Trote del Trentino Igp - Modifica non minore del disciplinare
Modifica non minore del disciplinare di produzione dell'indicazione geografica protetta Trote del Trentino
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
PROVVEDIMENTO 4 marzo 2022
Modifica non minore del disciplinare di produzione dell'indicazione geografica protetta «Trote del Trentino» registrata con regolamento di esecuzione (UE) n. 910/2013 della Commissione del 16 settembre 2013. (22A01581)
(GU n.62 del 15-3-2022)
IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
della direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare e dell'ippica
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni» ed, in particolare l'art. 4, comma 2 e gli articoli 14, 16 e 17;
Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 910/2013 del 16 settembre 2013, con il quale e' stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, la indicazione geografica protetta «Trote del Trentino»;
Considerato che, e' stata richiesta ai sensi dell'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012, una modifica non minore del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta di cui sopra;
Considerato che, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 55 del 28 febbraio 2022, e' stata pubblicata l'approvazione della modifica non minore di cui al precedente capoverso;
Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Trote del Trentino» attualmente vigente, a seguito dell'approvazione della modifica non minore richiesta, affinche' le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale;
Provvede
alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Trote del Trentino» nella stesura risultante a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 55 del 28 febbraio 2022, dell'approvazione della modifica non minore richiesta.
I produttori che intendono porre in commercio la indicazione geografica protetta «Trote del Trentino», sono tenuti al rispetto dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.
Roma, 4 marzo 2022
Il dirigente: Cafiero
Allegato
Disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Trote del Trentino»
Art. 1.
Denominazione del prodotto
La denominazione di origine protetta «IGP - Trote del Trentino»
e' riservata ai pesci salmonidi che rispondono alle condizioni ed ai
requisiti definiti nel presente disciplinare di produzione.
Art. 2.
Descrizione del prodotto
1. La specie.
L'IGP «Trote del Trentino» e' attribuita ai pesci salmonidi,
allevati nella zona di produzione di cui all'art. 3 del presente
disciplinare e appartenenti alla seguente specie trota iridea
Oncorhynchus mykiss (Walb).
2. Caratteristiche morfologiche.
All'atto dell'immissione al consumo, le trote devono presentare
le seguenti caratteristiche: dorso verdastro con una fascia rosea su
entrambi i fianchi; ventre biancastro; macchiette scure sparse sul
corpo e sulla pinna dorsale e caudale.
L'indice di corposita' (Condition factor) deve risultare
rispettivamente entro il valore di 1,25 per pesci fino a 500 grammi
ed entro 1,35 per pesci oltre i 500 grammi. L'indice di corposita' e'
definito come (massa)×100/(lunghezza)³, esprimendo la massa in grammi
e la lunghezza in centimetri.
3. Caratteristiche chimico-fisiche.
La carne deve presentare un contenuto in grassi totali non
superiore al 6%. La carne e' bianca o salmonata.
4. Caratteristiche organolettiche.
La carne delle «Trote del Trentino» IGP si presenta compatta,
tenera, magra con un delicato sapore di pesce e con un odore tenue e
fragrante d'acqua dolce, privo di qualsiasi retrogusto di fango. Gli
off-flavour del prodotto devono essere limitati, con tenori di
geosmina inferiori a 0.9 µg/kg e la compattezza del muscolo deve
essere caratterizzata da valori di forza massima a compressione
maggiori o uguali a 4N.
Art. 3.
Zona di produzione
La zona di produzione della IGP «Trote del Trentino» comprende
l'intero territorio della Provincia autonoma di Trento nonche' il
Comune di Bagolino in Provincia di Brescia.
Art. 4.
Prova dell'origine
Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando
per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso
l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall'organismo di
controllo, delle vasche di allevamento, degli allevatori, dei
macellatori e dei confezionatori, nonche' attraverso la denuncia
tempestiva alla struttura di controllo delle quantita' prodotte, e'
garantita la tracciabilita' del prodotto. Tutte le persone, fisiche o
giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al
controllo da parte dell'organismo di controllo, secondo quanto
disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di
controllo.
Art. 5.
Metodi di ottenimento
1. Produzione uova, fecondazione ed incubazione.
Le fasi di allevamento che comprendono gli stadi di avannotto,
novellame, trota adulta e le operazioni di macellazione devono
avvenire all'interno della zona delimitata.
2. Allevamento.
Le vasche di allevamento del novellame e del materiale adulto
devono essere costruite completamente in cemento, o terra e cemento,
o con argini in cemento e fondo in terra, o in vetroresina, o
acciaio, o ceramica e devono essere disposte in serie o in
successione in modo da favorire al massimo la riossigenazione.
L'acqua utilizzata nell'allevamento deve provenire da acque
sorgive, e/o pozzi e/o fiumi e/o torrenti compresi nella zona di
produzione delimitata.
In particolare, l'acqua in entrata nelle vasche esterne deve
presentare le seguenti caratteristiche:
a) la temperatura media nei mesi da novembre a marzo non deve
superare i 12°C;
b) l'ossigeno disciolto non deve essere inferiore a 7 mg/l.
La densita' di allevamento in vasca, in relazione al numero di
ricambi giornalieri dell'acqua, non deve superare i valori massimi
riportati nella seguente tabella:
=================================================
| Numero ricambi | Densita' massima di |
|giornalieri dell'acqua |allevamento (in kg/m³) |
+=======================+=======================+
| da 2 a 6 | 25 |
+-----------------------+-----------------------+
| da 6 a 8 | 30 |
+-----------------------+-----------------------+
| da 8 a 10 | 35 |
+-----------------------+-----------------------+
| piu' di 10 | 40 |
+-----------------------+-----------------------+
La razione alimentare deve seguire i requisiti consolidati dalla
tradizione nel rispetto degli usi leali e costanti. Proprio per
questo i mangimi utilizzati devono essere privi di materie prime OGM.
Non e' inoltre consentito l'uso delle seguenti materie prime:
olio di mais grezzo;
glutine di mais;
pannello e farina di arachidi;
semi di senape e derivati proteici della loro lavorazione;
semi di sesamo e derivati proteici della loro lavorazione.
Le caratteristiche della composizione della razione somministrata
devono essere tali da soddisfare i fabbisogni degli animali nelle
diverse fasi del ciclo di allevamento in relazione agli obiettivi del
presente disciplinare.
Sono ammessi tutti gli additivi destinati all'alimentazione
animale definiti dalla legislazione vigente. La salmonatura deve
essere ottenuta utilizzando prevalentemente il pigmento carotenoide
astaxantina e/o carotenoidi di origine naturale.
Prima di inviare il materiale adulto alla lavorazione, devono
essere rispettati - in relazione alla temperatura dell'acqua - i
seguenti tempi di sospensione della razione da ingrasso, calcolati
partendo dal giorno successivo a quello ultimo di alimentazione:
=========================================
| | Numero minimo |
|Temperatura dell'acqua | di giorni di |
| (in °C) | digiuno |
+=======================+===============+
| 0 a 5,5 | 6 |
+-----------------------+---------------+
| da 5,6 a 8,5 | 5 |
+-----------------------+---------------+
| da 8,6 a 12 | 4 |
+-----------------------+---------------+
| piu' di 12 | 3 |
+-----------------------+---------------+
Al fine di mantenere elevato il benessere dell'animale e'
consentito somministrare una razione di mantenimento agli animali
durante il periodo successivo alla cessazione della razione da
ingrasso, purche' alla macellazione il tratto intestinale sia privo
di materiale.
3. Lavorazione.
Le operazioni di lavorazione devono avvenire in sale a
temperatura controllata e comunque inferiore a 12°C.
Gli stoccaggi fra le varie fasi della lavorazione devono avvenire
a temperature comprese tra 0 e +4°C in modo da mantenere le
condizioni ottimali di conservazione.
In relazione alla tipologia merceologica, le trote vengono
eviscerate, filettate e affettate.
4. Confezionamento.
Il prodotto lavorato deve essere posto in vendita in vaschette
sotto film e/o casse di polistirolo sotto film e/o ghiaccio e/o casse
plastiche sotto film e/o ghiaccio e/o buste o altri contenitori
sottovuoto e/o in atmosfera modificata (ATM).
In relazione alla tipologia merceologica, le trote vengono poste
in vendita come prodotto fresco intero, eviscerato, filettato e/o
affettato. Gli esemplari immessi al consumo come prodotto intero e/o
eviscerato hanno una taglia minima pre-macellazione di 200 g. Il
prodotto messo in vendita come filettato e/o affettato ha un peso
minimo di 90 g.
Art. 6.
Elementi che comprovano il legame con l'ambiente
Le caratteristiche peculiari delle «Trote del Trentino» sono
essenzialmente il basso contenuto in grassi, il ridotto indice di
corposita' nonche' la compattezza delle carni, che derivano
direttamente dalle caratteristiche geomorfologiche e climatiche, non
trasferibili o imitabili, della zona delimitata e dall'elevata
qualita' dell'acqua utilizzata, tutta proveniente dalla zona
d'origine, le cui prerogative sono: abbondante quantita' assicurata
dalla presenza di nevai e ghiacciai perenni, elevata ossigenazione,
buona qualita' chimica-fisica-biologica e bassa temperatura media
(inferiori a 12°C da novembre a marzo).
La zona di produzione e' formata da una sovrapposizione di piu'
cicli erosivi glaciali e fluviali. Da un punto di vista morfologico,
e' essenzialmente montuosa e caratterizzata da valli scavate piu' o
meno profondamente nel substrato geologico e corrispondenti a tutti i
bacini idrografici del territorio.
La composizione chimica delle acque sorgive trentine in termini
di oligoelementi (magnesio, sodio, potassio) presenta valori
inferiori rispetto alla media europea, rendendo cosi' le acque
estremamente idonee allo sviluppo delle trote. I corsi d'acqua che
alimentano gli impianti di troticoltura trentina sono caratterizzati
da un'ottima qualita' biologica con valori di I.B.E. (Indice biotico
esteso) maggiori di 8, corrispondenti ad una I o II classe di
qualita'.
Le caratteristiche climatiche dell'ambiente, caratterizzato da
frequenti precipitazioni spesso nevose nei mesi invernali, da
temperature fresche anche in estate, formano insieme al contributo
offerto dall'uomo in termini di cura nella gestione degli allevamenti
nonche' professionalita' nelle fasi di selezione dei riproduttori, un
connubio che rende unico questo prodotto all'area geografica.
Le caratteristiche chimico-fisiche delle «Trote del Trentino»
sono in possesso di valori dei parametri non ottenibili dalla
troticoltura di pianura o delle aree limitrofe.
I tratti piu' elevati dei torrenti montani (zona della Trota)
presentano condizioni ambientali non adatte per la maggior parte
degli altri organismi: le acque fredde e povere di nutrienti
comportano un accrescimento lento, che se da un lato penalizza
l'aspetto quantitativo della produzione, dall'altro esalta le
caratteristiche qualitative delle carni (maggiore consistenza,
migliore sapore e minore contenuto in lipidi). Inoltre la maggior
parte delle troticolture trentine, grazie alla grande disponibilita'
idrica ed alla pendenza del terreno, e' realizzata con dislivelli tra
una vasca e l'altra che permettono una riossigenazione naturale
dell'acqua. La buona qualita' dell'acqua rende difficile la
proliferazione di alghe e di microrganismi indesiderati che con i
loro metaboliti, sono responsabili di sapori sgradevoli, non ultimo
quello attribuibile al sapore di fango, causato dalla presenza
eccessiva di geosmina.
La vocazione della zona delimitata alla troticoltura ha una lunga
tradizione che si e' consolidata nel tempo. La pratica
dell'allevamento in vasca risale al XIX secolo con la costruzione nel
1879 dello Stabilimento di piscicoltura artificiale di Torbole, che
aveva la finalita' di diffondere la pratica della piscicoltura e
ripopolare le acque pubbliche con avannotti di trota. A questa
seguirono, nel 1891 a Predazzo, nel 1902 a Giustino e nel 1926 a
Tione, le prime piscicolture private seguite, nel secondo dopoguerra,
da numerose altre. Tale tradizione si e' consolidata con la
fondazione nel 1975 dell'Associazione dei troticoltori trentini, la
quale ha avuto un ruolo importante nel rilancio della zona.
Attorno all'allevamento della trota, si e' stratificato un
retroterra culturale fatto di mestieri, gesti stagionali, usi e
tradizioni ripetuti da oltre un secolo. Le troticolture della zona si
dedicano alla produzione di carne e/o alla produzione di materiale da
rimonta con particolare riferimento agli avannotti e alle uova
embrionate, le quali sono oggetto di esportazione anche in Paesi
extraeuropei.
La denominazione «Trote del Trentino» e' in uso ormai consolidato
da oltre un decennio e cio' e' dimostrato da fatture, etichette,
materiale pubblicitario, pubblicazioni - rif. Atlante provinciale dei
prodotti tradizionali, portale: www.trentinoagricoltura.net
Art. 7.
Controlli
Il controllo sulla conformita' del prodotto al disciplinare e'
svolto, da una struttura di controllo, conformemente a quanto
stabilito dal regolamento (UE) n. 1151/2012. Tale struttura e' CSQA
Certificazioni S.r.l., via San Gaetano n. 74 - 36016 Thiene (VI),
tel. 0445/313011 - fax 0445/313070.
Art. 8.
Etichettatura
Il prodotto e' posto in vendita confezionato.
L'identificazione del prodotto IGP dovra' essere possibile per
ogni singola/o confezione/imballo sulla quale dovra' comparire in
caratteri chiari, indelebili nettamente distinguibili da ogni altra
scritta la dizione «Indicazione geografica protetta» o la sigla
«I.G.P.».
Tale ultima dicitura deve essere tradotta nella lingua della
nazione in cui il prodotto viene commercializzato.
E' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non
espressamente prevista.
E' tuttavia consentito l'utilizzo di indicazioni che facciano
riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati purche' non
abbiano significato laudativo o siano tali da trarre in inganno
l'acquirente.
Nell'etichetta o su ogni singolo imballaggio deve altresi'
figurare il simbolo europeo identificativo delle produzioni IGP.
Nell'etichetta o in un apposito contrassegno devono essere
indicati il numero o il codice di riferimento del produttore e/o del
lotto di produzione.
Ogni singola/o confezione/imballo ammessa per le «Trote del
Trentino» deve recare ben visibile, in etichetta o sull'imballaggio
il seguente logo, rispettandone il logotipo, le proporzioni e la
paletta cromatica riportata. In alternativa il logo puo' essere
riportato in scala di grigi.
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