Val d'Arno di Sopra o Valdarno di Sopra Doc - Modifica ordinaria 2024
Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini Val d'Arno di Sopra o Valdarno di Sopra
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 26 giugno 2024
Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione
di origine controllata dei vini «Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di
Sopra». (24A03489)
(GU n.160 del 10-7-2024)
IL DIRETTORE GENERALE
per la promozione della qualita' agroalimentare
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio, cosi' come modificato con regolamento (UE) 2021/2117 del 2
dicembre 2021;
Visto in particolare la Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione 2, del
citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo;
Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 aprile 2024 relativo alle indicazioni geografiche
dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonche'
alle specialita' tradizionali garantite e alle indicazioni
facoltative di qualita' per i prodotti agricoli, che modifica i
regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che
abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;
Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione del 17
ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di
protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni
geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo,
la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche
del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione
nonche' l'etichettatura e la presentazione;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione
del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del regolamento
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine,
delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel
settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del
disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la
cancellazione della protezione nonche' l'uso dei simboli, e del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1,
lettera d);
Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 302 del 28 dicembre 2016, e
successive modifiche ed integrazioni, recante la disciplina organica
della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del
vino;
Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 275 del 24 novembre
2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e
l'esame 2 delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di
modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007
e del decreto legislativo n. 61/2010;
Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 2021, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 83 dell'8 aprile
recante «Disposizioni nazionali applicative dei regolamenti (UE) n.
1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019,e della legge n. 238/2016
concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande
di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei
prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di
produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della
protezione»;
Visto il decreto ministeriale 13 giugno 2011, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 148 del 28 giugno
2011, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine
dei vini «Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» ed approvato il
relativo disciplinare di produzione;
Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul citato
sito internet del Ministero - Sezione qualita' - Vini DOP e IGP, con
il quale e' stato da ultimo modificato il disciplinare di produzione
della denominazione di origine controllata dei vini «Val d'Arno di
Sopra» o «Valdarno di Sopra»;
Visto il decreto del Ministro del 31 gennaio 2024, n. 0047783,
recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non
generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare
e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;
Vista la direttiva del Ministro 31 gennaio 2024 n. 45910,
registrata alla Corte dei conti al n. 280 in data 23 febbraio 2024,
recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla
gestione per il 2024;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre
2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68,
concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo
del Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica;
Vista la direttiva dipartimentale 21 febbraio 2024 n. 85479,
registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 129 in data 28
febbraio 2024, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla
«Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attivita'
amministrativa e sulla gestione per l'anno 2024» del 31 gennaio 2024,
rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranita'
alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri n. 179/2019;
Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello
generale conferito, ai sensi dell'articolo 19, comma 4 del decreto
legislativo 165/2001, alla dott.ssa Eleonora lacovoni, del 7 febbraio
2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato
dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio
2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011
dell'art. 5, comma 2, lett. d;
Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la
promozione della qualita' agroalimentare del 30 aprile 2024, n.
193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024 n.999, con
il quale e' stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di
direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualita'
certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli,
agroalimentari e vitivinicoli e Affari generali della Direzione;
Esaminata la documentata domanda, presentata per il tramite della
Regione Toscana, su istanza del Consorzio Valdarno di Sopra DOC con
sede in Terranuova Bracciolini (AR), Piazza della Repubblica n. 16,
intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della
denominazione di origine controllata dei vini «Val d'Arno di Sopra» o
«Valdarno di Sopra», nel rispetto della procedura di cui al citato
decreto miniteriale 6 dicembre 2021, nonche' dell'analogo
preesistente decreto ministeriale 7 novembre 2012;
Atteso che la citata richiesta di modifica, considerata «modifica
ordinaria» che comporta variazioni al documento unico, ai sensi
dell'art. 17, del reg. UE n. 33/2019, e' stata esaminata, nell'ambito
della procedura nazionale preliminare prevista dal citato decreto
ministeriale 7 novembre 2012 (articoli 6, 7, e 10) e dal citato
decreto ministeriale 6 dicembre 2021 (art. 13), successivamente alla
sua entrata in vigore, e in particolare:
e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Toscana;
e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale
vini DOP e IGP, espresso nella riunione del 21 dicembre 2023,
nell'ambito della quale il citato Comitato ha formulato la proposta
di modifica aggiornata del disciplinare di produzione della DOC dei
vini «Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra»;
conformemente all'art. 13, comma 6, del citato decreto
ministeriale 6 dicembre 2021 la proposta di modifica del disciplinare
in questione e' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n. 39 del 16 febbraio 2024, al fine di dar modo
agli interessati di presentare le eventuali osservazioni entro trenta
giorni dalla citata data;
entro il predetto termine non sono pervenute osservazioni sulla
citata proposta di modifica;
Considerato che a seguito dell'esito positivo della predetta
procedura nazionale di valutazione, conformemente all'articolo 13,
comma 7, del citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sussistono
i requisiti per approvare con il presente decreto le modifiche
ordinarie contenute nella citata proposta di modifica del
disciplinare di produzione della DOP dei vini «Val d'Arno di Sopra» o
«Valdarno di Sopra» ed il relativo documento unico consolidato con le
stesse modifiche;
Ritenuto altresi' di dover procedere, ai sensi dell'art. 13, commi
7 e 8, del citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021 alla
pubblicazione del presente decreto di approvazione delle modifiche
ordinarie del disciplinare di produzione in questione e del relativo
documento unico consolidato, nonche' alla comunicazione delle stesse
modifiche ordinarie alla Commissione UE, tramite il sistema
informativo messo a disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1,
lettera a) del reg. UE n. 34/2019.
Decreta:
Art. 1
1. Al disciplinare di produzione della denominazione di origine
protetta (menzione tradizionale specifica: denominazione di origine
controllata) dei vini «Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra»
cosi' come da ultimo modificato con il decreto ministeriale 7 marzo
2014, richiamato in premessa, sono approvate le modifiche ordinarie
di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n. 39 del 16 febbraio 2024.
2. Il disciplinare di produzione della denominazione di origine
protetta dei vini «Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra»,
consolidato con le modifiche ordinarie di cui al comma 1, e il
relativo documento unico consolidato figurano rispettivamente negli
allegati A e B del presente decreto.
Art. 2
1. Il presente decreto entra in vigore a livello nazionale il
giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
2. Le modifiche ordinarie di cui all'articolo I sono comunicate,
entro trenta giorni dalla predetta data di pubblicazione, alla
Commissione UE tramite il sistema informativo «e-Ambrosia» messo a
disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera a) del
regolamento (UE) n. 34/2019. Le stesse modifiche entrano in vigore
nel territorio dell'Unione europea a seguito della loro pubblicazione
da parte della Commissione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea, entro tre mesi dalla data della citata comunicazione.
3. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, e 2. le modifiche
ordinarie di cui all'art. 1 sono applicabili a decorrere dalla
campagna vendemmiale 2024/2025.
4. L'elenco dei codici previsto dall'art. 7, comma 3, del decreto
ministeriale 25 febbraio 2022, e' aggiornato in relazione alle
modifiche di cui all'art. 1.
5. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della
denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Val d'Arno
di Sopra» o «Valdarno di Sopra» di cui all'art. 1 saranno pubblicati
sul sito internet del Ministero - Sezione qualita' - Vini DOP e IGP.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
Roma, 26 giugno 2024
Il direttore generale: Iacovoni
ALLEGATO A
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI
"VAL D'ARNO DI SOPRA" O "VALDARNO DI SOPRA"
Art. 1
(Denominazione e vini)
1.1 La denominazione di origine controllata "Val d'Arno di Sopra" o
"Valdarno di Sopra" e' riservata ai vini che rispondono alle
condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di
produzione per le seguenti tipologie:
Categoria vino:
Bianco anche riserva e Vendemmia tardiva, Rosso anche riserva e
Vendemmia tardiva, Malvasia Bianca lunga anche riserva, Chardonnay
anche riserva, Sauvignon anche riserva, Orpicchio anche riserva,
Trebbiano anche riserva, Sangiovese anche riserva e rosato, Cabernet
Franc anche riserva e rosato, Merlot anche riserva, Cabernet
Sauvignon anche riserva, Syrah anche riserva, Malvasia nera anche
riserva, Canaiolo nero anche riserva, Ciliegiolo anche riserva,
Foglia Tonda anche riserva, Pinot Nero anche riserva, Pugnitello
anche riserva e rosato, Vin Santo e Vin Santo Occhio di Pernice.
Categoria vino spumante di qualita':
Rosato.
Art. 2
(Base ampelografia)
2.1 I vini della denominazione di origine controllata "Val d'Arno
di Sopra" o "Valdarno di Sopra" devono essere ottenuti dalle uve
prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente
composizione ampelografica:
"Val d'Arno di Sopra" o "Valdarno di Sopra" Bianco:
Chardonnay dal 40% all'80% e da Trebbiano Toscano e/o Malvasia
Bianca Lunga fino ad un massimo del 50% e/o Sauvignon fino ad un
massimo del 10%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a
bacca bianca, fino ad un massimo del 30%, idonei alla coltivazione
nell'ambito della Regione Toscana.
"Val d'Arno di Sopra" o "Valdarno di Sopra" Rosso: Merlot dal 40%
all'80%, e/o Sangiovese e/o Cabernet Sauvignon e/o Syrah e/o Cabernet
Franc fino ad un massimo del 50%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a
bacca rossa, fino ad un massimo del 30%, idonei alla coltivazione
nell'ambito della Regione Toscana.
"Val d'Arno di Sopra" o "Valdarno di Sopra" Rosato Spumante di
qualita': Sangiovese minimo 85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a
bacca rossa, fino ad un massimo del 15%, idonei alla coltivazione
nell'ambito della Regione Toscana.
I vini bianchi, rossi e rosati "Val d'Arno di Sopra" o "Valdarno di
Sopra" con le seguenti specificazioni:
Chardonnay
Sauvignon
Malvasia Bianca Lunga
Orpicchio
Trebbiano (da Trebbiano Toscano)
Sangiovese
Sangiovese rosato
Cabernet Sauvignon
Cabernet Franc
Cabernet Franc rosato
Merlot
Syrah
Malvasia nera
Canaiolo nero
Ciliegiolo
Pinot Nero
Pugnitello
Pugnitello rosato
Foglia Tonda
devono essere ottenuti, per almeno l'85%, da uno dei sopracitati
vitigni.
Possono concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni a
bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione per la Regione
Toscana per un massimo del 15%.
"Val d'Arno di Sopra" o "Valdarno di Sopra" Vendemmia Tardiva
bianca:
Malvasia Bianca Lunga e/o Trebbiano Toscano e/o Sauvignon per
almeno il 40%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino, altri vitigni a
bacca bianca, fino ad un massimo del 30%, idonei alla coltivazione
per la Regione Toscana.
"Val d'Arno di Sopra" o "Valdarno di Sopra" Vendemmia Tardiva nera:
Sangiovese e/o Canaiolo Nero e/o Syrah per almeno il 40%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino, altri vitigni a
bacca nera, fino ad un massimo del 30%, idonei alla coltivazione per
la Regione Toscana.
"Val d'Arno di Sopra" o "Valdarno di Sopra" Vin Santo
Malvasia Bianca Lunga e/o Trebbiano Toscano per almeno il 60%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino, altri vitigni a
bacca bianca, fino ad un massimo del 40%, idonei alla coltivazione
per la Regione Toscana.
"Val d'Arno di Sopra" o "Valdarno di Sopra" Vin Santo Occhio di
Pernice Sangiovese minimo 80%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino, altri vitigni a
bacca bianca e/o nera, fino ad un
massimo del 20%, idonei alla
coltivazione per la Regione Toscana.
Art. 3
(Zona di produzione delle uve)
3.1 La zona di produzione dei vini a denominazione di origine
controllata "Val d'Arno di Sopra" o "Valdarno di Sopra" ricade
nell'intero territorio dei comuni di Cavriglia, Montevarchi, Bucine,
Civitella in Val di Chiana, Castelfranco-Piandisco', Terranuova
Bracciolini, Loro Ciuffenna, San Giovanni Valdarno, Castiglion
Fibocchi, Laterina-Pergine Valdarno e la parte del Comune di Arezzo
compresa tra il confine dei comuni di Civitella, Laterina-Pergine
Valdarno e Castiglion Fibocchi e la riva sinistra del Canale Maestro
della Chiana e del Fiume Arno, fino al confine del comune di
Capolona, della provincia di Arezzo e nell'intero territorio dei
comuni di Figline e Incisa Valdarno, Reggello e Rignano sull'Arno,
della Provincia di Firenze.
Art. 4
(Norme per la viticoltura)
4.1 Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla produzione dei vini della denominazione di origine controllata
"Val d'Arno di Sopra" o "Valdarno di Sopra" devono essere quelle
normali della zona e atte a conferire alle uve e ai vini le
specifiche caratteristiche di qualita'. 4.2 Sono esclusi, ai fini
dell'iscrizione al relativo schedario viticolo, i vigneti che siano
ubicati ad una altitudine inferiore ai 170 metri s.l.m.
I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per le
produzioni della denominazione "Val d'Arno di Sopra" o "Valdarno di
Sopra", inclusi nelle aree dei comuni sopra indicati.
4.3 Per i nuovi impianti ed i reimpianti dalla data in vigore del
presente disciplinare la densita' dei ceppi per ettaro non potra'
essere inferiore a 4.100.
4.4 I sesti d' impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati nella zona,
privilegiando quelli a piu' bassa espansione e comunque atti a non
modificare le caratteristiche qualitative delle uve e dei vini. Sono
esclusi i sistemi di coltivazione espansi.
4.5 E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita
l'irrigazione di soccorso.
4.6 Le produzioni massime di uva per ettaro, ed i titoli
alcolometrici volumici naturali minimi sono i seguenti:
Parte di provvedimento in formato grafico
4.7 In annate favorevoli i quantitativi delle uve ottenute e da
destinare alla produzione del vino a denominazione di origine
controllata "Val d'Arno di Sopra" o "Valdarno di Sopra" devono essere
riportati, nei limiti di cui sopra, purche' la produzione globale non
superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti di resa
uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20%, non hanno
diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre detto limite
decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto
il prodotto.
4.8 Per l'entrata in produzione dei nuovi impianti la produzione
massima ad ettaro ammessa e' la seguente:
Parte di provvedimento in formato grafico
Art. 5
(Norme per la vinificazione)
5.1. Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'invecchiamento
obbligatorio ove previsto e l'imbottigliamento, devono essere
effettuate nell'ambito del territorio di produzione delimitato
all'articolo 3 del presente disciplinare di produzione. E' tuttavia
consentito che dette operazioni possano effettuarsi nei comuni delle
provincie di Arezzo, Siena e Firenze confinanti con la zona di
produzione.
Conformemente all'articolo 4 del Reg. (UE) n. 33/2019,
l'imbottigliamento e il confezionamento devono avere luogo nelle
predette zone geografiche delimitate per assicurare l'efficacia dei
controlli e salvaguardare la reputazione del prodotto.
5.2 Nella vinificazione sono ammesse solo le pratiche enologiche
leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari
caratteristiche.
Nel caso che le diverse uve della composizione ampelografica delle
tipologie previste all'art. 1 siano vinificate separatamente,
l'assemblaggio definitivo per l'ottenimento dei vini "Val d'Arno di
Sopra" o "Valdarno di Sopra" deve avvenire prima della richiesta di
campionatura per la certificazione analitica ed organolettica della
relativa partita, e comunque prima della estrazione dalla cantina del
produttore. Non e' consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di
cui all'articolo 1.
5.3 Per tutti i vini di cui all'articolo 1 non e' consentita la
pratica della dolcificazione.
5.4 E' ammessa la colmatura dei vini, di cui all'articolo 1, in
corso di invecchiamento obbligatorio, con vini aventi diritto alla
stessa tipologia, anche non soggetti ad invecchiamento obbligatorio,
per non oltre il 5%.
5.5 La resa massima dell'uva in vino, e' del 70% per tutte le
tipologie della denominazione di origine controllata "Val d'Arno di
Sopra" o "Valdarno di Sopra", qualora la resa uva/vino superi detto
limite ma non oltre il 75% , anche se la produzione ad ettaro resta
al di sotto del massimale consentito, l'eccedenza non ha diritto alla
denominazione di origine. Oltre detto limite decade il diritto alla
denominazione di origine per tutta la partita.
Per le tipologie Vendemmia Tardiva bianca e Vendemmia Tardiva nera
la resa e' del 45% senza diritto di tolleranze.
Per le tipologie Vin Santo e Vin Santo "Occhio di Pernice" la resa
e' del 35% senza diritto di tolleranze.
5.6 La menzione "riserva" spetta alle tipologie bianco, rosso e a
tutte le tipologie monovarietali della denominazione ad eccezione dei
monovarietali rosati, purche' le partite destinate a fregiarsi di
detta denominazione vengano sottoposte ad un periodo minimo di
invecchiamento per le tipologie a bacca nera di 24 mesi, di cui
almeno 12 in legno e 3 mesi in bottiglia, e per le tipologie a bacca
bianca di 12 mesi di cui almeno 6 in legno e tre mesi in bottiglia.
Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'anno di
vendemmia.
5.7. Per i seguenti vini l'immissione al consumo e' consentita
soltanto a partire dalla data per ciascuno di essi indicata:
- "Val d'Arno di Sopra" o "Valdarno di Sopra" bianco e le tipologie
monovarietali rosato e a bacca bianca non possono essere immessi al
consumo prima del 1° febbraio dell'anno successivo a quello della
raccolta delle uve.
- "Val d'Arno di Sopra" o "Valdarno di Sopra" rosato spumante di
qualita', deve essere ottenuto secondo il metodo classico da uve
della stessa annata.
I vini a partire dalla data del tiraggio (imbottigliamento)
iniziano un periodo minimo obbligatorio di affinamento sui lieviti,
fino alla sboccatura, di 48 mesi.
- "Val d'Arno di Sopra" o "Valdarno di Sopra" rosso e le tipologie
monovarietali a bacca nera non possono essere immessi al consumo
prima del 31 marzo dell'anno successivo a quello di raccolta delle
uve.
- "Val d'Arno di Sopra" o "Valdarno di Sopra" rosso riserva e le
tipologie monovarietali a bacca nera con menzione "riserva" non
devono essere immessi al consumo prima di 24 mesi a decorrere dal 1°
novembre dell'anno di vendemmia, di cui 12 in legno e 3 in bottiglia.
- "Val d'Arno di Sopra" o "Valdarno di Sopra" bianco riserva e le
tipologie monovarietali a bacca bianca con menzione "riserva" non
devono essere immessi al consumo prima di 12 mesi dal 1° novembre
dell'anno di vendemmia, di cui 6 in legno e 3 in bottiglia.
- "Val d'Arno di Sopra" o "Valdarno di Sopra" Vendemmia tardiva
bianca e nera non devono essere immesse al consumo prima del 1°
novembre dell'anno successivo a quello della raccolta delle uve.
- "Val d'Arno di Sopra" o "Valdarno di Sopra" Vin Santo e Vin Santo
Occhio di Pernice non devono essere immessi al consumo prima di un
invecchiamento in recipienti di legno (caratelli) di capacita' non
superiore a 225 lt. che si considera concluso al 1° novembre del
quarto anno dopo la vendemmia.
Art. 6
(Caratteristiche al consumo)
6.1 I vini a denominazione di origine controllata "Val d'Arno di
Sopra" o "Valdarno di Sopra" all'atto dell'immissione al consumo
devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
"Val d'Arno di Sopra" o "Valdarno di Sopra" Bianco:
colore: giallo paglierino; odore: fine, delicato; sapore: secco,
armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
"Val d'Arno di Sopra" o "Valdarno di Sopra" Bianco riserva:
colore: giallo paglierino con riflessi dorati piu' evidenti con
l'invecchiamento;
odore: fine, delicato con sentori fruttati e con note minerali che
possono comparire con
l'invecchiamento;
sapore: ampio, secco, armonico, morbido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.
"Val d'Arno di Sopra" o "Valdarno di Sopra" Rosato Spumante di
Qualita':
spuma: fine e persistente;
colore: da rosato a buccia di cipolla piu' o meno tenue;
odore: delicato sentore di lievito, talvolta fruttato;
sapore: vivace, armonico, moderatamente corposo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
"Val d'Arno di Sopra" o "Valdarno di Sopra" Rosso:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso; odore: fine, fruttato;
sapore: secco, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
"Val d'Arno di Sopra" o "Valdarno di Sopra" Rosso riserva:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso con eventuali riflessi
granati con l'invecchiamento;
odore: fine, fruttato, speziato ed eventualmente etereo con
l'invecchiamento;
sapore: secco, pieno, armonico, morbido, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo 23,0 g/l.
"Val d'Arno di Sopra" o "Valdarno di Sopra" Chardonnay:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: fine, intenso, fruttato e floreale; sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
"Val d'Arno di Sopra" o "Valdarno di Sopra" Chardonnay riserva:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso con riflessi dorati
piu' evidenti con l'invecchiamento;
odore: fine, intenso, fruttato e con note minerali che possono
comparire con l'invecchiamento;
sapore: secco, armonico, morbido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.
"Val d'Arno di Sopra" o "Valdarno di Sopra" Sauvignon:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: fine, delicato; sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
"Val d'Arno di Sopra" o "Valdarno di Sopra" Sauvignon riserva:
colore: giallo paglierino;
odore: fine, intenso con possibili sentori fume' con
l'invecchiamento;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.
"Val d'Arno di Sopra" o "Valdarno di Sopra" Orpicchio:
colore: da giallo paglierino tenue a giallo paglierino intenso;
odore: delicato, intenso, fruttato, talvolta sapido;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.
"Val d'Arno di Sopra" o "Valdarno di Sopra" Orpicchio riserva:
colore: da giallo paglierino tenue a giallo paglierino intenso;
odore: delicato, intenso, fruttato, floreale talvolta sapido;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
"Val d'Arno di Sopra" o "Valdarno di Sopra" Trebbiano:
colore: da giallo paglierino tenue a giallo paglierino intenso;
odore: delicato, intenso e floreale;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.
"Val d'Arno di Sopra" o "Valdarno di Sopra" Trebbiano riserva:
colore: da giallo paglierino tenue a giallo paglierino intenso con
eventuali riflessi dorati con
l'invecchiamento;
odore: delicato, intenso, fruttato;
sapore: secco, armonico a volte sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
"Val d'Arno di Sopra" o "Valdarno di Sopra" Malvasia bianca lunga:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: fine, delicato, intenso;
sapore: secco e armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.
"Val d'Arno di Sopra" o "Valdarno di Sopra" Malvasia bianca lunga
riserva:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: fine, delicato, intenso;
sapore: secco e armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
"Val d'Arno di Sopra" o "Valdarno di Sopra" Cabernet Sauvignon:
colore: rosso rubino;
odore: intenso, complesso;
sapore: secco, armonico, strutturato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.
Val d'Arno di Sopra" o "Valdarno di Sopra" Cabernet Sauvignon
riserva:
colore: rosso rubino intenso con eventuale riflesso granato con
l'invecchiamento;
odore: intenso, complesso;
sapore: secco, armonico, strutturato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l.
"Val d'Arno di Sopra" o "Valdarno di Sopra" Cabernet franc:
colore: rosso rubino intenso;
odore: intenso, complesso, erbaceo;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.
"Val d'Arno di Sopra" o "Valdarno di Sopra" Cabernet franc riserva:
colore: rosso rubino intenso con eventuale riflesso granato con
l'invecchiamento;
odore: intenso, complesso, speziato;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l.
"Val d'Arno di Sopra" o "Valdarno di Sopra" Cabernet franc rosato:
colore: da rosato tenue a rosato intenso;
odore: fine, delicato, fruttato;
sapore: secco, armonico, delicato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
"Val d'Arno di Sopra" o "Valdarno di Sopra" Merlot:
colore: rosso rubino intenso;
odore: intenso, fruttato, complesso;
sapore: secco, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.
"Val d'Arno di Sopra" o "Valdarno di Sopra" Merlot riserva:
colore: rosso rubino intenso tendente al granato con
l'invecchiamento;
odore: intenso, fruttato, complesso;
sapore: secco, di struttura, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l.
"Val d'Arno di Sopra" o "Valdarno di Sopra" Sangiovese:
colore: rosso rubino;
odore: floreale e fruttato;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.
"Val d'Arno di Sopra" o "Valdarno di Sopra" Sangiovese riserva:
colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: complesso e fruttato;
sapore: secco, armonico, intenso;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l.
"Val d'Arno di Sopra" o "Valdarno di Sopra" Sangiovese rosato:
colore: da rosato tenue a rosato intenso;
odore: fine, delicato, fruttato;
sapore: secco, armonico, delicato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
"Val d'Arno di Sopra" o "Valdarno di Sopra" Syrah:
colore: rosso rubino;
odore: profumi di piccoli frutti rossi e spezie;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.
"Val d'Arno di Sopra" o "Valdarno di Sopra" Syrah riserva:
colore: rosso rubino, tendente al granato;
con l'invecchiamento
odore: profumi di piccoli frutti rossi e spezie;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l.
"Val d'Arno di Sopra" o "Valdarno di Sopra" Canaiolo Nero:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
odore: fine e floreale;
sapore: secco e armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.
"Val d'Arno di Sopra" o "Valdarno di Sopra" Canaiolo Nero riserva:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso tendente al granato con
l'invecchiamento;
odore: delicato, fine, intenso;
sapore: secco, morbido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l.
"Val d'Arno di Sopra" o "Valdarno di Sopra" Pinot Nero:
colore: rosso rubino con eventuali sfumature granate piu' o meno
intense;
odore: vinoso, fruttato;
sapore: lievemente tannico, particolarmente nei prodotti giovani;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.
"Val d'Arno di Sopra" o "Valdarno di Sopra" Pinot Nero riserva:
colore: rosso rubino con eventuali sfumature granate piu' o meno
intense;
odore: intenso, persistente, fruttato e talvolta speziato;
sapore: secco, ampio, fine;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l.
"Val d'Arno di Sopra" o "Valdarno di Sopra" Pugnitello:
colore: rosso rubino;
odore: intenso, fruttato;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.
"Val d'Arno di Sopra" o "Valdarno di Sopra" Pugnitello riserva:
colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: fruttato, intenso, complesso;
sapore: pieno, secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l.
"Val d'Arno di Sopra" o "Valdarno di Sopra" Pugnitello rosato:
colore: da rosato tenue a rosato intenso;
odore: fine, delicato, fruttato;
sapore: secco, armonico, delicato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
"Val d'Arno di Sopra" o "Valdarno di Sopra" Malvasia nera:
colore: rosso rubino;
odore: fine, fruttato;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.
"Val d'Arno di Sopra" o "Valdarno di Sopra" Malvasia nera riserva:
colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: fine, fruttato e talvolta balsamico;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l.
"Val d'Arno di Sopra" o "Valdarno di Sopra" Ciliegiolo:
colore: rosso rubino;
odore: fruttato e vinoso;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.
"Val d'Arno di Sopra" o "Valdarno di Sopra" Ciliegiolo riserva:
colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: fruttato, intenso;
sapore: secco, armonico, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l.
"Val d'Arno di Sopra" o "Valdarno di Sopra" Foglia Tonda:
colore: rosso rubino;
odore: intenso, vinoso;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.
"Val d'Arno di Sopra" o "Valdarno di Sopra" Foglia Tonda riserva:
colore: rosso rubino intenso;
odore: intenso, complesso;
sapore: asciutto, ampio;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l.
"Val d'Arno di Sopra" o "Valdarno di Sopra" Vendemmia Tardiva
bianca:
colore: da giallo paglierino intenso al giallo ambrato;
odore: delicato, intenso, etereo;
sapore: vellutato dolce, armonico con pronunciata rotondita';
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
"Val d'Arno di Sopra" o "Valdarno di Sopra" Vendemmia Tardiva nera:
colore: dal giallo ambrato a rosso mattone scuro;
odore: delicato, intenso, etereo;
sapore: vellutato dolce, armonico con pronunciata rotondita';
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
"Val d'Arno di Sopra" o "Valdarno di Sopra" Vin Santo
colore: dal giallo paglierino al dorato, all'ambrato intenso;
odore: etereo, intenso;
sapore: da secco a molto dolce;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
acidita' volatile massima 45 meq/l;
estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l.
E' tollerata una leggera velatura per i vini eventualmente non
filtrati.
"Val d'Arno di Sopra" o "Valdarno di Sopra" Vin Santo Occhio di
Pernice:
colore: da rosso mattone scuro a rosa intenso a rosa pallido;
odore: intenso, etereo;
sapore: dolce, vellutato, morbido e rotondo;
tiolo alcolometrico volumico totale minimo 16% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
acidita' volatile massima 45 meq/l
estratto non riduttore minimo: 26,0 g/l
E' tollerata una leggera velatura per i vini eventualmente non
filtrati.
6.2 In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di
legno, ove consentita o utilizzata, il
sapore dei vini puo' rivelare lieve sentore di legno.
Art. 7
(Etichettatura designazione e presentazione)
7.1 Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di
cui all'articolo 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione
diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi
gli aggettivi "fine", "scelto", "selezionato" e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi
significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il
consumatore.
7.2 Nell'etichettatura dei vini a denominazione di origine
controllata "Val d'Arno di Sopra" o "Valdarno di Sopra" l'indicazione
dell'annata di produzione delle uve e' obbligatoria.
7.3 Per i vini designati con la denominazione di origine
controllata "Val d'Arno di Sopra" o "Valdarno di Sopra" e' consentito
l'uso della menzione "Vigna", seguita dal relativo toponimo o nome
tradizionale, alle condizioni previste dalla normativa vigente.
Per i vini in cui si utilizza la menzione "Vigna" devono essere
rispettati gli stessi parametri analitici minimi della tipologia
riserva.
7.4 Per i vini designati con la denominazione di origine
controllata "Val d'Arno di Sopra" o "Valdarno di Sopra" monovitigno
rosato e rosato spumante e' ammessa l'indicazione in etichetta del
termine rose'.
7.5 Sulla base di quanto previsto dalla Legge n.238/2016 art. 29, i
vini della denominazione "Val d'Arno di Sopra" o "Valdarno di Sopra"
possono utilizzare nell'etichettatura il nome geografico "Toscana",
che dovra' avere una altezza non superiore ai 2/3 (due/terzi)
rispetto a quelli utilizzati per il nome della Denominazione e sara'
collocato al di sotto del nome della Denominazione e della menzione
specifica tradizionale o dell'espressione dell'Unione Europea. I
caratteri del nome "Toscana" devo avere lo stesso font, stile,
spaziatura, evidenza, colore e intensita' colorimetrica dei caratteri
che compongono il nome della Denominazione. Tutte le indicazioni
elencate devono figurare su uno sfondo uniforme.
Art. 8
(Confezionamento)
8.1 I vini di cui all'art. 1 sono immessi al consumo in recipienti
di capacita' prevista dalla normativa vigente.
8.2 Per tutte le tipologie di cui all'articolo 1 sono consentiti i
sistemi di chiusura previsti dalla normativa vigente ad esclusione
del tappo a corona.
Art. 9
(Legame con l'ambiente geografico)
Informazioni sulla zona geografica
A1) Fattori rilevanti per il legame
Nella zona della Denominazione, versante orientale e occidentale
della Valle dell'Arno, tra la piana di Arezzo e i colli fiorentini,
il clima e' sicuramente favorevole alla coltivazione della vite.
Secondo la classificazione delle zone fisiografiche della vite,
stilata dal Rocchi nel 1936 e rivista dal Pastena nel 1977, la zona
rientra tra quelle zone intermedie ove i complessi climatici negativi
hanno intensita' debole a favore dei caratteri positivi del clima. Il
clima della fascia produttiva, pur rientrando per buona parte
dell'anno nell'area di influenza del clima temperato e freddo,
risente soprattutto in estate di quello mediterraneo che ne
condiziona in maniera determinante la fase finale del ciclo
vegetativo, permettendo di raggiungere un ottimale grado di
maturazione delle uve; l'andamento delle temperature e'
caratterizzato da forti escursioni, con estati calde e inverni
rigidi.
Le precipitazioni medie annue, che data la limitatezza della
superficie della DOC si possono definire costanti su tutta l'area,
vanno dai 550 ai 900 mm secondo gli anni.
La distribuzione stagionale delle piogge ha caratteri tipicamente
mediterranei concentrandosi per circa il 70% nel periodo
autunno-inverno.
Una grande importanza nel complesso dei fattori che compongono il
terroir locale la assume, assieme al microclima, il terreno. Nella
provincia di Arezzo e' stato eseguito uno studio di zonazione
viticola curato dall'Universita' di Milano sotto la guida del prof.
Attilio Scienza. Questo studio ha permesso la redazione di una carta
pedo-paesaggistica che ha evidenziato grandi potenzialita' viticole
nell'area di nostro interesse. L'area della DOC "Val d'Arno di Sopra"
o " Valdarno di Sopra", nonostante una indiscutibile omogeneita'
pedoclimatica, racchiude al suo interno diverse tipologie di terreno
che caratterizzano qualitativamente tutti i prodotti enologici che
qui nascono. "La fascia pedecollinare e quella alluvionale (ovvero
quelle interessate dagli impianti viticoli, ndr), presentano
caratteri omogenei e peculiari. I dati raccolti hanno permesso di
ipotizzare una suddivisione del territorio in Unita' Territoriali
(secondo la definizione di Morlat), cioe' porzioni di territorio che
siano assimilabili sia per le caratteristiche pedopaesaggistiche che
per quelle climatiche che per le espressioni produttive e
qualitative. Le Unita' individuate hanno evidenziato di discriminare
molto bene il territorio; infatti all'analisi della varianza per i
parametri qualitativi dei mosti evidenziano una elevata
significativita'. Le litologie presenti sono ricorrenti in tutta la
Toscana e in particolare sono le stesse che si rilevano nelle aree a
maggior vocazione vitivinicola. In particolare, i rilievi dell'area
in oggetto sono interessati da formazioni appartenenti alla serie
toscana del miocene inferiore, come la formazione del macigno,
caratterizzata da arenarie turbiditiche quarzoso feldspatiche con
calcite in piccola percentuale e fillosilicati alternati con scisti
siltosi, e la formazione di Londa, dominata da scisti siltosi ed in
subordine marne ed arenarie fini quarzoso- feldspatiche e calcaree.
(A. Scienza e L. Toninato, Dalla zonazione al manuale di uso del
territorio, Universita' degli Studi di Milano, 2003)"
In questa ottica si evince come sia il terroir che influenza il
risultato enologico finale a prescindere dal tipo di vitigno
utilizzato. Infatti possiamo constatare come da molti anni da questa
zona scaturiscano vini di assoluto valore riconosciuto a livello
internazionale, ottenuti da una serie di vitigni diversi. La costanza
qualitativa e' indubbiamente influenzata dal terroir che prevale
sugli altri fattori sia ampelografici sia enologici. Si osserva
infatti che la produzione di uve di pregio e di grandi vini dalle
diverse tipologie di vitigni storicamente coltivati ed oggetto di
produzione di vini varietali in purezza, rende riconoscibili questi
sotto il profilo organolettico, rispetto a produzioni analoghe di
altri territori, e ne giustifica il riconoscimento all'interno del
presente disciplinare di produzione. A questo proposito sono
rilevanti le conclusioni raggiunte da un gruppo di lavoro proposto
dalla Provincia di Arezzo con i Vignaioli della via dei Setteponti,
che si e' avvalso della collaborazione di tecnici ed enologi (tra cui
i dott. Staderini, Masselli, Mannucci e Tommasi), sulla influenza che
il particolare ambiente geologico del Valdarno conferisce alle
produzioni caratterizzandole con particolare sapidita' e mineralita',
a prescindere dalle diverse combinazioni dei vitigni utilizzati.
Confermando un precedente studio realizzato dall'allora Istituto
Sperimentale di Viticoltura di Arezzo, oggi CREA.
In conclusione l'area, sotto il profilo climatico e per le
caratteristiche territoriali, rientra fra le piu' favorevoli per la
viticoltura.
A2) Fattori umani rilevanti per il legame
Numerose sono le fonti che attestano come la coltivazione della
vite e la produzione vinicola fossero pratiche diffuse in quest'area
fin da tempi remoti. Gia' verso il 390/370 a.C. nell'Etruria
Meridionale e Centrale le popolazioni etrusche erano capaci di
realizzare un processo arcaico di vinificazione delle uve.
La produzione vinicola nell'area compresa tra Arezzo e Firenze e'
attestata nel I secolo d.C. da Plinio il Vecchio: nel XIV libro della
sua Naturalis Historia, dedicato alla viticoltura italica, queste
aree vengono indicate chiaramente come tra le migliori per la
produzione viticola dell'epoca e si fa riferimento alle numerose
varieta' di uve di qualita' ivi coltivate.
Non stupisce quindi che gia' allora la Regio VII Augustea, ossia
l'Etruria, venisse ricordata principalmente per i vini che nascevano
nell'interno (zona del Valdarno di Sopra in testa.
Oltre a Plinio il Vecchio numerosi autori fanno riferimento alla
produzione vinicola dell'Etruria (pur in assenza di indicazioni
specifiche sul Valdarno Superiore): Diodoro Siculo la cita come "Una
terra che da' molti frutti, per la cura stessa che [gli abitanti]
mettono nel coltivarla"; Galeno cita i suoi vini come "leggeri, buoni
e da bere giovani".
Durante il Medioevo i vigneti erano posti prevalentemente non in
aperta campagna ma ai margini dei villaggi o accanto ai monasteri:
trattandosi di una coltivazione altamente specializzata si rendevano
necessarie cure costanti e controlli assidui contro il rischio di
furti e devastazioni.
Riferimenti collegabili alla DOC Valdarno di Sopra sono reperibili
nel Catasto Fiorentino del 1427, che non si limita a citazioni
tecnico-catastali e geografiche ma presenta anche valutazioni di
merito sulla qualita' del prodotto ottenuto nelle diverse zone, sulle
diverse qualita' di vitigno e vino e sulle varie quotazioni che
potevano avere gli stessi, stilando di fatto una graduatoria di
merito e prezzo dei vini dell'epoca.
Nelle trasformazioni agricole avvenute nel periodo del XVI - XVIII
secolo si verifica un primo passaggio a vigneti specializzati o
chiusi e si sviluppa una viticoltura piu' scientifica e
imprenditoriale.
L'incremento delle coltivazioni e' una conseguenza anche della
grande domanda di alcuni rinomati vini toscani ed in particolare
della zona del Valdarno.
Dopo il periodo buio dell'oidio, in Toscana vi fu una fase di
grande sviluppo ad opera di alcuni produttori con la sperimentazione
di diversi e nuovi vitigni esteri. Sull'onda dei loro risultati
inizio' un periodo di rinnovamento del comparto viticolo ed enologico
con la nascita di diversi gruppi industriali del vino e Fattorie che
imbottigliavano per portare a termine una commercializzazione mirata.
A fine Ottocento la viticoltura della vallata aveva raggiunto
nuovamente ottimi livelli produttivi e gran parte dei vini bianchi
toscani di qualita' era prodotta in Valdarno.
Dopo la Prima Guerra Mondiale nell'area del Valdarno di Sopra vi fu
un altro periodo di breve rilancio vitivinicolo prima della Seconda
Guerra Mondiale, con la realizzazione di nuovi vigneti ed in
particolare di stabilimenti enologici ancor oggi esistenti che
rimangono un interessante esempio di archeologia delle prime
industrie enologiche.
Negli ultimi 25 anni, per merito di alcuni produttori pionieri,
anche nella zona del Valdarno si sono potuti raggiungere livelli
qualitativi molto elevati, anche per merito, cosi' come dopo la
distruzione a causa della fillossera, dell'introduzione di materiale
viticolo clonale oltre a nuove varieta' che sono state affiancate ai
vitigni locali. Risalgono infatti a piu' di 40 anni fa le
microzonazioni aziendali che hanno portato alla scelta di utilizzare
vitigni fino ad allora poco diffusi che invece ben si adattavano alle
caratteristiche pedo-climatiche del Valdarno.
L'incidenza dei fattori umani e' in particolare riferita alla
puntuale definizione dei seguenti aspetti tecnico produttivi, che
costituiscono parte integrante del vigente disciplinare di
produzione:
- base ampelografica dei vigneti: i vitigni idonei alla produzione
del vino in questione, sono quelli tradizionalmente coltivati
nell'area geografica interessata, con una recente rivalorizzazione
dei vitigni: Chardonnay, Sauvignon, Malvasia, Orpicchio e Trebbiano
per i vini bianchi; Sangiovese, Merlot, Cabernet sauvignon, Cabernet
Franc, Syrah, Malvasia Nera, Canaiolo Nero, Ciliegiolo, Foglia Tonda,
Pinot Nero, Pugnitello per i vini rossi.
- le forme di allevamento: i sesti d'impianto e i sistemi di
potatura che, anche per i nuovi impianti, sono quelli generalmente
utilizzati in Toscana e tali da perseguire la migliore e razionale
disposizione sulla superficie delle viti, sia per agevolare l '
esecuzione delle operazioni colturali, sia per consentire la
razionale gestione della chioma, permettendo di ottenere un'adeguata
superficie fogliare ben esposta e di contenere le produzioni di vino
entro i limiti fissati dal disciplinare.
- le pratiche relative all'elaborazione dei vini, che sono quelle
tradizionalmente consolidate in zona per la vinificazione in rosso e
bianco dei vini tranquilli, adeguatamente differenziati per la
tipologia di base e le tipologie riserva, riferite quest'ultime a
vini piu' strutturati, la cui elaborazione comporta determinati
periodi di invecchiamento ed affinamento.
Per i vini spumanti di qualita' si tratta di elaborazioni della
fine del secolo XX°, che oggi si concentrano sul vitigno che e' alla
base della viticoltura del Valdarno di Sopra, il sangiovese. Un
percorso che si attua grazie alla elevata professionalita', con le
sue storiche radici, che si concretizza in vini della tipologia
Rosato spumante di qualita' di particolare livello qualitativo.
Per le tipologie Vendemmia Tardiva, le uve devono aver subito un
prolungato mantenimento in pianta per raggiungere l'idonea gradazione
alcolica mentre le tipologie Vin Santo e Vin Santo Occhio di Pernice
devono essere ottenute da uve appositamente scelte, mantenute in
locali idonei e successivamente fermentate ed invecchiate come vuole
la vecchia tradizione.
Particolarmente importante la caratterizzazione nell'uso di uve a
bacca bianca o di uve a bacca nera, per il Vin Santo Occhio di
Pernice.
Rilevante storia e tradizione e' quella del vino da uve vendemmiate
tardivamente, Vendemmia Tardiva bianca e Vendemmia Tardiva nera,
favorita dalle caratteristiche climatiche del Valdarno di Sopra.
B) Informazioni sulla qualita' o sulle caratteristiche del prodotto
essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico.
Per mezzo di un
Parte di provvedimento in formato grafico
del bando (1716) del Granduca di Toscana Cosimo III de' Medici che
indicava la delimitazione del territorio del Valdarno, comprendente
le zone a sinistra e a destra dell'Arno situate all'incirca tra il
Casentino e il Chianti, questa zona riceve storicamente
l'attribuzione di area destinata alla produzione di vino di qualita'.
Il fatto che i vini prodotti in questa zona potessero essere
esportati con l'indicazione dell'origine dimostra come fin dal
Settecento l'area del Val d'Arno di Sopra, facesse parte a pieno
titolo di quelle quattro aree (Chianti Classico, Pomino, Carmignano,
Vald'Arno di Sopra) che gia' allora costituivano garanzia di vini di
qualita' e di origine sicura (esempio ante litteram di denominazione
di origine controllata). Successivamente a partire dagli anni '70
sono nati nel territorio vini di riconosciuta eccellenza che hanno
utilizzato per la loro identificazione l'IGT. Questo ha portato nei
primi anni del XXI secolo alla nascita della DOC Pietraviva, su cui
si innesta la DOC Valdarno di Sopra per una ulteriore qualificazione
del territorio che esprimeva vini di cosi' grande qualita', conforti
e omogenee caratteristiche.
Tale realta' e' frutto di una continuita' storica precisa: gia'
quattro secoli fa questo territorio veniva identificato, nella sua
interezza, in area vitivinicola d'elezione.
Infatti, i vini di cui al presente disciplinare di produzione
presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico,
caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all'articolo 6,
che ne permettono una chiara individuazione e caratterizzazione
legata all'ambiente geografico.
Tutte le tipologie previste per i vini rossi presentano
caratteristiche chimico-fisiche equilibrate, con marcati sentori di
frutti di montagna per alcuni di questi che confermano l'influenza
dell'ambiente nel quale si trovano, mentre al sapore e all'odore si
riscontrano aromi prevalenti tipici dei vitigni.
I vini bianchi si presentano altresi' di particolare intensita' e
ampiezza negli aromi, molto persistenti e variegati proprio per il
significativo apporto che i l clima dell'ambiente pedemontano
(alternanza caldo - freddo) favorisce; la struttura e la tessitura di
questi vini rende omaggio alla tipologia di vitigni nobili e
soprattutto al loro adattamento in un ambiente che ne esalta le
caratteristiche specifiche.
C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui
alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).
L'orografia collinare del territorio di produzione e l'esposizione
prevalente dei vigneti, orientati a ovest - sud ovest, e localizzati
in zone particolarmente vocate alla coltivazione della vite,
concorrono a determinare un ambiente adeguatamente ventilato,
luminoso, favorevole all'espletamento di tutte le funzioni vegeto-
produttive della pianta.
Nella scelta delle aree di produzione vengono privilegiati i
terreni con buona tessitura che presentano un valido spessore ed un
sottosuolo coerente, con buona esposizione e adatti ad una
viticoltura di qualita'. Il particolare bouquet e le particolari note
che caratterizzano i vini a DOC Valdarno di Sopra percepibili al
gusto, sono indubbiamente dovute alle specifiche caratteristiche
pedoclimatiche della zona che sommano inverni freddi e rigidi ad
estati sufficientemente assolate e calde, che pero' mantengono una
significativa escursione termica giornaliera che assicura il
mantenimento degli aromi.
La centenaria storia vitivinicola del Val d'Arno gia' conosciuta
nel medioevo come attestano numerosi documenti storici, e' la
fondamentale prova della stretta connessione ed interazione esistente
tra i fattori umani e la qualita' e le peculiari caratteristiche del
vino Valdarno di Sopra. Ovvero e' la testimonianza di come
l'intervento dell'uomo nel particolare territorio abbia, nel corso
dei secoli, tramandato le tradizionali tecniche di coltivazione della
vite ed enologiche, le quali nell'epoca moderna e contemporanea sono
state migliorate ed affinate, grazie all'indiscusso progresso
scientifico e tecnologico, fino ad ottenere gli attuali rinomati
vini.
La viticoltura del Val d'Arno, a causa della particolare orografia
e situazione climatica, e' sempre stata il risultato di un intreccio
tra la situazione naturale e l'evoluzione culturale, frutto
dell'intervento dell'uomo. Ne sono esempio i tracciati ancora
visibili delle strade romane con accanto i confini delle vigne delle
Legioni acquartierate, ereditate dagli etruschi; gli enormi lavori di
terrazzamento a secco di epoca medievale, sotto le Pievi romaniche
lungo le vie dei pellegrini verso Roma; i nuovi impianti che grazie
anche alle nuove tecnologie meccaniche possono sfruttare un'ampia
gamma altitudinale, ampliando in questo modo lo spettro qualitativo e
identificativo. Una terra di cultura, frontiera tra stati antichi e
moderni, abitata da popolazioni che hanno espresso il loro sapere
nella fruizione di una zona unica in Toscana, sfruttando al meglio
particolarita' geologiche e minerali, climatiche, culturali.
Art. 10
(Riferimenti alla struttura di controllo)
Nome ed indirizzo:
TOSCANA CERTIFICAZIONE AGROALIMENTARE s.r.l. - T.C.A. s.r.l. -
con sede in Viale Belfiore n.9 - 50144 FIRENZE -
tel. 055/368850 - fax 055/330368-
e-mail: info@tca.srl.org
La "TOSCANA CERTIFICAZIONE AGROALIMENTARE s.r.l." e' l'Organismo di
controllo autorizzato dal Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste, ai sensi dell'art. 64 della
legge n. 238/2016 che effettua la verifica annuale del rispetto delle
disposizioni del presente disciplinare, conformemente all'art. 19,
par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all'articolo 20 del Reg. UE
n. 34/2019, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una
metodologia dei controlli sistematica nell'arco dell'intera filiera
produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento),
conformemente al citato art. 20.
In particolare, tale verifica e' espletata nel rispetto di un
predeterminato Piano dei Controlli, approvato dal Ministero, conforme
al modello approvato con DM 2 agosto 2018 (G.U. n. 253 del 30 ottobre
2018) e modificato con DM 3 marzo 2022 (G.U. n. 62 del 15.03.2022).
ALLEGATO B
DOCUMENTO UNICO
Denominazione/denominazioni
Val d'Arno di Sopra
Valdarno di Sopra
Tipo di indicazione geografica:
DOP - Denominazione di origine protetta
Categorie di prodotti vitivinicoli
1. Vino
5. Vino spumante di qualita'
Descrizione dei vini:
1. Bianco e bianco riserva, anche con riferimento ai vitigni
Chardonnay, Sauvignon, Malvasia bianca lunga, Orpicchio, Trebbiano
BREVE DESCRIZIONE TESTUALE
- colore: giallo paglierino piu' o meno intenso con riflessi dorati
piu' evidenti con l'invecchiamento;
- odore: fine e delicato; intenso e floreale; con sentori fruttati
e con note minerali con l'invecchiamento
- sapore: fine, delicato, secco, armonico, morbido con
l'invecchiamento;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%; 12,50% per
le riserve e se si utilizza la menzione "vigna";
- estratto non riduttore minimo: 18,00 grammi per litro per
Chardonnay e Sauvignon; 17 grammi per litro per Malvasia Bianca
Lunga, Orpicchio, Trebbiano; 19,00 grammi per litro per Chardonnay e
Sauvignon se si utilizza la menzione "riserva" o la menzione "vigna";
18 grammi per litro per Malvasia Bianca Lunga, Orpicchio, Trebbiano
se si utilizza la menzione "riserva" o la menzione "vigna".
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante
griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e
dell'UE.
Caratteristiche analitiche generali
• Acidita' totale minima: 4,5 in grammi per litro espresso in acido
tartarico
2. Rosato spumante di qualita'
BREVE DESCRIZIONE TESTUALE
- metodo classico da uve della stessa annata, che deve essere
indicata in etichetta
- spuma: fine e persistente;
- colore: da rosato a buccia di cipolla piu' o meno tenue;
- odore: delicato sentore di lievito, talvolta fruttato;
- sapore: vivace, armonico, moderatamente corposo;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
- estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante
griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e
dell'UE.
Caratteristiche analitiche generali
• Acidita' totale minima: 5 in grammi per litro espresso in acido
tartarico
3. Rosso e rosso riserva, anche con riferimento ai vitigni
Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Syrah,
Malvasia nera, Canaiolo nero, Ciliegiolo, Pinot Nero, Pugnitello,
Foglia Tonda
BREVE DESCRIZIONE TESTUALE
- colore: rosso rubino piu' o meno intenso con eventuali riflessi
granati con l'invecchiamento;
- odore: fine, fruttato, speziato speziato ed eventualmente etereo
con l'invecchiamento;
- sapore: secco, pieno, armonico nel vino Cabernet Franc e Cabernet
Sauvignon
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00%; 13,00% per
le riserve e se si utilizza la menzione "vigna";
- estratto non riduttore minimo: 21,00 per tutti i vini; 25,00 per
le riserve e se si utilizza la menzione "vigna".
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante
griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e
dell'UE.
Caratteristiche analitiche generali
• Acidita' totale minima: 4,5 in grammi per litro espresso in acido
tartarico
4. Rosato per i vitigni Cabernet Franc, Pugnitello, Sangiovese
BREVE DESCRIZIONE TESTUALE
- colore: da rosato tenue a rosato intenso;
- odore: fine, delicato, fruttato;
- sapore: secco, armonico, delicato;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
- estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante
griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e
dell'UE.
Caratteristiche analitiche generali
• Acidita' totale minima: 4,5 in grammi per litro espresso in acido
tartarico
5. Vendemmia Tardiva
BREVE DESCRIZIONE TESTUALE
- colore: da giallo paglierino intenso al giallo ambrato al rosso
mattone scuro;
- odore: delicato, intenso, etereo;
- sapore: vellutato, dolce, armonico con pronunciata rotondita';
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol;
- estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante
griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e
dell'UE.
Caratteristiche analitiche generali
• Acidita' totale minima: 4 in grammi per litro espresso in acido
tartarico
6. Vin Santo
BREVE DESCRIZIONE TESTUALE
- colore: dal giallo paglierino intenso al dorato, all'ambrato
intenso;
- odore: etereo, intenso;
- sapore: da secco a molto dolce;
E' tollerata una leggera velatura per i vini eventualmente non
filtrati;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol;
- estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante
griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e
dell'UE.
Caratteristiche analitiche generali
• Acidita' totale minima: 4,5 in grammi per litro espresso in acido
tartarico
• Acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro): 45
7. Vin Santo Occhio di Pernice
BREVE DESCRIZIONE TESTUALE
- colore: da rosso mattone scuro a rosa intenso a rosa pallido;
- odore: etereo, intenso;
- sapore: dolce, vellutato, morbido e rotondo;
E' tollerata una leggera velatura per i vini eventualmente non
filtrati;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol;
- estratto non riduttore minimo: 26,0 g/l.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante
griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e
dell'UE.
Caratteristiche analitiche generali
• Acidita' totale minima: 4 in grammi per litro espresso in acido
tartarico
• Acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro): 45
Pratiche di vinificazione
.1 RESE MASSIME:
1. Valdarno di Sopra: Bianco anche riserva, Rosato Spumante, Rosso
anche riserva, Chardonnay anche riserva, Malvasia Bianca lunga anche
riserva, Orpicchio anche riserva, Sauvignon anche riserva, Trebbiano
anche riserva
11000 chilogrammi di uve per ettaro
2. Valdarno di Sopra: Bianco anche riserva, Rosato Spumante, Rosso
anche riserva, Chardonnay anche riserva, Malvasia Bianca lunga anche
riserva, Orpicchio anche riserva, Sauvignon anche riserva, Trebbiano
anche riserva - MENZIONE VIGNA
9000 chilogrammi di uve per ettaro
3. Cabernet Franc anche riserva e rosato, Cabernet Sauvignon anche
riserva, Canaiolo nero anche riserva, Ciliegiolo anche riserva,
Foglia Tonda anche riserva, Malvasia nera anche riserva
11000 chilogrammi di uve per ettaro
4. Cabernet Franc anche riserva e rosato, Cabernet Sauvignon anche
riserva, Canaiolo nero anche riserva, Ciliegiolo anche riserva,
Foglia Tonda anche riserva, Malvasia nera anche riserva - MENZIONE
VIGNA
9000 chilogrammi di uve per ettaro
5. Merlot anche riserva, Pinot Nero anche riserva, Pugnitello anche
riserva e rosato, Sangiovese anche riserva e rosato, Syrah anche
riserva
11000 chilogrammi di uve per ettaro
6. Merlot anche riserva, Pinot Nero anche riserva, Pugnitello anche
riserva e rosato, Sangiovese anche riserva e rosato, Syrah anche
riserva - MENZIONE VIGNA
9000 chilogrammi di uve per ettaro
7. Val d'Arno di Sopra Vin Santo, Vin Santo Occhio di Pernice
7500 chilogrammi di uve per ettaro
8. Val d'Arno di Sopra Vendemmia Tardiva
7500 chilogrammi di uve per ettaro
Zona geografica delimitata
La zona di produzione ricade nella regione Toscana ed in
particolare comprende l'intero territorio dei comuni di Cavriglia,
Montevarchi, Bucine, Civitella in Val di Chiana, Castelfranco-
Piandisco', Terranuova Bracciolini, Loro Ciuffenna, San Giovanni
Valdarno, Castiglion Fibocchi, Laterina-Pergine Valdarno e la parte
del Comune di Arezzo compresa tra il confine dei comuni di Civitella,
Laterina-Pergine Valdarno e Castiglion Fibocchi e la riva sinistra
del Canale Maestro della Chiana e del Fiume Arno, fino al confine del
comune di Capolona, della provincia di Arezzo e nell'intero
territorio dei comuni di Figline e Incisa Valdarno, Reggello e
Rignano sull'Arno, della Provincia di Firenze.
Varieta' di uve da vino
Cabernet franc N. - Cabernet
Cabernet sauvignon N. - Cabernet
Canaiolo nero N. - Canaiolo
Chardonnay B.
Ciliegiolo N.
Foglia tonda N.
Malvasia Nera di Brindisi N. - Malvasia Nera di Lecce N.
Malvasia Nera di Lecce N. - Malvasia Nera di Brindisi N.
Malvasia bianca Lunga B. - Malvasia
Merlot N.
Orpicchio B.
Pinot nero N. - Pinot
Pugnitello N.
Sangiovese N.
Sauvignon B.
Syrah N.
Trebbiano toscano B. - Trebbiano
Descrizione del legame/dei legami
"VALDARNO o VAL D'ARNO DI SOPRA"
La zona gode di particolari condizioni orografiche e climatiche
che, unite all'intervento dell'uomo, danno origine a vini di grande
qualita'.
Sono ancora evidenti i tracciati delle strade romane con accanto
i confini delle vigne, prima etrusche, e i terrazzamento a secco di
epoca medievale lungo le vie dei pellegrini verso Roma.
Il bando (1716) di Cosimo III de' Medici indicava il Vald'Arno
come area di produzione di vino di qualita'. Dopo il periodo
dell'oidio, vi fu un grande sviluppo con la sperimentazione di
diversi e nuovi vitigni. A partire dagli anni '70 del XX sec. sono
nati vini di riconosciuta eccellenza internazionale. Questo ha
portato alla nascita della Denominazione.
Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura,
altri requisiti)
Entrata in commercio
Quadro di riferimento giuridico:
Nella legislazione nazionale
Tipo di condizione supplementare:
Disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione:
• Bianco e bianco riserva, anche con riferimento ai vitigni
Chardonnay, Sauvignon, Malvasia bianca lunga, Orpicchio, Trebbiano:
Non prima del 1° febbraio dell'anno successivo a quello della
raccolta delle uve. Per le riserve non prima di 12 mesi dal periodo
della raccolta delle uve, di cui 6 in legno e tre in bottiglia.
• Rosato spumante di qualita': Affinamento di 48 mesi minimo
dalla data del tiraggio.
• Rosso e rosso riserva, anche con riferimento ai vitigni
Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Syrah,
Malvasia nera, Canaiolo nero, Ciliegiolo, Pinot Nero, Pugnitello,
Foglia Tonda: Non prima del 31 marzo dell'anno successivo a quello
della raccolta delle uve. Per le riserve non prima di 24 mesi dalla
conclusione del periodo di raccolta delle uve di cui dodici in legno
e tre in bottiglia.
• Rosato per i vitigni Cabernet Franc, Pugnitello, Sangiovese:
Non prima del 1° febbraio dell'anno successivo a quello della
raccolta delle uve.
• Vendemmia Tardiva: Non prima del 1° novembre dell'anno
successivo a quello della raccolta delle uve.
• Vin Santo: Non prima di un invecchiamento in recipienti di
legno (caratelli) di capacita' non superiore a 225 lt. che si
considera concluso al 1° novembre del quarto anno dopo la vendemmia.
• Vin Santo Occhio di Pernice: Non prima di un invecchiamento in
recipienti di legno (caratelli) di capacita' non superiore a 225 lt.
che si considera concluso al 1° novembre del quarto anno dopo la
vendemmia.
LINK AL DISCIPLINARE DEL PRODOTTO
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/I
DPagina/21633
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