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Umbria Dop - Controlli di 3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc cons a rl - Proroga

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Umbria Dop - Controlli di 3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc cons a rl - Proroga

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «3A - Parco tecnologico  agroalimentare dell'Umbria - soc. cons. a r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di  origine protetta «Umbria».

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 4 settembre 2008  

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «3A - Parco tecnologico  agroalimentare dell'Umbria - soc. cons. a r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di  origine protetta «Umbria».

(GU n.219 del 18-9-2008)
 
 

IL DIRETTORE GENERALE
del controllo della qualita'
e dei sistemi di qualita'

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visto il Regolamento (CE) n. 5 10/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;
Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006
che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in
vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento
(CE) n. 1 107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento
(CE) n. 2400/1996, sono automaticamente iscritte nel «registro delle
denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche
protette»;
Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/06,
concernente i controlli;
Visto il Regolamento (CE) n. 2325 del 24 novembre 1997, con il
quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le
altre, della denominazione di origine protetta «Umbria»;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999 - ed in particolare
l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la
vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e
alimentari;
Visto il decreto 29 settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 247 del 22 ottobre 2005, con
il quale l'organismo «3A - Parco Tecnologico agroalimentare
dell'Umbria - soc. cons. a r.l.» con sede in Frazione Pantalla - Todi
(Perugia), e' stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla
denominazione di origine protetta «Umbria»;
Considerato che la predetta autorizzazione ha validita' triennale a
decorrere dal 29 settembre 2005, data di emanazione del decreto di
autorizzazione in precedenza citato;
Considerato che il Consorzio di tutela dell'olio extravergine di
oliva DOP Umbria, non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di
controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di
scadenza dell'autorizzazione sopra indicata;
Considerata la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di
controllo concernente la denominazione di origine protetta «Umbria»
anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta
autorizzazione e il rinnovo della stessa oppure l'autorizzazione
all'eventuale nuovo organismo di controllo;
Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine
di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite
nella autorizzazione concessa con decreto 29 settembre 2005, fino
all'emanazione del decreto ministeriale di rinnovo
dell'autorizzazione a «3A - Parco Tecnologico Agroalimentare
dell'Umbria - soc. cons. a r.l.» oppure all'eventuale nuovo organismo
di controllo;
Decreta:

Art. 1.
L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «3A - Parco
tecnologico agroalimentare dell'Umbria - soc. cons. a r.l.» ad
effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta
«Umbria» registrata con il Regolamento della Commissione (CE) n. 2325
del 24 novembre 1997, e' prorogata fino all'emanazione del decreto di
rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso oppure all'eventuale
autorizzazione di altra struttura di controllo.

Art. 2.
Nell'ambito del periodo di validita' della proroga di cui
all'articolo precedente l'organismo di controllo e' obbligato al
rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 29 settembre
2005.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 4 settembre 2008
Il direttore generale: La Torre

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