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Valli Trapanesi Dop - Disciplinare di produzione

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Valli Trapanesi Dop - Disciplinare di produzione

La dop Valli Trapanesi si ottiene dalle varietà di olivo di Cerasuola e Nocellara del Belice in misura non inferiore ali'80%, per un massimo del 20% possono concorrere altre  varietà presenti negli oliveti in misura non superiore al 20%.

 

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DELL'OLIO  EXTRAVERGINE DI OLIVA "VALLI TRAPANESI".


Art. 1 ( denominazione )
La denominazione di origine controllata "Valli Trapanesi" è riservata all'olio di oliva extravergine rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.


Art.2 (varieta di olivo)
1. La denominazione di origine controllata "Valli Trapanesi" deve essere ottenuta dalle seguenti  varietà di olivo presenti, da sole o congiuntamente negli oliveti: 
Cerasuola e Nocellara del Belice in misura non inferiore ali'80%. Possono, altresì, concorrere altre  varietà presenti negli oliveti in misura non superiore al 20%.


Art.3 (zona di produzione)
Le olive destinate alla produzione dell'olio di oliva extravergine della denominazione di origine  controllata Valli Trapanesi" devono essere prodotte, nell'ambito della provincia di Trapani, nei  territori olivati idonei alla produzione di olio con le caratteristiche e livello qualitativo previsti dal  presente disciplinare di produzione, che comprende, l'intero territorio amministrativo dei seguenti  comuni: Alcamo, Buseto Palizzolo, Calatafimi, Castellammare del Golfo, Custonaci,  Erice, Gibellina, Marsala, Mazara del Vallo, Paceco, Petrosino, Poggioreale, Salemi, San Vito lo Capo, Trapani, Valderice, Vita.
La zona predetta è delimitata in cartografia 1:25.000.


Art. 4 (caratteristiche di coltivazione)
Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti devono essere quelle tradizionali e  caratteristiche della zona e, comunque, atte a conferire alle olive ed all'olio derivato le specifiche  caratteristiche.

Pertanto, sono da considerarsi idonei gli oliveti i cui terreni, di origine alluvionale o derivanti da  argille scagliose, si classificano come regosuoli, suoli bruni, suoli alluvionali, vertisuoli terre rosse,  con tessitura che va dal sabbioso al medio impasto tendente all'argilloso.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelli  generalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle olive e dell'olio. 
La produzione massima di olive/Ha non può superare Kg. 8000 per ettaro negli oliveti  specializzati.
Anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata attraverso accurata  cernita purché la produzione globale non superi di oltre il 20% il limite massimo sopra indicato. 
La raccolta delle olive viene effettuata nella fase della seminvaiatura e non protrarsi oltre il 3 0  dicembre di ogni campagna oleícola.
La raccolta delle olive deve essere presentate secondo le procedure previste dal DM 4 novembre  1993, n. 573, in unica soluzione.


Art.5 (modalità di oleificazione)
Le operazioni di estrazione dell'olio e di confezionamento devono essere effettuate nell'ambito dell'area territoriale delimitata nel precedente art.3.
La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di  origine controllata "Valli Trapanesi" può avvenire con mezzi meccanici o per brucatura.
La resa massima di olive in olio non può superare il 22%.
Per l'estrazione dell'olio sono ammessi soltanto processi meccanici e fisici atti a produrre oli che presentino il più fedelmente possibile le caratteristiche peculiari originarie del frutto.
Le olive devono essere molite entro i due giorni successivi alla raccolta.


Art.6 (caratteristiche al consumo)
L'olio di oliva extravergine a denominazione di origine controllata "Valli Trapanesi" all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche :
- colore: verde con eventuali riflessi giallo oro;
- odore: netto di oliva con.eventuali toni erbacei;
- sapore: di fruttato con sensazione leggera di piccante e di amaro;
- punteggio minimo al panel test >= 6,5
- acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non eccedente grammi 0,5 per 100 grammi di olio.
- numero perossidi <= 10,00meqO2/Kg
- K232
- K270
- Delta K
- acido linolenico
- acido linoleico
- acido oleico >= 70%
< =
< =
< =
< =
< =
2 ,
0 ,
0 ,
o,
12
2 0
1 5
0 0 5
8 %
, 0 0
Altri parametri chimico-fisici non espressamente citati devono essere conformi alla attuale  normativa U.E.. 
In ogni campagna oleícola il Consorzio di tutela individua e conserva in condizioni ideali un  congruo numero di campioni rappresentativi dell'olio a denominazione di origine controllata "Valli  Trapanesi" da utilizzare come standard di riferimento per l'esecuzione dell'esame organolettico.
E' in facoltà del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali inserire, su richiesta degli interessati, ulteriori parametrazioni di carattere fisicochimico o organolettico atte a  maggiormente caratterizzare l'identità della denominazione.


Art. 7 ( desicrnazione e presentazione )
Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non  espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: fine,  scelto, selezionato, superiore, genuino.
E' vietato l'uso di menzioni geografiche aggiuntive, indicazioni , geografiche o toponomastiche  che facciano riferimento a Comuni, Frazioni e aree geografiche comprese nell'area di produzione  di cui all'art.3.
E' tuttavia consentito l'uso di nomi, ragioni sociali, marchi privati, purché non abbiano significato  laudativo e non siano tali da trarre in inganno 1'acquirente su nomi geografici ed in particolar  modo su nomi geografici di zone di produzione di oli a denominazione di origine controllata.
L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie ...ed il riferimento al confezionamento nell'azienda  olivicola o nell'associazione di aziende olivicole o nell'impresa oleícola situate nell'area di  produzione è consentito solo se il prodotto è stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte  negli oliveti facenti parte dell'azienda e se l'oleificazione e il confezionamento sono avvenuti nell'azienda medesima.
Il nome della denominazione di origine controllata "Valli Trapanesi" deve figurare in etichetta in  caratteri chiari, indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e  tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono in  etichetta.
I recipienti in cui è confezionato l'olio di oliva extravergine "Valli Trapanesi" ai fini  dell'immmissione al consumo devono essere in vetro o in banda stagnata di capacità non  superiore a litri 5.
E' obbligatoria l'indicazione in etichetta dell'anno della campagna oleícola di produzione delle  olive da cui l'olio è ottenuto.
Principali caratteristiche differenziali tra (1) Val di Mazara e (2) Valli Trapanesi

Territorio
(1) territorio della provincia di Palermo così denominato anticamente
(2) zona della provincia di Trapani 

Clima
(1) mediterraneo sub tropicale 
(2) meditteraneo semiarido

Giacitura
(1) prettamente collinare
(2) pianura costiera e collinare

Varieta'
(1) nocellara etnea e brandofino 
(2) Biancolilla, nocellara del belice e cerasuola

Tradizione
(1) risalente a tempi antichi rafforzata grazie ad un notevole sviluppo delle tecniche colturali 
(2) antica e testimoniata da documenti storici sugli aspetti storici e commerciali 

 

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