Domo Rosada Sardegna - Appartamenti turistici e camere per affitti breviDomo Rosada Sardegna - Appartamenti turistici e camere per affitti brevi

Siete qui : Home » articolo » Valdadige o Etschtaler Doc - Modifica ordinaria del disciplinare di produzione 2023

Valdadige o Etschtaler Doc - Modifica ordinaria del disciplinare di produzione 2023

Pubblicato da disciplinare
Valdadige o Etschtaler Doc

Al disciplinare di produzione della DOP dei vini Valdadige o Etschtaler cosi' come da ultimo  modificato con il decreto ministeriale 27 novembre 2018 sono approvate le modifiche ordinarie di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 142 del 20 giugno 2023.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 14 settembre 2023  

Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini  Valdadige o Etschtaler.
(23A05256)

(GU n.224 del 25-9-2023)
 
 


IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
della Direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare e dell'ippica

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio, cosi' come modificato con regolamento (UE) 2021/2117 del 2
dicembre 2021;
Visto in particolare la Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione 2, del
citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo;
Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione del 17
ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di
protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni
geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo,
la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche
del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione
nonche' l'etichettatura e la presentazione;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione
del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del regolamento
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine,
delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel
settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del
disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la
cancellazione della protezione nonche' l'uso dei simboli, e del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;
Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 28 dicembre 2016, e
successive modifiche ed integrazioni, recante la disciplina organica
della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del
vino;
Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 275 del 24 novembre
2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e
l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di
modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007
e del decreto legislativo n. 61/2010;
Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 2021, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 83 dell'8 aprile
2022, recante «Disposizioni nazionali applicative dei regolamenti
(UE) n. 1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e della legge n. 238/2016
concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande
di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei
prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di
produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della
protezione»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1975,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 194
del 23 luglio 1975, con il quale e' stata riconosciuta la
denominazione di origine controllata dei vini «Valdadige» o
«Etschtaler» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;
Visto il decreto ministeriale 27 novembre 2018, pubblicato sul sito
internet del Ministero - Sezione qualita' -Vini DOP e IGP e nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 295 del 20 dicembre
2008, con il quale e' stato da ultimo modificato il disciplinare
della denominazione di origine controllata dei vini «Valdadige» o
«Etschtaler»;
Esaminata la documentata domanda, presentata per il tramite della
Provincia autonoma di Trento, su istanza del Consorzio Vini del
Trentino con sede in Trento, intesa ad ottenere la modifica del
disciplinare di produzione della DOP dei vini «Valdadige» o
«Etschtaler», nel rispetto della procedura di cui al citato decreto
ministeriale 6 dicembre 2021, nonche' dell'analogo preesistente
decreto ministeriale 7 novembre 2012;
Atteso che la citata richiesta di modifica, considerata «modifica
ordinaria» che comporta variazioni al documento unico, ai sensi
dell'art. 17, del reg. UE n. 33/2019, e' stata esaminata, nell'ambito
della procedura nazionale preliminare prevista dal citato decreto
ministeriale 7 novembre 2012 (articoli 6, 7, e 10) e dal citato
decreto ministeriale 6 dicembre 2021 (art. 13), successivamente alla
sua entrata in vigore, e in particolare:
e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Veneto;
e' stato acquisito il parere favorevole della Provincia autonoma
di Trento;
e' stato acquisito il parere favorevole della Provincia autonoma
di Bolzano;
e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale
vini DOP e IGP, espresso nella riunione dell'11 maggio 2023,
nell'ambito della quale il citato Comitato ha formulato la proposta
di modifica aggiornata del disciplinare di produzione della DOC dei
vini «Valdadige» o «Etschtaler»;
conformemente all'art. 13, comma 6, del citato decreto
ministeriale 6 dicembre 2021 la proposta di modifica del disciplinare
in questione e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 142 del 20 giugno 2023, al fine di dar modo
agli interessati di presentare le eventuali osservazioni entro trenta
giorni dalla citata data;
entro il predetto termine non sono pervenute osservazioni sulla
citata proposta di modifica;
Considerato che a seguito dell'esito positivo della predetta
procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 13, comma
7, del citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sussistono i
requisiti per approvare con il presente decreto le modifiche
ordinarie contenute nella citata domanda di modifica del disciplinare
di produzione della DOP dei vini «Valdadige» o «Etschtaler» ed il
relativo documento unico consolidato con le stesse modifiche;
Ritenuto altresi' di dover procedere, ai sensi dell'art. 13, commi
7 e 8, del citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021 alla
pubblicazione del presente decreto di approvazione delle modifiche
ordinarie del disciplinare di produzione in questione e del relativo
documento unico consolidato, nonche' alla comunicazione delle stesse
modifiche ordinarie alla Commissione UE, tramite il sistema
informativo messo a disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1,
lettera a) del reg. UE n. 34/2019;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1,
lettera d);
Vista la direttiva direttoriale n. 118468 del 22 febbraio 2023
della Direzione generale per la promozione della qualita'
agroalimentare e dell'ippica, in particolare l'art. 1, comma 4, con
la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in
coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla
firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti
amministrativi di competenza;

Decreta:

Art. 1

1. Al disciplinare di produzione della DOP dei vini «Valdadige» o
«Etschtaler» cosi' come da ultimo modificato con il decreto
ministeriale 27 novembre 2018, richiamato in premessa, sono approvate
le modifiche ordinarie di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 142 del 20 giugno 2023.
2. Il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Valdadige» o
«Etschtaler», consolidato con le modifiche ordinarie di cui al comma
1, e il relativo documento unico consolidato figurano rispettivamente
negli allegati A e B del presente decreto.

Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore a livello nazionale il
giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
2. Le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono comunicate, entro
trenta giorni dalla predetta data di pubblicazione, alla Commissione
UE tramite il sistema informativo «e-Ambrosia» messo a disposizione
ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera a) del regolamento (UE) n.
34/2019. Le stesse modifiche entrano in vigore nel territorio
dell'Unione europea a seguito della loro pubblicazione da parte della
Commissione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, entro tre
mesi dalla data della citata comunicazione.
3. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1 e 2, le modifiche
ordinarie di cui all'art. 1 sono applicabili a decorrere dalla
campagna vendemmiale 2024/2025.
4. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della
denominazione di origine controllata dei vini «Valdadige» o
«Etschtaler» di cui all'art. 1 saranno pubblicati sul sito internet
del Ministero - Sezione qualita' - Vini DOP e IGP. Il presente
decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 14 settembre 2023

Il dirigente: Cafiero

Allegato A

Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Valdadige» o «Etschtaler»

Art. 1.
Denominazione e vini

La denominazione di origine controllata «Valdadige» od in lingua
tedesca «Etschtaler», e' riservata ai vini che rispondono alle
condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di
produzione, per le seguenti tipologie: Bianco, Rosso, Rosato, Pinot
grigio, Pinot bianco, Chardonnay, Schiava e Frizzante.

Art. 2.
Base ampelografica

La denominazione di origine controllata «Valdadige» e' riservata
al vino bianco ottenuto dalle uve prodotte dai vigneti aventi,
nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling italico, Muller Thurgau e
Chardonnay, da soli o congiuntamente, in misura non inferiore al 20%;
Trebbiano toscano, Nosiola, Sauvignon e Garganega, da soli o
congiuntamente, per la differenza.
La denominazione di origine controllata «Valdadige» e' riservata
al vino rosso o rosato ottenuto dalle uve prodotte dai vigneti
aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione
ampelografica:
Enantio (Lambrusco a foglia frastagliata) e/o Schiave
(sottovarieta' e sinonimi), minimo 50%;
Merlot, Pinot nero, Lagrein, Teroldego, Cabernet Franc e
Cabernet Sauvignon, da soli o congiuntamente, per la differenza.
La denominazione di origine controllata «Valdadige», con la
specificazione di vitigno Chardonnay, Pinot bianco e Pinot grigio e'
riservata al vino ottenuto dal corrispondente vitigno per almeno
l'85%.
Possono concorrere le uve provenienti da altri vitigni a bacca
bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione nelle rispettive
province, presenti nei vigneti in ambito aziendale fino ad un massimo
del 15%.
La denominazione di origine controllata «Valdadige» con la
specificazione di vitigno «Schiava» e' riservata al vino ottenuto
dalle uve del corrispondente vitigno, nella varieta' Schiava grossa,
Schiava gentile e Schiava grigia, da sole o congiuntamente, per
almeno l'85%. Possono concorrere le uve provenienti da altri vitigni
a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nelle
rispettive province, presenti nei vigneti in ambito aziendale fino ad
un massimo del 15%.

Art. 3.
Zona di produzione delle uve

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di
origine controllata «Valdadige» devono essere prodotte nell'intero
territorio dei comuni appresso indicati:
Provincia di Trento:
Avio, Ala, Aldeno, Altavalle limitatamente all'ex comune
amministrativo di Faver, Arco, Besenello, Calliano, Cavedine, Cembra
Lisignago, Dro, Giovo, Isera, Lavis, Madruzzo, Mezzocorona,
Mezzolombardo, Mori, Nago-Torbole, Nogaredo, Nomi, Pomarolo, Riva del
Garda, Rovere' della Luna, Rovereto, San Michele all'Adige,
Segonzano, Tenno, Terre d'Adige, Trambileno, Trento, Vallelaghi
limitatamente agli ex comuni amministrativi di Padergnone e Vezzano,
Villalagarina, Volano.
Provincia di Bolzano:
Andriano, Appiano, Bolzano, Bronzolo, Caines, Caldaro,
Cermes, Cornedo all'Isarco, Cortaccia, Cortina all'Adige, Egna, Fie',
Gargazzone, Lagundo, Laives, Lana, Magre' all'Adige, Marlengo,
Merano, Montagna, Nalles, Ora, Parcines, Postal, Renon, Rifiano,
Salorno, San Pancrazio, Scena, Terlano, Termeno, Tesimo, Tirolo,
Vadena.
Provincia di Verona:
Brentino Belluno, Dolce', Rivoli Veronese.

Art. 4.
Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei vini a denominazione di origine controllata
«Valdadige» devono essere quelle tradizionali della zona di
produzione e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati
le specifiche caratteristiche di qualita'.
I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per la
produzione della denominazione di origine di cui si tratta.
Sono da escludere i terreni eccessivamente umidi o
insufficientemente soleggiati.
I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a
non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.
Sono ammesse le forme di allevamento a pergoletta trentina e le
forme a spalliera.
E' esclusa ogni pratica di forzatura ed e' consentita
l'irrigazione di soccorso.
La produzione massima di uva per ettaro di coltura specializzata
delle varieta' di viti destinate alla produzione dei vini a
denominazione di origine controllata «Valdadige» ed i rispettivi
titoli alcolometrici volumici naturali minimi devono essere i
seguenti:

=====================================================================
| | prod/max uva | titolo alcolometrico |
| Vitigni | ton/ha | volumico naturale minimo |
+=====================+=================+===========================+
|Bianco | 15 | 9,5 |
+---------------------+-----------------+---------------------------+
|Rosso | 15 | 10 |
+---------------------+-----------------+---------------------------+
|Rosato | 15 | 9,5 |
+---------------------+-----------------+---------------------------+
|Pinot bianco | 15 | 9,5 |
+---------------------+-----------------+---------------------------+
|Pinot grigio | 15 | 9,5 |
+---------------------+-----------------+---------------------------+
|Chardonnay | 15 | 9,5 |
+---------------------+-----------------+---------------------------+
|Schiava | 15 | 9,5 |
+---------------------+-----------------+---------------------------+

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da
destinare alla produzione di detti vini devono essere riportati nei
limiti di cui sopra, purche' la produzione globale non superi del 20%
i limiti medesimi, fermo restando il imiti resa uva/vino di cui
trattasi.

Art. 5.
Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate
all'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art.
3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di
produzione, e' consentito che tali operazioni siano effettuate entro
l'intero territorio della Provincia di Verona e delle Province
autonome di Trento e Bolzano.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari
caratteristiche.
I mosti ed i vini a denominazione di origine controllata
«Valdadige», con la specificazione «Chardonnay» e «Pinot bianco»
possono essere elaborati nella versione frizzante, attuando
esclusivamente il processo della rifermentazione naturale.
La zona di elaborazione dei vini frizzanti comprende la Regione
Veneto e le Province autonome di Trento e Bolzano.
E' consentito l'arricchimento alle condizioni e con le modalita'
previste dalla normativa comunitaria e nazionale.
I vini della denominazione di origine controllata «Valdadige»
possono essere conservati in recipienti di legno.
La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore
al 70%. Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non
75%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo
consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine.
Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine
controllata per tutta la partita.

Art. 6.
Caratteristiche al consumo

I vini a denominazione di origine controllata «Valdadige»
all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti
caratteristiche:
«Valdadige» bianco:
colore: paglierino;
profumo: vinoso, gradevole e caratteristico;
sapore: armonico, fresco, moderatamente acido e talvolta
amabile;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
«Valdadige» rosso:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
profumo: vinoso, gradevole;
sapore: armonico, moderatamente acido, talvolta amabile;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19 g/l.
«Valdadige» rosato:
colore: rosa piu' o meno intenso;
profumo: vinoso, gradevole, delicato;
sapore: morbido, lievemente acido, talvolta amabile;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
«Valdadige» Pinot bianco:
colore: giallo paglierino;
profumo: gradevole, caratteristico;
sapore: armonico, fresco, sapido;
zuccheri riduttori residui: massimo 6 g/l;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
«Valdadige» Pinot grigio:
colore: giallo paglierino;
profumo: gradevole, caratteristico;
sapore: armonico, pieno;
zuccheri riduttori residui: massimo 6 g/l;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
«Valdadige» Chardonnay:
colore: giallo paglierino;
profumo: gradevole, caratteristico;
sapore: fresco, sapido, armonico;
zuccheri riduttori residui: massimo 6 g/l;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
«Valdadige» Schiava:
colore: da granato a rubino;
profumo: vinoso, gradevole;
sapore: morbido, moderatamente acido, talvolta amabile;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
«Valdadige» Chardonnay e Pinot bianco frizzante:
spuma: sottile, persistente;
colore: giallo paglierino;
profumo: gradevole, fruttato;
sapore: secco o amabile;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;
acidita' totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14 g/l.
In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno,
il sapore dei vini puo' rilevare lieve sentore di legno.

Art. 7.
Etichettatura, designazione e presentazione

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini a
denominazione di origine controllata «Valdadige» e' vietata
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quella prevista dal
presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi e attributi «fine»,
«scelto», «selezionato» e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi
significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il
consumatore.
Le indicazioni tendenti a specificare l'attivita' agricola
dell'imbottigliatore, quali «viticoltore», «fattoria», «tenuta»,
«podere», «cascina» ed altri termini similari, sono consentite in
osservanza delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia.
Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di
origine controllata «Valdadige» deve figurare l'indicazione
dell'annata di produzione delle uve, purche' veritiera e
documentabile.
La menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo e' consentita,
alle condizioni previste dalla legge. La menzione delle sottozone e
dei toponimi di vigna vanno riportati in etichetta sopra la
denominazione di origine, senza soluzioni di continuita', con i
caratteri di stampa di dimensioni pari o inferiori a quelli usati per
la denominazione medesima.

Art. 8.
Confezionamento

I contenitori dei vini della denominazione di origine controllata
«Valdadige» possono essere chiusi con i vari dispositivi ammessi
dalla vigente normativa, compresi i tappi di materiale inerte.
I medesimi possono essere della capacita' nominale massima di 60
litri; per i contenitori in vetro non sono previsti vincoli
colorimetrici.
Per la tappatura dei contenitori dei vini frizzanti si applicano
le norme vigenti in materia.

Art. 9.
Legame con l'ambiente geografico

a) Specificita' della zona geografica

Fattori naturali

La zona della D.O.C. «Valdadige» si distende nell'anfiteatro
morenico glaciale del fiume Adige, colmato da sabbie porfidiche e
granitiche scese dalle alte catene montuose che fiancheggiano il lago
di Garda.
Il clima in cui crescono le viti del «Valdadige» e'
complessivamente temperato - mite.
La piovosita' non eccede se non durante l'inverno e la media
annua oscilla fra gli 850 ed i 1000 mm. I suoli del «Valdadige» sono
costituiti sia dalla disgregazione di formazioni
calcareo-dolomitiche, sia da sabbie porfidiche e granitiche
depositate dal fiume Adige.
I terreni declivi a elevato contenuto di scheletro permettono il
rapido sgrondo delle acque piovane, evitando i ristagni; tali suoli,
ricchi di rocce calcaree e sali minerali, sono caratterizzati da
un'elevata componente silicea.
Il clima della zona e' tipico della fascia prealpina e montana,
con inverni freddi ed estati fresco-temperate; le temperature
subiscono, specialmente in estate e in autunno, elevate escursioni
notte-giorno.

Fattori umani e storici

La Valdadige e' una regione di confine, via di comunicazione tra
Italia e Nord Europa, continuamente percorsa da eserciti, spesso
teatro di battaglia per il controllo della «Chiusa di Ceraino», luogo
di facile difesa da eventuali invasori.
E' un territorio la cui vocazione vitivinicola ed enologica
affonda le radici nell'epoca romana e trova riscontri nelle
documentazioni che si alternano col passare dei secoli.
La Valdadige e' stata un punto di collegamento e di sviluppo
economico molto importante nella storia sin dall'epoca romana. Le
successive invasioni barbariche costrinsero gli abitanti a rifugiarsi
in zone ad alta quota, dove si dedicarono alla pastorizia e allo
sfruttamento del bosco. Nel Medioevo monasteri e signorie segnarono
il territorio con castelli e conventi, che resero fiorente questa
zona molto ricca di coltivazioni, fra cui primeggiavano proprio i
vigneti.
La viticoltura e' documentata fin dal 1253 con lo «Statuto di
Peri», che minacciava sanzioni per chi avesse danneggiato «La Vinea»
(vite).
Nel 1406, durante la dominazione della Repubblica di Venezia,
alcuni editti prescrivono «la coltivazione ordinata delle viti».
Ritrovamenti archeologici di origine romanica in localita'
«Servasa» a Brentino portano alla luce contenitori in pietra
probabilmente usati per la lavorazione dell'uva.
Area viticola da sempre, quindi, ha visto una decisa ricerca di
qualificazione a partire dagli anni '50 con la specializzazione dei
vigneti: in pochi anni si ebbe l'iscrizione nell'elenco CEE dei vini
di qualita' (1973) e il riconoscimento della denominazione di origine
controllata «Valdadige» con la tipologia Bianco e Rosso nel 1975.
La Valdadige e' sempre stata, una via di comunicazione
fondamentale per il nord e centro Europa.
Rocche, castelli e forti si susseguono sui crinali che dominano
la valle e durante la storia, la Valdadige, infatti, ha visto
transitare numerosi eserciti.
Sono in tutto otto forti eretti tra il 1848 e la fine del secolo
da austriaci e italiani. Fortificazioni erette a presidio della valle
che sono divenuti parte integrante e caratterizzante della valle.
b) Specificita' del prodotto
Da un sapiente uvaggio nasce il rosso «Valdadige» di ottimo gusto
e struttura: l'Enantio conferisce la stabilita' e la struttura del
colore e il profumo caratteristico mentre la morbidezza e il bouquet
piu' complesso vengono conferite da Merlot e Teroldego e la sapidita'
dalla Schiava.
Il «Valdadige» Rosso presenta un colore rosso rubino giustamente
carico con riflessi violacei, profumo vinoso, gradevole e
caratteristico, di buona struttura, armonico, persistente.
Il vino «Valdadige» Schiava e' ottenuto dal vitigno omonimo che
prende il nome da un antico sistema di allevamento in cui la vite era
legata ad un tutore e quindi era «schiava». Ottenuta dai vitigni
autoctoni Schiava grossa, Schiava grigia e Schiava gentile, con breve
contatto con la buccia e completamento della fermentazione in assenza
di esse.
Il «Valdadige» Bianco tipologia capostipite del Valdadige
(assieme al rosso) e' un uvaggio di piu' vitigni.
La pienezza dello Chardonnay, l'aromaticita' del Müller Thurgau,
l'acidula eleganza del Trebbiano toscano rendono questo vino assai
composito e interessante. Viene vinificato con pressatura soffice,
fermentazione in assenza di bucce e a temperatura controllata.
Il «Valdadige» Chardonnay, il cui vitigno omonimo e' stato
introdotto in Valdadige alla fine del XIX secolo, trovando subito il
suo habitat ideale sui pendii pedemontani. Freschezza ed eleganza
sono le caratteristiche che contraddistinguono questo vino, il cui
profumo spiccatamente fruttato bene si armonizza con la finezza.
Al naso si dimostra fine, con note fruttate di pesca, albicocca e
mela verde. Di corpo ottimamente strutturato, equilibrato, molto
morbido pur essendo un vino secco, grazie soprattutto alla grande
sapidita'.
Il «Valdadige» Pinot Grigio, e' uno dei vitigni di qualita' piu'
importanti dei climi temperati, predilige terreni collinari e ben
esposti, con condizioni di ventilazione e sbalzi termici tra giorno e
notte che ne esaltano i profumi. Al naso emergono aromi di fiori
bianchi e sentori di pera, mela verde e frutta tropicale, ha buona
struttura e piacevole freschezza.
c) Legame causa effetto fra ambiente e prodotto
Le peculiarita' del terreno influiscono sulla produzione del vino
«Valdadige», caratterizzando le diverse produzioni con profumi e
sapori, che si traducono in note di fruttato (frutti di bosco) -
speziato per i vini Rosso e Schiava.
Queste sensazioni si devono alla coltivazione in terreni
calcarei, esposti favorevolmente a sud e a medie altitudini. In
particolare, la composizione del suolo, caratterizzato da presenza di
scheletro, ricco di rocce porfidiche e granitiche, sali minerali e ad
elevato drenaggio, determina la struttura e la caratterizzazione dei
vini rossi, con un elevato contenuto di antociani e polifenoli,
un'intensa colorazione, un buon corredo tannico, nonche' lo sviluppo
di sentori di frutta matura e spezie.
I terreni con piu' alto contenuto in sabbia sono riservati ai
vini bianchi il cui suolo dona sentori fruttati e minerali ben
bilanciati.
Il clima temperato mite ma con evidenti escursioni termiche tra
il giorno e la notte specialmente nel periodo antecedente la
vendemmia permette di avere delle uve rosse con un elevato contenuto
di polifenoli e le uve bianche che mantengono un elevato bouquet di
profumi.

Art. 10.
Riferimenti alla struttura di controllo

Nome e indirizzo: Camera di commercio industria artigianato
agricoltura di Trento - Via Calepina 13 - 38122 Trento (di seguito
CCIAA).
Contatti: tel. 0461 887111, fax 0461 887200 - e-mail:
agricoltura@tn.camcom.it
La C.C.I.A.A. di Trento e' Autorita' pubblica designata dal
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi
dell'art. 64 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, che effettua la
verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente
disciplinare, conformemente all'art. 19, par. 1, 1° capoverso,
lettera a) e c), ed all'art. 20 del reg. UE n. 34/2019, per i
prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei
controlli combinata (sistematica ed a campione) nell'arco dell'intera
filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento),
conformemente al citato art. 19, par. 1, 2° capoverso. In
particolare, tale verifica e' espletata nel rispetto di un
predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme
al modello approvato con il decreto ministeriale 2 agosto 2018,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 253
del 30 ottobre 2018.

Allegato B

Documento unico

Denominazione/denominazioni: Valdadige - Etschtaler.
Tipo di indicazione geografica: DOP - Denominazione di origine
protetta.
Categorie di prodotti vitivinicoli:
1. Vino;
8. Vino frizzante.
Descrizione dei vini:
1. Valdadige bianco.

Breve descrizione testuale

Caratteristiche organolettiche:
colore: giallo paglierino;
profumo: vinoso, gradevole e caratteristico;
sapore: armonico, fresco, moderatamente acido e talvolta
amabile.
Titolo alcolometrico volumico totale minimo:10,50;
Estratto non riduttore minimo (g/l): 16,0.
Eventuali parametri analitici non riportati nella tabella
seguente rispettano i limiti stabiliti dalla legislazione nazionale e
dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali

+---------------------------------+-------------------+
|Titolo alcolometrico totale | |
|massimo (in % vol) | |
+---------------------------------+-------------------+
|Titolo alcolometrico effettivo | |
|minimo (in % vol) | |
+---------------------------------+-------------------+
| | 4,5 in grammi per |
| | litro espresso in |
|Acidita' totale minima | acido tartarico |
+---------------------------------+-------------------+
|Acidita' volatile massima (in | |
|milliequivalenti per litro) |   |
+---------------------------------+-------------------+
|Tenore massimo di anidride | |
|solforosa totale (in milligrammi | |
|per litro) |   |
+---------------------------------+-------------------+

2. Valdadige rosso

Breve descrizione testuale

Caratteristiche organolettiche:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
profumo: vinoso, gradevole;
sapore: armonico, moderatamente acido, talvolta amabile.
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00.
Estratto non riduttore minimo (g/l):19,0.
Eventuali parametri analitici non riportati nella tabella
seguente rispettano i limiti stabiliti dalla legislazione nazionale e
dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali

+---------------------------------+-------------------+
|Titolo alcolometrico totale | |
|massimo (in % vol) | |
+---------------------------------+-------------------+
|Titolo alcolometrico effettivo | |
|minimo (in % vol) | |
+---------------------------------+-------------------+
| | 4,5 in grammi per |
| | litro espresso in |
|Acidita' totale minima | acido tartarico |
+---------------------------------+-------------------+
|Acidita' volatile massima (in | |
|milliequivalenti per litro) |   |
+---------------------------------+-------------------+
|Tenore massimo di anidride | |
|solforosa totale (in milligrammi | |
|per litro) |   |
+---------------------------------+-------------------+

3. Valdadige rosato

Breve descrizione testuale

Caratteristiche organolettiche:
colore: rosa piu' o meno intenso;
profumo: vinoso, gradevole, delicato;
sapore: morbido, lievemente acido, talvolta amabile.
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50.
Estratto non riduttore minimo (g/l): 16,0.
Eventuali parametri analitici non riportati nella tabella
seguente rispettano i limiti stabiliti dalla legislazione nazionale e
dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali

+---------------------------------+-------------------+
|Titolo alcolometrico totale | |
|massimo (in % vol) | |
+---------------------------------+-------------------+
|Titolo alcolometrico effettivo | |
|minimo (in % vol) | |
+---------------------------------+-------------------+
| | 4,5 in grammi per |
| | litro espresso in |
|Acidita' totale minima | acido tartarico |
+---------------------------------+-------------------+
|Acidita' volatile massima (in | |
|milliequivalenti per litro) |   |
+---------------------------------+-------------------+
|Tenore massimo di anidride | |
|solforosa totale (in milligrammi | |
|per litro) |   |
+---------------------------------+-------------------+

4. Valdadige Pinot bianco

Breve descrizione testuale

Caratteristiche organolettiche:
colore: giallo paglierino;
profumo: gradevole, caratteristico;
sapore: armonico, fresco, sapido.
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50.
Estratto non riduttore minimo (g/l): 16,0.
Eventuali parametri analitici non riportati nella tabella
seguente rispettano i limiti stabiliti dalla legislazione nazionale e
dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali

+---------------------------------+-------------------+
|Titolo alcolometrico totale | |
|massimo (in % vol) | |
+---------------------------------+-------------------+
|Titolo alcolometrico effettivo | |
|minimo (in % vol) | |
+---------------------------------+-------------------+
| | 4,5 in grammi per |
| | litro espresso in |
|Acidita' totale minima | acido tartarico |
+---------------------------------+-------------------+
|Acidita' volatile massima (in | |
|milliequivalenti per litro) |   |
+---------------------------------+-------------------+
|Tenore massimo di anidride | |
|solforosa totale (in milligrammi | |
|per litro) |   |
+---------------------------------+-------------------+

5. Valdadige Pinot grigio

Breve descrizione testuale

Caratteristiche organolettiche:
colore: giallo paglierino;
profumo: gradevole, caratteristico;
sapore: armonico, pieno.
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50.
Estratto non riduttore minimo (g/l): 16,0.
Eventuali parametri analitici non riportati nella tabella
seguente rispettano i limiti stabiliti dalla legislazione nazionale e
dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali

+---------------------------------+-------------------+
|Titolo alcolometrico totale | |
|massimo (in % vol) | |
+---------------------------------+-------------------+
|Titolo alcolometrico effettivo | |
|minimo (in % vol) | |
+---------------------------------+-------------------+
| | 4,5 in grammi per |
| | litro espresso in |
|Acidita' totale minima | acido tartarico |
+---------------------------------+-------------------+
|Acidita' volatile massima (in | |
|milliequivalenti per litro) |   |
+---------------------------------+-------------------+
|Tenore massimo di anidride | |
|solforosa totale (in milligrammi | |
|per litro) |   |
+---------------------------------+-------------------+

6. Valdadige Chardonnay

Breve descrizione testuale

Caratteristiche organolettiche:
colore: giallo paglierino;
profumo: gradevole, caratteristico;
sapore: fresco, sapido, armonico.
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50.
Estratto non riduttore minimo (g/l): 16,0.
Eventuali parametri analitici non riportati nella tabella
seguente rispettano i limiti stabiliti dalla legislazione nazionale e
dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali

+---------------------------------+-------------------+
|Titolo alcolometrico totale | |
|massimo (in % vol) | |
+---------------------------------+-------------------+
|Titolo alcolometrico effettivo | |
|minimo (in % vol) | |
+---------------------------------+-------------------+
| | 4,5 in grammi per |
| | litro espresso in |
|Acidita' totale minima | acido tartarico |
+---------------------------------+-------------------+
|Acidita' volatile massima (in | |
|milliequivalenti per litro) |   |
+---------------------------------+-------------------+
|Tenore massimo di anidride | |
|solforosa totale (in milligrammi | |
|per litro) |   |
+---------------------------------+-------------------+

7. Valdadige Chardonnay e Pinot bianco frizzante

Breve descrizione testuale

Caratteristiche organolettiche:
spuma: sottile, persistente;
colore: giallo paglierino;
profumo: gradevole, fruttato;
sapore: secco o amabile.
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00.
Estratto non riduttore minimo (g/l): 14,0
Eventuali parametri analitici non riportati nella tabella
seguente rispettano i limiti stabiliti dalla legislazione nazionale e
dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali

+---------------------------------+-------+
|Titolo alcolometrico totale | |
|massimo (in % vol) | |
+---------------------------------+-------+
|Titolo alcolometrico effettivo | |
|minimo (in % vol) | |
+---------------------------------+-------+
|Acidita' totale minima | 5,5 |
+---------------------------------+-------+
|Acidita' volatile massima (in | |
|milliequivalenti per litro) |   |
+---------------------------------+-------+
|Tenore massimo di anidride | |
|solforosa totale (in milligrammi | |
|per litro) |   |
+---------------------------------+-------+

8. Valdadige Schiava

Breve descrizione testuale

Caratteristiche organolettiche: colore: da granato a rubino;
profumo: vinoso, gradevole; sapore:
morbido, moderatamente acido, talvolta amabile. titolo
alcolometrico volumico totale;
minimo: 10,50.
Estratto non riduttore minimo (g/l): 16,0.
Eventuali parametri analitici non riportati nella tabella
seguente rispettano i limiti stabiliti dalla legislazione nazionale e
dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali

+---------------------------------+-------------------+
|Titolo alcolometrico totale | |
|massimo (in % vol) | |
+---------------------------------+-------------------+
|Titolo alcolometrico effettivo | |
|minimo (in % vol) | |
+---------------------------------+-------------------+
| | 4,5 in grammi per |
| | litro espresso in |
|Acidita' totale minima | acido tartarico |
+---------------------------------+-------------------+
|Acidita' volatile massima (in | |
|milliequivalenti per litro) |   |
+---------------------------------+-------------------+
|Tenore massimo di anidride | |
|solforosa totale (in milligrammi | |
|per litro) |   |
+---------------------------------+-------------------+


Pratiche di vinificazione

1 Pratiche enologiche specifiche
1. Valdadige / Etschtaler
Pratica enologica specifica
Sono consentite le varie tecniche di arricchimento previste dalla
normativa comunitaria.
I mosti ed i vini a denominazione di origine controllata
«Valdadige», con la specificazione «Chardonnay» e «Pinot bianco»
possono essere elaborati nella versione frizzante, attuando
esclusivamente il processo della rifermentazione naturale.
2 Rese massime
1. Valdadige bianco: 15000 chilogrammi di uve per ettaro.
2. Valdadige rosso: 15000 chilogrammi di uve per ettaro.
3. Valdadige rosato: 15000 chilogrammi di uve per ettaro.
4. Valdadige Pinot bianco: 15000 chilogrammi di uve per ettaro.
5. Valdadige Pinot grigio: 15000 chilogrammi di uve per ettaro.
6. Valdadige Chardonnay: 15000 chilogrammi di uve per ettaro.
7. Valdadige Schiava: 15000 chilogrammi di uve per ettaro.

Zona geografica delimitata

La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei
vini a DOC Valdadige comprende i seguenti comuni:
Provincia di Trento:
Avio, Ala, Aldeno, Altavalle limitatamente all'ex comune
amministrativo di Faver, Arco, Besenello, Calliano, Cavedine, Cembra
Lisignago, Dro, Giovo, Isera, Lavis, Madruzzo, Mezzocorona,
Mezzolombardo, Mori, Nago-Torbole, Nogaredo, Nomi, Pomarolo, Riva del
Garda, Rovere' della Luna, Rovereto, San Michele all'Adige,
Segonzano, Tenno, Terre d'Adige, Trambileno, Trento, Vallelaghi
limitatamente agli ex comuni amministrativi di Padergnone e Vezzano,
Villalagarina, Volano.
Provincia di Bolzano:
Andriano, Appiano, Bolzano, Bronzolo, Caines, Caldaro, Cermes,
Cornedo all'Isarco, Cortaccia, Cortina all'Adige, Egna, Fie',
Gargazzone, Lagundo, Laives, Lana, Magre' all'Adige, Marlengo,
Merano, Montagna, Nalles, Ora, Parcines, Postal, Renon, Rifiano,
Salorno, San Pancrazio, Scena, Terlano, Termeno, Tesimo, Tirolo,
Vadena.
Provincia di Verona:
Brentino Belluno, Dolce', Rivoli Veronese.

Varieta' di uve da vino

Cabernet franc N. - Cabernet
Cabernet sauvignon N. - Cabernet
Chardonnay B.
Garganega B.
Lagrein N.
Lambrusco a foglia frastagliata N. - Enantio N.
Merlot N.
Müller thurgau B.
Nosiola B.
Pinot bianco B. - Pinot blanc
Pinot grigio - Pinot gris
Pinot nero N. - Pinot
Riesling italico B. - Riesling
Sauvignon B.
Schiava gentile N. - Schiava
Schiava grigia N. - Schiava
Schiava grossa N. - Schiava
Teroldego N.
Trebbiano toscano B. - Trebbiano

Descrizione del legame/dei legami

3 DOP «Valdadige» o «Etschtaler» - categoria vino (1) e categoria
vino frizzante (8)

Fattori naturali rilevanti per il legame

La zona della DOP «Valdadige» si estende nell'anfiteatro morenico
glaciale del fiume Adige colmato dalle sabbie porfidiche e
granitiche, scese dalle alte catene montuose che costeggiano il lago
di Garda, che ne caratterizzano i suoli insieme alle formazioni
calcareo-dolomitiche. I terreni declivi ad elevato contenuto di
scheletro permettono il rapido sgrondo delle acque piovane, evitando
i ristagni; tali suoli, ricchi di sali minerali, sono caratterizzati
da un'elevata componente silicea.
Il clima della zona e' tipico della fascia prealpina e montana,
con inverni freddi ed estati fresco-temperate; le temperature
subiscono, specialmente in estate e in autunno, elevate escursioni
notte-giorno; la piovosita', maggiore durante i mesi invernali, ha
una media annua che oscilla fra gli 850 ed i 1000 mm.

Fattori storici e umani rilevanti per il legame

La Valdadige e' una regione di confine, via di comunicazione tra
Italia e Nord europa, punto di collegamento e di sviluppo economico,
territorio la cui vocazione vitivinicola ed enologica risale
all'epoca romana. In epoca medievale, monasteri e signorie segnarono
il territorio con castelli e conventi rendendo questa zona molto
ricca di coltivazioni, e, prevalentemente di vigneti. Numerosi sono i
documenti ed i ritrovamenti archeologici che testimoniano la
coltivazione e la lavorazione dell'uva da vino.
L'intervento umano, rivolto alla costante specializzazione dei
vigneti, ha qualificato l'area viticola della Valdadige
caratterizzata dall'armonioso susseguirsi di vigneti e fortificazioni
erette a presidio della valle del fiume Adige.

Legame causa effetto fra ambiente e prodotto

Il clima temperato, mite ma con evidenti escursioni termiche tra
il giorno e la notte specialmente nel periodo antecedente la
vendemmia, permette di ottenere uve con un elevato contenuto di
polifenoli che mantengono un elevata ricchezza di profumi.
I terreni calcarei, esposti favorevolmente a sud ed a medie
altitudini, influiscono sulla produzione dei vini della denominazione
«Valdadige», caratterizzando le diverse produzioni con profumi e
sapori, che presentano note fruttate, prevalentemente di frutti di
bosco, e speziate in particolare per i vini Rosso, Enantio, e
Schiava. Queste peculiarita' sono dovute alla composizione del suolo,
caratterizzato da presenza di scheletro, ricco di rocce porfidiche e
granitiche, sali minerali e ad elevato drenaggio, cio' determina la
struttura e la caratterizzazione dei vini rossi, con un elevato
contenuto di antociani e polifenoli, un'intensa colorazione, un buon
corredo tannico, nonche' lo sviluppo di sentori di frutta matura e
spezie, mentre i terreni con piu' alto contenuto in sabbia,
conferiscono ai vini bianchi sentori fruttati e minerali ben
bilanciati.
4 DOP «Valdadige» - categoria vino (1)
Da un sapiente uvaggio nasce il rosso «Valdadige» di ottimo
gusto, in particolare l'Enantio conferisce la stabilita' e la
struttura del colore rosso rubino con riflessi violacei, la
gradevolezza e la complessita' dell'odore cosi' come la morbidezza
del sapore vengono conferite da Merlot e Teroldego, mentre la
caratteristica della sapidita' viene conferita dalla Schiava.
Il vino «Valdadige» Schiava e' ottenuto dal vitigno omonimo che
prende il nome da un antico sistema di allevamento in cui la vite era
legata ad un tutore e quindi era «schiava». Ottenuta dai vitigni
autoctoni Schiava grossa, Schiava grigia e Schiava gentile, con breve
contatto con la buccia e completamento della fermentazione in assenza
di esse.
Il «Valdadige» Bianco tipologia capostipite del Valdadige
(assieme al rosso) e' un uvaggio di piu' vitigni. La pienezza dello
Chardonnay, l'aromaticita' del Müller Thurgau, l'acidula eleganza del
Trebbiano toscano rendono questo vino assai composito e interessante.
Viene vinificato con pressatura soffice, fermentazione in assenza di
bucce e a temperatura controllata.
Il «Valdadige» Chardonnay, il cui vitigno omonimo e' stato
introdotto in Valdadige alla fine del XIX secolo, trovando subito il
suo habitat ideale sui pendii pedemontani.
Freschezza ed eleganza sono le caratteristiche che
contraddistinguono questo vino, il cui odore spiccatamente fruttato
bene si armonizza con la finezza delle note fruttate di pesca,
albicocca e mela verde. Di corpo ottimamente strutturato,
equilibrato, molto morbido pur essendo un vino secco, grazie
soprattutto alla grande sapidita'.
Il Valdadige Pinot Grigio, e' uno dei vitigni di qualita' piu'
importanti dei climi temperati, predilige terreni collinari e ben
esposti, con condizioni di ventilazione e sbalzi termici tra giorno e
notte che ne esaltano i profumi. Al naso emergono aromi di fiori
bianchi e sentori di pera, mela verde e frutta tropicale, ha buona
struttura e piacevole freschezza.
5 DOP «Valdadige» - categoria vino frizzante (8)
Il vino Frizzante della DOP «Valdadige» e' ottenuto dalle uve
Chardonnay e Pinot bianco che conferiscono anche a questa categoria
di vini i loro profumi gradevolmente fruttati. I prodotti si
presentano con una spuma sottile e persistente ed un colore giallo
paglierino, mentre il sapore che puo' essere secco o amabile rende
piacevole e versatile il consumo di questo prodotto frizzante.
Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura,
altri requisiti)
Deroghe zona di vinificazione.
Quadro di riferimento giuridico: nella legislazione unionale.
Tipo di condizione supplementare: deroga alla produzione nella
zona geografica delimitata.
Descrizione della condizione: e' consentito effettuare le
operazioni di vinificazione entro l'intero territorio della Provincia
di Verona e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

 

Pdf Scarica documento su Valdadige o Etschtaler Doc - Modifica ordinaria del disciplinare di produzione 2023

Ricerca rapida : Cerca con le categorie Vini, Dop Igp Stg o con i tag Valdadige o Etschtaler Doc, Valdadige Doc, Etschtaler Doc, modifica, disciplinare, Valdadige



Nella stessa categoria