Trote del Trentino IGP - Iscrizione della denominazione
Iscrizione della denominazione Trote del Trentino IGP nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette di cui al Reg. (UE) n. 1151/2012. (13A08027)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
PROVVEDIMENTO 25 settembre 2013
Iscrizione della denominazione «Trote del Trentino» IGP nel registro
delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni
geografiche protette di cui al Reg. (UE) n. 1151/2012. (13A08027)
(GU n.239 del 11-10-2013)
IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche competitive
della qualita' agroalimentare e della pesca
Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti
agricoli e alimentari;
Considerato che, con Regolamento (UE) n. 910/2013 della Commissione
del 16 settembre 2013, la denominazione "Trote del Trentino" riferita
alla categoria "Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti
derivati" e' iscritta quale indicazione geografica protetta nel
registro delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle
indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 52,
paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) n. 1151/2012;
Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana il disciplinare di produzione
della Indicazione Geografica Protetta "Trote del Trentino", affinche'
le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili
per informazione erga omnes sul territorio nazionale;
Provvede:
Alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della
indicazione geografica protetta "Trote del Trentino", registrata in
sede comunitaria con Regolamento (UE) n. 910/2013 del 16 settembre
2013.
I produttori che intendono porre in commercio la denominazione
"Trote del Trentino", possono utilizzare, in sede di presentazione e
designazione del prodotto, la suddetta denominazione e la menzione
"Indicazione Geografica Protetta" solo sulle produzioni conformi al
Regolamento (UE) n. 1151/2012 e sono tenuti al rispetto di tutte le
condizioni previste dalla normativa vigente in materia.
Roma, 25 settembre 2013
Il Capo dipartimento: Esposito
Allegato
Disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta
"TROTE DEL TRENTINO"
Art. 1.
DENOMINAZIONE DEL PRODOTTO
La denominazione di origine protetta "IGP - Trote del Trentino"
e' riservata ai pesci salmonidi che rispondono alle condizioni ed ai
requisiti definiti nel presente disciplinare di produzione.
Art. 2.
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
1. La specie
L'IGP "Trote del Trentino" e' attribuita ai pesci salmonidi,
allevati nella zona di produzione di cui all'art. 3 del presente
disciplinare e appartenenti alla seguente specie trota iridea
Oncorhynchus mykiss (Walb).
2. Caratteristiche morfologiche
All'atto dell'immissione al consumo, le trote devono presentare
le seguenti caratteristiche: dorso verdastro con una fascia rosea su
entrambi i fianchi; ventre biancastro; macchiette scure sparse sul
corpo e sulla pinna dorsale e caudale.
L'Indice di Corposita' (Condition Factor) deve risultare
rispettivamente entro il valore di 1,25 per pesci fino a 500 grammi
ed entro 1,35 per pesci oltre i 500 grammi. L'Indice di Corposita' e'
definito come (massa)x100/(lunghezza)3, esprimendo la massa in grammi
e la lunghezza in centimetri.
3. Caratteristiche chimico-fisiche
La carne deve presentare un contenuto in grassi totali non
superiore al 6%. La carne e' bianca o salmonata.
4. Caratteristiche organolettiche
La carne delle "Trote del Trentino" IGP si presenta compatta,
tenera, magra con un delicato sapore di pesce e con un odore tenue e
fragrante d'acqua dolce, privo di qualsiasi retrogusto di fango.
Gli off-flavour del prodotto devono essere limitati, con tenori
di geosmina inferiori a 0.9 µg/kg e la compattezza del muscolo deve
essere caratterizzata da valori di forza massima a compressione
maggiori o uguali a 4N.
Art. 3.
ZONA DI PRODUZIONE
La zona di produzione della IGP "Trote del Trentino" comprende
l'intero territorio della Provincia Autonoma di Trento nonche' il
comune di Bagolino in Provincia di Brescia.
Art. 4.
PROVA DELL'ORIGINE
Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando
per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso
l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall'organismo di
controllo, delle vasche di allevamento, degli allevatori, dei
macellatori e dei confezionatori, nonche' attraverso la denuncia
tempestiva alla struttura di controllo delle quantita' prodotte, e'
garantita la tracciabilita' del prodotto. Tutte le persone, fisiche o
giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al
controllo da parte dell'organismo di controllo, secondo quanto
disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di
controllo.
Art. 5.
METODI DI OTTENIMENTO
1. Produzione uova, fecondazione ed incubazione
Le fasi di allevamento che comprendono gli stadi di avannotto,
novellame, trota adulta e le operazioni di macellazione devono
avvenire all'interno della zona delimitata.
2. Allevamento
Le vasche di allevamento del novellame e del materiale adulto
devono essere costruite completamente in cemento, o terra e cemento,
o con argini in cemento e fondo in terra, o in vetroresina, o
acciaio, e devono essere disposte in serie o in successione in modo
da favorire al massimo la riossigenazione.
L'acqua utilizzata nell'allevamento deve provenire da acque
sorgive, e/o pozzi e/o fiumi e torrenti compresi nella zona di
produzione delimitata.
In particolare, l'acqua in entrata nelle vasche esterne deve
presentare le seguenti caratteristiche:
a) la temperatura media nei mesi da novembre a marzo non deve
superare i 10°C;
b) l'ossigeno disciolto non deve essere inferiore a 7 mg/l.
La densita' di allevamento in vasca, in relazione al numero di
ricambi giornalieri dell'acqua, non deve superare i valori massimi
riportati nella seguente tabella:
---------------------------------------------------------------------
NUMERO RICAMBI | DENSITA' MASSIMA DI
GIORNALIERI DELL'ACQUA | ALLEVAMENTO (in kg/m³)
---------------------------|-----------------------------------------
Da 2 a 6 | 25
---------------------------|-----------------------------------------
Da 6 a 10 | 30
---------------------------|-----------------------------------------
piu' di 10 | 40
---------------------------------------------------------------------
La razione alimentare deve seguire i requisiti consolidati dalla
tradizione nel rispetto degli usi leali e costanti. Proprio per
questo i mangimi utilizzati devono essere privi di OGM e
opportunamente certificati secondo la normativa vigente.
Per contribuire ad esaltare la qualita' tipica della carne della
IGP "Trote del Trentino" sono ammesse le seguenti materie prime:
1. cereali, granaglie e loro prodotti e sottoprodotti, compresi
i concentrati proteici
2. semi oleosi e loro prodotti e sottoprodotti, compresi i
concentrati proteici e gli oli
3. semi di leguminose e loro prodotti e sottoprodotti, compresi
i concentrati proteici
4. farina di tuberi e loro prodotti e sottoprodotti, compresi i
concentrati proteici
5. prodotti e sottoprodotti derivanti da pesce e/o crostacei,
compresi gli oli
6. farina di alghe marine e derivati
7. prodotti a base di sangue di non ruminanti
Le caratteristiche della composizione della razione somministrata
devono essere tali da soddisfare i fabbisogni degli animali nelle
diverse fasi del ciclo di allevamento in relazione agli obiettivi del
presente disciplinare.
Sono ammessi tutti gli additivi destinati all'alimentazione
animale definiti dalla legislazione vigente. La salmonatura deve
essere ottenuta utilizzando prevalentemente il pigmento carotenoide
astaxantina e/o carotenoidi di origine naturale.
Prima di inviare il materiale adulto alla lavorazione, devono
essere rispettati - in relazione alla temperatura dell'acqua - i
seguenti tempi di digiuno, calcolati partendo dal giorno successivo a
quello ultimo di alimentazione:
---------------------------------------------------------------------
TEMPERATURA | NUMERO MINIMO DI
DELL'ACQUA (in °C) | GIORNI DI DIGIUNO
------------------------|--------------------------------------------
0 a 5,5 | 6
------------------------|--------------------------------------------
da 5,6 a 8,5 | 5
------------------------|--------------------------------------------
da 8,6 a 12 | 4
------------------------|--------------------------------------------
piu' di 12 | 3
---------------------------------------------------------------------
3. Lavorazione
Le operazioni di lavorazione devono avvenire in sale a
temperatura controllata e comunque inferiore a 12°C.
Gli stoccaggi fra le varie fasi della lavorazione devono avvenire
a temperature comprese tra 0 e +4°C in modo da mantenere le
condizioni ottimali di conservazione.
In relazione alla tipologia merceologica, le trote vengono
eviscerate, filettate e affettate.
4. Confezionamento
Il prodotto lavorato deve essere posto in vendita in vaschette di
polistirolo sotto film e/o casse di polistirolo sotto film e/o buste
sottovuoto e/o confezionato in atmosfera modificata (ATM). In
relazione alla tipologia merceologica, le trote vengono poste in
vendita come prodotto fresco: intero, eviscerato, filettato e/o
affettato. Gli esemplari immessi al consumo come prodotto intero e/o
eviscerato hanno una taglia minima di 200g. Il prodotto messo in
vendita come filettato e/o affettato ha un peso minimo di 90g.
Art. 6.
ELEMENTI CHE COMPROVANO IL LEGAME CON L'AMBIENTE
Le caratteristiche peculiari delle "Trote del Trentino" sono
essenzialmente il ridotto Indice di Corposita', il livello contenuto
in grassi, nonche' la compattezza delle carni, che derivano
direttamente dalle caratteristiche geomorfologiche e climatiche, non
trasferibili o imitabili, della zona delimitata e dall'elevata
qualita' dell'acqua utilizzata, tutta proveniente dalla zona
d'origine, le cui prerogative sono: abbondante quantita' assicurata
dalla presenza di nevai e ghiacciai perenni, elevata ossigenazione,
buona qualita' chimica-fisica-biologica e bassa temperatura media
(inferiori a 10 °C da novembre a marzo).
La zona di produzione e' formata da una sovrapposizione di piu'
cicli erosivi glaciali e fluviali. Da un punto di vista morfologico,
e' essenzialmente montuosa e caratterizzata da valli scavate piu' o
meno profondamente nel substrato geologico e corrispondenti a tutti i
bacini idrografici del territorio.
La composizione chimica delle acque sorgive trentine in termini
di oligoelementi (magnesio, sodio, potassio) presenta valori
inferiori rispetto alla media europea, rendendo cosi' le acque
estremamente idonee allo sviluppo delle trote. I corsi d'acqua che
alimentano gli impianti di troticoltura trentina sono caratterizzati
da un'ottima qualita' biologica con valori di I.B.E (Indice Biotico
Esteso) maggiori di 8, corrispondenti ad una I o II classe di
qualita'.
Le caratteristiche climatiche dell'ambiente, caratterizzato da
frequenti precipitazioni spesso nevose nei mesi invernali, da
temperature fresche anche in estate, formano insieme al contributo
offerto dall'uomo in termini di cura nella gestione degli allevamenti
nonche' professionalita' nelle fasi di selezione dei riproduttori, un
connubio che rende unico questo prodotto all'area geografica.
Le caratteristiche chimico-fisiche delle Trote del Trentino sono
in possesso di valori dei parametri non ottenibili dalla troticoltura
di pianura o delle aree limitrofe.
I tratti piu' elevati dei torrenti montani (Zona della Trota)
presentano condizioni ambientali non adatte per la maggior parte
degli altri organismi: le acque fredde e povere di nutrienti
comportano un accrescimento lento, che se da un lato penalizza
l'aspetto quantitativo della produzione, dall'altro esalta le
caratteristiche qualitative delle carni (maggiore
consistenza,migliore sapore e limitato contenuto in lipidi). Inoltre
la maggior parte delle troticolture trentine,grazie alla grande
disponibilita' idrica ed alla pendenza del terreno, e' realizzata con
dislivelli tra una vasca e l'altra che permettono una riossigenazione
naturale dell'acqua. La buona qualita' dell'acqua rende difficile la
proliferazione di alghe e di microrganismi indesiderati che con i
loro metaboliti, sono responsabili di sapori sgradevoli, non ultimo
quello attribuibile al sapore di fango, causato dalla presenza
eccessiva di geosmina.
La vocazione della zona delimitata alla troticoltura ha una lunga
tradizione che si e' consolidata nel tempo. La pratica
dell'allevamento in vasca risale al XIX secolo con la costruzione nel
1879 dello stabilimento di piscicoltura artificiale di Torbole, che
aveva la finalita' di diffondere la pratica della piscicoltura e
ripopolare le acque pubbliche con avannotti di trota. A questa
seguirono, nel 1891 a Predazzo, nel 1902 a Giustino e nel 1926 a
Tione, le prime piscicolture private seguite, nel secondo dopoguerra,
da numerose altre. Tale tradizione si e' consolidata con la
fondazione nel 1975 dell'Associazione dei Troticoltori Trentini, la
quale ha avuto un ruolo importante nel rilancio della zona.
Attorno all'allevamento della trota, si e' stratificato un
retroterra culturale fatto di mestieri, gesti stagionali, usi e
tradizioni ripetuti da oltre un secolo. Le troticolture della zona si
dedicano alla produzione di carne e/o alla produzione di materiale da
rimonta con particolare riferimento agli avannotti e alle uova
embrionate, le quali sono oggetto di esportazione anche in Paesi
extraeuropei.
La denominazione "Trote del Trentino" e' in uso ormai consolidato
da oltre un decennio e cio' e' dimostrato da fatture, etichette,
materiale pubblicitario, pubblicazioni (rif. Atlante provinciale dei
prodotti tradizionali, portale: www.trentinoagricoltura.net).
Art. 7.
CONTROLLI
Il controllo sulla conformita' del prodotto al disciplinare e'
svolto, da una struttura di controllo, conformemente a quanto
stabilito dagli articoli 10 e 11 del Reg.(CE) n. 510/2006. Tale
struttura e' CSQA Certificazioni Srl, via San Gaetano, 74, 36016
THIENE (VI), tel. 0445 313011 fax 0445 313070.
Art. 8.
ETICHETTATURA
Il prodotto e' posto in vendita confezionato.
L'identificazione del prodotto IGP dovra' essere possibile per
ogni singola/o confezione/imballo sulla quale dovra' comparire in
caratteri chiari, indelebili nettamente distinguibili da ogni altra
scritta la dizione "Indicazione Geografica Protetta" o la sigla
"I.G.P".
Tale ultima dicitura deve essere tradotta nella lingua della
nazione in cui il prodotto viene commercializzato.
E' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non
espressamente prevista.
E' tuttavia consentito l'utilizzo di indicazioni che facciano
riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati purche' non
abbiano significato laudativo o siano tali da trarre in inganno
l'acquirente.
Nell'etichetta o su ogni singolo imballaggio deve altresi'
figurare il simbolo europeo identificativo delle produzioni IGP.
Nell'etichetta o in un apposito contrassegno devono essere
indicati il numero o il codice di riferimento del produttore e/o del
lotto di produzione.
Ogni singola/o confezione/imballo ammessa per le "Trote del
Trentino" deve recare ben visibile, in etichetta o sull'imballaggio
il seguente logo, rispettandone il logotipo, le proporzioni e la
paletta cromatica riportata. In alternativa il logo puo' essere
riportato in scala di grigi.
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