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Val di Cornia Rosso Suvereto Elba Aleatico Passito Elba Terratico di Bibbona Val di Cornia - Controlli effettuati da TCA

Pubblicato da disciplinare
Toscana Certificazione Agroalimentare TCA

Autorizzazione a “Toscana Certificazione Agroalimentare S.r.l - TCA” a svolgere le attività di controllo ai sensi dell’art. 64 della Legge 12 dicembre 2016, n. 238.
ELENCO DOP E IGP CONTROLLATE dall’OdC Toscana Certificazione Agroalimentare S.r.l - TCA
DOCG VAL DI CORNIA ROSSO o ROSSO DELLA VAL DI CORNIA
DOCG SUVERETO
DOCG ELBA ALEATICO PASSITO o ALEATICO PASSITO DELL’ELBA
DOC ELBA
DOC TERRATICO DI BIBBONA
DOC VAL DI CORNIA

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali


DIPARTIMENTO DELL’ ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA’ E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE 


Autorizzazione a “Toscana Certificazione Agroalimentare S.r.l - TCA” a svolgere le attività di controllo ai sensi dell’art. 64 della Legge 12 dicembre 2016, n. 238.


IL DIRETTORE GENERALE
Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94 (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 e, in particolare, l’articolo 90 rubricato “Controlli connessi alle denominazioni di origine, alle indicazioni geografiche e alle menzioni tradizionali protette”;
Visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i Regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
Visto il Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli.
Visto il Regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
Visto in particolare l’art. 28 del citato Regolamento (UE) 625/2017 relativo alla delega da parte delle autorità competenti di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali;
Visto il Decreto 13 agosto 2012 – Disposizioni nazionali applicative del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del Regolamento applicativo (CE) n. 607/2009 della Commissione e del Decreto Legislativo n. 61/2010, per quanto concerne le DOC, le IGP, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;
Vista la Legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino, che abroga il Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n. 61, ed in particolare l’articolo 90, comma 3;
Considerato che il citato articolo 90, comma 3, stabilisce che fino all’emanazione dei decreti applicativi della stessa Legge, continuano ad applicarsi i decreti ministeriali applicativi della preesistente normativa nazionale e dell’Unione europea;
Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 2012, recante Sistema nazionale di vigilanza sulle strutture autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate, che, d’intesa con le Regioni e Province autonome, istituisce la Banca dati vigilanza;
Visto il decreto ministeriale del 12 marzo 2015, n. 271, pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, concernente la Banca dati vigilanza;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 marzo 2015, n. 293 recante disposizioni per la tenuta in forma dematerializzata dei registri nel settore vitivinicolo, ai sensi dell’articolo 1-bis, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
Visto il Decreto Ministeriale 2 agosto 2018, n. 7552, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino, ai sensi dell'articolo 64, della legge 12 dicembre 2016, n. 238;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2019, n. 79 – Regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visto il D.M. 4 dicembre 2020 – Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visto il decreto di autorizzazione n. 10269 del 2 luglio 2018, nei confronti della “Camera di Commercio industria artigianato ed agricoltura della Maremma e del Tirreno” con scadenza 31 luglio 2021 ;
Vista la nota n. 23474 del 26 novembre 2020 e la successiva n. 2425 del 2 febbraio 2021, con la quale la Camera di Commercio industria artigianato ed agricoltura della Maremma e del Tirreno ha comunicato la volontà di dismettere il controllo conferito con il summenzionato decreto n. 10269 del 2 luglio 2018;
Vista la nota n. 28068 del 25 gennaio 2021 , con la quale la Regione Toscana individua “Toscana Certificazione Agroalimentare S.r.l - TCA” per il controllo dei vini DOCG Val di Cornia Rosso o Rosso della Val di Cornia, DOCG Suvereto, DOCG Elba Aleatico Passito o Aleatico Passito dell’Elba, DOC Elba, DOC Terratico di Bibbona e DOC Val di Cornia;
Considerato che l’organismo denominato “Toscana Certificazione Agroalimentare S.r.l - TCA” è iscritto nell’elenco degli organismi di controllo per le denominazioni di origine protetta (DOC) e le indicazioni geografiche protette (IGP) del settore vitivinicolo di cui al comma 4 dell’art. 64 della legge 12 dicembre 2016, n. 238;
Considerato che l’organismo denominato “Toscana Certificazione Agroalimentare S.r.l – TCA” è stato già autorizzato a svolgere le attività di controllo ai sensi dell’art. 64 della Legge 12 dicembre 2016, n. 238 per altre denominazioni fino al 31 luglio 2021;
Considerato che con comunicazione n. 393 del 9 febbraio 2021 “Toscana Certificazione Agroalimentare S.r.l - TCA” ha trasmesso i piani di controllo e tariffari di cui all’allegato 1 e con successiva comunicazione del 12 febbraio 2021 ha confermato che i predetti piani e di controllo e tariffari erano stati già concordati con la Regione Toscana;
Ritenuto di dover disporre, per le indicazioni geografiche di cui all’allegato 1, il decreto di autorizzazione del nuovo ente e contestualmente procedere alla revoca del decreto di autorizzazione n. 10269 del 2 luglio 2018, nei confronti della “Camera di Commercio industria artigianato ed agricoltura della Maremma e del Tirreno”;
Ritenuto di mantenere nel presente decreto la medesima data di scadenza (31 luglio 2021) prevista dal citato decreto di autorizzazione rilasciato nei confronti della “Camera di Commercio industria artigianato ed agricoltura della Maremma e del Tirreno”;
Visto il D.P.C.M. 14 ottobre 2020, con il quale al Dott. Roberto Tomasello è stato conferito l’incarico di Direttore Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore “VICO” di questo Ispettorato;


D E C R E T A


Articolo 1
(Autorizzazione e approvazione piani di controllo e tariffari)
1. Ai sensi dell’art. 64, commi 5 e 6, della Legge 12 dicembre 2016, n. 238, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l’organismo di controllo denominato “Toscana Certificazione Agroalimentare S.r.l - TCA” con sede in Firenze, Viale Belfiore n. 9, è autorizzato ad effettuare i
controlli previsti dall’art. 90 del Regolamento (UE) 1306/2013 e successive disposizioni applicative nei
confronti di tutti i soggetti che operano all’interno della filiera delle indicazioni geografiche di cui
all’allegato 1.
2. Sono approvati i piani di controllo ed i tariffari presentati dall’organismo di controllo di cui al comma precedente.

Articolo 2
(Revoca decreto autorizzazione del precedente organismo di controllo)
1. Dalla data indicata all’art. 1, comma 1, è revocata l’autorizzazione, rilasciata con decreto di autorizzazione n. 10269 del 02 luglio 2018, nei confronti della “Camera di Commercio industria
artigianato ed agricoltura della Maremma e del Tirreno” relativa alle indicazioni geografiche di cui
all’allegato 1.
2. La “Camera di Commercio industria artigianato ed agricoltura della Maremma e del Tirreno” deve rendere disponibile a “Toscana Certificazione Agroalimentare S.r.l - TCA” tutta la documentazione inerente il controllo nei confronti di tutti i soggetti che operano all’interno della filiera delle indicazioni
geografiche di cui all’allegato 1 del presente decreto, al fine di garantire l’operatività e continuità dei controlli e certificazione.

Art. 3
(Attività dell’organismo di controllo)
1.L’organismo di controllo di cui all’articolo 1 svolge la propria attività, sulla base dei piani di controllo e dei relativi tariffari approvati per ciascuna delle denominazioni di origine ed indicazioni geografiche di cui all’allegato 1, ed assicura che i processi produttivi ed i prodotti certificati rispondano ai requisiti stabiliti nei relativi disciplinari di produzione e dalla normativa nazionale e dell’Unione Europea.
2. L’organismo di controllo di cui all’art. 1 acquisisce dagli Enti detentori e gestori competenti i dati delle dichiarazioni vitivinicole di vendemmia, produzione e giacenza ed ogni altra utile documentazione pertinenti gli operatori della filiera delle indicazioni geografica di cui all’allegato1. 3 Gli Enti detentori dei dati di cui al comma precedente mettono a disposizione dell’organismo di controllo i medesimi dati a titolo gratuito.
4. Nell’espletamento dell’attività autorizzata, l’organismo di controllo si avvale del registro telematico di cui al Decreto ministeriale 20 marzo 2015 citato in premessa.

Art. 4
(Durata dell’autorizzazione)
L’autorizzazione rilasciata con il presente decreto decorre dalla data di pubblicazione fino al 31 luglio 2021, data di scadenza del decreto di autorizzazione n. 10269 del 2 luglio 2018 rilasciato nei confronti della “Camera di Commercio industria artigianato ed agricoltura della Maremma e del Tirreno”.

Art. 5
(Obblighi per l’organismo di controllo)
L’organismo di controllo di cui all’art. 1 ha l’obbligo di rispettare le prescrizioni previste dal piano dei controlli e dal tariffario nonché le disposizioni complementari che l’Autorità nazionale competente, ove lo ritenga, decida di impartire ed è tenuto ad adempiere agli obblighi indicati negli artt. 5 e 7 del decreto ministeriale 12 marzo 2015, n. 271.

Art. 6
(Sospensione e revoca)
La presente autorizzazione può essere sospesa o revocata, ai sensi dell’art. 64, commi 7 e 9, della legge 12 dicembre 2016, n. 238. Il presente decreto verrà pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il Direttore Generale Dott. Roberto Tomasello
(Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD)


Allegato 1 - ELENCO DOP E IGP CONTROLLATE dall’OdC Toscana Certificazione Agroalimentare S.r.l - TCA
DOCG VAL DI CORNIA ROSSO o ROSSO DELLA VAL DI CORNIA
DOCG SUVERETO
DOCG ELBA ALEATICO PASSITO o ALEATICO PASSITO DELL’ELBA
DOC ELBA
DOC TERRATICO DI BIBBONA
DOC VAL DI CORNIA
MIPAAF - VICO 1 - Autorizzazioni ODC - Prot. Interno N.0078156 del 17/02/2021

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