Val d'Arbia Doc - Riconoscimento
Riconoscimento della denominazione di origine controllala del vino «Val d'Arbia».
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 1985
Riconoscimento della denominazione di origine controllala del vino «Val d'Arbia». (086A1381)
(GU n.50 del 1-3-1986)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;
Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme
per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto ministeriale 1° luglio 1974 contenente la
delimitazione del territorio di produzione del vino a denominazione
di origine semplice «Bianco Val d'Arbia»;
Vista la domanda presentata dagli interessati, a termine dell'art.
6, del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa
ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine
controllata del vino «Val d'Arbia» corredata dal parere del comitato
regionale dell'agricoltura per la Toscana;
Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela
delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del
disciplinare di produzione del vino «Val d'Arbia» formulata dal
comitato stesso e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 ottobre
1982, n. 291;
Viste le istanze e controdeduzioni degli interessati avverso il
parere e la proposta del disciplinare sopra citati;
Ritenuta l'opportunita', in relazione alle esigenze tecniche della
zona nonche' alla situazione tradizionale dei vini in discorso, di
accogliere le istanze sopra citate;
Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di
concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;
Decreta:
Art. 1.
E' riconosciuta la denominazione di origine controllata «Val
d'Arbia» ed e' approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri
proponenti, il relativo disciplinare di produzione.
Tale denominazione e' riservata al vino che risponde alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di
produzione, le cui norme entrano in vigore il 1° novembre 1985.
Art. 2.
I conduttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto,
a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1985, con la
denominazione di origine controllata «Val d'Arbia» sono tenuti ad
effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati - ai sensi e per
gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica
24 maggio 1967, n. 506, recante le norme relative all'albo dei
vigneti e alla denuncia delle uve - entro tre mesi dalla data di
pubblicazione del presente decreto con l'osservanza delle modalita' e
formalita' all'uopo previste dal decreto del Presidente della
Repubblica sopra citato.
Art. 3.
In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare - e
fino al compimento di tre annate agrarie a partire da quella
dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo - possono essere
iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del
decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i
vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quelli
indicati nel suddetto art. 2, purche' esse non superino il 15% del
totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione del vino
«Val d'Arbia».
Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al
precedente comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo,
qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare
a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro
composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito
disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente
ispettorato provinciale dell'agricoltura.
Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti,
provvede a segnalare alla locale camera di commercio, le variazioni
apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.
Art. 4.
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
disciplinare di produzione, coloro che detengono «Val d'Arbia» tipo
«Vin Santo» in corso di invecchiamento, devono farne denuncia al
competente istituto incaricato dal Ministero dell'agricoltura e delle
foreste per la repressione delle frodi, ai fini della determinazione
e del riconoscimento del periodo minimo di invecchiamento.
Nella denuncia dovranno essere indicati il luogo di deposito, la
quantita' del prodotto, la sua gradazione alcoolica e l'annata di
produzione.
Il prodotto denunciato sara' preso in carico nel registro di
magazzino previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.
Le partite di vino in corso di invecchiamento - debitamente
denunciate nel termine e con le modalita' di cui ai comma precedenti
- possono essere commercializzate come vini a denominazione di
origine «controllata», a condizione che a seguito di controlli
effettuati dal predetto istituto di vigilanza, su domanda delle ditte
interessate, venga accertato:
a) che il prodotto sia conforme alle caratteristiche analitiche
ed organolettiche previste dal disciplinare di produzione;
b) che il prodotto abbia ultimato almeno il periodo minimo di
invecchiamento previsto dal disciplinare;
c) che sussista la documentazione idonea a comprovare, per quanto
riguarda l'origine, la provenienza del prodotto dalla zona di
produzione delimitata.
Le partite di vini invecchiati o in corso di invecchiamento,
qualora siano cedute a terzi ai fini dell'imbottigliamento, devono
essere accompagnate da una dichiarazione del venditore, convalidata
dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denucia delle
partite in invecchiamento, contenente l'indicazione della
denominazione di origine e dell'annata di produzione, nonche' gli
estremi della predetta denuncia.
Il predetto istituto di vigilanza, a seguito dei sopralluoghi e
controlli effettuati, dei quali deve essere redatto apposito verbale,
rilascera' alle ditte interessate, per le partite di vini che
rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti per la
commercializzazione come vino a denominazione di origine
«controllata», la relativa autorizzazione, con gli estremi atti alla
loro identificazione.
Copie del verbale e delle relative autorizzazioni devono essere
allegate, a cura delle ditte interessate, ai registri di carico e
scarico o alle schede di produzione.
Art. 5.
Al vino «Val d'Arbia» che alla data di entrata in vigore dell'unito
disciplinare trovasi gia' confezionato o in corso di confezionamento
in bottiglie o altri recipienti di capacita' non superiore a cinque
litri, e' concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:
di dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici
o imbottigliatrici;
di ventiquattro mesi per il prodotto giacente presso ditte
diverse da quelle di cui sopra;
di trentasei mesi per il prodotto presso il commercio al
dettaglio o presso esercizi pubblici.
Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di
prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere
commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che entro quindici
giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate
agli istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle
foreste per la repressione delle frodi, competenti per territorio, e
che sui recipienti sia apposta, a cura degli istituti stessi, la
stampigliatura: «Vendita autorizzata fino ad esaurimento».
Per il prodotto sfuso, cioe' commercializzato in recipienti diversi
da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento e'
ridotto a sei mesi. Tale termine e' elevato a dodici mesi per le
eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo
stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi
per l'imbottigliamento.
In tal caso dette rimanenze devono essere denunciate ai competenti
istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero
dell'agricoltura e delle foreste entro quindici giorni dalla scadenza
del termine di sei mesi. All'atto della cessione le rimanenze di
prodotto di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato
del venditore convalidato dallo stesso istituti di vigilanza che ha
ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione
del prodotto, nonche' gli estremi della relativa denuncia.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Dato a Roma, addi' 30 maggio 1985
PERTINI
PANDOLFI, Ministro dell'agricoltura
e delle foreste
ALTISSIMO, Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato
Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 gennaio 1986
Registro n. 1 Agricoltura, foglio n. 112
Disciplinare di produzione della denominazione di origine
controllata del vino «Val d'Arbia»
Art. 1.
La denominazione di origine controllata «Val d'Arbia» e' riservata
al vino bianco che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti
dal presente disciplinare di produzione.
Art. 2.
Il vino «Val d'Arbia» deve essere ottenuto dalle uve delle varieta'
di vitigni presenti nei vigneti nelle proporzioni appresso indicate:
trebbiano Toscano: dal 75 all'85%;
malvasia del Chianti: dal 15 al 25%.
Possono concorrere alla produzione del «Val d'Arbia» le uve delle
varieta' dei vitigni a bacca bianca «raccomandati» o «autorizzati»
per la provincia di Siena, con l'esclusione del moscato bianco,
presenti nei vigneti, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo
del 15% del totale delle viti.
Art. 3.
La zona di produzione delle uve dei vini «Val d'Arbia» comprende in
provincia di Siena l'intero territorio amministrativo del comune di
Siena ed in parte quello dei comuni di: Castellina in Chianti, Radda
in Chianti, Gaiole in Chianti, Monteriggioni, Castelnuovo Berardenga,
Sovicille, Asciano, Monteroni d'Arbia, Murlo, Buonconvento.
Tale zona di cui al decreto ministeriale 1° luglio 1974 risulta
essere cosi' delimitata:
partendo dal punto di incontro fra i confini comunali di
Montalcino, Mario e Buonconvento, individuabile nel punto di incontro
fra il torrente Crevolese e il fiume Ombrone, il limite segue, in
direzione nord-est, il torrente Rigagliano - che costituiscono il
confine comunale fra Buonconvento e Murlo - fino all'incontro con la
strada per Murlo a quota 209; segue poi tale strada fino al punto di
incontro con la strada per Grotti alto; indi la strada Grotti-Bagnaia
fino al bivio per Mugnano, da dove segue quest'ultima strada fino a
quota 263.
Da questa quota il limite segue la strada poderale che porta al
podere Il Moro, a quota 235, fino all'incontro con la comunale per
Brucciano e proseguendo fino al punto in cui questa si immette sulla
strada statale n. 223 di Paganico a quota 237. Da questo punto il
limite prosegue lungo la strada statale n. 223 fino a Costalpino, ove
incontra la strada statale n. 73 Senese Aretina, lungo la quale
continua fino a Villa Agazzara, presso la quota 271.
Ripiega poi a nord lungo il fosso Alfino per seguirlo fino a
raggiungere la strada che congiunge Belcaro con Montalbuccio;
prosegue su questa strada fino al bivio a quota 351, imbocca
successivamente la strada comunale che passando per Piazza e la Villa
Belriguardo si incontra con la via Cassia (strada statale n. 2)
presso il km 233. Da questo punto, ripiegando verso est, il limite
prosegue lungo la via Cassia ed in localita' Fontebecci volge a nord
lungo la Chiantigiana (strada statale n. 222) per raggiungere a
Castellina in Chianti la strada statale n. 429.
Il limite continua poi dirigendosi verso nord-est, con la strada
statale n. 429 fino al suo incontro con il confine del comune di
Radda in Chianti al km 24.
Da questo punto segue il limite del comune suddetto verso nord fino
ad incontrare la localita' «Lucarelli» e quindi verso est lungo tutto
il confine della provincia di Firenze sfiorando le localita' Casa al
Sodo a quota 662, localita' Querce alla Fanciulla e ancora verso nord
e nord-est toccando la frazione Badiaccia fino ad incontrare il
confine della provincia di Arezzo il quale si identifica in direzione
sud-est fino a quota 752.
Si identifica poi con la strada carreggiabile che sfiora le quote
772, 754 e 778, da dove prosegue lungo la strada che porta a S.
Gusme', fino a raggiungere la strada statale per Castelnuovo,
seguendola fino al paese stesso.
Da qui il limite prosegue lungo la strada che da Castelnuovo
conduce alla strada statale n. 73 Senese Aretina, fino all'incontro
con quest'ultima; indi segue per breve tratto la Senese Aretina fino
alla Croce di Carnesecca; e successivamente corre lungo la strada
carreggiabile che, passando per Mucigliani, Vescona, Fontanelle,
raggiunge la Pievina, ove si innesta sulla strada per Abbadia a
Rofena e podere Cerreto. Da qui prosegue con la strada interpoderale
o vicinale che sfiora i poderi S. Filippo, Ucinilla, Nebbina,
Montefermi, Poggiarello, San Giorgio, Sole, Casanova, Pieve a
Sprenna, La Villa per raggiungere Serravalle sulla strada statale
Cassia. Indi segue la Cassia fino a Buonconvento.
Prosegue ad est con la strada che porta al ponte Bagnocavallo, gira
a sud seguendo il fosso di Gobbena, ad est seguendo il fosso di
Tavoleto fino a quota 149; sfiora il podere Fornace e la fattoria di
Resta, e girando a sud il limite, passa lungo una linea ideale per i
poderi Palazzone e Fornace fino all'incontro con il torrente Serlate
presso il ponte Alto sulla Cassia. Da qui, girando verso ovest, il
limite prosegue con il torrente Serlate, prima, e con il fiume
Ombrone, poi, fino alla confluenza con il torrente Rigagliano, punto
di partenza della descrizione.
Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione del vino «Val d'Arbia» devono essere quelle tradizionali
della zona e comunque atte a conferire alle uve, ai mosti ed ai vini
derivati, le specifiche caratteristiche di qualita'.
Sono pertanto da considerarsi esclusi, ai fini dell'iscrizione
all'albo dei vigneti di cui all'art. 10 del decreto del Presidente
della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti ubicati su terreni
male esposti e/o di fondo valle.
I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati o, comunque atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
La produzione massima di uva ammessa per la produzione del vino
«Valle d'Arbia» non deve superare i 130 ql per ettaro di coltura
specializzata; fermo restando il limite massimo sopra indicato, la
produzione per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere
calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto all'effettiva
superficie coperta dalla vite.
A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la
produzione dovra' essere riportata attraverso una accurata cernita
delle uve, purche' quella globale del vigneto non superi del 20% il
limite medesimo.
La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 65%.
Art. 5.
Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'invecchiamento
obbligatorio, devono essere effettuate nell'interno della zona di
produzione delle uve di cui all'art. 3.
Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali le operazioni
di cui sopra potranno essere effettuate nell'intero territorio
amministrativo dei comuni di: Castellina in Chianti, Radda in
Chianti, Gaiole in Chianti, Monteriggioni, Castelnuovo Berardenga,
Sovicille, Asciano, Monteroni d'Arbia, Murlo, Buonconvento,
Montalcino e S. Giovanni d'Asso in provincia di Siena e nell'intero
territorio amministrativo dei comuni di Cavriglia e Montevarchi in
provincia di Arezzo.
Le uve destinate alla vinificazione del vino «Val d'Arbia» devono
assicurare una gradazione alcolica complessiva minima naturale di
almeno 10,5 gradi.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
locali leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari
caratteristiche. I prodotti utilizzabili per l'eventuale
arricchimento, previsto dalle norme comunitarie e nazionali, debbono
derivare ad eccezione del mosto concentrato rettificato (zucchero
d'uva), dalle uve dei vigneti iscritti all'albo, fermo restando che
la resa uva-vino non deve, comunque, superare i limiti di cui al
precedente art. 4.
Il vino «Val d'Arbia» non puo' essere immesso al consumo prima del
31 marzo dell'anno successivo alla vendemmia.
Art. 6.
Il vino «Val d'Arbia», all'atto dell'immissione al consumo deve
rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: giallo paglierino tenue, con riflessi verdognoli;
odore: delicato, fine, fruttato;
sapore: asciutto, fresco, armonico;
gradazione alcolica minima complessiva: 11;
acidita' totale minima: 5,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.
E' in facolta' del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di
modificare, con proprio decreto, i limiti sopraindicati per
l'acidita' totale e l'estratto secco netto.
Art. 7.
Le uve idonee alla produzione del vino «Val d'Arbia» possono essere
destinate alla produzione del tipo «Vin Santo» seguendo il
tradizionale metodo di vinificazione che prevede in particolare
quanto segue:
l'uva dopo aver subito una accurata cernita, deve essere
sottoposta ad appassimento naturale;
l'appassimento delle uve destinate alla vinificazione, nei limiti
consentiti dalle vigenti disposizioni, deve essere protratto fino a
raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore al 28%;
la resa massima di uva fresca in vino deve essere superiore al
35%;
la conservazione e l'invecchiamento del vino deve avvenire in
appositi locali (i Vinsantai) ed in recipienti di legno (caratelli)
di capacita' non superiore ai 2 ettolitri;
l'immissione al consumo del «Val d'Arbia» Vin Santo non puo'
avvenire prima del 1° dicembre del terzo anno successivo a quello di
produzione delle uve;
al termine del periodo di invecchiamento il prodotto deve avere
una gradazione alcolica minima complessiva di almeno 17 gradi;
l'invecchiamento deve avvenire nell'interno della zona di
vinificazione delle uve di cui all'art. 5.
Il «Val d'Arbia» Vin Santo, all'atto dell'immissione al consumo
deve presentare le seguenti caratteristiche:
colore: dal paglierino all'ambrato piu' o meno carico;
odore: intenso, etereo, caratteristico;
sapore: dal secco al dolce armonico, morbido con retrogusto
amarognolo caratteristico;
gradazione alcolica complessiva minima: 17 di cui:
per il tipo dolce, almeno 12 svolta ed un minimo da svolgere di
5 gradi;
per il tipo semisecco, almeno 13 svolta ed un massimo da
svolgere di 4 gradi;
per il tipo secco, almeno 14 svolta ed un massimo da svolgere
di 3 gradi;
acidita' totale minima: 5,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 21 per mille.
E' in facolta' del Ministro dell'agricoltura e delle foreste
modificare, con proprio decreto, i limiti sopraindicati per
l'acidita' totale e l'estratto secco netto.
Art. 8.
Alla denominazione di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di
qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente
disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto»,
«selezionato», «superiore», «vecchio» e simili. E tuttavia consentito
l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni
sociali o marchi privati, purche' non abbino significato laudativo e
non siano tali da trarre in inganno l'acquirente, nonche' l'uso di
indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree,
fattorie, zone e localita' comprese nella zona delimitata nel
precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da
cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto.
Art. 9.
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo con la denominazione di origine controllata «Val
d'Arbia» vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti dal presente disciplinare, e' punito a norma dell'art. 28
del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.
Il Ministro
dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI
Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO