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Terre Tarentine Dop - Proposta di riconoscimento

Pubblicato da disciplinare
Terre Tarentine

La dop Terre Tarentine e' l'olio extravergine di oliva ottenuto dalle varieta' di olivo Leccino, Coratina, Ogliarola e Frantoio, in misura non inferiore all'80%, in percentuali variabili tra loro e prodotte in alcuni comuni della Provincia di Taranto

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
COMUNICATO 

Proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva "Terre Tarentine"

(GU n.126 del 1-6-2000)
 
 

Il Ministero delle politiche agricole e forestali, esaminata
l'istanza intesa ad ottenere la protezione della denominazione di
origine protetta olio extravergine di oliva "Terre Tarentine", ai
sensi del regolamento (CEE) n. 2081/1992, presentata dalla
Associazione Jonica Olivicoltori - A.J.O. - e dalla Associazione
Jonica Produttori Olivicoli - AJPROL;
Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela
delle denominazioni di origine controllata dell'olio di oliva vergine
ed extravergine;
Vista la nota prot. 61141 del 14 aprile 1999, diretta ai consorzi
predetti, con la quale sono stati richiesti chiarimenti in relazione
alla disciplina tecnica alla quale dovranno assoggettarsi i
produttori dell'olio extravergine di oliva "Terre Tarentine" in caso
di registrazione comunitaria;
Viste le risultanze dell'incontro tecnico svoltosi il 17 febbraio
2000 con la partecipazione dei rappresentanti dei consorzi
richiedenti la registrazione, allo scopo di definire in maniera
congiunta in ogni sua parte la disciplina oggetto della presente
proposta;
Visti gli ulteriori chiarimenti forniti dai citati consorzi, a
seguito dell'incontro suddetto, con nota pervenuta in data 13 marzo
2000;
Esprime parere favorevole e formula la proposta di disciplinare
di produzione nel testo in appresso indicato;
Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, dovranno
essere presentate dai soggetti interessati, nel rispetto della
disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 642 "disciplina dell'imposta di bollo" e
successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e
forestali - Direzione generale delle politiche agricole ed
agroindustriali nazionali - Ufficio tutela delle denominazioni di
origine, delle indicazioni geografiche e delle attestazioni di
specificita', via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta
giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana della presente proposta;
Decorso tale termine, in assenza delle predette osservazioni o
dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sara'
notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del Regolamento
(CEE) n. 2081/1992, ai competenti organi comunitari.
Proposta di disciplinare di produzione della denominazione di
origine protetta "Terre Tarentine"
Art. 1.
Denominazione
La denominazione di origine protetta "Terre Tarentine" e'
riservata all'olio extravergine di oliva che risponde alle condizioni
ed ai requisiti stabiliti dal regolamento (CEE) n. 2081/1992 e
indicati nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.
Varieta' di olivo
La denominazione di origine protetta "Terre Tarentine" e'
riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti
varieta' di olivo presenti da sole o congiuntamente negli oliveti:
Leccino, Coratina, Ogliarola e Frantoio, in misura non inferiore
all'80%, in percentuali variabili tra loro; il restante 20% e'
costituito da altre varieta' minori presenti negli oliveti della zona
di produzione indicata nel successivo art. 3.

Art. 3.
Zona di produzione
La zona di produzione e trasformazione delle olive destinate
all'ottenimento dell'olio extravergine di oliva "Terre Tarentine"
comprende l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni
della provincia di Taranto: territorio del comune di Taranto censito
al catasto con la lettera "A", Ginosa, Laterza, Castellaneta,
Palagianello, Palagiano, Mottola, Massafra, Crispiano, Statte,
Martina Franca, Monteiasi, Montemesola.

Art. 4.
Caratteristiche di coltivazione
Le olive utilizzate per la produzione dell'olio extravergine
"Terre Tarentine" devono provenire da oliveti le cui caratteristiche
colturali sono quelle tipiche e tradizionali della zona ed atte a
contribuire, insieme alle caratteristiche pedoclimatiche, al
conferimento di quelle doti qualitative tipiche e irriproducibili.
Sono idonei gli oliveti situati entro un limite altimetrico di
517 metri s.l.m., i cui terreni di origine calcarea del Cretaceo, con
lembi di calcari del Terziario inferiore e medio ed estesi sedimenti
calcareo-sabbiosi-argillosi del Pliocene e del Pleistocene,
appartengono alle terre brune e rosse, spesso presenti in lembi
alternati poggiati su rocce calcaree.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere atti a non modificare le caratteristiche delle
olive e dell'olio.
I nuovi impianti devono essere realizzati su terreni idoneo allo
sviluppo vegetativo ottimale della coltura.
Il numero di piante per ettaro puo' variare a seconda della
potenzialita' produttiva del terreno, e comunque non puo' essere
superiore a 500 nei sesti di impianto intensivo.
Sono vietate tutte le forme di forzatura e tutte quelle pratiche
agronomiche volte all'incremento della produzione a sfavore della
qualita' e della salubrita' del prodotto.

Art. 5.
Produzioni e rese
La produzione massima di olive per pianta puo' essere di Kg 60
negli oliveti con sesto di impianto intensivo e di Kg 120 in quelli
con sesto tradizionale.
La produzione massima per ettaro non deve superare i 120
quintali.
Le olive utilizzate per la produzione dell'olio extravergine
"Terre Tarentine" devono essere sane.

Art. 6.
Raccolta
Sono ammesse tutte le procedure di raccolta che effettuano il
distacco delle drupe direttamente dalla pianta.
Le operazioni di raccolta devono essere effettuate a partire dal
mese di ottobre e non possono protrarsi oltre gennaio.
Il trasporto delle olive al frantoio deve avvenire nella stessa
giornata in cui sono state raccolte ed utilizzando contenitori atti a
garantire l'integrita' delle drupe.
Le olive possono soggiornare nel frantoio al massimo per 72 ore
prima della molitura ed essere stoccate in recipienti rigidi ed
aerati collocati in locali freschi ventilati in cui la temperatura
non deve subire escursioni tali da compromettere la qualita' delle
drupe.

Art. 7.
Modalita' di oleificazione
L'oleificazione deve avvenire in frantoi autorizzati, ricadenti
nella zona di produzione indicata all'art. 3.
Per l'estrazione dell'olio extravergine "Terre Tarentine" sono
ammessi soltanto i processi meccanici e fisici, tradizionali e
continui, atti a garantire l'ottenimento di oli senza alcuna
alterazione delle caratteristiche.
E' ammesso il solo impiego di acqua potabile a temperature non
superiori ai 30 oC.
La resa massima delle olive in olio non deve superare il valore
del 22%.

Art. 8.
Caratteristiche al consumo
All'atto dell'immissione al consumo, l'olio oggetto del presente
disciplinare puo' essere filtrato o non filtrato e deve rispondere
alle seguenti caratteristiche:
Colore: giallo verde;
Fluidita': media;
Sapore: fruttato con media sensazione di amaro e leggera
sensazione di piccante;
Valore minimo del Panel Test: 6,5;
Acidita' massima totale espressa in acido oleico in peso: non
superiore a grammi 0,6 per 100 grammi di olio;
Numero perossidi: <= 12 Meq 02/Kg;
K232: <= 1,70;
K270: <= 0,15;
Acido linoleico: <= 10%;
Acido linolenico: >= 0,6%;
Acido oleico: <= 70%;
Valore campesterolo <= 3,3%;
Trilinoleina: <= 0,2%.
Per tutti gli altri parametri chimico-fisici, non espressamente
riportati si fa riferimento a quanto previsto nel Reg. CEE n.
2568/1991 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 9.
Designazione e presentazione
Alla denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 e'
vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente
prevista dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi "fine,
scelto, selezionato, superiore" o di quant'altro possa trarre in
inganno il consumatore.
E' consentito l'uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi
privati purche' non abbiano significato laudativo.
L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie e loro localizzazione
territoriale, nonche' il riferimento al confezionamento nell'azienda
olivicola o nell'associazione di aziende olivicole o nell'impresa
olivico - la situata nell'area di produzione e' consentito solo se il
prodotto e' stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli
oliveti facenti parte dell'azienda e se l'oleificazione ed il
confezionamento sono avvenuti nell'azienda medesima.
Le operazioni di confezionamento dell'olio extravergine di oliva
"Terre Tarentine" devono avvenire nell'ambito della zona geografica
di produzione prevista all'art. 3.
Il nome della denominazione di origine protetta deve figurare in
etichetta con caratteri chiari ed indelebili con colorimetria di
ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e tale da poter
essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che
compaiono su di essa.
La designazione deve altresi' rispettare le norme di
etichettatura previste dalla vigente legislazione.
L'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1 deve essere
immesso al consumo in recipienti a norma di legge di capacita' non
superiore a litri 5.
E' obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione
delle olive da cui l'olio e' ottenuto, nonche' l'indicazione "da
consumarsi preferibilmente entro il mese di ...................
dell'anno ...................." per un periodo di non oltre 15 mesi
dalla data di pubblicazione.

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