
deve avvenire in frantoi autorizzati con l'impiego di acqua potabile
a temperatura non superiore a 30° C.
La resa massima delle olive in olio non deve superare il valore
del 22%.
4.6 Legame
L'olivicoltura rappresenta un importante comparto produttivo e
riveste un ruolo fondamentale nella economia della zona.
La zona di produzione dell'olio extravergine di oliva «Terre
Tarentine» e' situata sul versante occidentale della provincia di
Taranto, esposta a mezzogiorno e protetta a nord dalle alture delle
Murge, possiede aspetti agronomici altamente specializzati e
caratteristiche pedoclimatiche favorevoli proprie dell'Arco Jonico
Tarantino, godendo di un clima mite. I terreni sono sabbiosi,
profondi, in prevalenza del tipo rosso-bruni con scheletro, da
assente ad abbondante, composto da ciottoli silicei e
calcareo-marmosi; la permeabilita' e' variabile da medio-alta a molto
alta. Il contenuto in argilla non supera il 20%, mentre quello in
calcare e' al massimo pari al 5%.
Il clima e' caldo-arido, le precipitazioni medie vanno da un
minimo di 10 mm circa nel mese di luglio ad un massimo di 80 mm circa
nel mese di novembre; la temperatura media annua si aggira intorno ai
15°-16° C, con punte minime di circa 9° C e massime di 30° C.
Il legame tra la produzione oleicola e la provincia di Taranto
si ritrova nella storia di tale territorio, nei moltissimi documenti
storici e letterari i quali testimoniano come l'olivo, nell'area
geografica in questione, caratterizzi in maniera fondamentale, oltre
che per un rilevante motivo paesaggistico, gli aspetti
socio-economici di tale territorio.
4.7 Struttura di controllo
Nome: Camera di commercio di Taranto
Indirizzo: viale Virgilio, 19 - 74100 Taranto.
4.8 Etichettatura
L'olio extravergine di oliva deve essere immesso al consumo in
recipienti di capacita' non superiore a litri 5.
Il nome della denominazione deve figurare in etichetta con
caratteri chiari ed indelebili con colorimetria di ampio contrasto
rispetto al colore dell'etichetta e tale da poter essere nettamente
distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono su di essa.
4.9 Condizioni nazionali.
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