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Val di Mazara Dop - Disciplinare di produzione

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Val di Mazara Dop - Disciplinare di produzione

La dop Val di Mazara deve essere ottenuta dalle seguenti varietà di olivo presenti, da sole o congiuntamente negli oliveti, per almeno il 90% Biancolilla, Nocellara del Belice, Cerasuola. Possono, altresì, concorrere in misura non superiore al 10% altre varietà presenti nella zona come "Ogliarola Messinese", "Giaraffa" e "Santagatese" o eventualmente piccole percentuali di altre cultivar tipiche locali.

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DELL'OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA "VAL DI MAZARA".


Art. 1
Denominazione
La denominazione di origine controllata "Val di Mazara" è riservata all'olio di oliva extravergine
rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.


Art.2
Varietà di olivo
La denominazione di origine controllata "Val di Mazara" deve essere ottenuta dalle seguenti
varietà di olivo presenti, da sole o congiuntamente negli oliveti, per almeno il 90%:
Biancolilla, Nocellara del Belice, Cerasuola. Possono, altresì, concorrere in misura non
superiore al 10% altre varietà presenti nella zona come "Ogliarola Messinese", "Giaraffa" e
"Santagatese" o eventualmente piccole percentuali di altre cultivar tipiche locali.


Art.3
Zona di produzione
Le olive destinate alla produzione dell'olio di oliva extravergine della denominazione di
origine controllata "Val di Mazara" devono essere prodotte, nell'ambito delle province di
Palermo ed Agrigento, nei territori olivati idonei alla produzione di olio con le caratteristiche
e livello qualitativo previsti dal presente disciplinare di produzione, che comprende, il
territorio amministrativo dei seguenti comuni:
provincia di Palermo: tutti i comuni;
provincia di Agrigento: l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Alessandria
della Rocca, Bivona, Burgio, Calamonaci, Caltabellotta, Cattolica Eraclea, Cianciarla,
Lucca Sicula, Mentì, Montallegro, Montevago, Ribera, Sambuca di Sicilia, Santa Margherita
del Belice, Sciacca, Villafranca Sicula.
Caratteristiche di coltivazione
1. Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti devono essere quelle tradizionali e
caratteristiche della zona e, comunque, atte a conferire alle olive ed all'olio derivato le
specifiche caratteristiche. Pertanto, sono da considerarsi idonei gli oliveti situati fino a 700 m.s.l.
i cui terreni risultino di medio impasto, profondi, permeabili, asciutti ma non aridi e siano
caratterizzati da un clima mediterraneo sub tropicale, semiasciutto, con una piovosità media che
supera i i 500 mm anno e concentrata per il 90% nel periodo autunno-vernino.
2.1 sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelli
generalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle olive e dell'olio.
3. La produzione massima di olive/Ha non può superare Kg. 8000 per ettaro negli oliveti
specializzati.
4. Per la coltura consociata o promiscua la produzione massima non può superare i Kg. 6000
per ettaro.
5. Anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata attraverso
accurata cernita purché la produzione globale non superi di oltre il 20% il limite massimo
sopra indicato.
6. La raccolta delle olive viene effettuata a partire dall'inizio dell'invaiatura e non deve
protrarsi oltre il 30 dicembre di ogni campagna oleícola.


Art.5
Modalità di oleificazione
1. Le operazioni di estrazione dell'olio e di confezionamento devono essere effettuate
nell'ambito dell'area territoriale delimitata nel precedente art.3.
2. La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a
denominazione di origine controllata "Val di Mazara" può avvenire con mezzi meccanici o per
brucatura.
3. La resa massima di olive in olio non può superare il 22%.
4. Per l'estrazione dell'olio sono ammessi soltanto processi meccanici e fisici atti a
produrre oli che presentino il più fedelmente possibile le caratteristiche peculiari originarie
del frutto.
5. Le olive raccolte devono essere conservate in recipienti rigidi ed aerati, fino alla fase di
molitura, disposti in strati sottili ed in locali che garantiscono condizioni di bassa umidità relativa
(50 - 60%) e temperature massime di 15°.
6. Le olive devono essere molite entro i due giorni successivi alla raccolta.


Art.6
Caratteristiche al consumo
1. L'olio di oliva extravergine a denominazione di origine controllata "Val di Mazara"
all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
- colore: giallo oro con sfumature di verde intenso;
- odore: di fruttato e a volte anche di mandorla;
- sapore: fruttato, vellutato con retrogusto dolce;
- punteggio minimo al panel test >= 6,5
- acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non eccedente grammi 0,5 per 100
grammi di olio.
- numero perossidi <= 11,00
-K232 <=-2,10
-K270 <=0,15
-Delta K <= 0,005
- acido linolenico <= 0,9 %
- acido linoleico <= 10,00%
2. Altri parametri chimico-fisici non espressamente citati devono essere conformi alla attuale
normativa U.E..
3. In ogni campagna oleícola il Consorzio di tutela individua e conserva in condizioni ideali un congruo numero di campioni rappresentativi dell'olio a denominazione di origine controllata "Val di Mazara" da utilizzare come standard di riferimento per l'esecuzione dell'esame organolettico.


Art.7
Designazione e presentazione
1. Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non
espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi:
fine, scelto, selezionato, superiore, genuino.
2. E' vietato l'uso di menzioni geografiche aggiuntive, indicazioni geografiche o
toponomastiche che facciano riferimento a Comuni, Frazioni e aree geografiche comprese
nell'area di produzione di cui all'art. 3.
3. E' tuttavia consentito l'uso di nomi, ragioni sociali, marchi privati, purché non abbiano
significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente su nomi geografici ed in
particular modo su nomi geografici di zone di produzione di oli a denominazione di origine
controllata.
4. L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie ed il riferimento al confezionamento nell'azienda olivicola o nell'associazione di aziende olivicole o nell'impresa oleícola situate nell'area di produzione è consentito solo se il prodotto è stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell'azienda e se l'oleificazione e il confezionamento sono avvenuti nell'azienda medesima.
5. Il nome della denominazione di origine controllata "Val di Mazara" deve figurare in etichetta in caratteri chiari, indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e  tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono in etichetta.
6. I recipienti in cui è confezionato l'olio di oliva extravergine "Val di Mazara" ai fini delľ'immissione al consumo non devono essere di capacità superiore a litri 5 in vetro o in banda stagnata.
7. E' obbligatoria l'indicazione in etichetta dell'anno della campagna oleícola di produzione delle olive da cui l'olio è ottenuto.

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