Val d'Arbia Doc - Controlli da TCA Toscana Certificazione Agroalimentare
Autorizzazione alla societa' «Toscana Certificazione Agroalimentare», in breve «TCA s.r.l.» a svolgere le attivita' di controllo per la DOC «Val d'Arbia»
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 3 marzo 2011
Autorizzazione alla societa' «Toscana Certificazione Agroalimentare», in breve «TCA s.r.l.» a svolgere le attivita' di controllo per la DOC «Val d'Arbia». (11A03819)
(GU n.72 del 29-3-2011)
IL DIRETTORE GENERALE
dell'Ispettorato centrale
della tutela della qualita' e repressione frodi
dei prodotti agroalimentari
Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre
2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e
disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento
unico OCM);
Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio
2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo
all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni
specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), in
particolare agli articoli 118 sexdecies e 118 septdecies concernenti
il sistema di controllo dei vini;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la
tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n.
88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;
Visto, in particolare, il Capo IV, art. 13, del predetto decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente il controllo e la
vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 2 novembre 2010 che, in attuazione dell'art. 13 del decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva il sistema di controllo
delle produzioni vitivinicole tutelate nonche' lo schema di piano di
controllo e di prospetto tariffario;
Visto l'art. 10, commi 4 e 5, del decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010;
Visto il riconoscimento a denominazione di origine controllata dei
vini «Val d'Arbia» nonche' l'approvazione del relativo disciplinare
di produzione;
Visto il decreto dirigenziale prot. 13348 del 18 giugno 2009
relativo al conferimento alla Camera di Commercio Industria
Artigianato Agricoltura di Siena dell'incarico a svolgere le funzioni
di controllo previste dal decreto ministeriale 29 marzo 2007 per la
DOC «Val d'Arbia»;
Vista la nota prot. 18863 del 4 ottobre 2010 con la quale la Camera
di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Siena ha comunicato
l'intenzione di dismettere l'attivita' di controllo a carico della
filiera vitivinicola DOC «Val d'Arbia»;
Vista la nota del 10 novembre 2010, acquisita con prot. 24392 del
19 novembre 2010, con la quale la filiera vitivinicola
rappresentativa della denominazione «Val d'Arbia», preso atto della
volonta' manifestata dalla Camera di Commercio Industria Artigianato
Agricoltura di Siena di cessare l'attivita' di controllo, ha
individuato la societa' «Toscana Certificazione Agroalimentare
s.r.l.», in breve «TCA s.r.l.», quale struttura di controllo della
DOC in parola;
Vista la nota prot. 48078/G.50.40.10 del 23 febbraio 2011 con la
quale la Regione Toscana, sentita la filiera vitivinicola in ordine
al sistema di rintracciabilita' delle partite di vino DOC «Val
d'Arbia», ha deciso, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61, di confermare la scelta della
fascetta identificativa dei vini DOC, stampata dall'Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.;
Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato
centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti
agroalimentari inoltrata dalla societa' «Toscana Certificazione
Agroalimentare s.r.l.» quale soggetto idoneo individuato;
Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Toscana con nota
prot. n. 52329 IG.50.40.20 del 1° marzo 2011, nelle more di
costituzione del Gruppo tecnico di valutazione previsto dall'art. 13,
comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61;
Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione
del provvedimento di autorizzazione;
Decreta:
Art. 1
1. La societa' «Toscana Certificazione Agroalimentare s.r.l.», in
breve «TCA s.r.l.», con sede in Firenze, Viale Belfiore, 9, e'
autorizzata ad effettuare i controlli previsti dall'art. 118
septdecies del Regolamento (CE) n. 1234/07, e successive disposizioni
applicative, per la DOC «Val d'Arbia» nei confronti di tutti i
soggetti presenti nella filiera che intendono rivendicare la predetta
denominazione di origine.
Art. 2
1. La societa' «Toscana Certificazione Agroalimentare s.r.l.» di
cui all'art. 1, di seguito denominata «struttura di controllo
autorizzata», dovra' assicurare che, conformemente alle prescrizioni
del piano di controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti
certificati nella predetta denominazione di origine rispondano ai
requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione.
2. Per assicurare le finalita' di cui al comma 1:
a) la Regione, gli uffici competenti della Camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, la Provincia ed i Comuni
competenti per il territorio di produzione della predetta
denominazione di origine sono tenuti a mettere a disposizione della
struttura di controllo autorizzata, a titolo gratuito, ogni utile
documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato
elettronico, in particolare i dati estratti dallo schedario viticolo,
i relativi aggiornamenti, le dichiarazioni vendemmiali, le
certificazioni d'idoneita' agli esami analitici ed organolettici e
ogni altra documentazione utile ai fini dell'applicazione
dell'attivita' di controllo;
b) la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di
Siena trasmette alla struttura di controllo autorizzata, ove
possibile in formato elettronico, tutti i dati e gli elementi
documentali concernenti la gestione dei carichi nonche' l'attivita'
documentale ed ispettiva posta in essere a carico della filiera
vitivinicola DOC «Val d'Arbia» fino all'entrata in vigore del
presente decreto.
Art. 3
1. La struttura di controllo autorizzata non puo' modificare la
denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di
rappresentanza, la documentazione di sistema come depositata presso
il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza
il preventivo assenso del Ministero stesso.
2. La struttura di controllo autorizzata non puo' modificare il
piano di controllo ed il prospetto tariffario approvati, senza il
preventivo assenso del Gruppo tecnico di valutazione ed e' tenuta a
comunicare ogni variazione concernente il personale ispettivo, la
composizione del Comitato di certificazione e dell'Organo decidente i
ricorsi.
3. La struttura di controllo autorizzata ha l'obbligo di rispettare
le prescrizioni previste nel presente decreto nonche' nel decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61, del decreto ministeriale 2 novembre
2010 e delle disposizioni complementari che l'Autorita' nazionale
competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire nonche' di
svolgere le attivita' di cui all'art. 1 del presente decreto secondo
le disposizioni del piano di controllo e del prospetto tariffario
approvati.
Art. 4
1. La presente autorizzazione puo' essere sospesa o revocata con
decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la
concessione e nei casi di mancato adempimento delle disposizioni di
cui all'art. 3 del presente decreto.
2. L'autorizzazione conferita con il presente decreto ha validita'
triennale dalla data di emanazione ai sensi dell'art. 3, comma 5, del
decreto ministeriale 2 novembre 2010.
Alla scadenza, il soggetto legittimato, ai sensi dell'art. 3, comma
5 del decreto ministeriale 2 novembre 2010, deve comunicare
all'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione
frodi dei prodotti agroalimentari, l'intenzione di confermare
l'indicazione della struttura di controllo di cui all'art. 1 o
proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti
nell'elenco di cui all'art. 13, comma 7, del decreto legislativo 8
aprile 2010, n. 61.
3. Il decreto dirigenziale prot. 13348 del 18 giugno 2009 relativo
al conferimento alla Camera di Commercio Industria Artigianato
Agricoltura di Siena dell'incarico a svolgere le funzioni di
controllo previste dal decreto ministeriale 29 marzo 2007 per la DOC
«Val d'Arbia» e' abrogato.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 3 marzo 2011
Il direttore generale: La Torre
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