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Toscano Igp - Olio di oliva extravergine - Modifica ordinaria al disciplinare di produzione - 2024

Pubblicato da disciplinare
Toscano igp

Approvazione della modifica ordinaria al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta (IGP) Toscano, di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 159 del 9 luglio 2024.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 27 agosto 2024  

Modifica ordinaria al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta (IGP) «Toscano». (24A04789)

(GU n.219 del 18-9-2024)
 
 


IL DIRIGENTE DELLA PQA I
della Direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualita' dei prodotti
agricoli e alimentari;
Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche
dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonche'
alle specialita' tradizionali garantite e alle indicazioni
facoltative di qualita' per i prodotti agricoli, che modifica i
regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che
sostituisce e abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012, entrato in
vigore il 13 maggio 2024;
Visto l'art. 24 del regolamento (UE) 2024/1143, rubricato
«Modifiche di un disciplinare» e, in particolare, il paragrafo 9
secondo il quale le modifiche ordinarie di un disciplinare sono
valutate e approvate dagli Stati membri o dai paesi terzi nel cui
territorio e' situata la zona geografica del prodotto in questione e
sono comunicate alla Commissione;
Visto il decreto 14 ottobre 2013, n. 12511, recante disposizioni
nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi
di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP
e STG;
Visto il regolamento (CE) n. 1183/2009 della Commissione del 30
novembre 2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
- L 317 del 3 dicembre 2009 con il quale e' stata registrata la
denominazione di origine protetta (DOP) «Formaggio di Fossa di
Sogliano»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1,
lettera d);
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la
legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in
materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale
il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha
assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16
ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, a
norma dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante
individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del
Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;
Vista la direttiva del Ministro 31 gennaio 2024, n. 45910,
registrata alla Corte dei conti al n. 280 in data 23 febbraio 2024,
recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla
gestione per il 2024;
Vista la direttiva dipartimentale 21 febbraio 2024, n. 85479,
registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 129 in data 28
febbraio 2024, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla
«Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attivita'
amministrativa e sulla gestione per l'anno 2024» del 31 gennaio 2024,
rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranita'
alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 179/2019;
Vista la direttiva direttoriale n. 0289099 del 28 giugno 2024 della
Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare,
registrata dall'Ufficio centrale di bilancio il 4 luglio 2024 al n.
493, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli
uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi
decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei
provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre
2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68,
concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo
del Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica;
Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello
generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto
legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7
febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato
dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio
2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011
dell'art. 5, comma 2, lettera d);
Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la
promozione della qualita' agroalimentare del 30 aprile 2024, n.
193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999,
con il quale e' stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico
di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della
qualita' certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti
agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della
Direzione;
Vista l'istanza presentata dal Consorzio per la tutela dell'olio
extravergine di oliva Toscano IGP, che possiede i requisiti previsti
dall'art. 13, comma 1 del decreto n. 12511/2013, intesa ad ottenere
la modifica del disciplinare di produzione della indicazione
geografica protetta «Toscano» IGP;
Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Toscana,
competente per territorio, in merito alla domanda di modifica del
disciplinare di che trattasi;
Visto il comunicato del Ministero, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 159 del 9
luglio 2024 con il quale e' stata resa pubblica la proposta di
modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica
protetta (IGP) «Toscano» ai fini della presentazione di opposizioni e
che, entro i termini previsti dal decreto 14 ottobre 2013, non sono
pervenute opposizioni riguardo la proposta di modifica di cui
trattasi;
Considerato che, a seguito dell'esito positivo della procedura
nazionale di valutazione, conformemente all'art. 24, paragrafo 9, del
regolamento (UE) 2024/1143, sussistono i requisiti per approvare le
modifiche ordinarie contenute nella domanda di modifica del
disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta
(IGP) «Toscano»;
Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione del presente decreto
di approvazione delle modifiche ordinarie del disciplinare di
produzione in questione e del relativo documento unico consolidato,
nonche' alla comunicazione delle stesse modifiche ordinarie alla
Commissione europea;

Decreta:

Art. 1

1. E' approvata la modifica ordinaria al disciplinare di produzione
della indicazione geografica protetta (IGP) «Toscano», di cui alla
proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - Serie generale - n. 159 del 9 luglio 2024.
2. Il disciplinare di produzione consolidato della indicazione
geografica protetta (IGP) «Toscano», ed il relativo documento unico
consolidato, figurano rispettivamente agli allegati A e B del
presente decreto.

Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono comunicate,
entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto,
alla Commissione europea.
3. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della
indicazione geografica protetta (IGP) «Toscano» saranno pubblicati
sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste
Roma, 27 agosto 2024

Il dirigente: Gasparri

Allegato A

Disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta
«Toscano»

Art. 1.

Denominazione

L'indicazione geografica protetta «Toscano», eventualmente
accompagnata da una delle seguenti menzioni geografiche aggiuntive:
«Seggiano», «Colline Lucchesi», «Colline della Lunigiana», «Colline
di Arezzo», «Colline Senesi», «Colline di Firenze», «Montalbano»,
«Monti Pisani» e' riservata all'olio di oliva rispondente alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di
produzione

Art. 2.

Varieta'

1) L'indicazione geografica protetta «Toscano», senza alcuna
menzione geografica aggiuntiva, deve essere ottenuta dalle seguenti
varieta' di olive presenti, da sole o congiuntamente, negli oliveti:
Americano, Arancino, Ciliegino, Frantoio, Grappolo, Gremignolo,
Grossolana, Larcianese, Lazzero, Leccino, Leccio del Corno, Leccione,
Madonna dell'Impruneta, Marzio, Maurino, Melaiolo, Mignolo, Moraiolo,
Morchiaio, Olivastra Seggianese, Olivella, Pendolino, Pesciatino,
Piangente, Punteruolo, Razzaio, Razzo, Rossellino, Rossello, San
Francesco, Santa Caterina, Scarlinese, Tondello e altre varieta'
comunque iscritte nel Repertorio regionale del germoplasma autoctono
toscano istituito ai sensi della legge regionale n. 64 del 16
novembre 2004. Possono, inoltre, concorrere, negli oliveti gia'
iscritti al sistema di controllo all'entrata in vigore del presente
disciplinare, altre varieta' fino ad un massimo del 5%.
2) La menzione geografica aggiuntiva «Seggiano» e' riservata
all'olio extravergine di oliva «Toscano» ottenuto dalle olive
provenienti dagli oliveti composti dalla varieta' Olivastra
Seggianese. Sono, altresi', ammesse le olive di altre varieta' nella
misura massima del 5% tra quelle indicate al punto 1).
3) La menzione geografica aggiuntiva «Colline Lucchesi» e'
riservata all'olio extravergine di oliva «Toscano» ottenuto dalle
olive delle seguenti varieta': Frantoio o Frantoiana fino al 90%,
Leccino fino al 20%. Possono inoltre concorrere le olive di altre
varieta' di olivo in misura massima del 15% tra quelle indicate al
punto 1).
4) La menzione geografica aggiuntiva «Colline della Lunigiana» e'
riservata all'olio extravergine di oliva «Toscano» ottenuto dalle
olive delle seguenti varieta': Frantoio o Frantoiana fino al 90%,
Leccino fino al 20%. Possono inoltre concorrere le olive di altre
varieta' di olivo tra quelle indicate al punto 1).
5) La menzione geografica aggiuntiva «Colline di Arezzo» e'
riservata all'olio extravergine di oliva «Toscano» ottenuto dalle
seguenti varieta' presenti, da sole o congiuntamente, negli oliveti
per almeno l'80%: Frantoio, Moraiolo e Leccino. Possono, inoltre,
concorrere altre varieta' in misura massima del 15% tra quelle
indicate al punto 1).
6) La menzione geografica aggiuntiva «Colline Senesi» e'
riservata all'olio extravergine di oliva «Toscano» ottenuto dalle
seguenti varieta' presenti, da sole o congiuntamente, negli oliveti
per almeno l'85%: Correggiolo o Frantoio, Moraiolo, Leccino,
Olivastra. Possono concorrere fino ad un massimo del 15% le varieta':
Maurino, Pendolino, Morchiaio, Mignolo, unitamente ad altre varieta'
autoctone tra quelle indicate al punto 1).
7) La menzione geografica aggiuntiva «Colline di Firenze» e'
riservata all'olio extravergine di oliva «Toscano» ottenuto dalle
seguenti varieta' presenti, da sole o congiuntamente, negli oliveti
fino al 100%: Frantoio, Moraiolo, Leccino, Pendolino, Leccio del
Corno, Madonna dell'Impruneta, Morchiaio, Maurino, Piangente,
Pesciatino, e loro sinonimi. Possono concorrere altre varieta' tra
quelle indicate al punto 1) in misura non superiore al 20%.
8) La menzione geografica aggiuntiva «Montalbano» e' riservata
all'olio extravergine di oliva «Toscano» ottenuto dalle seguenti
varieta' presenti, da sole o congiuntamente, negli oliveti fino al
100%: Leccino, Moraiolo, Frantoio, Pendolino, Rossellino, Piangente.
Possono concorrere altre varieta' tra quelle indicate al punto 1)
presenti negli oliveti in misura non superiore al 20%.
9) La menzione geografica aggiuntiva «Monti Pisani» e' riservata
all'olio extravergine di oliva «Toscano» ottenuto dalle seguenti
varieta' presenti, da sole o congiuntamente, negli oliveti per almeno
il 60%: Frantoio, Moraiolo, Leccino, Razzo. Possono, altresi',
concorrere tutte le altre varieta' tra quelle indicate al punto 1).

Art. 3.

Zona di produzione

1) La zona di produzione delle olive destinate alla produzione
dell'olio extravergine di oliva a indicazione geografica protetta
«Toscano» comprende, nell'ambito del territorio amministrativo della
Regione Toscana, i territori olivati della regione idonei a
conseguire le produzioni con le caratteristiche qualitative previste
nel presente disciplinare di produzione.
2) La zona di produzione delle olive destinate alla produzione
dell'olio extravergine di oliva a indicazione geografica protetta
«Toscano di Seggiano» comprende, in Provincia di Grosseto, l'intero
territorio amministrativo dei Comuni di Arcidosso, Castel del Piano,
e Seggiano, Cinigiano, Santa Fiora e Roccalbegna.
3) La zona di produzione delle olive dell'olio extravergine di
oliva «Toscano delle Colline Lucchesi» comprende, nell'ambito del
territorio amministrativo della Provincia di Lucca, i territori
olivati della provincia medesima idonei a conseguire le produzioni
con le caratteristiche qualitative previste nel presente
disciplinare.
4) La zona di produzione delle olive dell'olio extravergine di
oliva «Toscano delle Colline della Lunigiana» comprende, nell'ambito
del territorio amministrativo della Provincia di Massa Carrara, in
tutto o in parte i territori olivati ricadenti nei seguenti Comuni
della provincia medesima idonei a conseguire le produzioni con le
caratteristiche qualitative previste nel presente disciplinare:
Fosdinovo, Aulla, Fivizzano, Casola Lunigiana, Licciana Nardi,
Villafranca Lunigiana, Podenzana, Tresana, Mulazzo, Bagnone,
Filattiera, Pontremoli, Comano, Zeri e i territori a nord della
Strada statale Aurelia (S.S. 1) dei Comuni di Montignoso, Massa e
Carrara.
5) La zona di produzione delle olive destinate alla produzione
dell'olio extravergine di oliva a indicazione geografica protetta
«Toscano delle Colline di Arezzo» comprende, nell'ambito del
territorio amministrativo della Provincia di Arezzo, i territori
olivati della provincia medesima idonei a conseguire le produzioni
con le caratteristiche qualitative del presente disciplinare.
6) La zona di produzione delle olive destinate alla produzione
dell'olio extravergine di oliva a indicazione geografica protetta
«Toscano delle Colline Senesi» comprende, nell'ambito del territorio
amministrativo della Provincia di Siena, i territori olivati della
provincia medesima idonei a conseguire le produzioni con le
caratteristiche qualitative del presente disciplinare.
7) La zona di produzione delle olive destinate alla produzione
dell'olio extravergine di oliva a indicazione geografica protetta
«Toscano delle Colline di Firenze» comprende, nell'ambito del
territorio amministrativo delle Province di Firenze e Prato, i
territori olivati ricadenti nei seguenti Comuni: Bagno a Ripoli,
Barberino di Mugello, Barberino Tavarnelle, Borgo San Lorenzo,
Calenzano, Campi Bisenzio, Cantagallo, Castelfiorentino, Certaldo,
Dicomano, Empoli, Fiesole, Figline e Incisa Valdarno, Firenze,
Firenzuola, Fucecchio, Gambassi Terme, Greve in Chianti, Impruneta,
Lastra a Signa, Londa, Marradi, Montaione, Montelupo, Montemurlo,
Montespertoli, Palazzuolo sul Senio, Pelago, Pontassieve, Prato,
Reggello, Rignano sull'Arno, Rufina, San Casciano Val di Pesa, San
Godenzo, San Piero a Sieve, Scandicci, Scarperia, Sesto Fiorentino,
Signa, Vaglia, Vaiano, Vernio, Vicchio, idonei a conseguire le
produzioni con le caratteristiche qualitative previste nel presente
disciplinare di produzione.
8) La zona di produzione delle olive destinate alla produzione
dell'olio extravergine di oliva a indicazione geografica protetta
«Toscano di Montalbano» comprende, nell'ambito del territorio
amministrativo della Provincia di Pistoia, Firenze e Prato, i
territori olivati ricadenti nei confini amministrativi dei seguenti
Comuni: Capraia e Limite, Carmignano, Cerreto Guidi, Fucecchio,
Lamporecchio, Larciano, Monsummano Terme, Poggio a Caiano, Pistoia,
Quarrata, Serravalle Pistoiese, Vinci, idonei a conseguire le
produzioni con le caratteristiche qualitative previste nel presente
disciplinare di produzione.
9) La zona di produzione delle olive destinate alla produzione
dell'olio extravergine di oliva a indicazione geografica protetta
«Toscano dei Monti Pisani» comprende, nell'ambito del territorio
amministrativo della Provincia di Pisa, i territori olivati compresi
nei confini amministrativi dei Comuni di Buti, Calci, San Giuliano
Terme, Vicopisano, Vecchiano, idonei a conseguire le produzioni con
le caratteristiche qualitative previste nel presente disciplinare di
produzione.

Art. 4.

Caratteristiche di coltivazione

1) Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti destinati
alla produzione dell'olio extra vergine di oliva a indicazione
geografica protetta «Toscano» e delle menzioni geografiche aggiuntive
devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e,
comunque, atte a conferire alle olive ed all'olio derivato le
specifiche caratteristiche qualitative. I sesti di impianto, le forme
di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere razionali dal
punto di vista agronomico, ma tali da non modificare le
caratteristiche dell'olivo e dell'olio.
2) I produttori interessati possono rivendicare in tutto o in
parte l'uso di menzioni geografiche aggiuntive, purche' le olive
provengano da oliveti ricadenti entro i limiti geografici stabiliti
dal disciplinare di produzione delle singole menzioni geografiche di
cui all'art. 3 e purche' siano state iscritte per l'uso di una o piu'
menzioni geografiche aggiuntive.
3a) Per la produzione dell'olio extravergine d'oliva a
indicazione geografica protetta «Toscano di Seggiano» sono da
considerarsi idonei gli oliveti compresi nella zona di produzione
descritta al punto 2 dell'art. 3 posti al di sotto della zona
climatica del castagno del Monte Amiata, individuata dal limite delle
trachiti vulcaniche, i cui terreni siano di natura pliocenica e che
si trovino entro un limite altimetrico di 650 metri s.l.m.
3b) Per la produzione dell'olio extravergine di oliva a
indicazione geografica protetta «Toscano delle Colline Lucchesi» sono
da considerarsi idonei gli oliveti collinari compresi nella zona
descritta al punto 3 dell'art. 3; la natura geologica dei terreni di
origine eocenica puo' essere di composizione varia e rappresentata da
quote importanti di Galestro, Calcare ed Alberese.
3c) Per la produzione dell'olio extravergine di oliva a
indicazione geografica protetta «Toscano della Lunigiana» sono da
considerarsi idonei gli oliveti compresi nella zona descritta al
punto 4 dell'art. 3; la natura geologica dei terreni di origine
eocenica puo' essere di composizione varia e rappresentata da quote
importanti di Galestro, Calcare ed Alberese.
3d) Per la produzione dell'olio extravergine di oliva a
indicazione geografica protetta «Toscano delle Colline di Arezzo»
sono da considerarsi idonei gli oliveti collinari compresi nella zona
descritta al punto 5 dell'art. 3.
3e) Per la produzione dell'olio extravergine di oliva a
indicazione geografica protetta «Toscano delle Colline Senesi» sono
da considerarsi idonei gli oliveti collinari compresi nella zona
descritta al punto 6 dell'art. 3. Sono pertanto idonei gli oliveti
siti tra i 200 e i 650 metri s.l.m. in zone pedologicamente
riconducibili ai tipi: calcareo/argillose ricche di scheletro
dell'Eocene e dell'Oligocene (alberesi, scisti argillosi, arenarie e
conglomerati); sabbio/limo/argillose del Pliocene post-Pliocene;
calcareo/argillose, anch'esse ricche di scheletro, da calcarei
cavernosi (travertini) del Miocene e del Quaternario recente;
sabbio/limo/argillose del Pliocene e post-Pliocene. Sono escluse le
plaghe pianeggianti di fondovalle, quelle eccessivamente argillose, e
comunque gli altri micro-centri in cui tradizionalmente la coltura
olivicola non ha mai trovato favorevole riscontro produttivo e di
longevita'.
3f) Per la produzione dell'olio extravergine di oliva a
indicazione geografica protetta «Toscano delle Colline di Firenze»
sono da considerarsi idonei gli oliveti collinari compresi nella zona
descritta al punto 7 dell'art. 3 siti entro una altitudine compresa
tra 100 e oltre 600 metri s.l.m. in zone caratterizzate da terreni
provenienti da substrati sabbiosi (sabbie del Pliocene e del
Villafranchiano) e arenacei (Pietraforte del Cretaceo, Arenarie
dell'Eocene, Oligocene e Miocene) insieme a quelli provenienti da
conglomerati del Miocene, nonche' da substrati argillosi (argille
scagliose, scisti, varicolari e marne argillose) e da substrati
calcarei (calcari triassici, alberesi, e travertini del Quaternario).
3g) Per la produzione dell'olio extravergine di oliva a
indicazione geografica protetta «Toscano di Montalbano» sono da
considerarsi idonei gli oliveti compresi nella zona, descritta al
punto 8 dell'art. 3 e comunque atti a conferire agli oli le
tradizionali caratteristiche qualitative.
3h) Per la produzione dell'olio extravergine di oliva a
indicazione geografica protetta «Toscano dei Monti Pisani» sono da
considerarsi idonei gli oliveti collinari compresi nella zona
descritta al punto 9 dell'art. 3, siti in zone caratterizzate da
terreni provenienti da substrati pedologici costituiti da scisti
metamorfici, depositi alluvionali, recenti antichi, conglomerati.
4) La data ultima di raccolta per la produzione dell'olio
extravergine di oliva a indicazione geografica protetta «Toscano»
viene fissata al 15 dicembre.
5) La produzione massima di olive, degli oliveti destinati alla
produzione dell'olio extravergine di olive «Toscano» IGP, non puo'
superare i Kg 9.000 per ettaro per gli impianti specializzati, mentre
negli oliveti in coltura promiscua la produzione media di olive per
pianta non potra' superare i Kg 50.

Art. 5.

Modalita' di oleificazione

1) La zona di estrazione dell'olio extravergine di oliva a
indicazione geografica protetta «Toscano» comprende l'intero
territorio amministrato dalla Regione Toscana.
a) La zona di estrazione dell'olio extravergine di oliva a
indicazione geografica protetta «Toscano di Seggiano» comprende
l'intero territorio amministrativo dei comuni di cui al punto 2)
dell'art. 3 della Provincia di Grosseto.
b) La zona di estrazione dell'olio extravergine di oliva a
indicazione geografica protetta «Toscano delle Colline Lucchesi»
comprende l'intero territorio amministrativo di cui al punto 3)
dell'art. 3.
c) La zona di estrazione dell'olio extravergine di oliva a
indicazione geografica protetta «Toscano della Lunigiana» comprende
l'intero territorio amministrativo di cui al punto 4) dell'art. 3.
d) La zona di estrazione dell'olio extravergine di oliva a
indicazione geografica protetta «Toscano delle Colline di Arezzo»
comprende l'intero territorio amministrativo di cui al punto 5)
dell'art. 3.
e) La zona di estrazione dell'olio extravergine di oliva a
indicazione geografica protetta «Toscano delle Colline Senesi»
comprende l'intero territorio amministrativo di cui al punto 6)
dell'art. 3.
f) La zona di estrazione dell'olio extravergine di oliva a
indicazione geografica protetta «Toscano delle Colline di Firenze»
comprende l'intero territorio amministrativo di cui al punto 7)
dell'art. 3.
g) La zona di estrazione dell'olio extravergine di oliva a
indicazione geografica protetta «Toscano di Montalbano» comprende
l'intero territorio amministrativo dei comuni indicati al punto 8)
dell'art. 3.
h) La zona di estrazione dell'olio extravergine di oliva a
indicazione geografica protetta «Toscano dei Monti Pisani» comprende
l'intero territorio amministrativo dei comuni indicati al punto 9)
dell'art. 3.
2) Le suddette operazioni di estrazione dell'olio possono essere
effettuate anche in stabilimenti siti nelle immediate vicinanze dei
territori previsti nei precedenti commi 1a), 1b), 1c), 1d), 1e), 1f),
1g), 1h), purche' all'interno del territorio amministrativo della
Regione Toscana.
3) La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio
extravergine di oliva a indicazione geografica protetta «Toscano»
avviene direttamente dalla pianta con mezzi meccanici o per
brucatura.
4) Le olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di
oliva a indicazione geografica protetta di cui all'art. 1 devono
essere sottoposte a lavaggio con acqua e/o con aria; ogni altro
trattamento e' vietato.
5) Per l'estrazione dell'olio extravergine di oliva di cui
all'art. 1 sono ammessi soltanto processi meccanici e fisici atti a
garantire l'ottenimento di oli senza alcuna alterazione delle
caratteristiche qualitative presenti nel frutto.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

1) All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di
oliva a indicazione geografica protetta «Toscano» deve rispondere
alle seguenti caratteristiche:
colore: dal verde al giallo oro con variazione cromatica nel
tempo;
flavor: fruttato da leggero ad intenso accompagnato da uno o
piu' sentori di: oliva verde o matura, mandorla, altra frutta matura,
carciofo, verde di foglia;
sapore: presenza di amaro;
sensazioni tattili: percezione di piccante;
valutazione al panel test: livelli consentiti dalla normativa
vigente;
acidita' massima totale espressa in acido oleico, in peso, non
eccedente g 0,45 per 100 grammi d'olio;
numero perossidi: ≤ 14 meqO2/Kg;
indice di rifrazione a 25°C: in legge;
K 232: in legge;
K 270: in legge;
acido palmitico: 9 - 16 %;
acido palmitoleico: 0,5 - 1,5 %;
acido stearico: 1,1 - 3 %;
acido oleico:70 - 83 %;
acido linoleico: < 10 %;
acido linolenico: < 1,0 %;
acido arachico: < 0,6 %;
acido eicosenoico: ≥ 60 mg/Kg;
biofenoli: ≥ 200 mg/Kg;
tocoferoli: ≥ 150 mg/Kg.
2) All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine
d'oliva a indicazione geografica protetta «Toscano di Seggiano» deve
rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: dorato;
flavor: fruttato da leggero a medio;
sapore: presenza di amaro;
sensazioni tattili: percezione di piccante;
valutazione al panel test: livelli consentiti dalla normativa
vigente;
acidita' massima totale espressa in acido oleico, in peso, non
eccedente g 0,45 per 100 grammi d'olio;
numero perossidi: ≤ 10 meqO2/Kg;
K 232: ≤ 2,0;
K 270: ≤ 0,20.
3) All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di
oliva a indicazione geografica protetta «Toscano delle Colline
Lucchesi» deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: giallo dorato con toni di verde;
flavor: di fruttato da leggero a medio;
sapore: sensazione di dolce;
sensazioni tattili: percezione di piccante;
valutazione al panel test: livelli consentiti dalla normativa
vigente;
acidita' massima totale espressa in. acido oleico, in peso,
inferiore a g 0,45 per 100 grammi di olio;
numero perossidi: ≤ 14 meqO2/Kg;
indice rifrazione: nella norma;
K 232: in legge;
K 270: in legge;
acido palmitico: 9 - 15,5 %;
acido palmitoleico: 0,4 - 1,2 %;
acido stearico: 0,5 - 3 %;
acido oleico: 70 - 80 %;
acido linoleico: < 8 %;
acido linolenico: < 0, 9 %;
acido arachico: < 0,5 %;
acido eicosenoico:< 0,4 %.
4) All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di
oliva a indicazione geografica protetta «Toscano della Lunigiana»
deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: giallo dorato con toni di verde;
flavor: di fruttato da leggero a medio;
sapore: sensazione di dolce;
sensazioni tattili: percezione di piccante;
valutazione al panel test: livelli consentiti dalla normativa
vigente;
acidita' massima totale espressa in acido oleico, in peso,
inferiore a g 0,45 per 100 grammi di olio;
numero perossidi: ≤ 14 meqO2/Kg;
indice rifrazione: nella norma;
K 232: in legge;
K 270: in legge;
acido palmitico: 9 - 15,5 %;
acido palmitoleico: 0,4 - 1,2 %;
acido stearico: 0,5 - 3 %;
acido oleico: 70 - 80 %;
acido linoleico: < 9 %;
acido linolenico: < 0,9 %;
acido arachico: < 0, 5 %;
acido eicosenoico:< 0, 4 %.
5) All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di
oliva a indicazione geografica protetta «Toscano delle Colline di
Arezzo» deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: da verde intenso al giallo con evidenti note cromatiche
verdi;
flavor: fruttato da medio ad intenso;
sapore: presenza di note di amaro da leggero a medio;
sensazioni tattili: percezione di piccante;
valutazione al panel test: livelli consentiti dalla normativa
vigente;
acidita' massima totale espressa in acido oleico, in peso,
inferiore a g 0,45 per 100 grammi di olio;
numero perossidi: ≤ 14 meqO2/Kg;
indice rifrazione: nella norma;
K 232: in legge;
K 270: in legge;
acido palmitico: 9 - 15,5 %;
acido palmitoleico: < 1,5 %;
acido stearico: 1,2 - 2,5 %;
acido oleico: 70 - 81 %;
acido linoleico: < 9 %;
acido linolenico: < 0,9 %.
6) All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di
oliva a indicazione geografica protetta «Toscano delle Colline
Senesi» deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: verde piu' o meno intenso con tonalita' tendenti al
verde giallognolo con leggere note di giallo;
flavor: fruttato da medio ad intenso;
sapore: amaro da leggero a medio;
sensazioni tattili: percezione di piccante;
valutazione al panel test: livelli consentiti dalla normativa
vigente;
acidita' massima totale espressa in acido oleico, in peso,
inferiore a g 0,45 per 100 grammi di olio;
numero perossidi: ≤ 12 meqO2/Kg;
K 232: in legge;
K 270: in legge;
acido palmitico: 9 - 15,5 %;
acido palmitoleico: ≤ 1,3 %;
acido stearico: ≤ 3 %;
acido oleico: 70 - 80 %;
acido linoleico: < 9 %;
acido linolenico: < 0,9 %;
acido arachico: < 0,5 %;
acido eicosenoico: < 0,4 %.
7) All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di
oliva a indicazione geografica protetta «Toscano delle Colline di
Firenze» deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: dal verde al giallo oro con variazione cromatica nel
tempo;
flavor: di fruttato da medio ad intenso;
sapore: amaro da medio intenso;
sensazioni tattili: percezione di piccante;
valutazione al panel test: livelli consentiti dalla normativa
vigente;
acidita' massima totale espressa in acido oleico, in peso non
eccedente g 0,45 per 100 grammi d'olio;
numero perossidi: ≤ 14 meqO2/Kg;
K 232: in legge;
K 270: in legge;
acido palmitico: 9 - 15,5 %;
acido palmitoleico: 0,45 - 1,5%;
acido stearico: 1,1 - 2,5 %;
acido oleico: 70 - 82 %;
acido linoleico: < 9 %;
acido linolenico: < 0,9 %;
biofenoli: ≥ 200 mg/Kg;
tocoferoli: ≥ 150 mg/Kg.
8) All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di
oliva a indicazione geografica protetta «Toscano di Montalbano» deve
rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: dal verde al giallo oro con variazione cromatica nel
tempo;
flavor: fruttato da leggero a medio;
sapore: sensazione di amaro da leggero a medio;
sensazioni tattili: percezione di piccante;
valutazione al panel test: livelli consentiti dalla normativa
vigente;
acidita' massima totale espressa in acido oleico, in peso, non
eccedente g 0,45 per 100 grammi d'olio;
numero perossidi: ≤ 14 meqO2/Kg;
indice di rifrazione a 25°C: in legge;
K 232: in legge;
K 270: in legge;
acido palmitico: 9 - 15,5 %;
acido palmitoleico: 0,5 - 1,5 %;
acido stearico: 1,5 - 3 %;
acido oleico: 70 - 83 %;
acido linoleico: < 9 %;
acido linolenico: < 0,9 %;
acido arachico:< 0,5 %;
acido eicosenoico:< 0,4 %;
biofenoli: ≥ 200 mg/Kg;
tocoferoli: ≥ 150 mg/Kg.
9) All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di
oliva a indicazione geografica protetta «Toscano dei Monti Pisani»
deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: giallo oro con toni di verde;
flavor: fruttato da leggero a medio;
sapore: note di amaro da leggero a medio e/o sensazione dolce;
sensazioni tattili: percezione di piccante;
valutazione al panel test: livelli consentiti dalla normativa
vigente;
acidita' massima totale espressa in acido oleico, in peso, non
eccedente g 0,45 per 100 grammi d'olio;
numero perossidi: ≤ 14 meqO2/Kg;
indice di rifrazione a 25°C: in legge;
K 232: in legge;
K 270: in legge;
acido palmitico: 9 - 15,5 %;
acido palmitoleico: 0,4 - 1,2 %;
acido stearico: 0,5 - 3 %;
acido oleico: 70 - 80%;
acido linoleico: < 9 %;
acido linolenico: < 0,9 %;
acido arachico: < 0, 5 %;
acido eicosenoico: < 0, 4 %.

Art. 7.

Controlli

I controlli sulla conformita' del prodotto al disciplinare sono
svolti da una struttura di controllo conformemente a quanto previsto
dall' art. 72 del regolamento (UE) 1143/2024. Tale struttura
designata e' Toscana certificazione agroalimentare (TCA) S.r.l. -
viale Belfiore n. 9 - 50144 Firenze - Italia -
https://www.tca-srl.org - info@tca-srl.org - tel. +39 055 368850 -
fax +39 055 330368.

Art. 8.

Designazione e presentazione

1) Alla indicazione geografica protetta «Toscano» e' vietata
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal
presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi:
«fine», «scelto», «selezionato», «superiore». Sono ammessi i
riferimenti veritieri e documentabili atti ad evidenziare l'operato
dei singoli produttori, quali: «monovarietale», «raccolto a mano»,
ecc.
2) E' consentito l'uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi
privati purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da
trarre in inganno il consumatore.
3) L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie e loro
localizzazione e' consentito solo se il prodotto e' stato ottenuto
esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte
dell'azienda cosi' come il riferimento al confezionamento
nell'azienda olivicola e' consentito se il confezionamento e'
avvenuto nell'azienda medesima.
4) Le operazioni di confezionamento dell'olio extravergine di
oliva a indicazione geografica protetta di cui all'art. 1 devono
avvenire nell'ambito della Regione Toscana.
5) Ogni menzione geografica aggiuntiva, autorizzata all'art. 1)
del presente disciplinare, deve essere riportata in etichetta con
dimensione non superiore ai caratteri con cui viene indicata
l'indicazione geografica protetta «Toscano».
6) L'uso di altre indicazioni geografiche riferite a comuni,
frazioni, tenute, fattorie da cui l'olio effettivamente deriva deve
essere riportato in caratteri non superiori alla meta' di quelli
utilizzati per la designazione della I.G.P. «Toscano».
7) Il nome della indicazione geografica protetta «Toscano» deve
figurare in etichetta con caratteri chiari ed indelebili in modo da
poter essere distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono
su di essa.
8) E' ammessa l'aggiunta della rappresentazione grafica
(mappa/cartina geografica) del territorio amministrativo della
denominazione tutelata. All'interno della suddetta rappresentazione
grafica e' possibile evidenziare il toponimo dell'effettiva zona di
produzione delle olive.
9) L'olio extravergine di oliva a indicazione geografica protetta
«Toscano», anche accompagnato da una delle menzioni geografiche
aggiuntive indicate all'art. 1, deve essere immesso al consumo in
recipienti idonei, secondo la normativa vigente.
10) E' obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione
delle olive da cui l'olio e' ottenuto esprimendolo con: campagna
olivicola: aaaa/aaaa oppure raccolto, produzione, anno, annata o
altri sinonimi: aaaa.

Art. 9.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando
per ognuna gli input e gli output.
Attraverso l'iscrizione in appositi elenchi degli olivicoltori
(aziende agricole), dei frantoiani e dei confezionatori gestiti dalla
struttura di controllo, e' garantita la rintracciabilita' del
prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei
relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte
dell'organismo di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare
di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 10.

Legame con la zona geografica

La necessita' di regolare l'attivita' di produzione e
commercializzazione dell'olio di oliva in Toscana fu avvertita in
epoca remota. Il primo documento legislativo, che costituisce lo
«Statuto degli oliandoli», risale al 1318, composta da ottantasei
articoli che trattano in maniera organica l'esercizio dell'arte. In
questo documento si ravvisa l'intento di isolare e tutelare la
produzione dell'olio di oliva, nonche' di qualificare gli esercenti
del «distretto» di Firenze, che all'epoca comprendeva buona parte del
territorio regionale. Gli oliandoli, infatti, per poter esercitare
l'attivita' dovevano essere iscritti in un apposito albo. Negli
ultimi anni del 1500, grazie alla politica dei Medici, si verifico'
un ulteriore sviluppo della coltura dell'olivo. Nel 1600 si ha la
suddivisione delle grandi proprieta' in mezzadrie con un ulteriore
sviluppo della coltura che occupo' nel 1700 un ruolo predominante
nell'economia aziendale. Nel corso degli ultimi secoli la
coltivazione dell'olivo ha assunto, in Toscana, una grande importanza
economica ed ambientale modellando, altresi', in modo mirabile il
paesaggio toscano. Il prestigio di cui gode la qualita' della
produzione oleicola toscana e' diffuso in tutto il mondo. Grazie ai
produttori toscani riuniti dal 1982 nel Consorzio regionale dell'olio
toscano (CROEVOTT) e' stata svolta una intensa attivita' di
conoscenza, studio, valorizzazione e promozione del prodotto fino al
riconoscimento della indicazione geografica protetta ottenuta nel
1997.
I fattori che determinano le caratteristiche, la qualita' e la
tipicita' dell'olio extravergine di oliva «Toscano» sono sia di tipo
naturale che umano.
La Toscana si situa al limite settentrionale dell'areale di
coltivazione dell'olivo; ne consegue una produzione di olive per
unita' di superfice quantitativamente modesta e una non completa
maturazione dei frutti che comporta una particolare caratterizzazione
dell'olio prodotto («fruttato» marcato, elevati contenuti di alcuni
componenti chimici minori, ecc.).
Fra i fattori naturali si evidenzia inoltre lo stretto legame
esistente fra l'olivicoltura toscana e la collina (oltre il 90 %
degli oliveti toscani risulta localizzato in aree collinari e
montane). La presenza di piante di olivo rappresenta uno degli
elementi che maggiormente contribuiscono a caratterizzare il
paesaggio tipico della collina toscana. L'ambiente collinare e le
caratteristiche dei terreni certamente influiscono sui risultati
produttivi e qualitativi dell'olivicoltura regionale,
differenziandola da altre realta' caratterizzate da condizioni di
coltivazione profondamente diverse.
Altri fattori che contribuiscono in maniera determinante a
caratterizzare l'olio extravergine di oliva Toscano sono quelli
umani, frutto di secolari tradizioni: la coltivazione dell'olivo
avviene, anche per la giacitura collinare dei terreni, normalmente
con metodi estensivi e con impiego di fertilizzanti e fitofarmaci
assai limitato. I problemi di natura fitopatologica sono in genere
ridotti, grazie alle favorevoli condizioni ambientali, ed anche gli
attacchi di mosca dell'olivo risultano generalmente contenuti. La
raccolta delle olive avviene precocemente e si conclude normalmente
entro un mese, un mese e mezzo. La raccolta avviene normalmente con
distacco dei frutti direttamente dalla pianta e la raccolta delle
olive da terra non viene mai praticata e comunque e' esclusa dal
disciplinare di produzione.
Le olive raccolte vengono rapidamente avviate al processo di
estrazione, operazioni favorite dall'elevato numero di frantoi
presenti in Toscana (circa 400) e la loro diffusione sul territorio
che consente una lavorazione tempestiva anche di piccole partite di
olive ottenendo cosi' altissimi livelli qualitativi grazie anche al
continuo processo di ristrutturazione ed ammodernamento degli
impianti che implementano le piu' attuali tecnologie estrattive.
Il forte attaccamento alla produzione da parte anche dei piu'
piccoli produttori viene valorizzato permettendo, oltre che della IGP
olio extravergine di oliva Toscano, l'uso di menzioni geografiche in
aggiunta al nome principale. Si tratta di zone ben delimitate nelle
quali le condizioni pedologiche e microclimatiche in combinazione con
le varieta' utilizzate conferiscono al prodotto specifiche
peculiarita' qualitative rispondendo cosi' anche alle richieste dei
consumatori piu' esigenti e profondi conoscitori dei territori della
Toscana e del suo pregiato prodotto.

Allegato B

DOCUMENTO UNICO

DOP () IGP (X)

1. Denominazione (denominazioni) [della DOP o IGP]
«Toscano»
2. Stato membro o paese terzo
Italia
3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare
3.1. Tipo di prodotto [cfr. allegato XI]
Classe 1.5. Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di
cui al punto 1
L'Indicazione geografica protetta «Toscano» eventualmente
accompagnata da una delle seguenti menzioni geografiche aggiuntive:
«Seggiano», «Colline Lucchesi», «Colline della Lunigiana», «Colline
di Arezzo, «Colline Senesi», «Colline di Firenze», «Montalbano»,
«Monti Pisani» e' riservata all'olio extra vergine di oliva conforme
a quanto di seguito riportato.
1) All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di
oliva a indicazione geografica protetta «Toscano» deve rispondere
alle seguenti caratteristiche:
colore: dal verde al giallo oro con variazione cromatica nel
tempo;
flavor: fruttato da leggero ad intenso accompagnato da uno o
piu' sentori di oliva verde o matura, mandorla, altra frutta matura,
carciofo, verde di foglia;
sapore: presenza di amaro;
sensazioni tattili: percezione di piccante;
valutazione al panel test: livelli consentiti dalla normativa
vigente;
acidita' massima totale espressa in acido oleico, in peso, non
eccedente g 0,45 per 100 grammi d'olio;
numero perossidi: ≤ 14 meqO2/Kg;
indice di rifrazione a 25°C: in legge;
K 232: in legge;
K 270: in legge;
acido palmitico: 9 - 16 %;
acido palmitoleico: 0,5 - 1,5 %;
acido stearico: 1,1 - 3 %;
acido oleico:70 - 83 %;
acido linoleico: < 10 %;
acido linolenico: < 1,0 %;
acido arachico: < 0,6 %;
acido eicosenoico: ≥ 60 mg/Kg;
biofenoli: ≥ 200 mg/Kg;
tocoferoli: ≥ 150 mg/Kg.
2) All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine
d'oliva a indicazione geografica protetta «Toscano di Seggiano» deve
rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: dorato;
flavor: fruttato da leggero a medio;
sapore: presenza di amaro;
sensazioni tattili: percezione di piccante;
valutazione al panel test: livelli consentiti dalla normativa
vigente;
acidita' massima totale espressa in acido oleico, in peso, non
eccedente g 0,45 per 100 grammi d'olio;
numero perossidi: ≤ 10 meqO2/Kg;
K 232: ≤ 2,0;
K 270: ≤ 0,20.
3) All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di
oliva a indicazione geografica protetta «Toscano delle Colline
Lucchesi» deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: giallo dorato con toni di verde;
flavor: di fruttato da leggero a medio;
sapore: sensazione di dolce;
sensazioni tattili: percezione di piccante;
valutazione al panel test: livelli consentiti dalla normativa
vigente;
acidita' massima totale espressa in acido oleico, in peso,
inferiore a g 0,45 per 100 grammi di olio;
numero perossidi: ≤ 14 meqO2/Kg;
indice rifrazione: nella norma;
K 232: in legge;
K 270: in legge;
acido palmitico: 9 - 15,5 %;
acido palmitoleico: 0,4 - 1,2 %;
acido stearico: 0,5 - 3 %;
acido oleico: 70 - 80 %;
acido linoleico: < 8 %;
acido linolenico: < 0, 9 %;
acido arachico: < 0,5 %;
acido eicosenoico:< 0,4 %.
4) All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di
oliva a indicazione geografica protetta «Toscano della Lunigiana»
deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: giallo dorato con toni di verde;
flavor: di fruttato da leggero a medio;
sapore: sensazione di dolce;
sensazioni tattili: percezione di piccante;
valutazione al panel test: livelli consentiti dalla normativa
vigente;
acidita' massima totale espressa in acido oleico, in peso,
inferiore a g 0,45 per 100 grammi di olio;
numero perossidi: ≤ 14 meqO2/Kg;
indice rifrazione: nella norma;
K 232: in legge;
K 270: in legge;
acido palmitico: 9 - 15,5 %;
acido palmitoleico: 0,4 - 1,2 %
acido stearico: 0,5 - 3 %
acido oleico: 70 - 80 %;
acido linoleico: < 9 %;
acido linolenico: < 0,9 %;
acido arachico: < 0, 5 %;
acido eicosenoico:< 0, 4 %.
5) All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di
oliva a indicazione geografica protetta «Toscano delle Colline di
Arezzo» deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: da verde intenso al giallo con evidenti note cromatiche
verdi;
flavor: fruttato da medio ad intenso;
sapore: presenza di note di amaro da leggero a medio;
sensazioni tattili: percezione di piccante;
valutazione al panel test: livelli consentiti dalla normativa
vigente;
acidita' massima totale espressa in acido oleico, in peso,
inferiore a g 0,45 per 100 grammi di olio;
numero perossidi: ≤ 14 meqO2/Kg;
indice rifrazione: nella norma;
K 232: in legge;
K 270: in legge;
acido palmitico: 9 - 15,5 %;
acido palmitoleico: < 1,5 %;
acido stearico: 1,2 - 2,5 %;
acido oleico: 70 - 81 %;
acido linoleico: < 9 %;
acido linolenico: < 0,9 %.
6) All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di
oliva a indicazione geografica protetta «Toscano delle Colline
Senesi» deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: verde piu' o meno intenso con tonalita' tendenti al
verde giallognolo con leggere note di giallo;
flavor: fruttato da medio ad intenso;
sapore: amaro da leggero a medio;
sensazioni tattili: percezione di piccante;
valutazione al panel test: livelli consentiti dalla normativa
vigente;
acidita' massima totale espressa in acido oleico, in peso,
inferiore a g 0,45 per 100 grammi di olio;
numero perossidi: ≤ 12 meqO2/Kg;
K 232: in legge;
K 270: in legge;
acido palmitico: 9 - 15,5 %;
acido palmitoleico: ≤ 1,3 %;
acido stearico: ≤ 3 %;
acido oleico: 70 - 80 %;
acido linoleico: < 9 %;
acido linolenico: < 0,9 %;
acido arachico: < 0,5 %;
acido eicosenoico: < 0,4 %.
7) All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di
oliva a indicazione geografica protetta «Toscano delle Colline di
Firenze» deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: dal verde al giallo oro con variazione cromatica nel
tempo;
flavor: di fruttato da medio ad intenso;
sapore: amaro da medio intenso;
sensazioni tattili: percezione di piccante;
valutazione al panel test: livelli consentiti dalla normativa
vigente;
acidita' massima totale espressa in acido oleico, in peso non
eccedente g 0,45 per 100 g. d'olio;
numero perossidi: ≤ 14 meqO2/Kg;
K 232: in legge;
K 270: in legge;
acido palmitico: 9 - 15,5 %;
acido palmitoleico: 0,45 - 1,5%;
acido stearico: 1,1 - 2,5 %;
acido oleico: 70 - 82 %;
acido linoleico: < 9 %;
acido linolenico: < 0,9 %;
biofenoli: ≥ 200 mg/Kg;
tocoferoli: ≥ 150 mg/Kg.
8) All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di
oliva a indicazione geografica protetta «Toscano di Montalbano» deve
rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: dal verde al giallo oro con variazione cromatica nel
tempo;
flavor: fruttato da leggero a medio;
sapore: sensazione di amaro da leggero a medio;
sensazioni tattili: percezione di piccante;
valutazione al panel test: livelli consentiti dalla normativa
vigente;
acidita' massima totale espressa in acido oleico, in peso, non
eccedente g 0,45 per 100 grammi d'olio;
numero perossidi: ≤ 14 meqO2/Kg;
indice di rifrazione a 25°C: in legge;
K 232: in legge;
K 270: in legge;
acido palmitico: 9 - 15,5 %;
acido palmitoleico: 0,5 - 1,5 %;
acido stearico: 1,5 - 3 %;
acido oleico: 70 - 83 %;
acido linoleico: < 9 %;
acido linolenico: < 0,9 %;
acido arachico:< 0,5 %;
acido eicosenoico:< 0,4 %;
biofenoli: ≥ 200 mg/Kg;
tocoferoli: ≥ 150 mg/Kg.
9) All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di
oliva a indicazione geografica protetta «Toscano dei Monti Pisani»
deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: giallo oro con toni di verde;
flavor: fruttato da leggero a medio;
sapore: note di amaro da leggero a medio e/o sensazione dolce;
sensazioni tattili: percezione di piccante;
valutazione al panel test: livelli consentiti dalla normativa
vigente;
acidita' massima totale espressa in acido oleico, in peso, non
eccedente g 0,45 per 100 grammi d'olio;
numero perossidi: ≤ 14 meqO2/Kg;
indice di rifrazione a 25°C: in legge;
K 232: in legge;
K 270: in legge;
acido palmitico: 9 - 15,5 %;
acido palmitoleico: 0,4 - 1,2 %;
acido stearico: 0,5 - 3 %;
acido oleico: 70 - 80%;
acido linoleico: < 9 %;
acido linolenico: < 0,9 %;
acido arachico: < 0, 5 %;
acido eicosenoico: < 0, 4 %.
3.3. Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie
prime (solo per i prodotti trasformati)
L'indicazione geografica protetta «Toscano», deve essere ottenuta
dalle seguenti varieta' di olive presenti, da sole o congiuntamente,
negli oliveti: Americano, Arancino, Ciliegino, Frantoio, Grappolo,
Gremignolo, Grossolana, Larcianese, Lazzero, Leccino, Leccio del
Corno, Leccione, Madonna dell'Impruneta, Marzio, Maurino, Melaiolo,
Mignolo, Moraiolo, Morchiaio, Olivastra Seggianese, Olivella,
Pendolino, Pesciatino, Piangente, Punteruolo, Razzaio, Razzo,
Rossellino, Rossello, San Francesco, Santa Caterina, Scarlinese,
Tondello e altre varieta' comunque iscritte nel Repertorio regionale
del germoplasma autoctono toscano istituito ai sensi della legge
regionale n. 64 del 16 novembre 2004. Possono, inoltre, concorrere,
negli oliveti gia' iscritti al sistema di controllo all'entrata in
vigore del presente disciplinare, altre varieta' fino ad un massimo
del 5%.
3.4. Fasi specifiche della produzione che devono aver luogo nella
zona geografica delimitata
Tutte le fasi del processo di produzione: coltivazione, raccolta
e oleificazione devono avvenire nella zona geografica delimitata.
3.5. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura,
confezionamento, ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione
registrata
L'olio extravergine di oliva a indicazione geografica protetta
«Toscano» deve essere confezionato nella zona geografica delimitata e
immesso al consumo in recipienti idonei, secondo la normativa
vigente.
L'olio extravergine di oliva a indicazione geografica protetta
«Toscano» gia' prima del suo riconoscimento come IGP, si caratterizza
per una forte reputazione qualitativa internazionale. Solo un
controllo stringente prima dell'immissione al consumo, anche delle
fasi a valle della produzione come il confezionamento, permette di
garantire ai consumatori le qualita' specifiche del prodotto e di
interrompere prontamente ogni avvio di frode commerciale, come
dimostrano le proficue collaborazioni di questi anni del Consorzio di
tutela con gli organismi preposti fino all'Interpol.
3.6. Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui
si riferisce la denominazione registrata
Alla indicazione geografica protetta «Toscano» e' vietata
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal
presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi:
«fine», «scelto», «selezionato», «superiore». Sono ammessi i
riferimenti veritieri e documentabili atti ad evidenziare l'operato
dei singoli produttori, quali: «monovarietale», «raccolto a mano»,
ecc.
E' consentito l'uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi
privati purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da
trarre in inganno il consumatore.
L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie e loro localizzazione
territoriale e' consentito solo se il prodotto e' stato ottenuto
esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte
dell'azienda cosi' come il riferimento al confezionamento
nell'azienda olivicola e' consentito se il confezionamento e'
avvenuto nell'azienda medesima.
L'uso di altre indicazioni geografiche riferite a comuni,
frazioni, tenute, fattorie da cui l'olio effettivamente deriva deve
essere riportato in caratteri non superiori alla meta' di quelli
utilizzati per la designazione della I.G.P. «Toscano».
Il nome della indicazione geografica protetta «Toscano» deve
figurare in etichetta con caratteri chiari ed indelebili in modo da
poter essere distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono
su di essa.
E' ammessa l'aggiunta della rappresentazione grafica
(mappa/cartina geografica) del territorio amministrativo della
denominazione tutelata. All'interno della suddetta rappresentazione
grafica e' possibile evidenziare il toponimo dell'effettiva zona di
produzione delle olive.
E' obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione
delle olive da cui l'olio e' ottenuto esprimendolo con: campagna
olivicola: aaaa/aaaa, oppure, raccolto, produzione, anno, annata o
altri sinonimi: aaaa.
4. Delimitazione concisa della zona geografica
La zona di produzione dell'olio extra vergine di oliva Toscano
IGP comprende l'intero territorio amministrativo della Regione
Toscana.
5. Legame con la zona geografica
La necessita' di regolare l'attivita' di produzione e
commercializzazione dell'olio di oliva in Toscana fu avvertita in
epoca remota. Il primo documento legislativo, che costituisce lo
«Statuto degli oliandoli», risale al 1318, composta da ottantasei
articoli che trattano in maniera organica l'esercizio dell'arte. In
questo documento si ravvisa l'intento di isolare e tutelare la
produzione dell'olio di oliva, nonche' di qualificare gli esercenti
del «distretto» di Firenze, che all'epoca comprendeva buona parte del
territorio regionale. Gli oliandoli, infatti, per poter esercitare
l'attivita' dovevano essere iscritti in un apposito albo. Negli
ultimi anni del 1500, grazie alla politica dei Medici, si verifico'
un ulteriore sviluppo della coltura dell'olivo. Nel 1600 si ha la
suddivisione delle grandi proprieta' in mezzadrie con un ulteriore
sviluppo della coltura che occupo' nel 1700 un ruolo predominante
nell'economia aziendale. Nel corso degli ultimi secoli la
coltivazione dell'olivo ha assunto, in Toscana, una grande importanza
economica ed ambientale modellando, altresi', in modo mirabile il
paesaggio toscano. Il prestigio di cui gode la qualita' della
produzione oleicola toscana e' diffuso in tutto il mondo. Grazie ai
produttori toscani riuniti dal 1982 nel Consorzio regionale dell'olio
toscano (CROEVOTT) e' stata svolta una intensa attivita' di
conoscenza, studio, valorizzazione e promozione del prodotto fino al
riconoscimento della indicazione geografica protetta ottenuta nel
1997.
I fattori che determinano le caratteristiche, la qualita' e la
tipicita' dell'olio extravergine di oliva «Toscano» sono sia di tipo
naturale che umano.
La Toscana si situa al limite settentrionale dell'areale di
coltivazione dell'olivo; ne consegue una produzione di olive per
unita' di superfice quantitativamente modesta e una non completa
maturazione dei frutti che comporta una particolare caratterizzazione
dell'olio prodotto («fruttato» marcato, elevati contenuti di alcuni
componenti chimici minori, ecc.).
Fra i fattori naturali si evidenzia inoltre lo stretto legame
esistente fra l'olivicoltura toscana e la collina (oltre il 90 %
degli oliveti toscani risulta localizzato in aree collinari e
montane).
La presenza di piante di olivo rappresenta uno degli elementi che
maggiormente contribuiscono a caratterizzare il paesaggio tipico
della collina toscana. L'ambiente collinare e le caratteristiche dei
terreni certamente influiscono sui risultati produttivi e qualitativi
dell'olivicoltura regionale, differenziandola da altre realta'
caratterizzate da condizioni di coltivazione profondamente diverse.
Altri fattori che contribuiscono in maniera determinante a
caratterizzare l'olio extravergine di oliva Toscano sono quelli
umani, frutto di secolari tradizioni: la coltivazione dell'olivo
avviene, anche per la giacitura collinare dei terreni, normalmente
con metodi estensivi e con impiego di fertilizzanti e fitofarmaci
assai limitato. I problemi di natura fitopatologica sono in genere
ridotti, grazie alle favorevoli condizioni ambientali, ed anche gli
attacchi di mosca dell'olivo risultano generalmente contenuti. La
raccolta delle olive avviene precocemente e si conclude normalmente
entro un mese, un mese e mezzo. La raccolta avviene normalmente con
distacco dei frutti direttamente dalla pianta e la raccolta delle
olive da terra non viene mai praticata e comunque e' esclusa dal
disciplinare di produzione.
Le olive raccolte vengono rapidamente avviate al processo di
estrazione, operazioni favorite dall'elevato numero di frantoi
presenti in Toscana (circa 400) e la loro diffusione sul territorio
che consente una lavorazione tempestiva anche di piccole partite di
olive ottenendo cosi' altissimi livelli qualitativi grazie anche al
continuo processo di ristrutturazione ed ammodernamento degli
impianti che implementano le piu' attuali tecnologie estrattive.
Il forte attaccamento alla produzione da parte anche dei piu'
piccoli produttori viene valorizzato permettendo, oltre che della IGP
olio extravergine di oliva Toscano, l'uso di menzioni geografiche in
aggiunta al nome principale. Si tratta di zone ben delimitate nelle
quali le condizioni pedologiche e microclimatiche in combinazione con
le varieta' utilizzate conferiscono al prodotto specifiche
peculiarita' qualitative rispondendo cosi' anche alle richieste dei
consumatori piu' esigenti e profondi conoscitori dei territori della
Toscana e del suo pregiato prodotto.

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