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Uva di Puglia - Protezione transitoria

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Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Uva di Puglia».

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 30 aprile 2009  

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Uva di Puglia». (09A05311)

(GU n.108 del 12-5-2009)
 
 

IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche di sviluppo economico e rurale

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'articolo 16, lettera
d);
Visto il decreto 30 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 263 del 12
novembre 2007 relativo alla protezione transitoria accordata a
livello nazionale alla denominazione «Uva di Puglia» per la quale e'
stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione
come indicazione geografica protetta;
Visto l'articolo 10, del decreto 21 maggio 2007, relativo alla
procedura a livello nazionale per la registrazione delle DOP e IGP,
ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006;
Considerato che la protezione transitoria accordata a livello
nazionale alla denominazione «Uva di Puglia» con decreto 30 ottobre
2007 e' decaduta ai sensi dell'articolo 10, comma 4 del citato
decreto 21 maggio 2007;
Considerato che con istanza del 3 marzo 2009 il Consorzio Uva di
Puglia, ha chiesto nuovamente la protezione a titolo transitorio
della denominazione «Uva di Puglia», ai sensi dell'articolo 5, comma
6 del predetto Regolamento (CE) 510/2006, espressamente esonerando lo
Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, da qualunque responsabilita', presente e
futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata
istanza della indicazione geografica protetta, ricadendo la stessa
esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo
provvisorio faranno uso;
Vista la nota protocollo n. 6362 del 22 aprile 2009 con la quale il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ha
trasmesso il disciplinare di produzione della denominazione «Uva di
Puglia» modificato in accoglimento delle richieste della Commissione
UE;
Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto
che, in accoglimento dell'istanza avanzata dal Consorzio Uva di
Puglia, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello
nazionale della denominazione «Uva di Puglia», secondo il
disciplinare di produzione consultabile nel sito istituzionale di
questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it.;

Decreta:


Art. 1.

E' accordata la protezione a titolo transitorio a livello
nazionale, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del predetto
Regolamento (CE) n. 510/2006, alla denominazione «Uva di Puglia».

Art. 2.

La denominazione «Uva di Puglia» e' riservata al prodotto ottenuto
in conformita' al disciplinare di produzione consultabile nel sito
istituzionale di questo Ministero all'indirizzo
www.politicheagricole.gov.it.

Art. 3.

La responsabilita', presente e futura, conseguente alla eventuale
mancata registrazione comunitaria della denominazione «Uva di
Puglia», come indicazione geografica protetta ricade sui soggetti che
si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui
all'articolo 1.

Art. 4.

La protezione transitoria di cui all'articolo 1 cessera' a
decorrere dalla data in cui sara' adottata una decisione sulla
domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 30 aprile 2009
Il capo Dipartimento: Nezzo

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