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Vallagarina Igt

Pubblicato da disciplinare

La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini designati con l’indicazione geografica tipica “Vallagarina” comprende per la provincia autonoma di Trento, l’intero territorio amministrativo dei comuni di Ala, Aldeno, Avio, Besenello, Brentonico, Calliano, Cimone, Garniga, Isera, Mori, Nogaredo, Nomi, Pomarolo, Rovereto, Terragnolo, Trambileno, Vallarsa, Villa Lagarina, Volano e per la provincia di Verona ....

DOMANDA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE «VALLAGARINA»

PGI-IT-A0756-AM03

Data della domanda: 20.6.2017

1.   Norme applicabili alla modifica

Articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 — modifica non minore

2.   Descrizione e motivi della modifica

2.1.   Inserimento di nuove categorie e tipologie di vini spumanti

La modifica riguarda l’inserimento delle seguenti categorie e tipologie di spumante:

 
«vino spumante» bianco e rosato;
 
«vino spumante di qualità» bianco e rosato;
 
«vino spumante di qualità del tipo aromatico» bianco.
La modifica prevede che:

— le tipologie «vino spumante» e «vino spumante di qualità» siano ottenute esclusivamente dalle seguenti varietà di vite: Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero e Müller Thurgau; per dette varietà, ad esclusione del Pinot grigio, è ammesso l’utilizzo del nome di uno o due vitigni in etichetta;
— la tipologia «vino spumante di qualità del tipo aromatico» sia ottenuta esclusivamente dalla varietà di vite Moscato giallo alla quale può essere fatto riferimento nella designazione e presentazione del prodotto.
Sia in provincia di Trento che in provincia di Verona esiste da lungo tempo una importante e qualificata produzione di vini spumanti ottenuti con il metodo della rifermentazione in grandi recipienti (metodo Charmat). La presente richiesta di modifica intende conferire a tali prodotti un più elevato livello di tutela ed un più stretto legame con il territorio di provenienza, mediante il loro inserimento nel disciplinare di produzione della IGP «Vallagarina» in analogia a quanto già da tempo previsto per i vini fermi e frizzanti.

La possibilità di qualificare tali prodotti con la IGP «Vallagarina», oltre a fornire al consumatore una precisa indicazione sulla provenienza geografica del prodotto, dovrebbe giustificare anche una migliore valorizzazione in termini di posizionamento sulla scala dei prezzi, con un ritocco dei listini sia per quanto riguarda il prezzo a bottiglia, sia a ricaduta sulle quotazioni delle uve utilizzate.

Inoltre l’elemento distintivo rappresentato dal nome della IGP «Vallagarina» permetterebbe alla produzione locale di distinguersi dall’anonimato dell’ampia offerta di vini spumanti generici o varietali, sottraendosi alla politica del prezzo imposta dalla diffusa presenza sul mercato di tali prodotti.

Nella descrizione del legame con l’ambiente geografico è dimostrato come la produzione dei vini spumanti nelle tre categorie (vino spumante, vino spumante di qualità e vino spumante di qualità del tipo aromatico) sia di consolidata tradizione nel territorio della IGP «Vallagarina».

La modifica riguarda il documento unico, sezioni 2.3 «Categorie di prodotti vitivinicoli», 2.4 «Descrizione del vino o dei vini», 2.5 Pratiche enologiche specifiche», 2.8 «Descrizione del legame/dei legami», e il disciplinare di produzione, articoli 1, 2, 5 e 6.

2.2.   Inserimento nella base ampelografica di nuove varietà di vite classificate «in osservazione»

Descrizione e motivi

Descrizione: la modifica riguarda l’inserimento nella base ampelografica dei vini IGP «Vallagarina» dei seguenti vitigni al momento della modifica classificati come varietà «in osservazione» nelle rispettive province di Trento e Verona:

— BRONNER * (B)/(Trento);
— HELIOS * (B)/(Trento);
— JOHANNITER * (B)/(Trento);
— SOLARIS * (B)/(Trento);
— TURCA (N)/(Trento);
— ANCELLOTTA (N)/(Verona);
— GOLDTRAMINER (B)/(Verona);
— GOSEN (N)/(Verona);
— OSELETA (N)/(Verona);
— PETIT VERDOT (N)/(Verona);
— REBO (N)/(Verona);
— ROSSIGNOLA (N)/(Verona);
— SANGIOVESE (N)/(Verona);
— SAUVIGNON (B)/(Verona);
— SENNEN (N)/(Verona);
— SYRAH (N)/(Verona);
— TREBBIANO GIALLO (N)/(Verona);
— TREBBIANO ROMAGNOLO (B)/(Verona);
— VELTLINER (B)/(Verona).


L’utilizzo di dette varietà per la produzione di vini a IGP è consentito dalla vigente normativa nazionale in materia di classificazione delle varietà di vite, conformemente alla normativa dell’Unione europea.

Dette nuove varietà di vite si aggiungono quindi a quelle già previste dal disciplinare. Le varietà in elenco seguite dall’asterisco derivano da ibridi interspecifici fra Vitis vinifera ed altre specie.

La proposta ha lo scopo di allargare la base ampelografica dei vini IGP «Vallagarina» anche alle nuove varietà di vite nelle rispettive province di Trento e Verona.

Pertanto il valore aggiunto può essere ravvisato nell’ampliamento dell’offerta di vini della IGP «Vallagarina» con nuove tipologie varietali in alcuni casi riconducibili al recupero di antiche varietà locali a rischio di estinzione ed in altri casi riconducibili alla valorizzazione di alcune varietà «resistenti» la cui coltivazione richiede un limitato utilizzo di fitofarmaci.

Non potendo essere utilizzate nella produzione di vini DOP dette varietà potranno, a seguito della modifica, essere indicate e valorizzate nell’etichettatura dei relativi vini IGP.

Fra l’altro recenti modifiche alla normativa nazionale, adeguandosi a quanto prevede in proposito la normativa UE, hanno aperto la possibilità di utilizzare le varietà di vite derivanti da ibridi interspecifici fra Vitis vinifera ed altre specie nella produzione di vini IGP.

Tali varietà, essendo naturalmente resistenti ai principali patogeni della vite (peronospora, oidio) necessitano solo di un limitato impiego di trattamenti chimici. Per questa loro particolarità vengono prevalentemente coltivate in prossimità di luoghi «sensibili» come scuole, aree urbanizzate, impianti sportivi, piste ciclabili, strutture ospedaliere ecc., allo scopo di garantire a tali aree un più elevato livello di salubrità.

Tenuto conto quindi, sia di tali prerogative di natura ambientale, sia dell’espansione della superficie coltivata con dette varietà, sia dei favorevoli risultati enologici ottenuti dalla vinificazione di questi innovativi vitigni, la presente modifica ha lo scopo di fornire anche a tali prodotti il necessario livello di riconoscibilità e tutela.

La possibilità di proporre sul mercato vini IGP presentati con i nomi di tali varietà in etichetta consentirebbe di ottenere una loro maggiore valorizzazione.

La possibilità di utilizzare in etichetta, assieme alla indicazione geografica «Vallagarina», il nome di dette varietà migliorerebbe la valorizzazione dei singoli prodotti. Va infatti ricordato che talvolta dette varietà sono poco note ed apprezzate al consumatore anche perché finora non è stato possibile utilizzarne il nome nell’etichettatura dei relativi vini.

Rimane in ogni caso aperta la possibilità di utilizzare tali vitigni, in qualsiasi proporzione, nella produzione del vino IGP «Vallagarina» della tipologia «bianco».

La modifica riguarda il documento unico, sezione 2.7 «Varietà principale/i di uve da vino» e il disciplinare di produzione, articoli 2, 5 e 8.

2.3.   Deroghe per la vinificazione nelle aree limitrofe

È stato inserito e definito l’ambito territoriale delle deroghe per effettuare le operazioni di elaborazione, conformemente alle disposizioni della normativa dell’UE in materia.

In tal senso è stato previsto che le operazioni di vinificazione possono avvenire, oltre che nella zona di produzione delle uve delimitata all’articolo 3, anche nell’ambito dell’intero territorio amministrativo delle province di Trento e Verona.

È altresì consentito effettuare l’elaborazione dei vini della IGP «Vallagarina» nell’intera Regione Veneto e nella limitrofa Regione Lombardia, purché le aziende interessate dimostrino l’uso tradizionale ed ininterrotto della pratica di vinificazione e/o frizzantatura dei vini IGP Vallagarina nelle ultime cinque campagne vendemmiali.

Pertanto, con la modifica in questione si disciplina, in conformità del regolamento applicabile, l’elaborazione dei vini della IGP «Vallagarina» anche nelle unità amministrative limitrofe alla zona di produzione delimitata delle uve, ivi compreso il territorio delle Regioni Veneto e Lombardia, purché per accedere alla deroga per la vinificazione e/o frizzantatura in dette unità amministrative, di maggiore estensione rispetto alle provincie, le aziende interessate dimostrino di avere effettuato in maniera ininterrotta le pratiche stesse per i vini IGP «Vallagarina» nelle ultime cinque campagne vendemmiali.

Tale disposizione derogatoria è pertanto motivata dalla consolidata tradizione e consente ai produttori interessati di utilizzare anche impianti di elaborazione ubicati nelle citate unità amministrative limitrofe a quella di produzione delle uve e nel medesimo tempo non estende ad altri elaboratori la deroga, anche al fine di semplificare i relativi controlli.

La modifica riguarda il documento unico, sezione 2.9 «Ulteriori condizioni essenziali», e il disciplinare di produzione, articolo 5.

2.4.   Precisazioni sulla pratica enologica del «taglio»

Viene riformulato il capoverso dell’articolo 5 riguardante la pratica enologica del «taglio» dei vini e dei mosti escludendo la possibilità di utilizzare, anche solo in parte, vini ottenuti da varietà di vite diverse da quelle di cui è consentita la coltivazione nelle province di Trento e Verona.

Con la modifica si intende fornire agli operatori una informazione più chiara, benché più restrittiva rispetto al precedente disciplinare, sulle possibilità di ricorso alla tradizionale pratica del «taglio». Attraverso tale precisazione si intende evitare che il ricorso al «taglio» con varietà di vite diverse da quelle coltivabili nelle province interessate possa negativamente influire sulla caratterizzazione e la tipicità dei vini in questione.

La modifica riguarda il documento unico, sezione 2.5 «Pratiche di vinificazione», e il disciplinare di produzione, articolo 5.

2.5.   Soppressione tipologia varietale «Pinot grigio»

Viene inserito il divieto di riferimento al vitigno «Pinot grigio» nella designazione e presentazione dei vini fermi, frizzanti e spumanti della IGP «Vallagarina», anche nel caso dell’indicazione di due vitigni in etichetta.

La soppressione della tipologia qualificata con il vitigno «Pinot grigio» è in relazione alla parallela richiesta di protezione della DOP «Delle Venezie», nel cui ambito è riservato l’uso della predetta tipologia varietale. Trattasi di una scelta condivisa dalla relativa filiera produttiva volta alla massima qualificazione della denominazione di origine del vino ottenuto dal «Pinot grigio», che costituisce il vitigno più rappresentativo e peculiare del territorio nord-est italiano.

La modifica riguarda il documento unico, sezioni 2.4 «Descrizione del vino o dei vini», 2.7 «Varietà principale/i di uve da vino» e 2.9 «Ulteriori condizioni essenziali», e il disciplinare di produzione, articoli 2 e 7.

2.6.   Aggiornamento struttura di controllo incaricata

Trattasi di una precisazione riguardante l’aggiornamento della struttura incaricata dei controlli: viene indicato l’organismo di controllo Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Trento in sostituzione del ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

La modifica è motivata dal fatto che dal 1o agosto 2012 la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Trento è subentrata al ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali nella gestione delle attività di controllo sulla filiera di produzione della IGP «Vallagarina».

La modifica riguarda il disciplinare di produzione, articolo 9, e non il documento unico.

DOCUMENTO UNICO

1.   Nome del prodotto Vallagarina

2.   Tipo di indicazione geografica IGP — Indicazione geografica protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli  
1. Vino
 
4. Vino spumante
 
5. Vino spumante di qualità
 
6. Vino spumante di qualità del tipo aromatico
 
8. Vino frizzante

4.   Descrizione del vino o dei vini

«Vallagarina» bianco — Categorie Vino (1) e Vino frizzante (8), anche con specificazione di uno o due vitigni escluso il Pinot grigio.

I vini bianchi, delle diverse tipologie, presentano una gamma di colori che va dal giallo paglierino al giallo dorato talvolta con riflessi verdolini o ramati. L’odore è fine, con note fruttate, talvolta aromatiche, che rispecchiano il vitigno principale di composizione. Il sapore è armonico, ben strutturato in una gamma dal secco al dolce con un equilibrato rapporto tra componente alcolica ed acidica.

Nel caso del vino bianco frizzante, la presenza dell’anidrite carbonica conferisce i caratteri legati alla freschezza e alla vivacità del prodotto.

Dette categorie e tipologie di vini bianchi con la specificazione del nome di uno o due vitigni, presentano le caratteristiche organolettiche tipiche del/i vitigno/i da cui il vino è stato ottenuto, con particolare riguardo alla caratteristica del colore.

È consolidata e diffusa la produzione di vini ottenuti dalla combinazione di uve di due diversi vitigni di analogo colore. Per assicurare che tali vini rispecchino le caratteristiche di entrambi i vitigni di provenienza, è previsto che il vitigno che concorre in misura minore rappresenti comunque più del 15 % del totale e che l’indicazione in etichetta avvenga in ordine decrescente rispetto all’effettivo apporto delle uve.

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9,0 % vol

Estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l

Caratteristiche analitiche generali
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)
 
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)
 
Acidità totale minima
3,5 in grammi per litro espressa in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)
 
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)
 
I parametri analitici non indicati rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

«Vallagarina» rosato — Categorie Vino (1) e Vino frizzante (8), anche con specificazione di uno o due vitigni escluso il Pinot grigio.

I vini rosati sono un gruppo di prodotti di pronto consumo ottenuti principalmente dai vitigni Schiava e Merlot.

Il colore è rosato più o meno intenso in relazione al processo di vinificazione ed alla durata del contatto con le bucce. L’odore presenta delicati profumi fruttati che ricordano i frutti di bosco; il sapore, in una gamma che va dal secco al dolce, è caratterizzato da una spiccata freschezza e bevibilità apprezzato soprattutto nella tipologia frizzante.

Nel caso del vino rosato frizzante, la presenza dell’anidrite carbonica conferisce i caratteri legati alla freschezza e alla vivacità del prodotto.

Dette categorie e tipologie di vini con la specificazione del nome di uno o due vitigni, presentano, le caratteristiche organolettiche tipiche del/i vitigno/i da cui il vino è stato ottenuto, con particolare riguardo alla caratteristica del colore.

È consolidata e diffusa la produzione di vini ottenuti dalla combinazione di uve di due diversi vitigni di analogo colore. Per assicurare che tali vini rispecchino le caratteristiche di entrambi i vitigni di provenienza, è previsto che il vitigno che concorre in misura minore rappresenti comunque più del 15 % del totale e che l’indicazione in etichetta avvenga in ordine decrescente rispetto all’effettivo apporto delle uve.

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9,0 % vol

Estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l

Caratteristiche analitiche generali
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)
 
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)
 
Acidità totale minima 3,5 in grammi per litro espressa in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)
 
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)
 
I parametri analitici non indicati rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

«Vallagarina» rosso - Categorie Vino (1) e Vino frizzante (8), anche con specificazione di uno o due vitigni.

Tali vini hanno un colore rosso rubino più o meno intenso, talvolta con riflessi aranciati con l’invecchiamento.

L’odore è fruttato, con note talvolta eteree più o meno intense ed evolute in relazione all’eventuale invecchiamento. Il sapore è armonico, da secco al dolce. La tipologia «Novello» esprime i profumi e le note gustative legate alla particolare tecnica di vinificazione delle uve per macerazione carbonica.

Nel caso del vino rosso frizzante, la presenza dell’anidrite carbonica conferisce i caratteri legati alla freschezza e alla vivacità del prodotto.

Dette categorie e tipologie di vini rossi con la specificazione del nome di uno o due vitigni, presentano le caratteristiche organolettiche tipiche del/i vitigno/i da cui il vino è stato ottenuto, con particolare riguardo al colore.

È consolidata e diffusa la produzione di vini ottenuti dalla combinazione di uve di due diversi vitigni di analogo colore. Per assicurare che tali vini rispecchino le caratteristiche di entrambi i vitigni di provenienza, è previsto che il vitigno che concorre in misura minore rappresenti comunque più del 15 % del totale e che l’indicazione in etichetta avvenga in ordine decrescente rispetto all’effettivo apporto delle uve.

Titolo alcolometrico volumico totale minimo:

— 11,0 % vol nel caso del vino «Novello»;
— 9,0 % vol altre tipologie.
Estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l

Caratteristiche analitiche generali
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)
 
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)
 
Acidità totale minima 3,5 in grammi per litro espressa in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)
 
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)
 
I parametri analitici non indicati rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

«Vallagarina» bianco — Categorie Vino spumante (4), Vino spumante di qualità (5), anche con specificazione di uno o due vitigni escluso il Pinot grigio.

Tali tipologie possono essere ottenute soltanto dalle varietà Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Müller Thurgau da sole o congiuntamente.

I vini presentano un colore dal giallo paglierino a giallo dorato con riflessi verdolini ed una spuma fine e persistente; l’odore fine, talvolta fruttato, con sentori di lievito.

Il sapore è vivace, armonico, da brut nature a dolce.

Dette categorie e tipologie di vini spumanti bianchi con la specificazione del nome di uno o due vitigni, presentano, le caratteristiche organolettiche tipiche del/i vitigno/i da cui il vino è stato ottenuto, con particolare riguardo alla caratteristica del colore, fatta eccezione per le uve Pinot nero vinificate in bianco utilizzate nella produzione di vini spumanti e vini spumanti di qualità.

È consolidata e diffusa la produzione di vini ottenuti dalla combinazione di uve di due diversi vitigni di analogo colore. Per assicurare che tali vini rispecchino le caratteristiche di entrambi i vitigni di provenienza, è previsto che il vitigno che concorre in misura minore rappresenti comunque più del 15 % del totale e che l’indicazione in etichetta avvenga in ordine decrescente rispetto all’effettivo apporto delle uve.

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0 % vol

Estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l

Caratteristiche analitiche generali
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)
 
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) 10,5
Acidità totale minima 4,5 in grammi per litro espressa in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)
 
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)
 
I parametri analitici non indicati rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

«Vallagarina» rosato — Categorie Vino spumante (4), Vino spumante di qualità (5), anche con specificazione di uno o due vitigni escluso il Pinot grigio.

Tali tipologie possono essere ottenute solo da vini delle varietà Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Müller Thurgau da sole o congiuntamente.

I vini spumanti rosati presentano un colore dal rosato più o meno tenue, ed una spuma fine e persistente; l’odore è fine, talvolta fruttato, con sentori di lievito.

Il sapore è vivace, armonico, da brut nature a dolce.

Dette categorie e tipologie di vini spumanti rosati con la specificazione del nome di uno o due vitigni, all’atto della immissione al consumo, oltre alle caratteristiche di cui sopra, devono presentare le caratteristiche organolettiche proprie del/i vitigno/i da cui il vino è stato ottenuto.

È consolidata e diffusa la produzione di vini ottenuti dalla combinazione di uve di due diversi vitigni di analogo colore. Per assicurare che tali vini rispecchino le caratteristiche di entrambi i vitigni di provenienza, è previsto che il vitigno che concorre in misura minore rappresenti comunque più del 15 % del totale e che l’indicazione in etichetta avvenga in ordine decrescente rispetto all’effettivo apporto delle uve.

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0 % vol

Estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l

Caratteristiche analitiche generali
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)
 
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) 10,5
Acidità totale minima 4,5 in grammi per litro espressa in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)
 
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)
 
I parametri analitici non indicati rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

«Vallagarina» bianco — Categoria Vino spumane di qualità del tipo aromatico (6), anche con specificazione del vitigno Moscato giallo.

Tale tipologia deve essere ottenuta esclusivamente da mosti o mosti parzialmente fermentati della varietà Moscato giallo.

Il vino spumante bianco del tipo aromatico presenta un colore da giallo paglierino a giallo dorato con riflessi verdolini ed una spuma fine e persistente; l’odore è aromatico, fine e caratteristico di Moscato; il sapore è vivace, da extra brut a dolce.

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0 % vol

Estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l

Caratteristiche analitiche generali
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)
 
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) 6,0
Acidità totale minima 5,0 in grammi per litro espressa in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)
 
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)
 
I parametri analitici non indicati rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

5.   Pratiche di vinificazione

a.    Pratiche enologiche specifiche

Pratica enologica del taglio dei mosti e dei vini

Restrizioni pertinenti delle pratiche enologiche

Il taglio dei mosti e dei vini consentito dalla pertinente normativa dell’Unione europea nella misura del 15 % è ammesso dal disciplinare con mosti e vini, anche di altre zone viticole nazionali, purché ottenuti da varietà di vite non aromatiche classificate «idonee alla coltivazione» o «in osservazione» nelle province di Trento e Verona.

Pratica enologica della spumantizzazione

Restrizioni pertinenti delle pratiche enologiche

La pratica della spumantizzazione è consentita esclusivamente avvalendosi del metodo della rifermentazione in grandi recipienti (autoclave).

b.    Rese massime

«Vallagarina» tipologie bianco, rosato e rosso, senza indicazione del vitigno

23 000 chilogrammi di uve per ettaro.

«Vallagarina» tipologie con indicazione del vitigno — per le uve raccolte in provincia di Verona

23 000 chilogrammi di uve per ettaro.

«Vallagarina» tipologie con indicazione del vitigno — per le uve raccolte in provincia di Trento

19 500 chilogrammi di uve per ettaro.

6.   Zona geografica delimitata

La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini «Vallagarina» comprende:


nella Provincia autonoma di Trento l’intero territorio amministrativo dei comuni di Ala, Aldeno, Avio, Besenello, Brentonico, Calliano, Cimone, Garniga, Isera, Mori, Nogaredo, Nomi, Pomarolo, Rovereto, Terragnolo, Trambileno, Vallarsa, Villa Lagarina, Volano;

nella Provincia di Verona parte delimitata del territorio dei comuni di Brentino Belluno, Dolcè e Rivoli Veronese.
La zona di produzione comprende il territorio geograficamente e storicamente noto come «Vallagarina» che per un tratto di circa 60 chilometri si snoda lungo il corso del fiume Adige nel tratto a cavallo fra le province di Trento e Verona.

La zona si sviluppa a cavallo delle zone viticole UE «C I» (per il territorio ricadente in provincia di Trento) e «C II» (per il territorio ricadente in provincia di Verona).

 

7.   Varietà principale/i di uve da vino

 

BARBERA N
CABERNET FRANC N
CABERNET SAUVIGNON N
CARMENERE N
Chardonnay
CORTESE b
CORVINA N
CROATINA N
FRANCONIA N
GARGANEGA b
Kerner
Lagrein
LAMBRUSCO A FOGLIA FRASTAGLIATA N
MALVASIA BIANCA LUNGA b
MALVASIA ISTRIANA b
MANZONI BIANCO b
MARZEMINO N
MERLOT N
MEUNIER N
MOLINARA N
MOSCATO GIALLO
MOSCATO ROSA Rs
MULLER THURGAU b
NEGRARA N
Nosiola
PETIT VERDOT N
PINOT BIANCO b
PINOT GRIGIO G
PINOT NERO N
RABOSO VERONESE N
REBO
RIESLING b
RIESLING ITALICO b
RONDINELLA N
SAUVIGNON b
SCHIAVA GENTILE
SCHIAVA GRIGIA
SCHIAVA GROSSA
Silvaner
SYRAH N
TEROLDEGO
TRAMINER AROMATICO Rs
TREBBIANO DI SOAVE b
TREBBIANO TOSCANO
Veltliner


b Varietà di uve da vino elencate dall'OIV


Bianchetta Trevigiana B
Casetta N
Corvinone N
Dindarella N
Durella B
Forsellina N
Goldtraminer B
Gosen N
Lagrein N
Pavana N
Rossara
Sennen N
Sylvaner Verde B
Tocai Friulano B
Trebbiano di Soave
Trebbiano Toscano B


c. Altre varietà


Corbina N
Grapariol b
Lagarino b
Maor b
Marzemina Grossa N
Paolina b
Saint Laurent N
Turchetta N
Verdealbara b
BARBERA N
CABERNET FRANC N
CABERNET SAUVIGNON N
CARMENERE N
Chardonnay
CORTESE b
CORVINA N
CROATINA N
FRANCONIA N
GARGANEGA b
Kerner
Lagrein
LAMBRUSCO A FOGLIA FRASTAGLIATA N
MALVASIA BIANCA LUNGA b
MALVASIA ISTRIANA b
MANZONI BIANCO b
MARZEMINO N
MERLOT N
MEUNIER N
MOLINARA N
MOSCATO GIALLO
MOSCATO ROSA Rs
MULLER THURGAU b
NEGRARA N
Nosiola
PETIT VERDOT N
PINOT BIANCO b
PINOT GRIGIO G
PINOT NERO N
RABOSO VERONESE N
REBO
RIESLING b
RIESLING ITALICO b
RONDINELLA N
SAUVIGNON b
SCHIAVA GENTILE


8.   Descrizione del legame/dei legami

IGP «Vallagarina» - per tutte le categorie di prodotti: Vino (1), Vino spumane (4), Vino spumante di qualità (5), Vino spumante di qualità del tipo aromatico (6), Vino frizzante (8)

Fattori naturali rilevanti per il legame

La Vallagarina comprende il territorio che si snoda lungo il fiume Adige nel tratto a cavallo fra le province di Trento e Verona. In tale area la vite rappresenta l’attività agricola dominante anche dal punto di vista paesaggistico. L’area presenta il tipico profilo delle grandi valli glaciali, con versanti ripidi, chiusi da verticali pareti rocciose. La vite occupa i terreni ad una quota fra i 100 e i 700 m s.l.m. I terreni di fondovalle sono costituiti da sedimenti alluvionali a granulometria prevalentemente limoso-sabbiosa, con una componente elevata di sabbia fine; lo scheletro è in genere assente tranne che in alcune aree alluvionali prossime ai coni di deiezione. I suoli sono piuttosto giovani, da profondi a molto profondi, con tessitura prevalentemente da franco a franco-sabbiosa e un contenuto di calcare spesso elevato; il drenaggio interno è generalmente buono. L’area di collina è costituita da conoidi calcarei, in genere ben dotati di carbonati e ricchi di scheletro. Nelle colline fra Isera e Brentonico sono presenti suoli originatisi da substrati basaltici. Dove le pendenze sono maggiori i suoli sono terrazzati con muri a secco. La Vallagarina rappresenta un’area di passaggio fra il clima alpino e quello più temperato delle Prealpi venete. Le estati sono calde, ma specialmente in tarda estate le zone collinari godono di una sensibile escursione termica fra il giorno e la notte. Gli inverni sono freddi con temperature anche sotto lo zero; rispetto ad aree più a nord le temperature sono più miti grazie alle correnti provenienti dal vicino Lago di Garda. Le precipitazioni rilevano il carattere mediterraneo con medie annuali sugli 850/1 000 mm di pioggia.

Fattori storici e umani rilevanti per il legame

La coltivazione della vite in zona risale alla civiltà paleoveneta o a quella etrusco-retica (VII-V sec. a.C.). Già in epoca romana la posizione di cerniera fra sud e nord Europa favoriva la diffusione dei vini nei mercati di entrambe le direttrici. Una significativa testimonianza è rappresentata dalla stele funeraria del II-III secolo d.C. dedicata al commerciante di vini trentino Publius Tenatius Essimnus rinvenuta a Passau (D). Notevole impulso alla viticoltura della zona viene impresso dall’annessione alla Repubblica di Venezia, evento al quale risale l’introduzione del vitigno Marzemino in Vallagarina. La viticoltura perde di parte della sua importanza quando l’agricoltura locale si indirizza verso la coltivazione del gelso per la nutrizione del baco da seta. Con la ricostruzione post-filosserica e post-bellica la Vallagarina già negli anni ‘50 riconquista la sua importanza nel quadro della produzione vinicola nazionale. Da questo periodo abbiamo testimonianza continua dell’uso del nome Vallagarina, sfociato nel 1995 con il riconoscimento dell’indicazione geografica omonima. L’uso del nome geografico «Vallagarina» risulta inoltre storicamente utilizzato sia nei mercuriali della Camera di Commercio di Trento, che nei cataloghi delle manifestazioni vinicole tenute in regione dai primi anni del ‘900 in avanti.

Successivamente e fino all’attualità, una positiva influenza sulla viticoltura e sull’attività enologica della Vallagarina è stata esercitata dalla vicinanza alle storiche scuole enologiche di San Michele all’Adige (Trento) e Conegliano Veneto (Treviso), alle quali va il merito di aver contribuito in maniera significativa, sin dalla loro costituzione, alla divulgazione di nuove tecniche e conoscenze sia in campo viticolo che enologico.

Determinante è inoltre il contributo degli attori locali (viticoltori ed enologi) nel seguire metodologie produttive improntate alla sostenibilità ambientale ed economica, nonché nell’adottare tecniche e tecnologie produttive innovative.

Le caratteristiche e le qualità dei vini IGP «Vallagarina» sono dovute alla professionalità dei produttori vitivinicoli che operano in un territorio ove l’orografia e la frammentazione della proprietà comportano un elevato numero di ore lavorative/anno (oltre 600 ore necessarie per coltivare 1 ettaro di vigneto). In particolare, buona parte del monte ore è destinato ad operazioni finalizzate ad ottimizzare lo sviluppo della vegetazione e la maturazione delle uve, stimolando la naturale resistenza agli agenti patogeni e riducendo il ricorso ad interventi fitosanitari. In quest’ottica va rimarcato che pressoché tutta la superficie vitata è coltivata seguendo i principi della difesa integrata ed in misura sempre maggiore di quella biologica.

La vitivinicoltura costituisce oggi una delle principali attività economiche della Vallagarina, con oltre 800 aziende vitivinicole, e con risvolti positivi in svariati ambiti, come le tradizioni popolari, la cultura, l’arte e la gastronomia. Dal punto di vista ambientale la vite rappresenta inoltre l’elemento paesaggistico caratterizzante del territorio della Vallagarina ed il presupposto per le attività eno-turistiche.

IGP «Vallagarina» — Categoria: (1) Vino

Informazioni sulla speciale qualità dei prodotti attribuibili all’origine geografica e legame causale con gli elementi naturali e umani della zona geografica.

Le condizioni pedoclimatiche della zona di produzione delle uve, quali la favorevole esposizione e ventilazione, la struttura e la composizione dei suoli, l’effetto mitigatore del vicino Lago di Garda, la sensibile escursione termica fra il giorno e la notte, determinano le condizioni ottimali per ottenere uve di elevata qualità, con l’accumulo di sostanze aromatiche ed il mantenimento di un buon equilibrio fra la componente zuccherina e acidica e la conseguente caratterizzazione organolettica dei vini.

Buona parte del monte ore è destinato ad operazioni finalizzate ad ottimizzare lo sviluppo della vegetazione e la maturazione delle uve, stimolando la naturale resistenza ai patogeni e riducendo il ricorso ad interventi fitosanitari.

La conoscenza da parte dei produttori delle caratteristiche dei vari vitigni nei differenti ambiti produttivi permette loro di programmare le operazioni di vendemmia (eseguite ancora manualmente) in maniera tale da individuare il momento ottimale della raccolta in relazione alle caratteristiche desiderate nel vino.

Le uve bianche vengono di norma vendemmiate precocemente per salvaguardare la componente acidica necessaria per assicurare ai vini la caratteristica freschezza e le tipiche note fruttate; le uve destinate alla produzione dei vini rossi sono invece raccolte più tardivamente ricercando quindi una maturazione più completa e complessa che valorizzi la componente alcolica e polifenolica.

I vini bianchi presentano una gamma di colori dal giallo paglierino al giallo dorato, talvolta con riflessi verdolini, sono fruttati all’olfatto e freschi e aciduli al palato; quando provenienti da vitigni aromatici o semi aromatici, i vini riportano al sapore tale caratteristica in misura più o meno evidente e marcata.

I vini bianchi provengono principalmente da zone collinari e sono generalmente prodotti di media struttura, ma molto apprezzati per la freschezza, la fragranza ed il loro complessivo equilibrio gustativo. La maggior parte dei vini bianchi è rappresentata da varietà internazionali, ma da lungo tempo coltivate in zona, come lo Chardonnay, il Müller Thurgau ed il Sauvignon, a cui si aggiungono alcune varietà autoctone come la Nosiola e il Traminer aromatico.

I vini rossi provengono prevalentemente dai profondi terreni sedimentari del fondovalle. La maggiore mineralità di questi suoli favorisce l’ottenimento di vini piuttosto complessi e strutturati, adatti anche all’invecchiamento eventualmente esaltato da un moderato periodo di conservazione in recipienti di legno. I vini presentano un colore rosso rubino più o meno intenso in relazione alla durata della fermentazione sulle bucce; con l’invecchiamento il colore può evolvere su tonalità con riflessi aranciati. Anche fra i vini rossi la componente principale è rappresentata da varietà internazionali quali il Merlot ed i Cabernets, alle quali si aggiungono alcune varietà autoctone come la Schiava, il Lagrein e il Teroldego.

I vini rosati rappresentano una quota quantitativamente minoritaria dei vini «Vallagarina» e sono per lo più individuabili in alcune tipologie varietali (Schiava, Merlot) le cui uve vengono vinificate in bianco o tuttalpiù con un breve contatto sulle bucce. I vini rosati presentano un caratteristico colore rosa brillante; all’olfatto presentano delicati profumi che ricordano i frutti di bosco, mentre al palato le sensazioni fruttate sono accompagnate da una spiccata freschezza e bevibilità.

L’interazione fra fattori naturali vitigno-clima-suolo, esperienza maturata da parte degli operatori locali e moderne tecniche di coltivazione e vinificazione, permettono di produrre vini di qualità, le cui caratteristiche e la cui reputazione sono legate sia al territorio di produzione che al vitigno di provenienza. In particolare, il complesso dei fattori naturali, ambientali e climatici infonde ai vini una buona struttura, un moderato grado alcolico, una particolare freschezza legata ad un sostenuto contenuto acidico ed una non comune freschezza ed intensità dei profumi.

IGP «Vallagarina» — Categorie: (4) Vino Spumante, (5) Vino Spumante di Qualità, (6) Vino spumante di qualità del tipo aromatico

Informazioni sulla speciale qualità dei prodotti attribuibili all’origine geografica e legame causale con gli elementi naturali e umani della zona geografica.

Nel caso dei vini spumanti il legame con il territorio è sancito dalla tradizione nella produzione di vini spumanti che la zona può vantare. La produzione di spumanti risale ai primi del ‘900 e si è nel tempo sviluppata sia per numero di aziende produttrici, sia come tecnologia produttiva a disposizione degli operatori. La consolidata tradizione nella elaborazione dei vini spumanti ha permesso di individuare come particolarmente idonee alla produzione dei vini spumanti e dei vini spumanti di qualità le uve delle varietà Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero e Müller Thurgau, vinificate sia in purezza, sia congiuntamente ed il vitigno autoctono Moscato giallo quale base esclusiva per l’elaborazione del «vino spumante di qualità del tipo aromatico». La tipicità dei vini spumanti IGP «Vallagarina» si basa sulla disponibilità di una materia prima proveniente da zone viticole in quota dove le uve mantengono, più che altrove, un equilibrato rapporto fra contenuto zuccherino ed una componente acidica, entrambe favorite dall’escursione termica fra il giorno e la notte che risulta via via più accentuata con l’aumentare della quota altimetrica dei vigneti.

Tali caratteristiche, assieme alla particolare accuratezza posta nelle fasi di produzione delle uve, di vinificazione e di successiva presa di spuma si traducono in doti di particolare eleganza e finezza del prodotto finito.

Questi spumanti si caratterizzano per lo sviluppo di una spuma fine e persistente e per il colore dal giallo paglierino al giallo dorato con riflessi verdolini. L’odore è fine, con sentore di lievito e talvolta fruttato. Il sapore è fine e armonico, caratteristico del Moscato quando lo spumante è stato ottenuto da detto vitigno.

Lo spumante rosato, prevalentemente ottenuto con il concorso del vitigno Pinot nero, si caratterizza per una spuma fine e persistente e per il colore rosato più o meno tenue. L’odore è caratteristico e fine con sentore di lievito. Il sapore è fine, e caratteristico.

Tutte le categorie (vino spumane, vino spumante di qualità, vino spumante di qualità di tipo aromatico) e tipologie (bianco, rosato) di spumanti possono essere ottenute nelle varianti da «brut nature» a «dolce» in relazione al residuo zuccherino presente nel prodotto al consumo.

L’interazione fra fattori naturali vitigno-clima-suolo, esperienza maturata da parte degli operatori locali e moderne tecniche di coltivazione e vinificazione, permettono di produrre vini di qualità, le cui caratteristiche e la cui reputazione sono legate sia al territorio di produzione che al vitigno di provenienza. In particolare, il complesso dei fattori naturali, ambientali e climatici infonde ai vini una buona struttura, un moderato grado alcolico, una particolare freschezza legata ad un sostenuto contenuto acidico ed una non comune freschezza ed intensità dei profumi.

IGP «Vallagarina» — Categoria: (8) Vino Frizzante

Informazioni sulla speciale qualità dei prodotti attribuibili all’origine geografica e legame causale con gli elementi naturali e umani della zona geografica.

Il legame col territorio è sancito dalla presenza in Vallagarina di una tradizionale produzione di vini frizzanti naturali. Tale tipo di produzione, nata già negli anni ‘60 per soddisfare la richiesta proveniente principalmente dai mercati di lingua tedesca, ha successivamente incontrato anche l’interesse del mercato locale e nazionale. Tale interesse ha determinato sia una continuità nella produzione, sia un affinamento delle tecniche di produzione con conseguente incremento del livello qualitativo di tali vini.

La riconversione varietale della Vallagarina ha poi comportato la sostituzione di gran parte delle uve a bacca nera con vitigni bianchi determinando una maggiore disponibilità di vini con caratteristiche idonee alla frizzantatura; trattasi principalmente, ma non solo, delle medesime varietà utilizzate per la spumantizzazione. In maniera più marginale la pratica della frizzantatura interessa anche vini rossi e rosati.

La produzione di frizzanti IGP «Vallagarina» trova fondamento nella disponibilità di una materia prima proveniente da zone viticole in quota dove le uve presentano un equilibrato rapporto fra contenuto zuccherino e componente acidica favorito dall’escursione termica fra il giorno e la notte che risulta via via più accentuata con l’aumentare della quota altimetrica dei vigneti. Dette escursioni termiche determinano inoltre un considerevole accumulo di precursori aromatici ai quali si deve la particolare caratterizzazione organolettica dei vini.

Tali caratteristiche, assieme alla particolare accuratezza posta nella fase di produzione delle uve, di vinificazione e successiva rifermentazione, trasmettono ai vini frizzanti quelle caratteristiche di freschezza e vivacità che li contraddistinguono, legate anche al moderato sviluppo di anidride carbonica.

Anche in ragione dei notevoli investimenti necessari per la loro elaborazione, la produzione di vini frizzanti è concentrata in un ristretto numero di aziende che effettuano anche la frizzantatura per conto di terzi. L’elevata specializzazione raggiunta da queste aziende, dotate di attrezzature tecnologicamente all’avanguardia, ha peraltro permesso di affinare la tecnica della rifermentazione effettuata in grandi recipienti (autoclavi), contribuendo ad elevare il livello qualitativo dei vini frizzanti.

L’orografia del territorio e la frammentazione della proprietà incidono sull’elevato numero di ore lavorative/anno (oltre 600) necessario per coltivare 1 ettaro di vigneto; buona parte del monte ore è destinato ad operazioni finalizzate ad ottimizzare lo sviluppo della vegetazione e la maturazione delle uve, stimolando la naturale resistenza ai patogeni e riducendo il ricorso ad interventi fitosanitari. In quest’ottica va rimarcato che pressoché tutta la superficie vitata è coltivata seguendo i principi della difesa integrata ed in misura sempre maggiore di quella biologica.

L’interazione fra fattori naturali vitigno-clima-suolo, esperienza maturata da parte degli operatori locali e moderne tecniche di coltivazione e vinificazione, permettono di produrre vini di qualità, le cui caratteristiche e la cui reputazione sono legate sia al territorio di produzione che al vitigno di provenienza. In particolare, il complesso dei fattori naturali, ambientali e climatici infonde ai vini una buona struttura, un moderato grado alcolico, una particolare freschezza legata ad un sostenuto contenuto acidico ed una non comune freschezza ed intensità dei profumi.

Anche in questo caso la vicinanza dell’Istituto Agrario di San Michele all’Adige e della Scuola enologica di Conegliano ha contribuito a sviluppare e diffondere sia presso i viticoltori che gli enologi le conoscenze necessarie a produrre vini frizzanti di elevato livello qualitativo valorizzando le varietà di vite coltivate in zona.

9.   Ulteriori condizioni essenziali

Deroghe alla zona di vinificazione

Quadro di riferimento giuridico: nella legislazione unionale.

Tipo di condizione supplementare: deroga alla produzione nella zona geografica delimitata.

Descrizione della condizione:

Le operazioni di vinificazione, frizzantatura e spumantizzazione, oltre che nella zona di produzione delle uve, possono essere effettuate anche nell’intero territorio della Regione Veneto e della limitrofa Regione Lombardia, purché le aziende interessate dimostrino l’uso tradizionale ed ininterrotto della pratica di vinificazione dei vini IGP «Vallagarina» nelle ultime 5 campagne vendemmiali.

Tale disposizione derogatoria è pertanto motivata dalla consolidata tradizione e consente ai produttori interessati di utilizzare anche impianti di elaborazione ubicati nelle citate unità amministrative limitrofe a quella di produzione delle uve e nel medesimo tempo non estende ad altri elaboratori la deroga, anche al fine di semplificare i relativi controlli.

Indicazione nome di vitigno in etichetta

Quadro di riferimento giuridico: nella legislazione unionale.

Tipo di condizione supplementare: disposizioni supplementari in materia di etichettatura.

Descrizione della condizione:

Per i vini IGP «Vallagarina» è consentito fare riferimento in etichetta al nome di uno o due vitigni, fatta eccezione per le seguenti tipologie varietali espressamente vietate nella designazione e presentazione:

— per i vini della provincia di Verona, escluso il vitigno Pinot grigio;
— per i vini della provincia di Trento, esclusi i vitigni Pinot grigio e Marzemino.
Nel caso dei vini spumanti, il riferimento al nome di una o due varietà è limitato ai seguenti vitigni:

— vino spumane e vino spumante di qualità: Chardonnay, Pinot bianco, Pinot nero e Müller Thurgau;
— vino spumante di qualità del tipo aromatico: Moscato giallo.
Inoltre, al fine di designare i vini IGP «Vallagarina» con il nome di due vitigni, di analogo colore, le uve del vitigno che concorre in misura minore devono rappresentare comunque più del 15 % del totale e l’indicazione in etichetta deve avvenire in ordine decrescente rispetto all’effettivo apporto delle uve. Ciò per assicurare che vini così ottenuti e designati rispecchino le caratteristiche di entrambi i vitigni di provenienza.

Link al disciplinare di produzione

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/13199

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