Toscano Igp - Olio di oliva extravergine - Proposta di modifica ordinaria al disciplinare di produzione - 2024
Proposta di modifica ordinaria al disciplinare di produzione della IGP Toscana Olio di oliva extravergine
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
PROVVEDIMENTO 27 giugno 2024
Proposta di modifica ordinaria al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Toscana». (24A03487)
(GU n.159 del 9-7-2024)
IL DIRETTORE GENERALE
della direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare
Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualita' dei prodotti
agricoli e alimentari;
Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche
dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonche'
alle specialita' tradizionali garantite e alle indicazioni
facoltative di qualita' per i prodotti agricoli, che modifica i
regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che
abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012, entrato in vigore il 13
maggio 2024;
Visto l'art. 24 del regolamento (UE) 2024/1143, rubricato
«Modifiche di un disciplinare» e, in particolare, il paragrafo 9
secondo il quale le modifiche ordinarie di un disciplinare sono
valutate e approvate dagli Stati membri o dai paesi terzi nel cui
territorio e' situata la zona geografica del prodotto in questione e
sono comunicate alla Commissione;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1,
lettera d);
Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello
generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni,
del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri,
registrato dalla Corte dei conti al n. 337 in data 7 marzo 2024;
Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la
promozione della qualita' agroalimentare del 30 aprile 2024, n.
193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024 n. 999, con
il quale e' stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di
direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualita'
certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli,
agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della direzione;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 14 ottobre 2013, n. 12511, recante disposizioni nazionali
per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualita'
dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG;
Vista l'istanza presentata, nel quadro della procedura prevista dal
regolamento (UE) n. 1151/2012, successivamente abrogato dal sopra
citato regolamento (UE) 2024/1143, dal Consorzio per la tutela
dell'olio extravergine di oliva toscano IGP, che possiede i requisiti
previsti dall'art. 13, comma 1 del decreto 14 ottobre 2013, n. 12511,
intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della
denominazione di origine protetta (IGP) «Toscano», registrata con
regolamento (CE) n. 664/98 della Commissione del 20 marzo 1998,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee - L 87
del 20 marzo 1998;
Considerato che le modifiche richieste possono essere considerate
ordinarie, ai sensi dell'art. 24 del regolamento (UE) 2024/1143;
Acquisito il parere positivo delle Regione Toscana competente per
territorio circa la richiesta di modifica;
Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione dell'allegato
disciplinare di produzione della I.G.P. «Toscano» cosi' come
modificato;
Provvede:
Ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 14 ottobre 2013, n.
12511, alla pubblicazione dell'allegata proposta di disciplinare di
produzione della indicazione geografica protetta «Toscano».
Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla
presente proposta di modifica, dovranno essere presentate, al
Ministero dell'agricoltura della sovranita' alimentare e delle
foreste - Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica -
Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare -
Ufficio PQA 1, Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, indirizzo
PECaoo.pqa@pec.masaf.gov.it - entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
della presente proposta dai soggetti aventi legittimo interesse e
costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto
Ministero.
Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo
il loro superamento a seguito della valutazione ministeriale, la
modifica ordinaria al disciplinare di produzione della I.G.P
«Toscano» sara' approvata con apposito provvedimento e comunicata
alla Commissione europea.
Roma, 27 giugno 2024
Il direttore generale: Iacovoni
Allegato
Disciplinare di produzione «Toscano» IGP
Art. 1.
Denominazione
L'indicazione geografica protetta «Toscano», eventualmente
accompagnata da una delle seguenti menzioni geografiche aggiuntive:
«Seggiano», «Colline Lucchesi», «Colline della Lunigiana», «Colline
di Arezzo», «Colline Senesi», «Colline di Firenze», «Montalbano»,
«Monti Pisani» e' riservata all'olio di oliva rispondente alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di
produzione.
Art. 2.
Varieta'
1) L'indicazione geografica protetta «Toscano», senza alcuna
menzione geografica aggiuntiva, deve essere ottenuta dalle seguenti
varieta' di olive presenti, da sole o congiuntamente, negli oliveti:
Americano, Arancino, Ciliegino, Frantoio, Grappolo, Gremignolo,
Grossolana, Larcianese, Lazzero, Leccino, Leccio del Corno, Leccione,
Madonna dell'Impruneta, Marzio, Maurino, Melaiolo, Mignolo, Moraiolo,
Morchiaio, Olivastra Seggianese, Olivella, Pendolino, Pesciatino,
Piangente, Punteruolo, Razzaio, Razzo, Rossellino, Rossello, San
Francesco, Santa Caterina, Scarlinese, Tondello e altre varieta'
comunque iscritte nel Repertorio Regionale del Germoplasma Autoctono
Toscano istituito ai sensi della legge regionale n. 64 del 16
novembre 2004. Possono, inoltre, concorrere, negli oliveti gia'
iscritti al sistema di controllo all'entrata in vigore del presente
disciplinare, altre varieta' fino ad un massimo del 5%.
2) La menzione geografica aggiuntiva «Seggiano» e' riservata
all'olio extravergine di oliva «Toscano» ottenuto dalle olive
provenienti dagli oliveti composti dalla varieta' Olivastra
Seggianese. Sono, altresi', ammesse le olive di altre varieta' nella
misura massima del 5% tra quelle indicate al punto 1).
3) La menzione geografica aggiuntiva «Colline Lucchesi» e'
riservata all'olio extravergine di oliva «Toscano» ottenuto dalle
olive delle seguenti varieta': Frantoio o Frantoiana fino al 90%,
Leccino fino al 20%. Possono inoltre concorrere le olive di altre
varieta' di olivo in misura massima del 15% tra quelle indicate al
punto 1).
4) La menzione geografica aggiuntiva «Colline della Lunigiana» e'
riservata all'olio extravergine di oliva «Toscano» ottenuto dalle
olive delle seguenti varieta': Frantoio o Frantoiana fino al 90%,
Leccino fino al 20%. Possono inoltre concorrere le olive di altre
varieta' di olivo tra quelle indicate al punto 1).
5) La menzione geografica aggiuntiva «Colline di Arezzo» e'
riservata all'olio extravergine di oliva «Toscano» ottenuto dalle
seguenti varieta' presenti, da sole o congiuntamente, negli oliveti
per almeno l'80%: Frantoio, Moraiolo e Leccino. Possono, inoltre,
concorrere altre varieta' in misura massima del 15% tra quelle
indicate al punto 1).
6) La menzione geografica aggiuntiva «Colline Senesi» e'
riservata all'olio extravergine di oliva «Toscano» ottenuto dalle
seguenti varieta' presenti, da sole o congiuntamente, negli oliveti
per almeno l'85%: Correggiolo o Frantoio, Moraiolo, Leccino,
Olivastra. Possono concorrere fino ad un massimo del 15% le varieta':
Maurino, Pendolino, Morchiaio, Mignolo, unitamente ad altre varieta'
autoctone tra quelle indicate al punto 1).
7) La menzione geografica aggiuntiva «Colline di Firenze» e'
riservata all'olio extravergine di oliva «Toscano» ottenuto dalle
seguenti varieta' presenti, da sole o congiuntamente, negli oliveti
fino al 100%: Frantoio, Moraiolo, Leccino, Pendolino, Leccio del
Corno, Madonna dell'Impruneta, Morchiaio, Maurino, Piangente,
Pesciatino, e loro sinonimi. Possono concorrere altre varieta' tra
quelle indicate al punto 1) in misura non superiore al 20%.
8) La menzione geografica aggiuntiva «Montalbano» e' riservata
all'olio extravergine di oliva «Toscano» ottenuto dalle seguenti
varieta' presenti, da sole o congiuntamente, negli oliveti fino al
100%: Leccino, Moraiolo, Frantoio, Pendolino, Rossellino, Piangente.
Possono concorrere altre varieta' tra quelle indicate al punto 1)
presenti negli oliveti in misura non superiore al 20%.
9) La menzione geografica aggiuntiva «Monti Pisani» e' riservata
all'olio extravergine di oliva «Toscano» ottenuto dalle seguenti
varieta' presenti, da sole o congiuntamente, negli oliveti per almeno
il 60%: Frantoio, Moraiolo, Leccino, Razzo. Possono, altresi',
concorrere tutte le altre varieta' tra quelle indicate al punto 1).
Art. 3.
Zona di produzione
1) La zona di produzione delle olive destinate alla produzione
dell'olio extravergine di oliva a indicazione geografica protetta
«Toscano» comprende, nell'ambito del territorio amministrativo della
Regione Toscana, i territori olivati della regione idonei a
conseguire le produzioni con le caratteristiche qualitative previste
nel presente disciplinare di produzione.
2) La zona di produzione delle olive destinate alla produzione
dell'olio extravergine di oliva a indicazione geografica protetta
«Toscano di Seggiano» comprende, in Provincia di Grosseto, l'intero
territorio amministrativo dei comuni di Arcidosso, Castel del Piano,
e Seggiano, Cinigiano, Santa Fiora e Roccalbegna.
3) La zona di produzione delle olive dell'olio extravergine di
oliva «Toscano delle Colline Lucchesi» comprende, nell'ambito del
territorio amministrativo della Provincia di Lucca, i territori
olivati della provincia medesima idonei a conseguire le produzioni
con le caratteristiche qualitative previste nel presente
disciplinare.
4) La zona di produzione delle olive dell'olio extravergine di
oliva «Toscano delle Colline della Lunigiana» comprende, nell'ambito
del territorio amministrativo della Provincia di Massa Carrara, in
tutto o in parte i territori olivati ricadenti nei seguenti comuni
della provincia medesima idonei a conseguire le produzioni con le
caratteristiche qualitative previste nel presente disciplinare:
Fosdinovo, Aulla, Fivizzano, Casola Lunigiana, Licciana Nardi,
Villafranca Lunigiana, Podenzana, Tresana, Mulazzo, Bagnone,
Filattiera, Pontremoli, Comano, Zeri e i territori a Nord della
Strada Statale Aurelia (S.S. 1) dei comuni di Montignoso, Massa e
Carrara.
5) La zona di produzione delle olive destinate alla produzione
dell'olio extravergine di oliva a indicazione geografica protetta
«Toscano delle Colline di Arezzo» comprende, nell'ambito del
territorio amministrativo della Provincia di Arezzo, i territori
olivati della provincia medesima idonei a conseguire le produzioni
con le caratteristiche qualitative del presente disciplinare.
6) La zona di produzione delle olive destinate alla produzione
dell'olio extravergine di oliva a indicazione geografica protetta
«Toscano delle Colline Senesi» comprende, nell'ambito del territorio
amministrativo della Provincia di Siena, i territori olivati della
provincia medesima idonei a conseguire le produzioni con le
caratteristiche qualitative del presente disciplinare.
7) La zona di produzione delle olive destinate alla produzione
dell'olio extravergine di oliva a indicazione geografica protetta
«Toscano delle Colline di Firenze» comprende, nell'ambito del
territorio amministrativo delle province di Firenze e Prato, i
territori olivati ricadenti nei seguenti comuni: Bagno a Ripoli,
Barberino di Mugello, Barberino Tavarnelle, Borgo San Lorenzo,
Calenzano, Campi Bisenzio, Cantagallo, Castelfiorentino, Certaldo,
Dicomano, Empoli, Fiesole, Figline e Incisa Valdarno, Firenze,
Firenzuola, Fucecchio, Gambassi Terme, Greve in Chianti, Impruneta,
Lastra a Signa, Londa, Marradi, Montaione, Montelupo, Montemurlo,
Montespertoli, Palazzuolo sul Senio, Pelago, Pontassieve, Prato,
Reggello, Rignano sull'Arno, Rufina, San Casciano Val di Pesa, San
Godenzo, San Piero a Sieve, Scandicci, Scarperia, Sesto Fiorentino,
Signa, Vaglia, Vaiano, Vernio, Vicchio, idonei a conseguire le
produzioni con le caratteristiche qualitative previste nel presente
disciplinare di produzione.
8) La zona di produzione delle olive destinate alla produzione
dell'olio extravergine di oliva a indicazione geografica protetta
«Toscano di Montalbano» comprende, nell'ambito del territorio
amministrativo della Provincia di Pistoia, Firenze e Prato, i
territori olivati ricadenti nei confini amministrativi dei seguenti
comuni: Capraia e Limite, Carmignano, Cerreto Guidi, Fucecchio,
Lamporecchio, Larciano, Monsummano Terme, Poggio a Caiano, Pistoia,
Quarrata, Serravalle Pistoiese, Vinci, idonei a conseguire le
produzioni con le caratteristiche qualitative previste nel presente
disciplinare di produzione.
9) La zona di produzione delle olive destinate alla produzione
dell'olio extravergine di oliva a indicazione geografica protetta
«Toscano dei Monti Pisani» comprende, nell'ambito del territorio
amministrativo della Provincia di Pisa, i territori olivati compresi
nei confini amministrativi dei comuni di Buti, Calci, San Giuliano
Terme, Vicopisano, Vecchiano, idonei a conseguire le produzioni con
le caratteristiche qualitative previste nel presente disciplinare di
produzione.
Art. 4.
Caratteristiche di coltivazione
1) Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti destinati
alla produzione dell'olio extra vergine di oliva a indicazione
geografica protetta «Toscano» e delle menzioni geografiche aggiuntive
devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e,
comunque, atte a conferire alle olive ed all'olio derivato le
specifiche caratteristiche qualitative. I sesti di impianto, le forme
di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere razionali dal
punto di vista agronomico, ma tali da non modificare le
caratteristiche dell'olivo e dell'olio.
2) I produttori interessati possono rivendicare in tutto o in
parte l'uso di menzioni geografiche aggiuntive, purche' le olive
provengano da oliveti ricadenti entro i limiti geografici stabiliti
dal disciplinare di produzione delle singole menzioni geografiche di
cui all'art. 3 e purche' siano state iscritte per l'uso di una o piu'
menzioni geografiche aggiuntive.
3a) Per la produzione dell'olio extravergine d'oliva a
indicazione geografica protetta «Toscano di Seggiano» sono da
considerarsi idonei gli oliveti compresi nella zona di produzione
descritta al punto 2 dell'art. 3 posti al di sotto della zona
climatica del castagno del Monte Amiata, individuata dal limite delle
trachiti vulcaniche, i cui terreni siano di natura pliocenica e che
si trovino entro un limite altimetrico di 650 metri s.l.m.
3b) Per la produzione dell'olio extravergine di oliva a
indicazione geografica protetta «Toscano delle Colline Lucchesi» sono
da considerarsi idonei gli oliveti collinari compresi nella zona
descritta al punto 3 dell'art. 3; la natura geologica dei terreni di
origine eocenica puo' essere di composizione varia e rappresentata da
quote importanti di Galestro, Calcare ed Alberese.
3c) Per la produzione dell'olio extravergine di oliva a
indicazione geografica protetta «Toscano della Lunigiana» sono da
considerarsi idonei gli oliveti compresi nella zona descritta al
punto 4 dell'art. 3; la natura geologica dei terreni di origine
eocenica puo' essere di composizione varia e rappresentata da quote
importanti di Galestro, Calcare ed Alberese.
3d) Per la produzione dell'olio extravergine di oliva a
indicazione geografica protetta «Toscano delle Colline di Arezzo»
sono da considerarsi idonei gli oliveti collinari compresi nella zona
descritta al punto 5 dell'art. 3.
3e) Per la produzione dell'olio extravergine di oliva a
indicazione geografica protetta «Toscano delle Colline Senesi» sono
da considerarsi idonei gli oliveti collinari compresi nella zona
descritta al punto 6 dell'art. 3. Sono pertanto idonei gli oliveti
siti tra i 200 e i 650 metri s.l.m. in zone pedologicamente
riconducibili ai tipi: calcareo/argillose ricche di scheletro
dell'Eocene e dell'oligocene (alberesi, scisti argillosi, arenarie e
conglomerati); sabbio/limo/argillose del Pliocene post-Pliocene;
calcareo/argillose, anch'esse ricche di scheletro, da calcarei
cavernosi (travertini) del Miocene e del quaternario recente;
sabbio/limo/argillose del Pliocene e post-Pliocene. Sono escluse le
plaghe pianeggianti di fondovalle, quelle eccessivamente argillose, e
comunque gli altri micro-centri in cui tradizionalmente la coltura
olivicola non ha mai trovato favorevole riscontro produttivo e di
longevita'.
3f) Per la produzione dell'olio extravergine di oliva a
indicazione geografica protetta «Toscano delle Colline di Firenze»
sono da considerarsi idonei gli oliveti collinari compresi nella zona
descritta al punto 7 dell'art. 3 siti entro una altitudine compresa
tra 100 e oltre 600 metri s.l.m. in zone caratterizzate da terreni
provenienti da substrati sabbiosi (sabbie del Pliocene e del
Villafranchiano) e arenacei (Pietraforte del Cretaceo, Arenarie
dell'Eocene, Oligocene e Miocene) insieme a quelli provenienti da
conglomerati del Miocene, nonche' da substrati argillosi (argille
scagliose, scisti, varicolari e marne argillose) e da substrati
calcarei (calcari triassici, alberesi, e travertini del quaternario).
3g) Per la produzione dell'olio extravergine di oliva a
indicazione geografica protetta «Toscano di Montalbano» sono da
considerarsi idonei gli oliveti compresi nella zona, descritta al
punto 8 dell'art. 3 e comunque atti a conferire agli oli le
tradizionali caratteristiche qualitative.
3h) Per la produzione dell'olio extravergine di oliva a
indicazione geografica protetta «Toscano dei Monti Pisani» sono da
considerarsi idonei gli oliveti collinari compresi nella zona
descritta al punto 9 dell'art. 3, siti in zone caratterizzate da
terreni provenienti da substrati pedologici costituiti da scisti
metamorfici, depositi alluvionali, recenti antichi, conglomerati.
4) La data ultima di raccolta per la produzione dell'olio
extravergine di oliva a indicazione geografica protetta «Toscano»
viene fissata al 15 dicembre.
5) La produzione massima di olive, degli oliveti destinati alla
produzione dell'olio extravergine di olive «Toscano» IGP, non puo'
superare i Kg 9.000 per ettaro per gli impianti specializzati, mentre
negli oliveti in coltura promiscua la produzione media di olive per
pianta non potra' superare i Kg 50.
Art. 5.
Modalita' di oleificazione
1) La zona di estrazione dell'olio extravergine di oliva a
indicazione geografica protetta «Toscano» comprende l'intero
territorio amministrato dalla Regione Toscana:
a) la zona di estrazione dell'olio extravergine di oliva a
indicazione geografica protetta «Toscano di Seggiano» comprende
l'intero territorio amministrativo dei comuni di cui al punto 2)
dell'art. 3 della Provincia di Grosseto;
b) la zona di estrazione dell'olio extravergine di oliva a
indicazione geografica protetta «Toscano delle Colline Lucchesi»
comprende l'intero territorio amministrativo di cui al punto 3)
dell'art. 3;
c) la zona di estrazione dell'olio extravergine di oliva a
indicazione geografica protetta «Toscano della Lunigiana» comprende
l'intero territorio amministrativo di cui al punto 4) dell'art. 3;
d) la zona di estrazione dell'olio extravergine di oliva a
indicazione geografica protetta «Toscano delle Colline di Arezzo»
comprende l'intero territorio amministrativo di cui al punto 5)
dell'art. 3;
e) la zona di estrazione dell'olio extravergine di oliva a
indicazione geografica protetta «Toscano delle Colline Senesi»
comprende l'intero territorio amministrativo di cui al punto 6)
dell'art. 3;
f) la zona di estrazione dell'olio extravergine di oliva a
indicazione geografica protetta «Toscano delle Colline di Firenze»
comprende l'intero territorio amministrativo di cui al punto 7)
dell'art. 3;
g) la zona di estrazione dell'olio extravergine di oliva a
indicazione geografica protetta «Toscano di Montalbano» comprende
l'intero territorio amministrativo dei comuni indicati al punto 8)
dell'art. 3;
h) la zona di estrazione dell'olio extravergine di oliva a
indicazione geografica protetta «Toscano dei Monti Pisani» comprende
l'intero territorio amministrativo dei comuni indicati al punto 9)
dell'art. 3.
2) Le suddette operazioni di estrazione dell'olio possono essere
effettuate anche in stabilimenti siti nelle immediate vicinanze dei
territori previsti nei precedenti commi 1a), 1b), 1c), 1d), 1e), 1f),
1g), 1h), purche' all'interno del territorio amministrativo della
Regione Toscana.
3) La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio
extravergine di oliva a indicazione geografica protetta «Toscano»
avviene direttamente dalla pianta con mezzi meccanici o per
brucatura.
4) Le olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di
oliva a indicazione geografica protettadi cui all'art. 1 devono
essere sottoposte a lavaggio con acqua e/o con aria; ogni altro
trattamento e' vietato.
5) Per l'estrazione dell'olio extravergine di oliva di cui
all'art. 1 sono ammessi soltanto processi meccanici e fisici atti a
garantire l'ottenimento di oli senza alcuna alterazione delle
caratteristiche qualitative presenti nel frutto.
Art. 6.
Caratteristiche al consumo
1) All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di
oliva a indicazione geografica protetta «Toscano» deve rispondere
alle seguenti caratteristiche:
colore: dal verde al giallo oro con variazione cromatica nel
tempo;
flavor: fruttato da leggero ad intenso accompagnato da uno o
piu' sentori di: oliva verde o matura, mandorla, altra frutta matura,
carciofo, verde di foglia;
sapore: presenza di amaro;
sensazioni: tattili: percezione di piccante;
valutazione: al panel test: livelli consentiti dalla normativa
vigente;
acidita': massima totale espressa in acido oleico, in peso, non
eccedente g 0,45 per 100 grammi d'olio;
numero: perossidi: ≤ 14 meq02/Kg;
indice di rifrazione a 25°C: in legge;
K 232: in legge;
K 270: in legge;
acido palmitico: 9 - 16%;
acido palmitoleico: 0,5 - 1,5%;
acido stearico: 1,1 - 3%;
acido oleico:70 - 83%;
acido linoleico: < 10%;
acido linolenico: < 1,0%;
acido arachico: < 0,6%;
acido eicosenoico: ≥ 60 mg/Kg;
biofenoli: ≥ 200 mg/Kg;
tocoferoli: ≥ 150 mg/Kg.
2) All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine
d'oliva a indicazione geografica protetta «Toscano di Seggiano» deve
rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: dorato;
flavor: fruttato da leggero a medio;
sapore: presenza di amaro;
sensazioni tattili: percezione di piccante;
valutazione al Panel test: livelli consentiti dalla normativa
vigente;
acidita' massima totale espressa in acido oleico, in peso, non
eccedente g 0,45 per 100 grammi d'olio;
numero perossidi: ≤ 10 meqO2/Kg;
K 232: ≤ 2,0;
K 270: ≤ 0,20.
3) All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di
oliva a indicazione geografica protetta «Toscano delle Colline
Lucchesi» deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: giallo dorato con toni di verde;
flavor: di fruttato da leggero a medio;
sapore: sensazione di dolce;
sensazioni tattili: percezione di piccante;
valutazione al panel test: livelli consentiti dalla normativa
vigente;
acidita' massima totale espressa in. acido oleico, in peso,
inferiore a g 0,45 per 100 grammi di olio;
numero perossidi: ≤ 14 meqO2/Kg;
indice rifrazione: nella norma;
K 232: in legge;
K 270: in legge;
acido palmitico: 9 - 15,5%;
acido palmitoleico: 0,4 - 1,2%;
acido stearico: 0,5 - 3%;
acido oleico: 70 - 80%;
acido linoleico: < 8%;
acido linolenico: < 0, 9%;
acido arachico: < 0,5%;
acido eicosenoico:< 0,4%.
4) All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di
oliva a indicazione geografica protetta «Toscano della Lunigiana»
deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: giallo dorato con toni di verde;
flavor: di fruttato da leggero a medio;
sapore: sensazione di dolce;
sensazioni tattili: percezione di piccante;
valutazione al panel test: livelli consentiti dalla normativa
vigente;
acidita' massima totale espressa in acido oleico, in peso,
inferiore a g 0,45 per 100 grammi di olio;
numero perossidi: ≤ 14 meqO2/Kg;
indice rifrazione: nella norma;
K 232: in legge;
K 270: in legge;
acido palmitico: 9 - 15,5%;
acido palmitoleico: 0,4 - 1,2%;
acido stearico: 0,5 - 3%;
acido oleico: 70 - 80%;
acido linoleico: < 9%;
acido linolenico: < 0,9%;
acido arachico: < 0, 5%;
acido eicosenoico:< 0, 4%.
5) All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di
oliva a indicazione geografica protetta «Toscano delle Colline di
Arezzo» deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: da verde intenso al giallo con evidenti note cromatiche
verdi;
flavor: fruttato da medio ad intenso;
sapore: presenza di note di amaro da leggero a medio;
sensazioni tattili: percezione di piccante;
valutazione l panel test: livelli consentiti dalla normativa
vigente;
acidita' massima totale espressa in acido oleico, in peso,
inferiore a g 0,45 per 100 grammi di olio;
numero perossidi: ≤ 14 meqO2/Kg;
indice rifrazione: nella norma;
K 232: in legge;
K 270: in legge;
acido palmitico: 9 - 15,5%;
acido palmitoleico: < 1,5%;
acido stearico: 1,2 - 2,5%;
acido oleico: 70 - 81%;
acido linoleico: < 9%;
acido linolenico: < 0,9%.
6) All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di
oliva a indicazione geografica protetta «Toscano delle Colline
Senesi» deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: verde piu' o meno intenso con tonalita' tendenti al
verde giallognolo con leggere note di giallo;
flavor: fruttato da med;
sapore: amaro da leggero a medio;
sensazioni tattili: percezione di piccante;
valutazione al panel test: livelli consentiti dalla normativa
vigente;
acidita' massima totale espressa in acido oleico, in peso,
inferiore a g 0,45 per 100 grammi di olio;
numero perossidi: ≤ 12 meqO2/Kg;
K 232: in legge;
K 270: in legge;
acido palmitico: 9 - 15,5%;
acido palmitoleico: ≤ 1,3%;
acido stearico: ≤ 3%;
acido oleico: 70 - 80%;
acido linoleico: < 9%;
acido linolenico: < 0,9%;
acido arachico: < 0,5%;
acido eicosenoico: < 0,4%.
7) All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di
oliva a indicazione geografica protetta «Toscano delle Colline di
Firenze» deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: dal verde al giallo oro con variazione cromatica nel
tempo;
flavor: di fruttato da medio ad intenso;
sapore: amaro da medio intenso;
sensazioni tattili: percezione di piccante;
valutazione al panel test: livelli consentiti dalla normativa
vigente;
acidita' massima totale espressa in acido oleico, in peso non
eccedente g 0,45 per 100 grammi d'olio;
numero perossidi: ≤ 14 meqO2/Kg;
K 232: in legge;
K 270: in legge;
acido palmitico: 9 - 15,5%;
acido palmitoleico: 0,45 - 1,5%;
acido stearico: 1,1 - 2,5%;
acido oleico: 70 - 82%;
acido linoleico: < 9%;
acido linolenico: < 0,9%;
biofenoli: ≥ 200 mg/Kg;
tocoferoli: ≥ 150 mg/Kg.
8) All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di
oliva a indicazione geografica protetta «Toscano di Montalbano» deve
rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: dal verde al giallo oro con variazione cromatica nel
tempo;
flavor: fruttato da leggero a medio;
sapore: sensazione di amaro da leggero a medio;
sensazioni tattili: percezione di piccante;
valutazione al panel test: livelli consentiti dalla normativa
vigente;
acidita' massima totale espressa in acido oleico, in peso, non
eccedente g 0,45 per 100 grammi d'olio;
numero perossidi: ≤ 14 meqO2/Kg;
indice di rifrazione a 25°C: in legge;
K 232: in legge;
K 270: in legge;
acido palmitico: 9 -15,5%;
acido palmitoleico: 0,5 - 1,5%;
acido stearico: 1,5 - 3%;
acido oleico: 70 - 83%;
acido linoleico: < 9%;
acido linolenico: < 0,9%;
acido arachico:< 0,5%;
acido eicosenoico:< 0,4%;
biofenoli: ≥ 200 mg/Kg;
tocoferoli: ≥ 150 mg/Kg.
9) All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di
oliva a indicazione geografica protetta «Toscano dei Monti Pisani»
deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: giallo oro con toni di verde;
flavor: fruttato da leggero a medio;
sapore: note di amaro da leggero a medio e/o sensazione dolce;
sensazioni tattili: percezione di piccante;
valutazione al panel test: livelli consentiti dalla normativa
vigente;
acidita' massima totale espressa in acido oleico, in peso, non
eccedente g 0,45 per 100 grammi d'olio;
numero perossidi: ≤ 14 meqO2/Kg;
indice di rifrazione a 25°C: in legge;
K 232: in legge;
K 270: in legge;
acido palmitico: 9 - 15,5%;
acido palmitoleico: 0,4 - 1,2%;
acido stearico: 0,5 - 3%;
acido oleico: 70 - 80%;
acido linoleico: < 9%;
acido linolenico: < 0,9%;
acido arachico: < 0, 5%;
acido eicosenoico: < 0, 4%.
Art. 7.
Controlli
I controlli sulla conformita' del prodotto al disciplinare sono
svolti da una struttura di controllo conformemente a quanto previsto
dall' art. 72 del regolamento (UE) 1143/2024. Tale struttura
designata e' Toscana Certificazione Agroalimentare (TCA) S.r.l. -
Viale Belfiore, 9 - 50144 Firenze - Italia -
https://www.tca-srl.org_- info@tca-srl.org_- tel. +39 055 368850_-
fax +39 055 330368.
Art. 8.
Designazione e presentazione
1) Alla indicazione geografica protetta «Toscano» e' vietata
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal
presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi:
«fine», «scelto», «selezionato», «superiore». Sono ammessi i
riferimenti veritieri e documentabili atti ad evidenziare l'operato
dei singoli produttori, quali: «monovarietale», «raccolto a mano»,
ecc.
2) E' consentito l'uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi
privati purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da
trarre in inganno il consumatore.
3) L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie e loro
localizzazione e' consentito solo se il prodotto e' stato ottenuto
esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte
dell'azienda cosi' come il riferimento al confezionamento
nell'azienda olivicola e' consentito se il confezionamento e'
avvenuto nell'azienda medesima.
4) Le operazioni di confezionamento dell'olio extravergine di
oliva a indicazione geografica protetta di cui all'art. 1 devono
avvenire nell'ambito della Regione Toscana.
5) Ogni menzione geografica aggiuntiva, autorizzata all'art. 1)
del presente disciplinare, deve essere riportata in etichetta con
dimensione non superiore ai caratteri con cui viene indicata
l'indicazione geografica protetta «Toscano».
6) L'uso di altre indicazioni geografiche riferite a comuni,
frazioni, tenute, fattorie da cui l'olio effettivamente deriva deve
essere riportato in caratteri non superiori alla meta' di quelli
utilizzati per la designazione della I.G.P. «Toscano».
7) Il nome della indicazione geografica protetta «Toscano» deve
figurare in etichetta con caratteri chiari ed indelebili in modo da
poter essere distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono
su di essa.
8) E' ammessa l'aggiunta della rappresentazione grafica
(mappa/cartina geografica) del territorio amministrativo della
denominazione tutelata. All'interno della suddetta rappresentazione
grafica e' possibile evidenziare il toponimo dell'effettiva zona di
produzione delle olive.
9) L'olio extravergine di oliva a indicazione geografica protetta
«Toscano», anche accompagnato da una delle menzioni geografiche
aggiuntive indicate all'art. 1, deve essere immesso al consumo in
recipienti idonei, secondo la normativa vigente.
10) E' obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione
delle olive da cui l'olio e' ottenuto esprimendolo con: Campagna
Olivicola: aaaa/aaaa oppure Raccolto, Produzione, Anno, Annata o
altri sinonimi: aaaa.
Art. 9.
Prova dell'origine
Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando
per ognuna gli input e gli output. Attraverso l'iscrizione in
appositi elenchi degli olivicoltori (aziende agricole), dei
frantoiani e dei confezionatori gestiti dalla struttura di controllo,
e' garantita la rintracciabilita' del prodotto. Tutte le persone,
fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono
assoggettate al controllo da parte dell'Organismo di controllo,
secondo quanto disposto dal Disciplinare di produzione e dal relativo
piano di controllo.
Art. 10.
Legame con la zona geografica
La necessita' di regolare l'attivita' di produzione e
commercializzazione dell'olio di oliva in Toscana fu avvertita in
epoca remota. Il primo documento legislativo, che costituisce lo
«Statuto degli Oliandoli», risale al 1318, composta da ottantasei
articoli che trattano in maniera organica l'esercizio dell'arte. In
questo documento si ravvisa l'intento di isolare e tutelare la
produzione dell'olio di oliva, nonche' di qualificare gli esercenti
del «distretto» di Firenze, che all'epoca comprendeva buona parte del
territorio regionale. Gli Oliandoli, infatti, per poter esercitare
l'attivita' dovevano essere iscritti in un apposito albo. Negli
ultimi anni del 1500, grazie alla politica dei Medici, si verifico'
un ulteriore sviluppo della coltura dell'olivo. Nel 1600 si ha la
suddivisione delle grandi proprieta' in mezzadrie con un ulteriore
sviluppo della coltura che occupo' nel 1700 un ruolo predominante
nell'economia aziendale. Nel corso degli ultimi secoli la
coltivazione dell'olivo ha assunto, in Toscana, una grande importanza
economica ed ambientale modellando, altresi', in modo mirabile il
paesaggio Toscano. Il prestigio di cui gode la qualita' della
produzione oleicola Toscana e' diffuso in tutto il mondo. Grazie ai
produttori toscani riuniti dal 1982 nel Consorzio regionale dell'olio
Toscano (CROEVOTT) e' stata svolta una intensa attivita' di
conoscenza, studio, valorizzazione e promozione del prodotto fino al
riconoscimento della Indicazione geografica protetta ottenuta nel
1997.
I fattori che determinano le caratteristiche, la qualita' e la
tipicita' dell'olio extravergine di oliva «Toscano» sono sia di tipo
naturale che umano.
La Toscana si situa al limite settentrionale dell'areale di
coltivazione dell'olivo; ne consegue una produzione di olive per
unita' di superfice quantitativamente modesta e una non completa
maturazione dei frutti che comporta una particolare caratterizza-
zione dell'olio prodotto («fruttato» marcato, elevati contenuti di
alcuni componenti chimici minori, ecc.).
Fra i fattori naturali si evidenzia inoltre lo stretto legame
esistente fra l'olivicoltura toscana e la collina (oltre il 90% degli
oliveti toscani risulta localizzato in aree collinari e montane). La
presenza di piante di olivo rappresenta uno degli elementi che
maggiormente contribuiscono a caratterizzare il paesaggio tipico
della collina toscana. L'ambiente collinare e le caratteristiche dei
terreni certamente influiscono sui risultati produttivi e qualitativi
dell'olivicoltura regionale, differenziandola da altre realta'
caratterizzate da condizioni di coltivazione profondamente diverse.
Altri fattori che contribuiscono in maniera determinante a
caratterizzare l'olio extravergine di oliva Toscano sono quelli
umani, frutto di secolari tradizioni: la coltivazione dell'olivo
avviene, anche per la giacitura collinare dei terreni, normalmente
con metodi estensivi e con impiego di fertilizzanti e fitofarmaci
assai limitato. I problemi di natura fitopatologica sono in genere
ridotti, grazie alle favorevoli condizioni ambientali, ed anche gli
attacchi di mosca dell'olivo risultano generalmente contenuti. La
raccolta delle olive avviene precocemente e si conclude normalmente
entro un mese, un mese e mezzo. La raccolta avviene normalmente con
distacco dei frutti direttamente dalla pianta e la raccolta delle
olive da terra non viene mai praticata e comunque e' esclusa dal
disciplinare di produzione.
Le olive raccolte vengono rapidamente avviate al processo di
estrazione, operazioni favorite dall'elevato numero di frantoi
presenti in Toscana (circa 400) e la loro diffusione sul territorio
che consente una lavorazione tempestiva anche di piccole partite di
olive ottenendo cosi' altissimi livelli qualitativi grazie anche al
continuo processo di ristrutturazione ed ammodernamento degli
impianti che implementano le piu' attuali tecnologie estrattive.
Il forte attaccamento alla produzione da parte anche dei piu'
piccoli produttori viene valorizzato permettendo, oltre che della IGP
olio extravergine di oliva Toscano, l'uso di menzioni geografiche in
aggiunta al nome principale. Si tratta di zone ben delimitate nelle
quali le condizioni pedologiche e microclimatiche in combinazione con
le varieta' utilizzate conferiscono al prodotto specifiche
peculiarita' qualitative rispondendo cosi' anche alle richieste dei
consumatori piu' esigenti e profondi conoscitori dei territori della
Toscana e del suo pregiato prodotto.
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