Domo Rosada Sardegna - Appartamenti turistici e camere per affitti breviDomo Rosada Sardegna - Appartamenti turistici e camere per affitti brevi

Siete qui : Home » articolo » Valli Trapanesi Dop - Controlli di Camera di commercio industria agricoltura e artigianato di Trapani - 2025

Valli Trapanesi Dop - Controlli di Camera di commercio industria agricoltura e artigianato di Trapani - 2025

Pubblicato da disciplinare
valli trapanesi dop

La Camera di Commercio industria artigianato agricoltura di Trapani, con sede in Trapani, Corso Italia n. 26, è  designata quale autorità pubblica ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 38 e 39 del Regolamento (UE) n. 1143/2024, per la dop Valli Trapanesi riferita all’olio extravergine di oliva, registrata in ambito Unione europea con Regolamento (CE) n. 2325 della Commissione del 24 novembre 1997.

Ministero dell’agricoltura, della sovranità
alimentare e delle foreste
DIPARTIMENTO DELL’ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE
E DEL CONTRASTO ALLE FRODI AGROALIMENTARI
1
Designazione all’organismo denominato “Camera di Commercio industria artigianato agricoltura di
Trapani.” quale autorità pubblica ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta
“Valli Trapanesi” riferita all’olio extravergine di oliva, registrata in ambito Unione europea.
IL DIRETTORE GENERALE
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il Regolamento (UE) n. 1143/2024 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024 relativo
alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità
tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti
(UE) n. 1308/2013, (UE) 787/2019 e (UE) 1753/2019 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;
Visto il Regolamento (CE) n. 2325 della Commissione del 24 novembre 1997 con il quale l’Unione europea
ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta “Valli Trapanesi”, riferita all’olio
extravergine di oliva;
Visti gli articoli 38 e 39 del predetto Regolamento (UE) n. 1143/2024, concernente i controlli;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in particolare l’art. 14 il
quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti
agricoli e alimentari;
Visto il Regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai
controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli
alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché
sui prodotti fitosanitari;
Visto in particolare l’art. 28 del citato Regolamento (UE) 625/2017 relativo alla delega da parte delle autorità
competenti di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali;
Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 2023, recante il “Sistema nazionale di vigilanza sugli organismi di
controllo e certificazione delle produzioni agroalimentari incaricati dal Ministero dell'agricoltura, della
sovranità alimentare e delle foreste”;
Visto il decreto ministeriale del 12 marzo 2015, n. 271, pubblicato sul sito internet del Ministero
dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, concernente la Banca dati vigilanza;
Visto il D.P.C.M. 16 ottobre 2023, n. 178, concernente il “Regolamento recante riorganizzazione del
Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell’articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74”;
Ministero dell’agricoltura, della sovranità
alimentare e delle foreste
DIPARTIMENTO DELL’ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE
E DEL CONTRASTO ALLE FRODI AGROALIMENTARI
2
Visto il D.M. n. 47783 del 31 gennaio 2024, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non
generali e le relative competenze del Ministero, registrato dalla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n.
288;
Visto il D.P.C.M. del 29 luglio 2024, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 2024, n. 1294, con il quale al
dr. Stefano Vaccari è stato conferito l’incarico di Direttore Generale della Direzione Generale della
prevenzione e del contrasto delle frodi agroalimentari (DG PREF) del Dipartimento dell’Ispettorato centrale
della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari;
Visto il decreto n. 79113 del 18 febbraio 2022, pubblicato sul sito internet del Ministero dell’agricoltura, della
sovranità alimentare e delle foreste, con il quale la “Camera di Commercio industria artigianato agricoltura di
Trapani.” è stata designata quale autorità pubblica ad effettuare i controlli per la denominazione di origine
protetta “Valli Trapanesi” riferita all’olio extravergine di oliva;
Considerato che la predetta designazione ha validità triennale a decorrere dal 22 febbraio 2022, come
disposto dal decreto sopra citato;
Vista la nota n. 1689 del 9 gennaio 2025, con la quale la Regione Siciliana ha confermato la “Camera di
Commercio industria artigianato agricoltura di Trapani” quale struttura di controllo della denominazione di
origine protetta “Valli Trapanesi”;
Considerato che il piano dei controlli e il tariffario predisposti da “Camera di Commercio industria
artigianato agricoltura di Trapani.” ed approvati dalla Direzione Generale per il riconoscimento degli
organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore, risultano tuttora applicabili;
Considerato che sussistono i requisiti necessari per autorizzare il suddetto Organismo ad espletare le funzioni
di controllo, previste dagli articoli 38 e 39 Regolamento (UE) n. 1143/2024, per la denominazione di origine
protetta “Valli Trapanesi”, riferita all’olio extravergine di oliva;


D E C R E T A


Articolo 1
(Designazione)
La “Camera di Commercio industria artigianato agricoltura di Trapani”, con sede in Trapani, Corso Italia n.
26, è designata quale autorità pubblica ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 38 e 39 del
Regolamento (UE) n. 1143/2024, per la denominazione di origine protetta “Valli Trapanesi” riferita all’olio
extravergine di oliva, registrata in ambito Unione europea con Regolamento (CE) n. 2325 della Commissione
del 24 novembre 1997.


Articolo 2
(Obblighi del soggetto autorizzato)
1. La “Camera di Commercio industria artigianato agricoltura di Trapani.” per tutta la durata del periodo di
validità della designazione è tenuta a rispettare le norme e gli obblighi previsti dalla regolamentazione
comunitaria e nazionale di settore, nonché ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l’autorità
nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.
2. La “Camera di Commercio industria artigianato agricoltura di Trapani.” non può modificare la compagine
sociale e lo statuto senza il preventivo assenso dell’Amministrazione.
3. La “Camera di Commercio industria artigianato agricoltura di Trapani.” sottopone ad approvazione le
variazioni concernenti il piano di controllo e il sistema tariffario.
4. Le variazioni suindicate sono approvate dall’Amministrazione con apposita nota senza modifica del
presente decreto.
5. La “Camera di Commercio industria artigianato agricoltura di Trapani.” comunica all’Amministrazione le
modifiche relative alla documentazione di sistema, al personale ispettivo e alla composizione degli organi
collegiali.


Articolo 3
(Decorrenza e durata del provvedimento)
1. La designazione di cui all’art. 1 ha durata triennale e decorre dal 22 febbraio 2025.
2. Prima del termine di scadenza del terzo anno di designazione, il soggetto legittimato ai sensi dell’articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all’Autorità nazionale competente, l’intenzione di confermare la “Camera di Commercio industria artigianato agricoltura di Trapani.” o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell’elenco di cui all’art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999,  n. 526, o l’autorità pubblica da designare.
3. Nel periodo di vigenza della designazione la “Camera di Commercio industria artigianato agricoltura di  Trapani.” resterà iscritto nell’elenco degli organismi privati di controllo di cui all’articolo 14, comma 7 della  legge 21 dicembre 1999, n. 526, a meno che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto elenco.


Articolo 4
(Vigilanza)
La “Camera di Commercio industria artigianato agricoltura di Trapani.” è sottoposto alla vigilanza esercitata
dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dalla Regione Siciliana, ai sensi
dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.


Articolo 5
(Obblighi di comunicazione)
1. La “Camera di Commercio industria artigianato agricoltura di Trapani.” comunica in forma telematica, al Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari –  ICQRF – del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e alla Regione competente per territorio le quantità di prodotto certificate nell’anno con cadenza annuale, entro il 31 marzo dell’anno successivo.
2. La “Camera di Commercio industria artigianato agricoltura di Trapani.” trasmetterà i dati relativi alle quantità di prodotto certificate nell’anno a richiesta, ove riconosciuto, del Consorzio di Tutela, ai sensi  dell’art. 14 della Legge 526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale, entro il 31  marzo dell’anno successivo.
3. La “Camera di Commercio industria artigianato agricoltura di Trapani.” è tenuto ad adempiere agli obblighi indicati negli artt. 5 e 7 del decreto ministeriale 12 marzo 2015, n. 271 . 


Articolo 6
(Misure in caso di inosservanza delle disposizioni)
L’inosservanza, da parte della “Camera di Commercio industria artigianato agricoltura di Trapani.”, delle
disposizioni del presente decreto può comportare la sospensione o la revoca dell’ designazione di cui
all’articolo 1, ai sensi dell’articolo 14, comma 4, della Legge 526/99.


Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e
delle foreste.
Il Direttore Generale
Stefano Vaccari
(firmato digitalmente ai sensi del CAD)

Ricerca rapida : Cerca con le categorie Organismo di controllo o con i tag Camera di commercio industria agricoltura e artigianato di Trapani, valli trapanesi dop, valli trapanesi, olio evo, oliva, controlli



Nella stessa categoria