Umbria Dop olio evo - Proposta modifica
Proposta di modifica del disciplinare di produzione dell'Olio extravergine DOP «Umbria».
Le modifiche proposte riguardano l'ampliamento dell'areale di produzione della menzione geografica «Colli Assisi Spoleto» DOP Umbria estendendola a tutto il territorio del comune di
Nocera Umbra, e la possibilita' di praticare l'oleificazione delle olive prodotte nelle singole menzioni geografiche nell'intera areale di produzione oltre alla correzione di errori materiali e l'adeguamento alla vigente normativa comunitaria, non attenuando il legame con l'ambiente
geografico.
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
COMUNICATO
Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Umbria». (11A10300)
(GU n.181 del 5-8-2011)
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha
ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal Regolamento (CE) n.
510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, l'istanza intesa ad
ottenere la modifica del disciplinare di produzione della
denominazione di origine protetta «Umbria», riferita all'olio extra
vergine di oliva, registrata con regolamento (CE) n. 2325/97 della
Commissione del 24 novembre 1997.
Il sig. Piacentini Costantino, residente a Terni in Via
Garibaldi, 88, in qualita' di soggetto delegato da 242 produttori, ha
avanzato la richiesta di modifica del disciplinare di produzione
dell'Olio extravergine DOP «Umbria» poiche' il soggetto avente titolo
a presentare la richiesta, il Consorzio di tutela, non risulta
attualmente riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge
21 dicembre 1999, n. 526.
Considerato che il Decreto Ministeriale n. 5442 del 21 maggio
2007, recante la procedura a livello nazionale per la registrazione
delle DOP e IGP ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006, prevede
all'art. 9 che la richiesta di modifica di un disciplinare di
produzione di una DOP o IGP possa essere presentata dal relativo
Consorzio di tutela riconosciuto ai sensi della citata normativa o,
in assenza, sottoscritta da un gruppo di produttori immessi nel
sistema dei controlli che rappresentino almeno il 51% della
produzione controllata/certificata, nonche' una percentuale pari
almeno al 30% delle imprese coinvolte nella produzione e dai
riscontri effettuati dalla Regione Umbria e' risultato che la
richiesta presentata dal sig. Piacentini Costantino soddisfi tale
condizione.
Ritenuto che le modifiche proposte, riguardanti l'ampliamento
dell'areale di produzione della menzione geografica «Colli Assisi
Spoleto» DOP Umbria estendendola a tutto il territorio del comune di
Nocera Umbra, la possibilita' di praticare l'oleificazione delle
olive prodotte nelle singole menzioni geografiche nell'intera areale
di produzione, la correzione di errori materiali e l'adeguamento alla
vigente normativa comunitaria, non attenuano il legame con l'ambiente
geografico.
Considerato altresi', che l'art. 9 del regolamento (CE) n.
510/2006 prevede la possibilita' da parte degli Stati membri, di
chiedere la modifica ai disciplinari di produzione delle
denominazioni registrate.
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
acquisito il parere della Regione Umbria circa la richiesta di
modifica, ritiene di dover procedere alla pubblicazione del
disciplinare di produzione della D.O.P. «Umbria» cosi' come
modificato.
Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla
presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle
politiche competitive del mondo rurale e della qualita' - Direzione
generale per lo sviluppo agroalimentare e della qualita' - SAQ VII,
via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno
oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero,
prima della trasmissione della suddetta proposta di modifica alla
Commissione Europea.
Proposta di modifica del disciplinare di produzione della DOP «Umbria»
Art. 1.
(denominazione)
La denominazione di origine protetta «Umbria», accompagnata
obbligatoriamente da una delle seguenti menzioni geografiche: «Colli
Assisi Spoleto», «Colli Martani», «Colli Amerini», «Colli del
Trasimeno» e «Colli Orvietani», e' riservata all'olio extravergine di
oliva rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel
presente disciplinare di produzione.
Art. 2.
(varieta' di olivo)
1. La denominazione di origine protetta «Umbria» accompagnata
dalla menzione geografica «Colli Assisi Spoleto» e' riservata
all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti varieta' di
olivo: Moraiolo in misura non inferiore al 60%; Leccino e Frantoio,
presenti da sole o congiuntamente, in misura non superiore al 30%.
Possono, altresi', concorrere altre varieta' fino al limite massimo
del 10%.
2. La denominazione di origine protetta «Umbria» accompagnata
dalla menzione geografica «Colli Martani» e' riservata all'olio
extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti varieta' di olivo:
Moraiolo in misura non inferiore al 20%; S. Felice, Leccino e
Frantoio, presenti da sole o congiuntamente, in misura non superiore
all'80%. Possono, altresi', concorrere altre varieta' fino al limite
massimo del 10%.
3. La denominazione di origine protetta «Umbria» accompagnata
dalla menzione geografica «Colli Amerini» e' riservata all'olio
extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti varieta' di olivo:
Moraiolo in misura non inferiore al 15%; Rajo, Leccino e Frantoio,
presenti da sole o congiuntamente, in misura non superiore all'85%.
Possono concorrere altre varieta' fino al limite massimo del 10%.
4. La denominazione di origine protetta «Umbria» accompagnata
dalla menzione geografica «Colli del Trasimeno» e' riservata all'olio
extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti varieta' di olivo:
Moraiolo e Dolce Agogia in misura non inferiore al 15%; Frantoio e
Leccino congiuntamente in misura non inferiore al 65%. Possono,
altresi', concorrere altre varieta' fino al limite massimo del 20%.
5. La denominazione di origine protetta «Umbria» accompagnata
dalla menzione geografica «Colli Orvietani» e' riservata all'olio
extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti varieta' di olivo:
Moraiolo in misura non inferiore al 15%; Frantoio in misura non
superiore al 30%; Leccino in misura non superiore al 60%. Possono,
altresi', concorrere altre varieta' fino al limite massimo del 20%.
Art. 3.
(zona di produzione)
1. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione
dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta
«Umbria», accompagnata dalla menzione geografica «Colli Assisi
Spoleto» comprende i territori amministrativi, dei seguenti comuni
della regione Umbria: Nocera Umbra, Gubbio, Scheggia e Pascelupo,
Costacciaro, Sigillo, Fossato di Vico, Gualdo Tadino, Valfabbrica,
Assisi, Spello, Valtopina, Foligno, Trevi, Sellano, Campello sul
Clitunno, Spoleto (la parte ad est della SS n. 3 Flaminia),
Scheggino, S. Anatolia di Narco, Vallo di Nera, Cerreto di Spoleto,
Preci, Norcia, Cascia, Poggiodomo, Monteleone di Spoleto,
Montefranco, Arrone, Polino, Ferentillo, Terni, Stroncone.
2. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione
dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta
«Umbria», accompagnata dalla menzione geografica «Colli Martani»
comprende i territori amministrativi dei seguenti comuni della
regione Umbria: Acquasparta, Spoleto (la parte ad ovest della SS n. 3
Flaminia), Massa Martana, Todi, Castel Ritaldi, Giano dell'Umbria,
Montefalco, Gualdo Cattaneo, Collazzone, Bevagna, Cannara, Bettona,
Deruta, Torgiano, Bastia Umbra.
3. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione
dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta
«Umbria», accompagnata dalla menzione geografica «Colli Amerini»
comprende i territori amministrativi dei seguenti comuni della
regione Umbria: Calvi, Otricoli, Narni, Amelia, Penna in Teverina,
Giove, Attigliano, Lugnano in Teverina, Alviano, Guardea, San Gemini,
Montecastrilli, Avigliano.
4. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione
dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta
«Umbria», accompagnata dalla menzione geografica «Colli del
Trasimeno» comprende i territori amministrativi dei seguenti comuni
della regione Umbria: Perugia, Piegaro, Paciano, Panicale,
Castiglione del Lago, Magione, Tuoro sul Trasimeno, Passignano sul
Trasimeno, Lisciano Niccone, Umbertide. Citta' di Castello, Monte
Santa Maria Tiberina, Corciano, Citerna, San Giustino, Montone,
Pietralunga.
5. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione
dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta
«Umbria», accompagnata dalla menzione geografica «Colli Orvietani»
comprende i territori amministrativi dei seguenti comuni della
regione Umbria: Montecchio, Baschi, Orvieto, Porano, Castel Giorgio,
Castel Viscardo, Allerona, Ficulle, Parrano, San Venanzo, Monteleone
d'Orvieto, Fabro, Montegabbione, Montecastello di Vibio, Fratta
Todina, Marsciano, Citta' della Pieve.
Art. 4.
(caratteristiche di coltivazione)
1. Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti destinati
alla produzione dell'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1
devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e,
comunque, atte a conferire alle olive ed all'olio derivato le
specifiche caratteristiche qualitative. I sesti di impianto, le forme
di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli
tradizionalmente usati o, comunque, atti a non modificare le
caratteristiche delle olive e dell'olio. La difesa fitosanitaria
degli oliveti deve essere effettuata secondo le modalita' definite
dai disciplinari di produzione integrata approvati dalla Regione
Umbria.
2. Per la produzione dell'olio extravergine di oliva a
denominazione di origine protetta «Umbria», accompagnata dalla
menzione geografica «Colli Assisi Spoleto» sono da considerarsi
idonei gli oliveti compresi nella zona di produzione descritta al
punto 1 dell'art. 3 posti nella zona geografica caratterizzata da una
piovosita' media annua pari a mm. 981 e una temperatura media annua
compresa tra 13,4 ± 6 °C, i cui terreni siano derivati dalla
disgregazione meccanica di calcari sopracretacei con formazione del
tipo denominato «renano» in cui prevale lo scheletro mescolato a
terra rossa o terra bruna, o formati da terre brune azonali derivanti
dalla alterazione di calcari marnosi, di buona struttura e
fertilita'.
3. Per la produzione dell'olio extravergine d'oliva a
denominazione di origine protetta «Umbria», accompagnata dalla
menzione geografica «Colli Martani» sono da considerarsi idonei gli
oliveti collinari compresi nella zona di produzione descritta al
punto 2 dell'art. 3 posti nella zona geografica caratterizzata da una
piovosita' media annua pari a mm. 892 con valori massimi in autunno
inverno e una temperatura media annua compresa tra 14 ± 5,4 °C., i
cui terreni siano costituiti da una serie di conglomerati, sabbie ed
argille, con prevalenza dei costituenti silicei, generalmente dotati
di calcare e prevalentemente sciolti.
4. Per la produzione dell'olio extravergine d'oliva a
denominazione di origine protetta «Umbria», accompagnata dalla
menzione geografica «Colli Amerini» sono da considerarsi idonei gli
oliveti compresi nella zona di produzione descritta al punto 3
dell'art. 3 posti nella zona geografica caratterizzata da una
piovosita' media annua pari a mm. 927 e una temperatura media annua
compresa tra 14,4 ± 5,6 °C, i cui terreni siano situati nelle colline
derivanti dalla erosione dei sedimenti del Villafranchiano e siano di
natura arenacea, sabbiosi e marnoso-arenacei, con presenza alle falde
dei rilievi rocciosi del Miocene di terreni detritici, sciolti ad
alto contenuto di scheletro.
5. Per la produzione dell'olio extravergine d'oliva a
denominazione di origine protetta «Umbria», accompagnata dalla
menzione geografica «Colli del Trasimeno» sono da considerarsi idonei
gli oliveti compresi nella zona di produzione descritta al punto 4
dell'art. 3 posti nella zona geografica caratterizzata da una
piovosita' media annua pari a mm. 873 e una temperatura media annua
compresa tra 12,9 ± 5,7 °C, i cui terreni siano di colore bruno, ad
alto contenuto in silice e con la presenza alternata di calcari
marnosi, provenienti dal disfacimento dei grossi banchi di arenaria,
oligocenica, di buona struttura e tendenzialmente sciolti, o posti in
collina e derivanti dai depositi del Villafranchiano in cui la sabbia
e' mescolata a marne calcaree con la formazione di terreni di medio
impasto.
6. Per la produzione dell'olio extravergine d'oliva a
denominazione di origine protetta «Umbria», accompagnata dalla
menzione geografica «Colli Orvietani» sono da considerarsi idonei gli
oliveti compresi nella zona di produzione descritta al punto 5
dell'art. 3 posti nella zona geografica caratterizzata da una
piovosita' media annua pari a mm. 850 e una temperatura media annua
compresa tra 14,1 ± 5,5 °C, i cui terreni siano situati nelle colline
derivanti dalla erosione dei sedimenti del Villafranchiano e sono di
natura arenacea, sabbiosi e marnoso-arenacei, con alle falde dei
rilievi rocciosi del Miocene presenza di terreni detritici, sciolti
ad alto contenuto di scheletro.
7. La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio
extravergine di oliva a denominazione di origine di cui all'art. 1
deve essere effettuata a partire dall'invaiatura dei frutti ed entro
il 31 dicembre di ogni anno.
8. La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla
produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine
protetta «Umbria», accompagnata dalla menzione geografica «Colli
Assisi Spoleto» non puo' superare Kg. 5.000 per ettaro per gli
impianti intensivi. La resa massima delle olive in olio non puo'
superare il 21%.
9. La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla
produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine
protetta «Umbria», accompagnata dalla menzione geografica «Colli
Martani» non puo' superare Kg. 5.500 per ettaro per gli impianti
intensivi. La resa massima delle olive in olio non puo' superare il
19%.
10. La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla
produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine
protetta "Umbria", accompagnata dalla menzione geografica «Colli
Amerini» non puo' superare Kg. 6.500 per ettaro per gli impianti
intensivi. La resa massima delle olive in olio non puo' superare il
17%.
11. La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla
produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine
protetta "Umbria", accompagnata dalla menzione geografica «Colli del
Trasimeno» non puo' superare Kg. 6.500 per ettaro per gli impianti
intensivi. La resa massima delle olive in olio non puo' superare il
17%.
12. La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla
produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine
protetta «Umbria», accompagnata dalla menzione geografica «Colli
Orvietani» non puo' superare Kg. 6.500 per ettaro per gli impianti
intensivi. La resa massima delle olive in olio non puo' superare il
17%.
13. Anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovra'
essere riportata attraverso accurata cernita purche' la produzione
globale non superi di oltre il 20% i limiti massimi sopra indicati.
Art. 5.
(modalita' di oleificazione)
1. La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a
denominazione d'origine protetta di cui all'art. 1 comprende l'intero
territorio amministrativo della regione Umbria coincidente con i
comuni di cui all'art. 3. I frantoi che effettuano l'oleificazione di
piu' menzioni geografiche sono tenuti a stoccare e conservare
debitamente tracciate e separate le produzioni derivanti da ciascuna
menzione geografica.
2. La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio
extravergine di oliva a denominazione di origine di cui all'art. 1,
puo' avvenire con mezzi meccanici o per brucatura.
3. Per l'estrazione dell'olio extravergine di oliva di cui
all'art. 1 sono ammessi soltanto i processi meccanici e fisici atti a
garantire l'ottenimento di oli senza alcuna alterazione delle
caratteristiche qualitative contenute nel frutto.
Art. 6.
(caratteristiche al consumo)
1. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di
oliva a denominazione di origine protetta «Umbria» accompagnata dalla
menzione geografica «Colli Assisi Spoleto» deve rispondere alle
seguenti caratteristiche:
colore: dal verde al giallo;
acidita' massima totale espressa in acido oleico, in peso, non
superiore a grammi 0,65 per 100 grammi di olio;
mediana dei difetti = 0
mediana del fruttato ≥ 3
mediana dell'amaro ≥ 3
mediana del piccante ≥ 3
numero perossidi: ≤ 12,0
K 232: ≤ 2,00
K 270: ≤ 0,20
acido oleico: ≤ 82%
polifenoli totali: ≥ 150 ppm
2. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di
oliva a denominazione di origine protetta «Umbria» accompagnata dalla
menzione geografica «Colli Martani» deve rispondere alle seguenti
caratteristiche:
colore: dal verde al giallo;
acidita' massima totale espressa in acido oleico, in peso, non
superiore a grammi 0,65 per 100 grammi di olio;
mediana dei difetti = 0
mediana del fruttato ≥ 3
mediana dell'amaro ≥ 3
mediana del piccante ≥ 3
numero perossidi: ≤ 12,0
K 232: ≤ 2,00
K 270: ≤ 0,20
acido oleico: ≤ 82%
polifenoli totali: ≥ 125 ppm
3. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di
oliva a denominazione di origine protetta «Umbria» accompagnata dalla
menzione geografica «Colli Amerini» deve rispondere alle seguenti
caratteristiche:
colore: dal verde al giallo;
acidita' massima totale espressa in acido oleico, in peso, non
superiore a grammi 0,65 per 100 grammi di olio;
mediana dei difetti = 0
mediana del fruttato ≥ 3
mediana dell'amaro ≥ 3
mediana del piccante ≥ 3
numero perossidi: ≤ 12,0
K 232: ≤ 2,00
K 270: ≤ 0,20
acido oleico: ≤ 82%
polifenoli totali: ≥ 100 ppm
4. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di
oliva a denominazione di origine protetta «Umbria» accompagnata dalla
menzione geografica «Colli del Trasimeno» deve rispondere alle
seguenti caratteristiche:
colore: dal verde al giallo dorato;
acidita' massima totale espressa in acido oleico, in peso, non
superiore a grammi 0,65 per 100 grammi di olio;
mediana dei difetti = 0
mediana del fruttato ≥ 3
mediana dell'amaro ≥ 3
mediana del piccante ≥ 3
numero perossidi: ≤ 12,0
K 232: ≤ 2,00
K 270: ≤ 0,20
acido oleico: ≤ 81%
polifenoli totali: ≥ 100 ppm
5. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di
oliva a denominazione di origine protetta «Umbria» accompagnata dalla
menzione geografica «Colli Orvietani» deve rispondere alle seguenti
caratteristiche:
colore: dal verde al giallo;
acidita' massima totale espressa in acido oleico, in peso, non
superiore a grammi 0,65 per 100 grammi di olio;
mediana dei difetti = 0
mediana del fruttato ≥ 3
mediana dell'amaro ≥ 3
mediana del piccante ≥ 3
numero perossidi: ≤ 12,0
K 232: ≤ 2,00
K 270: ≤ 0,20
acido oleico: ≤ 82%
polifenoli totali: ≥ 100 ppm
6. Altri parametri non espressamente citati devono essere
conformi alla attuale normativa U.E.
Art. 7.
(designazione e presentazione)
1. Alla denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 e'
vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente
prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli
aggettivi: «fine», «scelto», «selezionato», «superiore».
2. E' consentito l'uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi
privati purche' non abbiano significato laudativo o non siano tali da
trarre in inganno il consumatore.
3. L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie e loro
localizzazione territoriale, nonche' il riferimento al
confezionamento nell'azienda olivicola o nell'associazione di aziende
olivicole o nell'impresa olivicola situate nell'area di produzione e'
consentito solo se il prodotto e' stato ottenuto esclusivamente con
olive raccolte negli oliveti facenti parte dell'azienda e se
l'oleificazione e il confezionamento sono avvenuti nell'azienda
medesima.
4. Le operazioni di confezionamento dell'olio extravergine di
oliva a denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 devono
avvenire nell'ambito della regione Umbria.
5. Ogni menzione geografica, autorizzata all'art. 1 del presente
disciplinare, deve essere riportata in etichetta con dimensione non
superiore a quella dei caratteri con cui viene indicata la
denominazione di origine protetta «Umbria».
6. L'uso di altre indicazioni geografiche riferite a comuni,
frazioni, tenute, fattorie da cui l'olio effettivamente deriva deve
essere riportato in caratteri non superiori alla meta' di quelli
utilizzati per la designazione della denominazione di origine
protetta di cui all'art. 1.
7. Il nome della denominazione di origine protetta di cui
all'art. 1 deve figurare in etichetta con caratteri chiari ed
indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore
dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal
complesso delle indicazioni che compaiono su di essa. La designazione
deve altresi' rispettare le norme di etichettatura previste dalla
vigente legislazione.
8. L'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1 deve essere
immesso al consumo in recipienti di capacita' non superiore a litri 5
in vetro o in banda stagnata.
9. E' obbligatorio indicare in etichetta l'anno di produzione
delle olive da cui l'olio e' ottenuto.
Art. 8.
(controllo)
Il controllo per l'applicazione delle disposizioni del presente
disciplinare e' svolto da una struttura di controllo autorizzata,
conformemente a quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 del
regolamento (CE) n. 510/2006. La struttura di controllo prescelta per
il controllo delle diverse fasi del processo produttivo della DOP
«Umbria» e':
3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria Soc. cons. a r.
l. - Indirizzo: Fraz. Pantalla - 06059 Todi (PG) Italia - Tel: +39
075 89571 - Fax: +39 075 8957257 - e-mail: certificazione@parco3a.org