Val di Mazara Dop - Modifica temporanea disciplinare 2023
Modifica temporanea del disciplinare di produzione della denominazione «Val di Mazara» registrata come denominazione di origine protetta dal regolamento (CE) 138/2001 della Commissione del 24 gennaio 2001
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 10 luglio 2023
Modifica temporanea del disciplinare di produzione della denominazione «Val di Mazara» registrata come denominazione di origine protetta dal regolamento (CE) 138/2001 della Commissione del 24 gennaio 2001. (23A04013)
(GU n.166 del 18-7-2023)
IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
della Direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare e dell'ippica
Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del
Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti
agricoli e alimentari;
Visto in particolare l'art. 53, par. 2 del regolamento (UE) n.
1151/2012 del Parlamento e del Consiglio, cosi' come modificato dal
regolamento (UE) n. 2021/2117, che prevede la modifica temporanea del
disciplinare di produzione di un prodotto DOP o IGP a seguito
dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da
parte delle autorita' pubbliche;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013
che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del
Consiglio in particolare l'art. 6 cosi' come modificato dal
regolamento delegato (UE) n. 2022/891 della Commissione del 1° aprile
2022 che stabilisce le procedure riguardanti un cambiamento
temporaneo del disciplinare dovuto all'imposizione, da parte di
autorita' pubbliche, di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie
o motivate calamita' naturali sfavorevoli o da condizioni
metereologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorita'
competenti;
Visto il regolamento (CE) n. 138/2001 della Commissione del 24
gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee L 23 del 25 gennaio 2001, con il quale e' stata iscritta nel
registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni
geografiche protette la denominazione di origine protetta «Val di
Mazara»;
Vista la richiesta, presentata dal Consorzio di tutela dell'Olio
DOP Val di Mazara, di modifica temporanea dell'art. 6 relativo alle
caratteristiche al consumo del disciplinare di produzione ed in
particolare dei parametri relativi all'acido linolenico e linoleico;
Vista la determina direttoriale della Regione Siciliana -
Assessorato dell'agricoltura dello sviluppo della pesca
mediterranea - UOS5.02 che ha ufficialmente riconosciuto la
necessita' per l'anno 2022 di non considerare i parametri relativi
agli acidi linoleico e linolenico;
Considerato che dalle relazioni allegate al provvedimento della
Regione Siciliana, emerge con chiarezza che l'andamento climatico
2022 e' stato caratterizzato da medie termiche elevate e una
diminuzione della piovosita', che ha determinato un forte anticipo
della raccolta influenzando cosi' la composizione degli acidi grassi
quali l'acido linoleico e l'acido linolenico, con conseguente
discostamento da quanto stabilito dal disciplinare di produzione in
relazione a tali valori;
Considerato che il disciplinare di produzione all'art. 6, punto 1
prevede tra le caratteristiche al consumo anche i valori entro cui
devono rientrare l'acido linoleico e linolenico e che se mantenuti
impedirebbero la certificazione della quasi totalita' del prodotto
creando un grosso danno economico ai produttori;
Considerato che le modifiche apportate non influiscono sulle
caratteristiche che definiscono l'olio extravergine «Val di Mazara»
DOP, in quanto, dal punto di vista sensoriale tali variazioni non
cambiano le percezioni organolettiche, i valori nutrizionali restano
pressoche' gli stessi, e che l'eliminazione dei parametri relativi
all'acido linoleico e linolenico, oggetto della modifica non
cambiano, sostanzialmente, gli elementi di tipicita' della
denominazione «Val di Mazara» DOP;
Ritenuto necessario provvedere alla modifica temporanea del
disciplinare di produzione dell'olio extravergine di oliva DOP «Val
di Mazara» ai sensi del citato art. 53, par. 3 del regolamento (UE)
n. 1151/2012 e dell'art. 6, comma 3 del regolamento delegato (UE) n.
664/2014;
Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana la modifica temporanea apportata
al disciplinare di produzione della DOP «Val di Mazara» attualmente
vigente, affinche' le disposizioni contenute nel predetto documento
siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio
nazionale;
Decreta:
Il disciplinare di produzione della denominazione di origine
protetta «Val di Mazara» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie generale n. 73 del 28 marzo 2001 e' cosi'
modificato:
La presente modifica del disciplinare di produzione della DOP «Val
di Mazara» e' temporanea e ha validita' per l'annata olivicola 2022.
Il presente decreto, recante la modifica temporanea del
disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta
«Val di Mazara», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero
dell'agricoltura della sovranita' alimentare e delle foreste.
Roma, 10 luglio 2023
Il dirigente: Cafiero
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