Toma Piemontese - Differimento proroga a INOQ
Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualita' - Soc. coop. a r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Toma Piemontese»
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 14 luglio 2003
Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualita' - Soc. coop. a r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Toma Piemontese».
(GU n.173 del 28-7-2003)
IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore
Visti i decreti 10 giugno 2002, 19 settembre 2002, 29 novembre 2002
e 8 aprile 2003, con i quali la validita' dell'autorizzazione
triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «I.N.O.Q.
- Istituto nord ovest qualita' - Soc. coop. a r.l.», con decreto del
2 giugno 1999, e' stata prorogata fino all'8 settembre 2003;
Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora
adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la
denominazione di origine protetta «Toma Piemontese» allo schema tipo
di controllo, trasmessogli con nota ministeriale dell'11 aprile 2002,
protocollo n. 61865;
Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo
concernente la denominazione di origine protetta «Toma Piemontese»;
Ritenuto di dover differire il termine di proroga
dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a
decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle
medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con
decreto 2 giugno 1999;
Decreta:
Art. 1.
L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo
«I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualita' - Soc. coop. a r.l.», con
sede in Moretta (Cuneo), piazza Carlo Alberto Grosso n. 82, con
decreto 2 giugno 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione
di origine protetta «Toma Piemontese» registrata con il regolamento
della Commissione CE n. 1263/1996 del 1° luglio 1996, gia' prorogata
con decreti 10 giugno 2002, 19 settembre 2002, 29 novembre 2002 e
8 aprile 2003, e' ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far
data dall'8 settembre 2003.
Art. 2.
Nell'ambito del periodo di validita' della proroga di cui
all'articolo precedente l'organismo di controllo e' obbligato al
rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto
2 giugno 1999.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 14 luglio 2003
Il direttore generale: Abate
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