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Val di Mazara Dop - Proposta di modifica del disciplinare di produzione - 2024

Pubblicato da disciplinare
Val di Mazara Dop, Val di Mazara, olio, modifica disciplinare di produzione

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della Dop Val di Mazara (Olio di Oliva Extravergine).

 

 

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
PROVVEDIMENTO 24 giugno 2024  

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della
denominazione di origine protetta «Val di Mazara». (24A03363)

(GU n.154 del 3-7-2024)
 
 


IL DIRETTORE GENERALE
per la promozione della qualita' agroalimentare

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualita' dei prodotti
agricoli e alimentari;
Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche
dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonche'
alle specialita' tradizionali garantite e alle indicazioni
facoltative di qualita' per i prodotti agricoli, che modifica i
regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che
abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012, entrato in vigore il 13
maggio 2024;
Visto l'art. 24 del regolamento (UE) 2024/1143, rubricato
«Modifiche di un disciplinare» e, in particolare, il paragrafo 9
secondo il quale le modifiche ordinarie di un disciplinare sono
valutate e approvate dagli stati membri o dai paesi terzi nel cui
territorio e' situata la zona geografica del prodotto in questione e
sono comunicate alla Commissione;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1,
lettera d);
Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello
generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni,
del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri,
registrato dalla Corte dei conti al n. 337 in data 7 marzo 2024;
Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la
promozione della qualita' agroalimentare del 30 aprile 2024, n.
193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024 n. 999, con
il quale e' stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di
direttore dell'ufficio PQA I della Direzione generale della qualita'
certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli,
agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 14 ottobre 2013, n. 12511, recante disposizioni nazionali
per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualita'
dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG;
Vista l'istanza presentata, nel quadro della procedura prevista dal
regolamento (UE) n. 1151/2012, successivamente abrogato dal sopra
citato regolamento (UE) 2024/1143, dal Consorzio per la tutela della
DOP «Val di Mazara», che possiede i requisiti previsti dall'art. 13,
comma 1, del decreto 14 ottobre 2013, n. 12511, intesa ad ottenere la
modifica del disciplinare di produzione della denominazione di
origine protetta (DOP) «Val di Mazara», registrata con regolamento
(CE) n. 138/2001 della Commissione del 24 gennaio 2001, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee - L 23 del 25
gennaio 2001;
Considerato che le modifiche richieste possono essere considerate
ordinarie, ai sensi dell'art. 24 del regolamento (UE) 2024/1143;
Acquisito il parere positivo della Regione Siciliana competente per
territorio circa la richiesta di modifica;
Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione dell'allegato
disciplinare di produzione della D.O.P. «Val di Mazara» cosi' come
modificato;

Provvede:

Ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 14 ottobre 2013, n.
12511, alla pubblicazione dell'allegata proposta di disciplinare di
produzione della denominazione di origine protetta «Val di Mazara».
Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla
presente proposta di modifica, dovranno essere presentate, al
Ministero dell'agricoltura della sovranita' alimentare e delle
foreste - Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica -
Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare -
Ufficio PQA 1, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, indirizzo pec
aoo.pqa@pec.masaf.gov.it - entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
della presente proposta dai soggetti aventi legittimo interesse e
costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto
Ministero.
Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo
il loro superamento a seguito della valutazione ministeriale, la
modifica ordinaria al disciplinare di produzione della D.O. P «Val di
Mazara» sara' approvata con apposito provvedimento e comunicata alla
Commissione europea.

Roma, 24 giugno 2024

Il direttore generale: Iacovoni

Allegato

Disciplinare di produzione
«Val di Mazara DOP»

Articolo 1

Denominazione

La denominazione di origine controllata «Val di Mazara» e'
riservata all'olio di oliva extravergine rispondente alle condizioni
ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Articolo 2

Varieta' di olivo

La denominazione di origine controllata «Val di Mazara» deve
essere ottenuta dalle seguenti varieta' di olivo presenti, da sole o
congiuntamente negli oliveti, per almeno il 90%: Biancolilla,
Nocellara del Belice, Cerasuola. Possono, altresi', concorrere in
misura non superiore al 10% altre varieta' presenti nella zona come
«Ogliarola Messinese», «Giaraffa» e «Santagatese» o eventualmente
piccole percentuali di altre cultivar tipiche locali.

Articolo 3

Zona di produzione

Le olive destinate alla produzione dell'olio di oliva
extravergine della denominazione di origine controllata «Val di
Mazara» devono essere prodotte, nell'ambito delle Province di Palermo
ed Agrigento, nei territori olivati idonei alla produzione di olio
con le caratteristiche e livello qualitativo previsti dal presente
disciplinare di produzione, che comprende, il territorio
amministrativo dei seguenti comuni:
Provincia di Palermo: tutti i comuni;
Provincia di Agrigento: l'intero territorio amministrativo dei
seguenti Comuni: Alessandria della Rocca, Bivona, Burgio, Calamonaci,
Caltabellotta, Cattolica Eraclea, Cianciarla, Lucca Sicula, Menti',
Montallegro, Montevago, Ribera, Sambuca di Sicilia, Santa Margherita
del Belice, Sciacca, Villafranca Sicula.
La zona predetta e' delimitata in cartografia 1:25.000.

Articolo 4

Caratteristiche di coltivazione

1. Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti devono
essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque,
atte a conferire alle olive ed all'olio derivato le specifiche
caratteristiche.
Pertanto, sono da considerarsi idonei gli oliveti situati fino a
700 m.s.l. i cui terreni risultino di medio impasto, profondi,
permeabili, asciutti ma non aridi e siano caratterizzati da un clima
mediterraneo sub tropicale, semiasciutto, con una piovosita' media
che supera i 500 mm anno e concentrata per il 90% nel periodo
autunno-vernino.
2. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura, devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a
non modificare le caratteristiche delle olive e dell'olio.
3. La produzione massima di olive/Ha non puo' superare kg. 8000
per ettaro negli oliveti specializzati.
4. Per la coltura consociata o promiscua la produzione massima
non puo' superare i kg. 6000 per ettaro.
5. Anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovra'
essere riportata attraverso accurata cernita purche' la produzione
globale non superi di oltre il 20% il limite massimo sopra indicato.
6. La raccolta delle olive viene effettuata a partire dall'inizio
dell'invaiatura e non deve protrarsi oltre il 30 dicembre di ogni
campagna oleicola.

Articolo 5

Modalita' di oleificazione

1. Le operazioni di estrazione dell'olio e di confezionamento
devono essere effettuate nell'ambito dell'area territoriale
delimitata nel precedente art. 3.
2. La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio
extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Val di
Mazara» puo' avvenire con mezzi meccanici o per brucatura.
3. La resa massima di olive in olio non puo' superare il 22%.
4. Per l'estrazione dell'olio sono ammessi soltanto processi
meccanici e fisici atti a produrre oli che presentino il piu'
fedelmente possibile le caratteristiche peculiari originarie del
frutto.
5. Le olive raccolte devono essere conservate in recipienti
rigidi ed aerati, fino alla fase di molitura, disposti in strati
sottili ed in locali che garantiscono condizioni di bassa umidita'
relativa (50 - 60%) e temperature massime di 15°.
6. Le olive devono essere molite entro i due giorni successivi
alla raccolta.

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

1. L'olio di oliva extravergine a denominazione di origine
controllata «Val di Mazara» all'atto dell'immissione al consumo, deve
rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: giallo oro con sfumature di verde intenso;
odore: di fruttato e a volte anche di mandorla;
sapore: fruttato, vellutato con retrogusto dolce;
punteggio minimo al panel test >= 6,5
acidita' massima totale espressa in acido oleico, in peso, non
eccedente grammi 0,5 per 100 grammi di olio;
numero perossidi <= 11,00;
K232 <=-2,10;
K270 <=0,15;
Delta K <= 0,005.
2. Altri parametri chimico-fisici non espressamente citati devono
essere conformi all'attuale normativa U.E.
3. In ogni campagna oleicola il consorzio di tutela individua e
conserva in condizioni ideali un congruo numero di campioni
rappresentativi dell'olio a denominazione di origine controllata «Val
di Mazara» da utilizzare come standard di riferimento per
l'esecuzione dell'esame organolettico.

Articolo 7

Designazione e presentazione

1. Alla denominazione di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di
qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente
disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: fine, scelto,
selezionato, superiore, genuino.
2. E' vietato l'uso di menzioni geografiche aggiuntive,
indicazioni geografiche o toponomastiche che facciano riferimento a
comuni, frazioni e aree geografiche comprese nell'area di produzione
di cui all'art. 3.
3. E' tuttavia consentito l'uso di nomi, ragioni sociali, marchi
privati, purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali
da trarre in inganno l'acquirente su nomi geografici ed in particular
modo su nomi geografici di zone di produzione di oli a denominazione
di origine controllata.
4. L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie ed il riferimento
al confezionamento nell'azienda olivicola o nell'associazione di
aziende olivicole o nell'impresa oleicola situate nell'area di
produzione e' consentito solo se il prodotto e' stato ottenuto
esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte
dell'azienda e se l'oleificazione e il confezionamento sono avvenuti
nell'azienda medesima.
5. Il nome della denominazione di origine controllata «Val di
Mazara» deve figurare in etichetta in caratteri chiari, indelebili
con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta
e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle
indicazioni che compaiono in etichetta.
6. I recipienti in cui e' confezionato l'olio di oliva
extravergine «Val di Mazara» ai fini dell'immissione al consumo non
devono essere di capacita' superiore a litri 5 in vetro o in banda
stagnata.
7. E' obbligatoria l'indicazione in etichetta dell'anno della
campagna oleicola di produzione delle olive da cui l'olio e'
ottenuto.

Articolo 8

Legame con la zona geografica

Le prime notizie fanno risalire la diffusione dell'olivo come
pianta domestica al tempo della colonizzazione greca quando, stante
alle testimonianze di Diodoro Siculo, che ricorda gli uliveti di
Agrigento, il suo prodotto acquisto' una notevole importanza
economica e comincio' ad alimentare una discreta esportazione
soprattutto da Agrigento.
Attorno al XII sec., secondo lo storico francese Henry Bresc,
vennero impiantati oliveti nelle colline di Cefalu', Conca d'Oro,
piana di Carini e di Partinico. Sempre nel palermitano per il
Trecento si ricordano l'uliveto dei Chiaramonte a Passo di Rigano,
capace di una produzione di 300 quintali di olive, l'uliveto di
Giovanni de Frisello in contrada Sabucia e ancora l'Olivetum Magnum
del Monastero di Santa Caterina.
Fra il Quattro e il Cinquecento esistevano parecchi trappeti
(frantoi) a Palermo, mentre a Monreale, nelle cui campagne
l'olivicoltura appare abbastanza diffusa, gli abitanti lamentavano
nel 1516 di dover molire le olive nell'unico frantoio
dell'arcivescovo, dove avvenivano, «e' fama notoria, li arrobbari et
vexaccioni».
Proprio a Monreale, nel 1538-1539, i Benedettini cedettero in
affitto un loro uliveto in contrada Costiera, impiantato da
pochissimi decenni per un canone di 3 cantari d'olio, che equivalgono
a quintali 29,35.
«Val di Mazara» e' l'antico nome con cui era denominato il piu'
vasto dei compartimenti in cui era divisa la Sicilia nell'alto
medioevo e nell'eta' moderna. La zona delimitata dalla DOP «Val di
Mazara» comprende la parte piu' significativa del territorio
coincidente con quella parte della suddivisione amministrativa
dell'isola denominato appunto Val di Mazara.
La produzione dell'olio di oliva nella zona in esame ha
contribuito in modo notevole allo sviluppo economico e alle attivita'
commerciali che hanno distinto nei secoli il territorio del Val di
Mazara.
L'affermazione dell'olivicoltura in questa zona e' dovuta in gran
parte all'ambiente pedoclimatico particolarmente vocato alla
coltivazione dell'olivo. Inoltre, le varieta' presenti, che si
adattano perfettamente all'ambiente di coltivazione, permettono di
ottenere una produzione dotata di peculiari caratteristiche
qualitative.
Per quanto riguarda le peculiari caratteristiche qualitative del
prodotto, le stesse sono determinate da:
a) cultivar presenti esclusivamente nell'area interessata;
b) specifiche tecniche di coltivazione con particolare
riferimento alle forme di allevamento (vaso cespugliato o cespuglio),
alla concimazione (prevalentemente organica), alla raccolta manuale o
con l'ausilio di agevolatrici di raccolta su reti di plastica, ecc.;
c) caratteristici aromi dell'olio ottenuto, che gli vengono
conferiti dalla presenza, ampiamente diffusa sul territorio
delimitato, di carciofeti, agrumeti e mandorleti;
d) caratteristiche di microclima e di morfologia dei terreni:
sono da considerarsi idonei gli oliveti situati fino a 700 m.s.l. i
cui terreni risultino di medio impasto, profondi, permeabili,
asciutti ma non aridi e siano caratterizzati da un clima mediterraneo
subtropicale, semi asciutto, con una piovosita' media che supera i
500 mm/anno e concentrata per il 90 % nel periodo autunno-inverno.

Articolo 9

Origine del prodotto

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata
attraverso la documentazione dei prodotti in entrata ed in uscita. E'
infatti obbligatorio da parte di tutti i soggetti coinvolti nella
filiera, compilare appositi documenti che accompagnano gli
spostamenti di ogni partita di olive e/o olio indicandone tutte le
informazioni utili a garantire l'origine del prodotto. Questi
documenti devono essere trasmessi all'organismo di controllo che nel
corso delle verifiche ispettive li controllera' unitamente alle
registrazioni delle operazioni atte a garantire la tracciabilita' del
prodotto. In questo modo e attraverso l'iscrizione in appositi
elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, dei produttori e
confezionatori, nonche' attraverso la dichiarazione tempestiva alla
struttura di controllo delle quantita' prodotte, e' garantita la
tracciabilita' e la rintracciabilita' (da monte a valle della filiera
di produzione) del prodotto.
L'olivicoltore avente gli oliveti inseriti nel sistema di
controllo identifica e tiene separate le olive destinate alla
denominazione di origine protetta «Val di Mazara» e trasmette
all'autorita' l'informazione sulla movimentazione del prodotto e la
produzione realizzata nella campagna. Tutti gli operatori, persone
fisiche o giuridiche, iscritti nei relativi elenchi saranno
assoggettati al controllo da parte della struttura di controllo,
secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione, e dal
relativo piano di controllo.

 

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